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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1164/2024, promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. ARTIBANI Controparte_1 CP_2
ALESSIA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note scritte in sostituzione della udienza del 7.5.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di accordo di negoziazione assistita in data 2.10.2020 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così dovendosi qualificare la diversa domanda di “scioglimento del matrimonio”) dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
2) i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, avendo definito tutti i pregressi rapporti patrimoniali;
3) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Roma, in data 9.4.1978, trascritto nel registro degli CP_1 CP_2
atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1978 , n.
00445, serie A04, parte 2, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 29/10/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1164/2024, promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. ARTIBANI Controparte_1 CP_2
ALESSIA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note scritte in sostituzione della udienza del 7.5.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di accordo di negoziazione assistita in data 2.10.2020 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così dovendosi qualificare la diversa domanda di “scioglimento del matrimonio”) dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
2) i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, avendo definito tutti i pregressi rapporti patrimoniali;
3) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Roma, in data 9.4.1978, trascritto nel registro degli CP_1 CP_2
atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1978 , n.
00445, serie A04, parte 2, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 29/10/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi