Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 27/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°2004/2020 R.G. tra:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Lorella Melli e Bruno Parte_1
Stamerra Ornella e Valentini Colomba, nello studio di quest'ultima domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Pierluigi Rizzo ed Antonella Alessandra Durante
RESISTENTE
Oggetto: Inquadramento livello superiore e differenze retributive.
Con ricorso depositato il 14/07/2020, parte ricorrente asseriva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta sin dal 21/11/1995, con mansione di operaio inquadrato nel IV livello del CCNL settore istituti vigilanza privata. Dall'1/11/2014 il sosteneva di aveva assunto, con autonomia operativa, Pt_1
l'attività ispettiva presso il Tribunale di Brindisi, svolgendo tutte le mansioni analiticamente descritte nel ricorso introduttivo e pertanto riteneva che dette mansioni fossero di rango superiore rispetto al livello assegnato (quarto) dovendosi correttamente inquadrare nel terzo livello. Nel rivendicare l'inquadramento superiore il avanzava richiesta di Pt_1 pagamento per differenze retributive quantificate in € 13.194,25. Aggiungeva inoltre di aver diritto alla esatta corresponsione dell'indennità di rischio ex art. 108 del CCNL di categoria che, a decorrere dal 2018, gli era stata erogata in misura ridotta e pertanto richiedeva il pagamento della differenza di € 913,91. Lamentava inoltre la mancata erogazione dell'indennità relativa all'assistenza sanitaria ex art. 29 del CCNL che prevede, in caso di omissione dei relativi versamenti, la corresponsione di un importo pari ad € 30,00 lordi mensili su 14 mensilità. Il tutto aveva determinato una mancata erogazione per € 2.370,00 di cui faceva espressa richiesta. Concludeva rivendicando altresì il diritto a percepire l'indennità per ferie non godute per € 1.631,51, permessi non goduti per € 1.920,25 ed ex festività non godute per € 2.214,60. Sosteneva dunque di essere creditore della società resistente per la complessiva somma di € 22.244,93, di cui € 13.194,23 per differenze retributive ed € 9.050,27 per tutte le indennità richieste. Si costituiva in giudizio la che contestava l'assunto avverso CP_1 affermando l'esatto inquadramento al IV livello del CCNL, l'infondatezza della richiesta della maggior somma per indennità di rischio, la parziale infondatezza relativa all'erogazione dell'indennità relativa all'assistenza sanitaria di cui all'art. 29 del CCNL, impugnando altresì la richiesta corresponsione dell'indennità per ferie non godute, permessi, festività. L'attività istruttoria veniva espletata con l'acquisizione delle prove orali richieste dalle parti e, in seguito alla delega del presente procedimento al sottoscritto giudicante da parte del giudice professionale in data 29/4/2025, si fissava la data odierna per la trattazione della causa.
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La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. In riferimento al riconoscimento dell'inquadramento superiore dal IV livello al III del CCNL di categoria, il ricorso non appare fondato.
Va detto che il generale inquadramento delle guardie giurate in situazioni similari a quella del ricorrente è quasi sempre quella del IV livello, salvo che non vengano individuati elementi di autonomia operativa e compiti di coordinamento come disposto dall'art.31 del CCNL di categoria.
Orbene dai compiti espletati dal si ricava che costui ha prestato la Pt_1 propria attività lavorativa presso il presidio di controllo del Tribunale di Brindisi ove ha espletato, di volta in volta, tutta quella attività necessaria all'individuazione dei soggetti, al controllo degli oggetti in possesso degli utenti e ad attivare più specifiche perquisizioni ogni qual volta venisse individuato del materiale di sospetta lesività.
Altri servizi, come a tutti noti per esperienza comune, sono quelli di controllare l'ingresso dell'utenza giornaliera, ad esclusione degli avvocati per i quali si è accertato esserci un accesso autonomo rispetto agli altri utenti.
Dalle acquisite prove testimoniali, in particolare anche dai testi indicati dallo stesso ricorrente, si è accertato che il non avesse operatività autonoma e Pt_1 coordinante come da lui sostenuto.
Il sig. , teste di parte ricorrente, dopo aver confermato le varie Testimone_1 circostanze indicate in ricorso, significativamente aggiunge di rivestire la qualità di capo turno e sotto tale peculiare qualifica si interfaccia con la committente e si occupa in generale della gestione operativa dei servizi. Aggiunge inoltre che le attività svolte dal ricorrente sono le medesime che svolgono le altre guardie giurate addette al servizio presso il Tribunale di Brindisi. Riferisce infine che nell'organico esiste un altro capoturno che risponde al nome di il quale parimenti controlla Persona_1
e coordina le attività delle guardie giurate. Ciò esclude quindi che l'attività autonoma di controllo e coordinamento fosse al ricorrente assegnata il quale lavorava sempre al fianco di un capoturno.
Si riscontra sostanziale conferma da parte dell'altro teste di parte ricorrente,
il quale ribadisce che tutte le guardie giurate addette presso il Tribunale Tes_2 di Brindisi svolgevano i medesimi compiti.
Anche il teste conferma la circostanza che durante il servizio Testimone_3 espletato presso il Tribunale vi era sempre il capoturno e che il ricorrente svolgeva l'attività in portineria dove accedeva l'utenza, effettuando, durante il percorso stabilito, il controllo dei bagagli, rilevando con uno scanner la presenza di materiale metallico o di altra natura, disponendo, all'occorrenza, un ricontrollo sulla persona dell'utente.
Infine il teste confermava sostanzialmente le precedenti Tes_4 deposizioni precisando che, nel periodo oggetto del giudizio, anch'egli rivestiva la posizione di capo turno. Confermava inoltre che il ricorrente si occupava del controllo delle borse e dei bagagli dell'utenza. Dunque, considerata l'attività in concreto profusa, certamente non sono configurabili compiti di coordinamento e controllo, come è emerso dall'istruttoria orale, ciò anche in ragione dello sbarramento numerico, in quanto il CCNL prevede che tali compiti, qualora fossero stati realmente espletati dal ricorrente, non sarebbero riferibili a contesti con numero di guardie inferiore a trenta. Anche sotto il profilo dello svolgimento di attività ispettiva, si rileva che la stessa, nei suoi limiti, è configurabile nel livello IV di cui al CCNL. Infatti l'Art 31, in riferimento alla vigilanza fissa, testualmente recita “Servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle opere richieste……” da completarsi con la previsione sulla vigilanza ispettiva che testualmente recita “Servizio programmato presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti”. L'attività svolta dal , alla luce di tutte le risultanze e del dato normativo Pt_1 risulta quindi perfettamente inquadrabile nel IV livello del CCNL di categoria pertanto si deve rigettare la richiesta di riconoscimento del III livello ruolo del personale tecnico-operativo del CCNL Istituti vigilanza privata, con conseguenziale rigetto della richiesta di corresponsione delle differenze retributive invocate per € 13.194,25.
Si passa all'esame della richiesta di corresponsione delle somme scaturenti dall'aver percepito una indennità di rischio pari ad € 0,65 anziché € 3,12 per ogni giornata di presenza in servizio. Precisa il che sino al luglio 2018 aveva Pt_1 percepito l'indennità nella misura di € 3,12, mentre dall'agosto 2018 non aveva più percepito “l'indennità di rischio”, ma “l'indennità di piantonamento fisso diurno” nella misura di € 0,65, subendo un decremento totale pari ad € 913,91 di cui rivendica la corresponsione.
Anche tale richiesta si appalesa infondata stante il testuale riferimento contenuto nell'art. 108 del CCNL di categoria, da cui si ricava, per tabulas, che l'indennità di rischio pari ad € 3,12 va corrisposta solo per le attività di “zona stradale”,
“trasporto valori” e “piantonamento antirapina”.
E' evidente che tali situazioni sono estranee all'attività svolta dal e Pt_1 corretta appare la corresponsione di € 0,65, anch'essa specificatamente prevista nel succitato articolo del CCNL.
In riferimento alla pretesa sopra avanzata, per contro, parte resistente rivendica la restituzione di quanto, a suo dire, percepito indebitamente dal ricorrente per il periodo in cui è stata erogata l'indennità di € 3,12, con richiesta di compensazione con eventuali somme riconosciute al ricorrente.
Tale richiesta non appare accoglibile poiché detta indennità è stata reiteratamente erogata costantemente per un lungo periodo di tempo sotto voce e dicitura diversa e pertanto è da considerarsi una volontaria corresponsione da parte del datore di lavoro. Non potendo individuarsi un errore riconoscibile da parte del lavoratore il quale, in busta paga, percepiva il beneficio con voce codice 0292 indennità di rischio, in altri termini l'indennità parametrata ad € 3,12 giornaliere, non si può richiedere la ripetizione delle somme erogate.
Lamenta inoltre il Fiusco il mancato pagamento dell'indennità relativa all'assistenza sanitaria pari ad € 30,00 al mese, prevista nell'art.29 del CCNL, e formula richiesta di pagamento della somma di € 2.370,00, come indicato nei conteggi analitici allegati. Tale richiesta è parzialmente accoglibile, anche perché non contrastata da parte avversa per quanto di ragione.
La società resistente, pur riconoscendo il diritto di parte ricorrente all'indennità richiesta, evidenziava che, per alcuni periodi, l'indennità dovuta era stata versata regolarmente al , producendo in atti la relativa documentazione. CP_2
Dall'esame analitico dei conteggi si evince, effettivamente, che l'indennità mensile è stata regolarmente versata per gli ultimi 21 mesi rivendicati e pertanto dall'intera somma richiesta va decurtato l'importo di € 630,00, residuando in favore del ricorrente la corresponsione di € 1.740,00.
Le ulteriori richieste si riferiscono all'indennità di ferie non godute per € 1.631,51, ai permessi non goduti pari ad € 1.920,25 e alle ex festività non godute pari ad € 2.214,00.
In riferimento a tali ultime istanze la domanda è totalmente fondata poiché non si può accogliere l'eccezione di parte resistente che contesta la richiesta su base di quanto disposto dal regolamento interno della società nell'art.3 rubricato “permessi retribuiti”. Il dettato contenuto nel regolamento citato, per quanto aspecifico rispetto alla richiesta, non può scalfire diritti di natura superiore che se non goduti prevedono una trasformazione economica per equivalente. Pertanto, in parziale accoglimento delle ragioni del ricorrente, la società resistente va condannata al pagamento in favore del della complessiva somma Pt_1 di € 7.506,36 di cui € 1.740,00 per indennità relativa all'assistenza sanitaria ex art. 29 CCNL, € 1.631,51 per ferie non godute, € 1.920,25 per permessi non goduti, € 2.214,60 per festività non godute.
Con compensazione della metà delle competenze di lite liquidate, in ragione del parziale accoglimento, come da dispositivo che segue.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 2004/2020 R.G., proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Rigetta la richiesta di inquadramento nel III livello CCNL di categoria, confermando in capo al ricorrente l'inquadramento del IV del CCNL richiamato e conseguentemente rigetta la richiesta di corresponsione di differenze retributive per € 13.194,25. - Rigetta la richiesta della corresponsione della superiore indennità di rischio ai sensi ed effetti dell'art. 108 del CCNL quantificata in € 913,91.
- Accoglie la richiesta di corresponsione della indennità relativa all'assistenza sanitaria ex art. 29 CCNL riducendo il dovuto da € 2.370,00 come richiesto ad € 1.740,00, per le ragioni di cui in motivazione;
- Accoglie la richiesta di condanna al pagamento di € 1.631,51 per ferie non godute, € 1.920,25 per permessi non goduti, € 2.214,60 per festività non godute.
- Per l'effetto condanna la in persona del suo rappresentante Controparte_1 legale pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di € 7.506,36, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
- Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che quantifica in € 2.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, in considerazione della parziale compensazione.
Brindisi lì 27/05/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi