Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5158/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Barbara Musti e Francesco
Bonsignore,
Attrice
nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Zadnik,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 11.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 1.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 20.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione personale dal marito, , alle condizioni ivi Controparte_1
enucleate;
con comparsa di risposta del 4.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione, formulando per il resto richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 11.3.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni della propria separazione personale, e ne hanno congiuntamente richiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Collegno (TO) il 11.7.2009 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, da tempo invero già cessata;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli minori della coppia , e (nati rispettivamente il 28.1.2009, il 17.10.2012 e il Per_1 Per_2 Per_3
23.3.2015), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
2 PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“i figli minori , e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3
e , con facoltà per ciascun genitore, limitatamente alle Parte_1 Controparte_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, di esercitare la responsabilità genitoriale in modo separato in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei due;
- i figli minori , e sono domiciliati presso la madre, Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
presso l'immobile già adibito a casa coniugale sito in Genova, via Coronata 80/5;
- il predetto immobile sito in Genova, via Coronata 80/5, viene assegnato alla moglie,
[...]
con ogni arredo e pertinenza, perché vi continui a vivere con i figli , Parte_1 Per_1
e ; Per_2 Per_3
- il sig. si impegna a consegnare alla sig.ra un mazzo di Controparte_1 Parte_1
chiavi del magazzino sito in Genova, via Coronata 80 nel sottoscala, di proprietà del predetto, con l'impegno a garantirne l'uso da parte della sig.ra e dei figli della coppia;
Parte_1
- il padre, , potrà frequentare e tenere con sé i figli minori , Controparte_1 Per_1
e per quattro giorni, anche consecutivi, al mese, dandone congruo Per_2 Per_3
preavviso alla madre, quanto meno entro il giorno 15 del mese precedente;
le parti convengono che il padre possa trascorrere i periodi sopra indicati di quattro giorni al mese anche a Napoli ove i predetti periodi coincidano con momenti di sospensione didattica;
a tale riguardo la madre dà la propria disponibilità, in funzione di agevolare le frequentazioni padre-figli a Napoli, ad accompagnare i figli stessi per tre volte all'anno quanto meno a Roma ove potranno essere prelevati dal padre;
3 - ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli minori , e quindici Per_1 Per_2 Per_3
giorni (anche non consecutivi) durante il periodo estivo: i due genitori avranno cura di comunicarsi il rispettivo periodo di ferie con congruo preavviso, quanto meno entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre inoltre si impegna comunque a garantire la permanenza dei figli presso di sé, anche facendosi coadiuvare a tal fine dai propri genitori, per 15 giorni nel mese di agosto: ove le sue ferie non dovessero ricadere nel mese di agosto, egli potrà vederli, secondo quanto previsto nel paragrafo precedente, per gli ulteriori quindici giorni tra metà giugno e metà settembre;
- ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli minori periodi di pari tempo durante le vacanze natalizie (indicativamente, l'uno dal 24 dicembre al 30 dicembre;
l'altro dal 31 dicembre fino al 6 gennaio), nonché durante le vacanze pasquali, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- il medesimo criterio dell'alternanza annuale regolerà le frequentazioni genitori-figli con riferimento alle ulteriori festività;
restano salvi diversi accordi tra i genitori in ordine alle rispettive frequentazioni con i minori, da assumere in ogni caso nel preminente interesse di questi ultimi;
- la madre si impegna a collaborare perché i figli, fermo il rispetto della loro volontà e dei loro impegni, mantengano comunicazioni telefoniche costanti con il padre;
- verserà a a titolo di contributo indiretto al Controparte_1 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli , e , la somma mensile di euro Per_1 Per_2 Per_3
780,00 (euro 260,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie relative ai figli , e (per la cui individuazione Per_1 Per_2 Per_3
si rinvia al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sopportate dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico relativo ai figli , e verrà integralmente percepito Per_1 Per_2 Per_3
dalla madre, . Parte_1
4 Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 57, parte II, serie A, anno 2009), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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