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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19523/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 19523/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE ANDREA;
PARTI ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARI MIA Controparte_1 C.F._4 e dell'Avv. FENOGLIO ANDREA;
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (all'udienza del 24.10.2024, come da foglio del 23.10.2024): “NEL MERITO: in via preliminare - ordinare la ricostruzione dell'attivo ereditario, previa declaratoria di intervenuta accettazione da parte degli eredi dell'eredità del defunto sig. e diritto degli stessi a Pt_1 Persona_1 chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria del quale i medesimi sono titolari anche iure hereditatis per parte della de cuius sig.ra - ordinare la presentazione di rendiconto Persona_2
a carico del sig. circa la gestione dei beni della defunta dal 19.1.2021 (apertura conto Controparte_1 corrente n. 69842 ); accertare, altresì, l'ammontare complessivo delle somme Controparte_3 percepite dal coerede sig. e condannare il medesimo alla restituzione degli importi Controparte_1 indebitamente percepiti a favore della massa ereditaria o in subordine l'avvenuta collazione e, nel caso di rilevata nullità delle donazioni così ricevute, condannare, in ogni caso, il coerede destinatario alla restituzione di detti importi a favore della massa, con conseguente rideterminazione dell'asse ereditario. In via principale: - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e quindi alla
1 divisione tra i coeredi del patrimonio morendo dismesso dalla sig.ra previa divisione Pt_1 dell'immobile ancora intestato per metà al defunto sig. coniuge premorto alla stessa;
- Persona_1 ordinare la correlativa divisione dell'asse ereditario in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non divisibilità dell'immobile, con previsione di conguagli in denaro, previa predisposizione del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.c., anche con riferimento a eventuali sopravvenienze e/o elementi patrimoniali ad oggi non conosciuti. IN VIA ISTRUTTORIA: In riforma dell'ordinanza del
5.7.2024, previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, IV comma c.p.c. n. 2 e 3, nel limite del non ammesso, con opposizione ai capi avversari per i motivi in atti. Nel denegato e non creduto caso di riforma della predetta ordinanza in ordine alla disposizione di CTU nei termini e nei modi indicati da parte convenuta, si reiterano i motivi di opposizione di cui alle memorie istruttorie, compresa l'eccezione di esploratività della stessa. Si insiste, inoltre, per l'incapacità ex art. 246 c.p.c. della sig.ra reiterando Controparte_4 l'eccezione già formulata all'esito dell'escussione orale di quest'ultima all'udienza dell'5.10.2023, nonché della sig.ra reiterando l'eccezione già formulata all'esito dell'escussione Testimone_1 orale di quest'ultima all'udienza dell'11.4.2024 con conseguente applicazione dell'art. 157 c.p.c., quanto alle dichiarazioni rese da entrambe le testimoni. In ogni caso, disporre consulenza tecnica
d'ufficio volta a stimare e determinare la consistenza dell'asse ereditario, previa individuazione dei beni che compongono la massa, all'atto dell'apertura della successione, in particolare, determinando il valore commerciale del relictum, al momento dell'apertura della successione, della piena proprietà dei beni individuati in narrativa, assegnando al CTU il seguente quesito: (…). Con il favore delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre Iva, Cpa, spese a forfait 15% e successive occorrende”.
Per la parte convenuta (all'udienza del 24.10.2024, come da foglio del Controparte_1 23.10.2024): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Respinta ogni avversaria istanza ed eccezione;
Previa assunzione degli opportuni mezzi istruttori;
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e per testi, in materia diretta e contraria, sui capitoli formulati con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 11 maggio 2023 sub nn. 1-44) ed i testi ivi indicati, nonché su quelli ulteriori formulati in terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 31 maggio 2023 sub nn.
45-52); Previo esperimento di eventuale CTU atta a determinare: (i) le spese sostenute per il mantenimento, la cura e le necessità di vita della signora nel periodo intercorrente Persona_2 tra l'anno 2006 e la data del decesso nel mese di agosto 2021, tenuto conto dei parametri ISTAT del costo medio della vita, della convivenza con la badante nei mesi di riferimento e di tutta la documentazione prodotta dalle parti;
(ii) il valore dell'immobile sito in Torino, Via Muzio Clementi n. 15, tenuto conto in particolare delle caratteristiche dell'immobile, della zona residenziale in cui è situato e dell'andamento del mercato immobiliare;
come da quesito formulato, per entrambe, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 11 maggio 2023; Dato atto del sopravvenuto esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. nei confronti della signora Controparte_2 nell'ambito del procedimento R.G.V. 1023/2024, a fronte della quale l'intimata non ha inteso provvedere all'accettazione della predetta eredità nel termine del 20/9/2024 disposto dal Giudicante, decadendo pertanto dal diritto di accettare (v. doc. 12); In via preliminare Respingere tutte le avversarie domande formulate nei confronti del signor a titolo di collazione e/o Controparte_1 restituzione in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto
l'esponente da qualsivoglia avversaria pretesa. In via principale, in adesione alla domanda CP_5 di divisione ex adverso formulata Previo accertamento e dichiarazione del diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra attori e convenuti in relazione all'accertando e determinando asse ereditario del signor Disporre la divisione dell'asse ereditario, assegnando agli eredi la Persona_1
2 quota di loro spettanza, secondo le regole dettate dalla legge in tema di successione ab intestato,
Quindi, successivamente Previo ordine di esibizione degli estratti conto relativi alla movimentazione titoli dal 2011 al 2021, Previa determinazione dell'esatta consistenza dell'asse ereditario riferibile alla defunta signora dell'esatto valore dei cespiti che lo compongono, alla data del Persona_2 decesso della de cuius, anche in considerazione della ricostruzione e divisione dell'asse ereditario riferibile al signor con conseguente accertamento e restituzione alla massa ereditaria, Persona_1 per quanto occorre anche in via riconvenzionale, di tutte le somme illegittimamente percepite dal signor in virtù dell'attività gestoria espletata in riferimento al conto corrente cointestato Parte_1 n. 1000/61989; Disporre la divisione dell'asse ereditario della signora assegnando Persona_2 agli eredi la quota di loro spettanza, secondo le regole dettate dalla legge in tema di successione ab intestato e tenuto conto della sopravvenuta decadenza dal beneficio di accettare intervenuta nei confronti della signora In ogni caso Con il favore delle spese ed onorari tutti di Controparte_2 giudizio e patrocinio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.10.2022, ritualmente e tempestivamente notificato, e Pt_1 Pt_3 Pt_2 hanno convenuto innanzi al Tribunale di Torino i propri fratelli e
[...] CP_1 Controparte_2 per domandare lo scioglimento della comunione ereditaria derivante in capo ai fratelli a seguito del decesso della madre deceduta il 25.8.2021 e del padre deceduto il Persona_2 Persona_1
24.9.2006, la cui successione, a detta degli attori, era già stata compiuta ab intestato con accettazione tacita da parte di tutti gli eredi, senza però provvedere a volturare i beni ricadenti nella massa ereditaria de de cuius, tra cui rientrava il 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, ancora intestato al padre e alla madre.
Secondo gli attori:
§ al padre era costituito: dalla quota di ½ dell'immobile sito in Torino via Muzio Clementi n.15, piano
5 (casa coniugale) e dal 50% di quanto presente sul conto corrente n.1000/15195 in contitolarità con la moglie;
§ i figli tutti decisero di lasciare l'intero compendio nella disponibilità della madre, che sull'immobile (oltre ad esserne già comproprietaria) vantava il diritto di abitazione e che sul conto corrente riversava a propria volta i risparmi di una vita, unitamente alla pensione del marito;
§ la madre chiuse, pertanto, il predetto conto corrente cointestato con il marito, aprendone un altro
(n.1000/6189) presso la stessa filiale di Torino, 7, cointestandolo al figlio CP_3 CP_6 [...] affinché quest'ultimo la aiutasse nella gestione del patrimonio;
Pt_1
§ la pensione percepita dalla madre era di € 925,32;
§ la madre, almeno sino al 2011, è stata altresì titolare di un conto titoli poggiante sul predetto conto corrente, il cui controvalore è poi confluito nella giacenza del conto corrente per circa euro 50.000,00;
§ nel 2021, sul conto vi era una giacenza di circa euro 80.000,00;
§ sul predetto conto, nel periodo dal 2006 al 2021, è stata accreditata la pensione della madre e addebitata ogni spesa riferibile alle esigenze del quotidiano (tra cui, tasse, imposte, canone TV), pagando la defunta le restanti spese in contanti;
§ in data 19.1.2021 è stato aperto un diverso conto corrente (n.1000/69842), cointestato alla madre e al figlio su cui è stata girocontata tutta la liquidità esistente sul conto n.1000/6189, pari Controparte_1
3 ad € 81.750,00;
§ a partire dal gennaio 2021, la de cuius ha iniziato a manifestare segni di disorientamento ed estraneità alla realtà, oltre che disturbi quali la difficoltà motoria, che determinava diverse cadute (almeno 3 tra il febbraio-luglio 2021), tanto da rendere necessarie visite mediche a domicilio e da indurre il convenuto ad assumere una badante, senza neppure consultarsi con i fratelli;
Controparte_1
§ in data 3.7.2021 la de cuius era sottoposta a visita cardiologica domiciliare da parte del dr.
che riscontrava come la stessa fosse “confusa e disorientata parzialmente spazio Controparte_7 tempo-persona”, descrivendola come “paziente defedata secondariamente alla malattia di Alzheimer”; venendo sottoposta anche alla diagnosi su scala IADL, risultando del tutto “non abile”, prevalentemente allettata e a mobilità ridotta “con aiuti”;
§ in data 5.7.2021 la madre (che non era più in grado di eseguire anche i più semplici gesti quotidiani
(come vestirsi, lavarsi, ecc.) veniva visitata dal dr. , specialista in psicologia clinica Persona_3 e psichiatria, che rilevava “un rapido peggioramento globale sia per le autonomie personali (capacità di farsi da mangiare, di lavarsi, di avere il controllo delle evacuazioni, funzioni ad oggi perse) sia anche per quanto riguarda la mnesia, con perdita della memoria a lungo ed a breve termine e parziale deficit anche nella memoria autobiografica”, appurando uno stato confusionale e di disorientamento totale della medesima, nonché un rilevante deficit della memoria, un deterioramento delle funzioni di linguaggio, con grave difficoltà di ricordare i nomi di persone e di oggetti, un'evidente dismnesia, con perdita della capacità di apprendere nuove informazioni, subito dimenticate, nonché segni di aprassia, portando alla diagnosi funzionale di demenza di tipo vascolare con “significativa menomazione del funzionamento sociale” e “bisogno di un di un costante e continuo intervento e supporto assistenziale di un caregiver nella vita quotidiana” (doc.4), dando atto di una “demenza di tipo vascolare di grado grave (…) non essendo la paziente, altresì, in grado di riconoscere in modo corretto il valore del denaro”;
§ in ragione della situazione, il convenuto all'insaputa degli altri fratelli, Controparte_1 sottoscriveva un accordo di assistenza domiciliare con la Cooperativa Sociale Roccavento (doc.11);
§ gli attori depositavano ricorso per amministrazione di sostegno in data 5.8.2021 (doc.12); prima dell'udienza fissata, interveniva però il decesso della madre;
§ in ragione delle condizioni di salute, peggiorate già dal gennaio 2021, la madre non era evidentemente in grado di controllare le proprie uscite, anche perché sprovvista del bancomat, che mai aveva saputo utilizzare, tanto che già al tempo della cointestazione del conto con Parte_1 quest'ultimo era solito accompagnarla presso gli sportelli per prelevare le somme necessarie per recarsi per esempio al mercato o nei negozi per acquisti o per pagare le spese condominiali direttamente presso lo studio dell'amministratore, fino a quando non venne aperto un conto corrente condominiale, su cui effettuare bonifici (eseguiti dal figlio maggiore tramite home banking); Pt_1
§ dopo la morte della madre, al 26.11.2021 il saldo di tale conto era più che dimezzato, risultando pari solo più ad euro 36.939,87;
§ il convenuto nel periodo di cointestazione del conto corrente, a decorrere dal Controparte_1
19.1.2021, prima e dopo il decesso della madre, si è indebitamente appropriato di gran parte delle somme depositate sul predetto conto, approfittando del peggioramento delle condizioni di salute della madre proprio a decorrere dal gennaio 2021 (in concomitanza, peraltro, con il periodo della pandemia da COVID 19); in particolare, come si evince dagli estratti conto in atti, ha Controparte_1 documentalmente attinto al conto corrente della madre per il pagamento di spese proprie o della sua
4 famiglia (tra cui spese condominiali e di riscaldamento), con somme da restituire alla massa perché indebitamente prelevate o, in subordine, in quanto costituirebbero donazioni indirette, ove si provasse il consenso della defunta a tali operazioni.
A fronte di tali allegazioni, nel proprio atto di citazione, oltre a domandare la divisione della comunione ereditaria e del patrimonio morendo dismesso dalla propria madre, gli attori hanno domandato di ricostruire l'attivo ereditario (previa declaratoria di intervenuta accettazione dell'eredità del defunto e diritto degli stessi di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria di Persona_1 cui i fratelli sono titolari anche iure hereditatis per parte della de cuius e di Pt_1 Persona_2 accertare l'ammontare complessivo delle somme percepite dal coerede con condanna Controparte_1 dello stesso a restituire alla massa ereditaria gli importi indebitamente percepiti o, in subordine, l'avvenuta collazione e, in caso di nullità delle donazioni ricevute, dichiarare la nullità delle stesse, con condanna del convenuto alla restituzione degli importi in favore della massa.
Si è costituito il convenuto allegando: Controparte_1
§ che alla morte del padre (il cui asse ereditario era costituito da 50% del conto corrente cointestato con la moglie e dal 50% della casa coniugale), i risparmi dello stesso e della moglie sono stati tutti trasferiti sul conto corrente n.1000/61989 , intestato alla madre e al figlio affinché Controparte_3 Parte_1 quest'ultimo potesse fornire alla madre “un valido supporto all'operatività” della madre, “per il resto assolutamente autonoma”;
§ che ha progressivamente escluso la madre dalla gestione del proprio patrimonio, Parte_1 tenendola all'oscuro della sua situazione patrimoniale;
peraltro, diminuiva la frequenza di Parte_1 visita alla madre, che rimaneva priva della liquidità necessaria per fare fronte alle proprie spese ed esigenze personali;
§ che nel gennaio 2021 la madre gli riferiva le proprie preoccupazioni sulla gestione del patrimonio, manifestando il timore che il figlio e la moglie avessero intenzione di prelevare dal suo conto € Pt_1 40.000,00 per l'acquisto di una nuova autovettura, essendo stata contattata dalla nuora a tale scopo;
§ che venuta meno la fiducia nel figlio la madre, in data 19.1.2021, ha provveduto alla chiusura Pt_1 del conto corrente cointestato ad facendo confluire quanto presente sul conto precedente sul Pt_1 nuovo conto n.1000/69842, cointestandolo al figlio al quale conferiva l'incarico di gestire le CP_1 proprie finanze, conferendogli piena autonomia operativa;
§ che il convenuto quindi, con l'assenso della madre, prelevava dal conto corrente quanto necessario per le esigenze della stessa, tra cui l'acquisto dei farmaci, il pagamento delle visite specialistiche e ogni altra quotidiana necessità;
§ che per maggiore comodità, il convenuto era solito anticipare con denario proprio gli importi necessari per le spese quotidiane della madre (in primis spesa e medicinali) che la madre insisteva gli venissero rifusi dal proprio conto);
§ che non è vero che sin dal gennaio 2021 le condizioni psico-fisiche della madre andavano peggiorando, tanto che alla data del 2.2.2021, il dr. (medico chirurgo Persona_3 psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica-psichiatria) osservava come la madre fosse
“perfettamente autonoma in tutte le funzioni di base della vita quotidiana” nonché “in grado di comprendere il significato dei suoi gesti e delle sue azioni e di comprendere il valore anche economico dei suoi atti” (doc.2);
§ che solo poco prima del decesso, la madre, nel mese di luglio 2021, manifestava una demenza
5 vascolare di grado grave, tanto che le prestava la necessaria assistenza domiciliare, Controparte_1 anche in orario notturno;
§ che il 10.7.2021 rendeva noto a lo stato patologico della madre e la Controparte_1 Parte_1 necessità di farla assistere da una badante, come da messaggio WhatsApp di cui al doc.5, in cui scrive ad “Ti comunico che da oggi mamma ha una badante fissa una x weekend e una CP_1 Pt_1 per la settimana in quanto diagnosticato alzheimer e vasculopatia cerebrale dottore detto che non può più stare da sola sappiate che quando chiamate o nell'eventualità vi venisse voglia una volta di andarla a trovare troverete la badante la mamma non è nemmeno più in grado di aprire la porta di casa ed era pericolo per la sua incolumità non intervenire comunicalo anche agli altri fratelli ciao”;
§ che il convenuto mai ha impedito agli altri fratelli di fare visita alla madre, né ha mai inteso ostacolare i rapporti affettivi tra gli attori e la madre, salvo rendere noto agli stessi, con il peggioramento delle condizioni della madre, della necessità di tenere un comportamento consono alle condizioni della de cuius;
§ che le spese sostenute per la madre sono adeguate e proporzionate alle sue reali esigenze quotidiane;
§ che il convenuto provvedeva a prelevare dal conto corrente della madre quanto necessario per coprirne le spese di mantenimento, con il pieno consenso della madre, che gli aveva dato incarico di provvedere alla gestione del proprio patrimonio con piena autonomia operativa, venendo la stessa periodicamente rendicontata, richiedendo preventivamente o comunque approvando l'operato di domandando la parte convenuta di disporre CTU “atta a determinare le spese sostenute per CP_1 il mantenimento, la cura e le necessità di vita della signora nel periodo Persona_2 intercorrente tra il mese di gennaio 2021 sino alla data del decesso, tenuto conto dei parametri medi della vita, dell'aggravamento della situazione patologica caratterizzante gli ultimi mesi, della convivenza con la badante e di tutta la documentazione che verrà prodotta dalle parti in corso di causa”;
§ che i maggiori aggravi di spesa sono avvenuti allorché le condizioni della madre sono peggiorate;
§ cha alcuna donazione veniva eseguita in favore di dovendosi rigettare le domande di CP_1 collazione;
§ che, per contro, la gestione del conto corrente della de cuius nel periodo di cointestazione dello stesso in capo al figlio attesta una movimentazione in uscita sproporzionata rispetto alle Parte_1 esigenze economiche della de cuius, con emissione altresì di assegni circolari per complessivi euro
14.544,00 (tra il 24.11.2006 e il 19.3.2010), assegni che la de cuius non aveva la materiale possibilità e la necessità di richiedere, con una movimentazione in uscita sproporzionata rispetto alle esigenze economiche della madre
§ che dovrà pertanto essere svolta una ricostruzione dell'asse patrimoniale mediante disamina dell'intera situazione gestoria anteriore all'anno 2021 che “ha condotto a numerose operazioni di cui gli attori saranno tenuti in ogni caso a dar conto”, considerato che dagli estratti conto si evince una sproporzione di spesa da parte della gestione del fratello con reiterati prelievi spesso contestuali Pt_1 ai mensili accrediti della pensione, per i quali si è sempre astenuto dal rendicontare, Parte_1 venendo altresì emessi assegni circolari dal 2006 al 2014 per complessivi € 14.544,00, occorrendo una valutazione dell'opportunità della gestione e la verifica puntuale della relativa movimentazione del conto, nulla provando gli incrementi patrimoniali circa l'andamento della gestione;
§ che la gestione del conto titoli risulta essere stata gestita esclusivamente da mediante Parte_1 investimenti disposti dall'attore;
6 § che il deposito titoli sarebbe stato gestito unilateralmente da che avrebbe ordinato Parte_1 disinvestimenti in proprio favore;
§ che la domanda di collazione degli attori è infondata, in quanto alcuna donazione (neppure indiretta) è stata fatta dalla de cuius, in quanto tutti gli importi di cui ha avuto occasione di disporre nel periodo di cointestazione sono stati utilizzati unicamente per le ragioni di cura e mantenimento della madre, che gli aveva dato incarico di gestire il proprio patrimonio con piena autonomia operativa;
§ che la madre veniva periodicamente rendicontata quanto alla gestione del conto corrente invocata da controparte
§ che gli attori non sono legittimati a richiedere alcuna rendicontazione in quanto, sino pressoché alla fine dei suoi giorni, la madre è stata sempre lucida e cosciente, consapevole della gestione del proprio denaro, dovendosi ritenere che il convenuto fosse stato tacitamente dispensato da qualunque genere di rendicontazione in virtù dello stretto rapporto che lo legava alla madre
§ che in ogni caso, posto che sul conto corrente della madre erano confluite anche somme spettanti ad quale erede legittimo del padre di alcune somme presenti su tale conto il Controparte_1 Persona_1 convenuto avrebbe potuto liberamente disporre.
A fronte di tali allegazioni, il convenuto ha domandato il rigetto delle domande di Controparte_1 collazione/restituzione nei suoi confronti, domandando la divisione dell'asse ereditario del padre e della madre e la restituzione alla massa ereditaria delle somme illegittimamente percepite da
[...] in virtù dell'attività gestoria espletata in riferimento al conto corrente n.1000/61989 cointestato Pt_1 allo stesso e alla de cuius.
Nella propria memoria n.1, la parte attrice ha allegato:
§ che nel periodo di cointestazione del conto corrente alla madre e all'attore la madre Parte_1 gestiva ancora autonomamente le proprie risorse, conservando presso di sé il bancomat e facendosi accompagnare dal figlio allo sportello, prendendo direttamente visione degli estratti conto che le Pt_1 pervenivano per posta;
dopo l'avvento del sistema on line, si occupava il figlio degli estratti Pt_1 conto, circostanza nota a tutti i fratelli, che approvavano l'operato di Pt_1
§ che i rapporti tra fratelli (anche con sono sempre stati buoni (seppure non costanti), come CP_1 dimostrato dai messaggi WhatsApp da cui si evince che si scambiavano auguri festivi o foto delle vacanze, si riferivano i periodi di visita alla madre e anche le spese da sostenere per la stessa;
§ che non è necessario ricostruire l'asse ereditario del padre, in quanto già accettato tacitamente dagli eredi, posto che tutti i figli hanno consentito alla madre di disporre per intero della giacenza del conto corrente cointestato con il marito oltre a poter disporre dell'immobile, avendo il convenuto diritto, al pari dei fratelli, a 1/5 delle risultanze del conto corrente o, meglio, della consistenza che verrà accertata in seguito alla restituzione o collazione delle somme distratte dal convenuto;
§ che gli estratti del conto corrente cointestato al convenuto e alla de cuius dal gennaio 2021, smentiscono l'assunto del convenuto secondo cui le uscite fossero tutte per esigenze della madre, considerato che non è credibile che la madre prelevasse per sé circa € 2000,00 mensili, né sono giustificate uscite per oltre 42.000,00 euro in soli sette mesi, oltre ad emergere bonifici in favore del convenuto o di suoi familiari per oltre € 33.000,00, apparendo altresì non credibile che nel solo periodo aprile-giugno 2021 il convenuto abbia speso per la madre (al netto di farmaci, spese condominiali e utenze) oltre € 25.000 (tenuto conto che all'epoca la madre aveva 86 anni);
§ che dagli stessi estratti conto, risultano altresì altri prelievi del convenuto occorsi dopo il decesso
7 della madre, avendo continuato a gestire come proprio il conto corrente della madre, Controparte_1 con prelievi complessivi di euro 6.649,00 che dovranno essere restituiti alla massa;
§ che non è stata data alcuna prova del meccanismo di anticipo e restituzione allegato dal convenuto per giustificare bonifici eseguiti in proprio favore direttamente dal conto della madre;
§ che non vi è alcuna prova del fatto che la madre avesse esentato dall'obbligo di rendiconto il figlio
(che peraltro, contraddittoriamente, sostiene altresì di avere sempre reso il conto della propria CP_1 gestione alla madre);
§ che sono comunque prescritti gli importi di cui alla domanda di condanna alla restituzione rivolta a dall'anno 2006 al gennaio 2013, posto che il convenuto qualifica tali fuoriuscite dal conto Parte_1 quali indebite percezioni, domandandone, il rimborso a favore dell'eredità, con prescrizione decennale ex art. 2033 c.c.;
§ che gli estratti conto prodotti da controparte sono frammentari e incompleti;
peraltro, le poche voci attenzionate sono di importo costante nel tempo e con uscite mensili, ragionevolmente attribuibili alla defunta la quale era perfettamente in grado di attendere alle proprie esigenze quotidiane, ribadendo che la madre deteneva la carta bancomat presso di sé e le spese erano pressoché pagate in contanti, cosicché la defunta si recava a prelevare una volta al mese con regolarità;
§ che non vi è stata alcuna mala gestio da parte dell'attore essendo piuttosto il convenuto Parte_1
a dovere rendicontare il proprio operato;
§ che quelli che il convenuto riferisce essere assegni circolari, sono in realtà assegni bancari per importi esigui;
la periodicità di data e importi induce a ritenere che si tratti (per data e importo) del pagamento di spese di condominio e del dentista.
Per contro, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., il convenuto ha ribadito che non si può prescindere “da una valutazione complessiva dell'intera situazione gestoria dei quali anche gli stessi attori – ed in particolare il signor – saranno tenuti a dover rendere conto, non potendosi Parte_1 certamente ritenere venuto meno l'obbligo di rendiconto da parte del mandatario. Tale incombente, da espletarsi nei confronti degli eredi della mandante e per l'intera attività gestoria svolta (Cass. civ. n. 9262/2003, Cass. civ. n. 7254/2013), dovrà essere in grado di descrivere e giustificare l'intera opera di amministrazione, mediante la prova di tutte le somme spese ed incassate, le causali degli esborsi e tutti gli elementi di fatto utili ad individuare e vagliare le modalità di esecuzione dell'incarico per accertare se la sua condotta sia stata o meno ispirata a criteri di buona amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 24866/2006; Cass. civ. n. 2428/2004)”.
Ciò premesso, deve in primo luogo evidenziarsi come le parti costituite siano concordi nel ritenere che:
§ l'asse ereditario di (deceduto il 24.9.2006 ab intestato) era formato dalla quota di ½ della Persona_1 proprietà dell'alloggio sito in Torino, via Muzio Clementi n.15 e dal 50% del saldo del conto corrente n. 1000/15195 (e relativo conto titoli), Agenzia 7 di Torino, all'epoca del decesso Controparte_3 cointestato a e genitori delle odierne parti;
Persona_1 Persona_2
§ tutti i cinque figli hanno tacitamente accettato l'eredità del padre senza tuttavia Persona_1 formalizzare alcunché, decidendo di lasciare l'immobile (ancora oggi intestato per il 50% al padre), per l'intero, nella disponibilità della madre (che aveva comunque il diritto di abitazione) e lasciando altresì alla madre la disponibilità dell'intero saldo del conto corrente cointestato (con relativo conto titoli), riversato dalla stessa (nell'ottobre 2006) su un nuovo conto corrente (n.1000/6189) presso la stessa Agenzia, cointestato anche al figlio per comodità della madre, che poteva così contare sull'aiuto Pt_1
8 del figlio per le proprie necessità e le spese quotidiane.
Poiché nessuna delle parti allega precisamente quanto fosse l'importo presente sul conto corrente (e relativo conto titoli) cointestato ai genitori alla morte del padre, deve rilevarsi che:
§ dalla documentazione bancaria di cui al doc.10 di parte attrice, si evince che in data 4.10.2006 sono stati trasferiti (da un precedente conto titoli) sul deposito amministrato n.310001814888, appoggiato al conto corrente n.1000/61989 cointestato alla madre e al figlio , titoli del valore nominale di euro Pt_1
50.000,00, con controvalore di € 50.690,00;
§ dagli estratti conto di cui al doc.7 di parte convenuta si evince che in data 18.10.2006 dal precedente conto corrente cointestato ai genitori delle parti viene versata sul nuovo conto corrente n.1000/61989 la complessiva somma di euro 6.970,57 (precisamente: € 6950,00 quale giroconto ed € 20,57 quale saldo del precedente conto corrente).
Può dunque ritenersi che il relictum di all'atto della sua morte, fosse costituito dalla quota Persona_1 di ½ della piena proprietà dell'alloggio sito in Torino, via Muzio Clementi n.15, nonché dal 50% dell'importo presente sul conto corrente n. 1000/15195 Agenzia Sanpaolo 07 di Torino, cointestato con la moglie (per euro € 6.970,57) e dal 50% del conto titoli n. 507/00887315 appoggiato al predetto conto, per un valore nominale di € 50.000,00.
Quanto al relictum di si osserva in primis che, come riconosciuto da tutte le parti Persona_2 costituite, dopo la morte del padre i figli hanno concordemente deciso di lasciare nella disponibilità della madre (che poteva liberamente usufruirne) l'intero saldo del conto corrente e relativo conto titoli cointestati ai genitori, saldo che la madre, come visto, ha trasferito sul nuovo conto corrente e sul nuovo conto titoli cointestati a lei e al figlio si ritiene pertanto che i figli tutti abbiano inteso Pt_1 beneficiare la madre della donazione indiretta della quota di 1/3 loro spettante del saldo del conto corrente e relativo conto titoli.
Si ritiene poi che tutti i cinque figli, compresa la contumace siano eredi di Controparte_2
Persona_2
Non risulta, invero, provata la rinuncia all'eredità della madre da parte di tanto che Controparte_2 le parti costituite, sia nell'atto di citazione che nella comparsa di costituzione e risposta (oltre che nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 n.1 cpc) nulla hanno allegato quanto a tale rinuncia, considerando anche quale erede della madre e domandando di disporre la divisione Controparte_2 dell'asse ereditario assegnando agli eredi (compresa la convenuta contumace) la quota di spettanza.
Solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. il convenuto ha svolto actio Controparte_1 interrogatoria, domandando al G.I. di fissare per la convenuta contumace il termine di cui all'art. art. 481 cpc, istanza rigettata dal G.I. che l'ha ritenuta inammissibile, considerato che “la predetta azione non conduce a un giudicato né a un provvedimento espresso sull'accettazione, considerato che l'eventuale perdita del diritto di accettare l'eredità, per avere stabilità, deve essere accertata in un giudizio (“resta impregiudicata la possibilità per la parte interessata, sebbene sia risultata infruttuosa la strada della tutela in sede di volontaria giurisdizione, di conseguire in sede contenziosa ordinaria
l'accertamento circa l'effettiva perdita del diritto di accettare l'eredità a seguito della decadenza correlata al mancato rispetto del termine di cui all'art. 481 c.c.", cfr. Cass.24484/22, che richiama
Cass n. 4730 del 2020) e che nel presente giudizio non è stata svolta alcuna tempestiva domanda o eccezione in relazione alla perdita del diritto di accettare l'eredità da parte della convenuta contumace, né è stato tempestivamente allegato che la stessa non sia erede”.
Peraltro, anche nelle proprie conclusioni la parte convenuta (che ha promosso, nelle more, actio
9 interrogatoria nei confronti della sorella ha domandato di tenere conto della Controparte_2 sopravvenuta decadenza della convenuta contumace “dal beneficio di accettare”, senza però domandare di accertare l'intervenuta decadenza, domanda che, in ogni caso, sarebbe stata nuova e che appare in contrasto con quanto allegato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, tanto più che la Cassazione ha sostenuto che “I chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” (cfr. Cass. 17445/2019).
Accertato che tutte le parti sono eredi di il relictum della stessa è costituito: Persona_2
§ dalla quota di 2/3 della piena proprietà dell'immobile sito in Torino, via Muzio Clementi n.15, NCEU detto Comune Foglio 1149, part. 717, sub 31, Zona 002 Cat. A/3, 4 vani, rendita euro 630,00 (il restante 1/3 è già di proprietà indivisa dei figli);
§ dal saldo del conto corrente n.1000/69842. Tale conto (che all'epoca del decesso della de cuius, presentava un saldo di € 40.674,42), alla data del 31.12.2022 (estratto conto più recente) presentava un saldo di € 30.059,79, su cui si tornerà in seguito.
Non sono stati evidenziati debiti della massa.
Quanto alle reciproche domande di rendiconto e di restituzione alla massa della de cuius di somme indebitamente percepite, svolte dagli attori verso il convenuto e da quest'ultimo verso Controparte_1 l'attore si osserva quanto segue. Parte_1
E' pacifico e documentalmente provato, come già detto, che dopo la morte del marito Persona_1 abbia chiuso il conto cointestato con il marito e abbia aperto un nuovo conto Persona_2 corrente (e relativo conto titoli) sempre presso l'Agenzia 07 di Torino della , cointestato, per CP_3 comodità, con il figlio Pt_1
E' altrettanto pacifico che dal 2006 sino al gennaio 2021 (allorché la de cuius ha poi chiuso tale conto, aprendone un altro cointestato con il figlio , fosse capace di intendere e CP_1 Persona_2 volere, avesse mantenuto una buona autonomia sia decisionale sia di spostamento e fosse altresì in grado di gestire il proprio denaro (venendo solo coadiuvata dal figlio , posto che gli attori Pt_1 evidenziano un decadimento cognitivo della madre dal febbraio 2021, mentre il convenuto lo fa risalire addirittura al luglio 2021.
Si ritiene pertanto infondata la domanda di rendimento del conto svolta dal convenuto nei confronti dell'attore, osservandosi che “In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui” (Cass.22063/2017).
L'obbligo di rendiconto nasce dalla circostanza che l'obbligato eserciti la gestione gli affari di altri, in base ad assunzione volontaria oppure in forza di mandato ad amministrare;
tale rapporto sostanziale deve essere provato, ove sia contestato, né si può supporre la gestione di affari o il mandato ad amministrare in un rapporto familiare, dovendosi al contrario presumere che ogni persona si prenda cura dei propri interessi economici, trattandosi dell'ipotesi più ricorrente.
10 Nel caso in esame, l'attore ha negato di avere amministrato in autonomia il conto della Parte_1 madre, riportando di accompagnare la madre (che non sapeva utilizzare il bancomat) ad eseguire i prelievi, eseguendo poi alcuni bonifici per il pagamento di spese della madre attraverso il banking on line (che la madre non era in grado di utilizzare), sempre sotto il controllo della stessa e secondo la sua volontà.
Quanto ai prelievi di denaro, il convenuto non ha d'altra parte contestato quanto asserito dall'attore nella memoria n.1 secondo cui era la de cuius a recarsi allo sportello a prelevare (accompagnata da
, detenendo la stessa la carta bancomat e provvedendo poi a pagare in contanti la spesa, Pt_1 circostanza quindi provata ex art. 115 c.p.c., oltre che confermata dalla teste Testimone_2 (moglie di secondo cui “Mia suocera aveva il bancomat, io personalmente non l'ho mai Parte_1 visto, me lo riferirono mio marito e mia suocera quando andavano insieme a prelevare il denaro. Era un rito, quando mia suocera stava per terminare i contanti prendevano appuntamento e si recavano in banca a prelevare denaro come per le spese condominiali”).
Non risulta, dunque, provato il presupposto dell'obbligo di rendiconto e cioè l'assunzione della gestione degli interessi della de cuius in capo ad che è risultato operare sotto il controllo e Parte_1 secondo la volontà della madre.
In ogni caso, poi, non si ha ragione di ritenere che il denaro di cui ai prelievi eseguiti nel periodo in cui il conto corrente della de cuius era cointestato al figlio sia stato prelevato e/o trattenuto da Pt_1 quest'ultimo, tanto meno per finalità differenti dalle spese ed esigenze economiche della madre.
Apparendo fondata l'eccezione di prescrizione decennale svolta dalla parte convenuta in relazione alle movimentazioni bancarie risalenti agli anni precedenti al 2013 ed arrestandosi quindi a tale anno l'analisi degli estratti conto prodotti quale doc.7 dal convenuto, si osserva quanto agli addebiti sul conto che:
§ per l'anno 2020 (per cui è prodotto l'estratto conto dall'1.7.2020 al 14.9.2020), risultano n. 3 prelievi da € 750,00, rispettivamente a luglio, agosto, settembre (per complessivi € 2250,00);
§ per l'anno 2019 (estratto dall'1.4.2019 al 30.9.2019) risultano n. 4 prelievi da € 750,00, rispettivamente ad aprile, maggio, luglio, settembre (per complessivi € 3000); risulta poi un bonifico di
€ 479,99 del 2.9.2019 a favore di e per “rimborso acquisto Parte_1 Testimone_2 frigorifero”, causale non contestata dalla parte convenuta, pur risultando dall'estratto conto dalla stessa prodotto;
§ per l'anno 2018 risultano n. 5 prelievi di € 750,00, rispettivamente a gennaio, marzo, maggio, giugno (per complessivi € 3750,00);
§ per l'anno 2017 risultano n. 7 prelievi € 750,00 (rispettivamente a febbraio, marzo, luglio, agosto, ottobre, novembre, dicembre (per complessivi € 5.250,00);
§ per l'anno 2016 risultano: n. 4 prelievi di € 500,00 (a febbraio, aprile, maggio, agosto); un prelievo di
€ 1000,00 a giugno;
un prelievo di € 750,00 a ottobre e un prelievo di € 750,00 a dicembre (per complessivi € 4500,00);
§ per l'anno 2015 risultano: n. 4 prelievi di € 500,00 (a gennaio, febbraio, marzo, maggio); n.2 prelievi da € 500,00 a giugno;
n. 2 prelievi da € 500,00 ciascuno a luglio;
n.1 prelievo da € 1000,00 a settembre;
n.1 prelievo da € 1000,00 a ottobre;
n.1 prelievo da € 500,00 a novembre;
n.1 prelievo da € 500,00 a dicembre (per complessivi per € 7.000,00);
§ per l'anno 2014 risultano: n.1 prelievo a gennaio per € 1200,00; n.2 prelievi a maggio di € 500,00
11 ciascuno;
n.2 prelievi a luglio per € 500,00 ciascuno;
n.3 prelievi da € 500,00 rispettivamente a settembre, ottobre, dicembre (per complessivi € 3700,00); risulta altresì emesso un assegno di € 180,00;
§ per l'anno 2013 risultano: n.1 prelievo di € 500,00 a gennaio;
n. 1 prelievo di € 2000,00 ad aprile;
m.1 prelievo di € 2500,00 a giugno;
n. 1 prelievo di € 500,00 a settembre;
n. 2 prelievi di € 500,00 a dicembre (per complessivi € 6500,00); risultano altresì emessi n.2 assegni (di € 500,00 e di € 600,00).
Emergono, quindi, prelievi (per lo più a cadenza periodica e costanti anche quanto all'importo prelevato), che devono presumibilmente ritenersi compatibili con le esigenze di vita della de cuius, come sostenuto dagli attori e contestato dal convenuto, che però, contraddittoriamente, come di seguito illustrato, allega a sua volta spese molto più ingenti della madre nei sette mesi in cui il conto è poi stato cointestato a sé e alla madre (dal gennaio all'agosto 2021).
Inoltre, negli anni di cointestazione del conto corrente con il figlio (oltre a pagamenti di energia Pt_1 elettrica, SORIS, Telecom, gas, spese condominiali, canone TV), non risultano eseguiti dal conto altri pagamenti, apparendo così confermato che la de cuius pagasse tutte le altre spese in contanti, con i soldi prelevati o, eccezionalmente, con assegni (risultando emessi per gli anni considerati solo n. 3 assegni di modesto importo, rispettivamente di € 600,00, di € 500,00, di € 180,00, che appare plausibile ritenere siano stati emessi per il pagamento di spese condominiali o per il dentista della de cuius).
Anche quanto al conto amministrato presso n. 310001814888 (poggiante sul conto Controparte_3 corrente cointestato) non è stata provata alcuna mala gestio in capo a posto che dagli Parte_1 estratti del conto n.1000/61989 e dai documenti in atti (in particolare doc.7 di parte convenuta), a fronte del valore nominale iniziale di € 50.000,00, si evince soltanto che:
- il 19.12.2016 sono stati rimborsati sul conto corrente della de cuius titoli scaduti per € 30.0000;
- in data in data 13.2.2017 sono stati disinvestiti titoli, con versamento sul conto della de cuius di €
4.426,51;
- in data in data 17.2.2017 sono stati disinvestiti ulteriori titoli, con versamento sul conto corrente della de cuius di € 21.626,91.
In conclusione, le generiche contestazioni del convenuto quanto alla mala gestio del conto titoli da parte di non sono provate, né risultano condotte appropriative dello stesso, risultando Parte_1 piuttosto dalla documentazione bancaria in atti che, negli anni in cui il conto corrente e il conto titoli erano cointestati anche al figlio le risorse della de cuius si sono incrementate, con una giacenza, Pt_1 nel gennaio 2021, di oltre 80.000,00 euro, di gran lunga superiore rispetto alla giacenza iniziale del
2006.
Quanto, invece, alle domande attoree di rendiconto, restituzione o collazione avverso il convenuto si osserva quanto segue. Controparte_1
E' pacifico e documentalmente provato che in data 19.1.2021, sempre presso l'Agenzia Sanpaolo 07 di Torino, sia stato aperto un nuovo conto corrente n.69842, cointestato alla de cuius e al figlio CP_1 alimentato attraverso il giroconto dell'intera giacenza di euro 81.750,00 presente sul precedente conto corrente cointestato alla de cuius e al figlio Pt_1
E' altresì provato che nell'agosto 2021, dopo sette mesi, la liquidità di tale conto era pressoché dimezzata, con un saldo al 25.8.2021 di euro 40.094,42.
Come visto, gli attori hanno sostenuto che le uscite dal predetto conto (per prelievi e bonifici) non sarebbero giustificate dalle esigenze di vita della madre, che sin dal gennaio 2021, secondo gli attori,
12 aveva iniziato a manifestare segni di disorientamento ed estraneità alla realtà, problemi di memoria ed anche difficoltà motoria.
Le parti attrici hanno, infatti, sostenuto che il fratello quale cointestatario del conto Controparte_1 della madre dal gennaio 2021, si sia indebitamente appropriato di denaro per le proprie esigenze o abbia, in subordine, ricevuto donazioni indirette dalla madre, da restituire alla massa per collazione.
Il convenuto (che ha sostenuto che solo dal luglio 2021 le condizioni di salute della madre erano peggiorate) ha contestato di essersi appropriato di denaro della madre o di avere ricevuto dalla stessa delle donazioni, allegando:
- che tutti gli importi di cui ha potuto disporre nel periodo di cointestazione sono stati utilizzati per ragioni di cura e di mantenimento della madre, che richiedeva preventivamente determinate operazioni o approvava successivamente l'operato del figlio affinché lo stesso potesse recuperare dal conto cointestato le spese che anticipava con il proprio denaro, non sussistendo alcun animus CP_1 donandi in capo alla madre;
- di avere sempre rendicontato alla madre il proprio operato, pur allegando altresì, contraddittoriamente, di essere stato esonerato dal rendiconto in ragione del rapporto di fiducia con la stessa.
Ciò detto, deve in primo luogo osservarsi che la parte convenuta non ha contestato gli assunti attorei secondo cui tutti i prelievi, pagamenti con il bancomat (che la madre non era in grado di utilizzare) e bonifici eseguiti nel periodo gennaio-25 agosto 2021 sono stati eseguiti da cosicché Controparte_1 tale circostanza deve ritenersi provata ex art. 115 cpc;
invero, è lo stesso convenuto a riportare sin dalla comparsa di costituzione e risposta che “la signora conferiva incarico al signor Persona_2
cointestatario del conto corrente n.1000/69842, di provvedere alla gestione delle Controparte_1 proprie finanze, conferendogli piena autonomia operativa”, allegazione che giustifica di per sé la domanda di rendiconto svolta dagli attori sin dalla prima udienza, rispetto alla quale il convenuto ha solo in parte giustificato il proprio operato, come di seguito illustrato. Si richiama peraltro, sul punto,
Cass. 12.1.24 n1319, secondo cui “Nell'ambito del giudizio di divisione, dunque, il giudice non può disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, mentre resta meramente facoltativa la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ., rientrando l'ammissione del rendiconto nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass., Sez. 2, 19/2/1997, n. 1509; Cass., Sez. 2,
9/1/1979, n. 115)”.
Deve innanzitutto confermarsi il rigetto della domanda del convenuto di disporre CTU “volta a determinare: le spese sostenute per il mantenimento, la cura e le necessità di vita della signora nel periodo intercorrente tra l'anno 2006 e la data del decesso nel mese di agosto Persona_2
2021, tenuto conto dei parametri ISTAT del costo medio della vita, della convivenza con la badante nei mesi di riferimento e di tutta la documentazione prodotta dalle parti”, trattandosi all'evidenza di CTU esplorativa e volta a supplire agli oneri probatori gravanti sulle parti.
Ciò chiarito, dagli estratti conto in atti (doc.3 e 16 di parte attrice), risulta che dal conto corrente della de cuius (cointestato dal gennaio 2021 al figlio : CP_1
§ nel mese di gennaio 2021 (dal 19.1.2021 al 31.1.2021) sono stati prelevati € 250,00;
§ nel mese di febbraio 2021 sono stati prelevati € 500,00 ed è stato eseguito un bonifico di € 499,11 a favore di per “conguaglio 2019/2020”; CP_8
13 § nel marzo 2021:
- sono stati prelevati € 1000,00;
- in data 16.3.2021 è stata bonificata a la somma di € 499,11 per conguaglio CP_8
2019/2020 di (figlio di , via Muzio Clementi n.19; Persona_4 CP_1
- in data 23.3.2021 è stata bonificata al la somma di euro Controparte_9
500,00 per spese condominiali dovute da e (moglie del convenuto Controparte_1 Testimone_1
; Controparte_1
§ nell'aprile 2021:
- sono stati prelevati € 1750,00;
-in data 6.4.2021 è stato eseguito un bonifico di € 473,00 per spese condominiali ordinarie 1.5.2019- 30.4.2020 “saldo LI AL Marina” al Condominio via Clementi 17/19;
- sempre il 6.4.2021 è stato disposto un altro bonifico di € 455,16 per spese condominiali ordinarie
1.5.2019-30.4.2020 relative a;
Persona_5
- il 19.4.2021 è stato disposto un bonifico di € 2000,00 in favore di moglie di Testimone_1
Controparte_1
§ nel maggio 2021:
- sono stati prelevati € 1500,00;
- in data 11.5.2021 è stato eseguito un bonifico di euro 738,93 a favore di per “Saldo CP_8 conguaglio riscaldamento 2019/2020 LI DO e AN Marina Condominio via Muzio Clementi 19 Torino”;
-in data 21.5.2021 è stato eseguito un bonifico di € 1000,00 a favore di per “ritiro Controparte_1 pensione LI NN A”;
- in data 25.5.2021 è stato eseguito un bonifico di euro 600,00 a favore del via Muzio CP_9
Clementi n. 19-Torino per “Spese condominiali relative a 1.5.2020 al Persona_5 30.4.2021”;
- sempre in data 25.5.2021 è stato disposto un bonifico di euro 1.508,00 a favore del
[...]
Torino per “Spese condominiali 1.5.2020 al 30.4.2021”; Parte_4
- in data 26.5.2021 è stato eseguito un bonifico di euro 845,00 a favore del Condominio Box via Aosta n. 83/A per “spese box via Aosta 83/A LI DO Cavani Marina”;
- in data 31.5.2021 è stato eseguito un bonifico di euro 12.000,00 a favore di per Controparte_1
“pagamento spese varie ”; Persona_6
§ nel giugno 2021:
- sono stati prelevati € 3500,00;
-in data 28.6.2021 è stato eseguito un bonifico a favore di per “pagamento spese varie Controparte_1
” di € 6000,00; Persona_6
§ nel luglio 2021 sono stati prelevati € 3000,00;
§ nell'agosto 2021, sino al decesso della de cuius:
14 - sono stati prelevati € 1020,00 (di cui € 420,00 il giorno del decesso della de cuius);
- in data 11.8.2021 è stato disposto un bonifico a favore della Cooperativa Roccavento Via Monginevro per il “pagamento assistenza badanti per ” per euro 1.783,43; Persona_6
- in data 13.8.2021 (dieci giorni prima del decesso) è stato disposto un bonifico a favore di CP_1 per “spese per euro 5.000,00, oltre a risultare spese per farmacia di €
[...] Persona_6 103,38 e per spese al supermercato per € 201,57.
Pertanto, dal 19.1.2021 al 25.8.2021 (poco più di sette mesi) dal predetto conto:
§ sono stati eseguiti bonifici per euro 6118,31 per il pagamento di spese condominiali e di riscaldamento di e della moglie, oltre che del figlio degli stessi, Controparte_1 Persona_5
§ sono stati prelevati complessivi € 12.520,00;
§ è stata bonificata alla moglie di la somma di € 2000,00; Controparte_1
§ è stata bonificata da in proprio favore la complessiva somma di € 24.000,00 per Controparte_1
“spese o per “ritiro pensione . Persona_2 Persona_2
In primo luogo, quanto ai bonifici eseguiti dal convenuto per il pagamento di spese condominiali dello stesso di sua moglie e del figlio (per complessivi € 6.118,31), Controparte_1 Persona_5
è evidente come gli stessi siano stati destinati al convenuto (o alla moglie o al figlio) e, dunque, non siano stati spesi a beneficio della madre, neppure avendo il convenuto provato di avere agito su incarico della madre (avendo il convenuto escluso qualsivoglia donazione) o che tali bonifici fossero eseguiti in restituzione di somme anticipate dal alla madre. Controparte_1
Neppure ha trovato giustificazione (né allegazione sul punto) il bonifico del 19.4.2021 di € 2000,00 eseguito dal convenuto in favore di moglie del convenuto, trattandosi anche in tale Testimone_1 caso di un importo indebitamente utilizzato dal convenuto.
Come visto, poi, nell'arco temporale di sette mesi sono stati prelevati dal convenuto € 12.520,00 e sono stati dal convenuto bonificati in proprio favore € 24.000,00, per complessivi € 37.520,00, che il convenuto (anche a fronte della domanda di rendiconto degli attori) ha sostenuto avere utilizzato per le esigenze quotidiane della madre (spesa, medicine, visite specialistiche, ausili medici non meglio indicati).
Orbene, pur in assenza di qualsiasi prova documentale di tali spese (alla luce di quanto speso dalla de cuius nel periodo precedente al gennaio 2021, come sopra riepilogato, del progressivo peggioramento delle condizioni di salute della madre nel periodo in considerazione, senz'altro tale da determinare un verosimile aumento delle spese mediche, anche per visite specialistiche, e di cura e assistenza della persona, e tenuto altresì conto del progressivo aumento del costo della vita), si ritiene di poter presumere che gli importi prelevati dal convenuto (per € 12.520,00) siano stati utilizzati per le necessità quotidiane della madre, tanto più che: § per allegazione degli attori, nel periodo di interesse risultano spese condominiali e di utenze per € 1600,00 (doc. 19 e doc. 20 parte attrice); §§ risulta provato che, oltre agli importi di cui ai già citati bonifici, alla badante siano stati pagati ulteriori € 1100,00 “fuori busta” (di cui € 700,00 per l'assistenza domiciliare straordinaria, con rinuncia alle due ore di riposo giornaliere, € 300,00 a titolo di “liquidazione”, € 100,00 per una notte in cui aveva lavorato un'altra badante), circostanze non contestate dagli attori e provate dalla dichiarazione della badante di cui al doc.8 di parte convenuta, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla badante stessa.
A fronte di tale già non modesto importo (che, come detto, si ritiene plausibile che sia stato utilizzato
15 per le necessità quotidiane della de cuius), non appaiono invece giustificati i bonifici eseguiti dal convenuto in proprio favore per complessivi € 24.000,00, neppure risultando provato che il convenuto anticipasse denaro per la madre, allegazione anch'essa del tutto generica e sprovvista di qualsivoglia prova documentale, oltre che inverosimile;
non è infatti dato comprendere perché il convenuto (che poteva disporre del conto corrente della madre e della relativa carta bancomat) dovesse anticipare con denaro proprio le spese della de cuius, per poi successivamente eseguire dal conto della stessa plurimi bonifici in proprio favore.
Del tutto tardiva e come tale inammissibile appare, poi, la deduzione del convenuto (formulata per la prima volta nella memoria n.2) secondo cui il bonifico di € 5000,00 in proprio favore sarebbe stato in realtà un regalo di nozze della de cuius alla propria nipote (figlia di , considerato CP_4 CP_1 che sia nella comparsa di costituzione che nella memoria n.1 il convenuto ha sempre sostenuto che tutte le somme prelevate o a sé bonificate dal conto corrente cointestato erano destinate ad esigenze della madre, escludendo espressamente qualsivoglia suo intento donativo.
Il convenuto risulta, quindi, in debito verso la massa anche dell'importo di € 24.000,00, che si ritiene essere stati indebitamente prelevati dal convenuto, in concomitanza (quanto meno a decorrere dai mesi di aprile/maggio 2021) con un peggioramento delle condizioni di salute e delle capacità cognitive della madre, che certamente le impedivano anche solo di verificare la gestione del proprio conto da parte del figlio CP_1
La circostanza che tale peggioramento risalga già a mesi prima del luglio 2021 si evince chiaramente dalla relazione clinica del 5.7.2021 del dr. (dallo stesso confermata quale teste) in Persona_7 cui si dà atto che “ha goduto di buona salute fino a qualche mese fa ed in anamnesi Persona_2 era segnalata solo un'ipertensione tenuta sotto controllo dalla terapia medica. In anamnesi si segnala quindi una discreta autonomia fino a pochi mesi fa e tale relativa autonomia e buona capacità cognitiva, compatibilmente con i limiti dell'età anagrafica, è stata accertata dal sottoscritto in una visita domiciliare effettuata ne mese di gennaio di quest'anno. Si segnala da allora un rapido peggioramento globale sia per le autonomie personali (capacità di farsi da mangiare, di lavarsi, di avere il controllo delle evacuazioni, funzioni ad oggi perse) sia anche per quanto riguarda la mnesia, con perdita della memoria a lungo ed a breve termine e parziale deficit anche nella memoria autobiografica. All'osservazione odierna la sig.ra appare sufficientemente ordinata nell'aspetto ed un po' trasandata nell'abbigliamento. La mimica faciale è lievemente ipoespressiva, con facies fissata in un sorriso non del tutto congruo alla situazione. Il contatto visivo fa trasparire il tono umorale normale, con presenza di ansia libera. L'atteggiamento verbalizzato improntato verso una collaborazione, pur se la stessa non riesce ad estrinsecarsi a causa della totale confusione ed inadeguatezza dei contenuti espressi. Non emergono chiari disturbi del pensiero. La coscienza appare ad oggi confusa e totalmente disorientata e solo in rari momenti di la paziente riacquista solo un parziale orientamento S/T. L'eloquio è lievemente concitato, ansioso, sufficientemente ben comprensibile, nel complesso consono al medio basso livello cognitivo e culturale e condizionato dalla scarsità di lessico, dovuto anche dal decadimento cognitivo. Da alcuni mesi la sig.ra ha Per_2 manifestato una ingravescente compromissione della memoria, con costante lieve peggioramento e con comparsa iniziale di BPSD. Non emergono alterazioni evidenti a carico della percezione. Attualmente emergono a carico del contenuto del pensiero spunti ideativi interpretativi e di nocumento, molto confusi e non organizzati, conditi nella verbalizzazione da spiegazioni incongrue e da alcune manifestazioni comportamentali, anch'esse non congrue. Nella sig.ra la dismnesia è molto evidente (MMSE 8/30, SPSMQ 1/10). La sig.ra ha perso totalmente la capacità di apprendere nuove informazioni, che dimentica pressoché immediatamente ed ha dimenticato il bagaglio culturale
16 appreso. E' conservata in modo molto lacunare la memoria remota e la sig.ra ricorda, solo Per_2 in modo confabulatorio e disordinato gli eventi del suo passato. La sig.ra ha sviluppato anche Pt_1 un deterioramento delle funzioni del linguaggio (afasia) che si manifesta con la grave difficoltà nel ricordare i nomi di individui e oggetti. L'eloquio, oltre ad essere sempre lamentoso, è a tratti vago o vuoto, con lunghe frasi circumlocutorie e parole passpartout. Sono molto evidenti le difficoltà legate alla ipoacusia bilaterale ingravescente poiché la sig.ra non comprendendo ciò che le viene detto si innervosisce ulteriormente e si aggrava ancor più il decadimento cognitivo (…). Vi sono alterazioni del funzionamento esecutivo con incapacità di pensare in astratto e di pianificare, iniziare, ordinare in sequenza, monitorare, e interrompere comportamenti complessi. Le difficoltà di esecuzione sono pure evidenti per la sig.ra nella ridotta capacità di cambiare contesto mentale, di produrre nuove informazioni verbali o non verbali, e di eseguire attività motorie ripetute. La sig.ra in sintesi ha Pt_1 un grave disorientamento nello spazio e nel tempo, con una carente capacità critica ed introspezione e non è consapevole della perdita di memoria e delle altre alterazioni cognitive che manifesta. La signora non si rende assolutamente conto delle proprie difficoltà ed appare fatua e non presente al colloquio. Spessissimo presenta stati confusionali con pensiero frammentato, disorganizzato ed incoerente e sono presenti confabulazioni e falsi riconoscimenti con presenza di momenti di intemperanze comportamentali ed aggressività etero diretta (BPSD) quando non comprende l'interlocutore o quando viene contraddetta. La diagnosi funzionale è di “DEMENZA DI TIPO VASCOLARE” DI GRADO -GRAVE”. Vi è complessivamente una significativa menomazione del funzionamento sociale e la sig.ra ha bisogno di un costante e continuo intervento e supporto assistenziale di un caregiver nella vita quotidiana, avendo perso le autonomie necessarie per vivere autonomamente (BADL 2/6, BARTHEL FUNZIONALE 50/60, BARTHEL MOTILITA' 16/40, IADL 4/14) ed essendo quindi ad oggi del tutto non autosufficiente. La compromissione è presente anche per quanto riguarda la capacità di decisione autonoma che è del tutto scomparsa in quanto la sig.ra non è in grado di decidere ciò che è realmente di utilità per la propria persona e non altresì in grado di riconoscere in modo corretto il valore del denaro”; inoltre, anche il video prodotto dagli attori denota lo stato confusionale della de cuius, in epoca ben antecedente al luglio 2021.
Non può poi condividersi l'assunto del convenuto secondo cui parte degli importi prelevati dal conto della madre (non meglio precisati) gli sarebbero comunque spettati in quanto corrispondenti alla propria quota dell'eredità del padre, considerato che, come detto, la decisione dei figli di lasciare nella disponibilità della madre anche il 50% del saldo del conto corrente riferibile al marito, ha chiaramente integrato una donazione indiretta in favore della madre da parte dei figli.
Quanto, invece, ai bonifici disposti dal convenuto sia prima che dopo il decesso della madre in favore della Cooperativa Roccavento (€ 2037,00 in data 3.9.2021) per la badante, si ritiene trattarsi di importi che non devono essere oggetto di restituzione, quali spese sostenute nell'interesse della de cuius e, dopo la sua morte, della massa, apparendo irrilevante che la decisione di assumere una badante sia stata assunta solo dal convenuto, non avendone le parti attrici contestato la necessità (provata dalla già richiamata relazione medica) ed apparendo equo l'importo pagato per le spese della badante, neppure contestato dagli attori.
Alcuna giustificazione ha poi offerto il convenuto dei prelievi eseguiti dopo il decesso della madre, quantificati dalla parte attrice in euro 6649,00 (confermati dagli estratti conto in atti), né della ricarica telefonica di € 20,00 alla propria utenza in data 2.12.2021, anch'essa evidenziata dagli attori.
Considerato che il convenuto ha prodotto la fattura n.727 del 31.8.2021 di € 4250,00 (con scritto a mano “pagata”) di Astra Onoranze Funebri, a sé intestata, provandone il pagamento con la relativa distinta di bonifico (nulla osservando sul punto gli attori), si ritiene che tale somma (quale onere a
17 carico della massa ereditaria) debba essere detratta, in compensazione, dall'importo prelevato dal convenuto dal conto corrente della madre dopo il decesso della stessa, risultando così Controparte_1 in debito verso la massa (per somme indebitamente prelevate dal conto corrente della madre dopo il decesso della stessa) di € 2399,00.
Le spese funerarie risultano così essere state sostenute, di fatto, con i soldi del conto corrente della de cuius e, come tali, non costituiscono voce da sottrarre all'attivo ereditario.
In conclusione, risulta un complessivo debito di nei confronti della massa di Controparte_1 di euro 34.537,31 (di cui € 6118,31 per bonifici emessi dal conto corrente della Persona_2 madre per il pagamento di proprie spese condominiali e per spese condominiali del figlio;
€ 24.000,00 per bonifici eseguiti dal conto corrente della madre in proprio favore;
€ 2.000,00 bonificati alla propria moglie;
€ 2399,00 per prelievi indebiti eseguiti dal conto corrente della de cuius dopo la morte della stessa;
€ 20,00 per la ricarica del proprio cellulare mediante il conto della madre, dopo la morte della stessa).
Il convenuto deve pertanto essere condannato a restituire alla massa ereditaria di € Persona_2
34.537,31, affinché se ne tenga conto quale credito ereditario nelle operazioni divisionali per le quali la causa deve essere rimessa in istruttoria.
Tenuto conto del predetto credito ereditario e delle uscite giustificate dal conto corrente della de cuius dopo il suo decesso (tra cui: bonifico per la badante di € 2.037,00, € 117,50 pagati alla
[...] Torino per la “fotoceramica per lapide ”, imposte di bollo, Controparte_10 Persona_2 spese di conto corrente, pagamento gas e telefono), il relictum della massa di ai fini Persona_2 della divisione, è pari ad € 30.059,79 (saldo al 31.12.2022).
Si conferma, infine, il rigetto delle istanze istruttorie già rigettate con precedente ordinanza, vertendo le prove orali dedotte dalle parti e non ammesse su circostanze generiche e/o non contestate e/o documentalmente provate o da provarsi documentalmente e/o irrilevanti ai fini della decisione e/o valutative;
deve altresì essere rigettata l'istanza del convenuto di “ordine di esibizione degli estratti conto relativi alla movimentazione titoli dal 2011 al 2021”, sia in quanto genericamente formulata, sia in quanto si tratta in ogni caso di documentazione che ben poteva essere richiesta dal convenuto, quale erede di Persona_2
La causa deve essere rimessa sul ruolo (come da separata ordinanza) per la stima dell'immobile di cui al relictum e per procedere alle operazioni divisionali.
In ordine alle spese del presente giudizio, ogni determinazione deve essere demandata al termine della successiva fase, giacché la pronuncia sulle spese deve essere contenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito della definitività, tra i quali non rientrano le sentenze non definitive.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che (C.F. , deceduta a Torino il Persona_2 CodiceFiscale_6
25.8.2021), (C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_7 Parte_3 C.F._3
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_8 Controparte_1 C.F._9
), (C.F. ), sono eredi legittimi di
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_10 Persona_1
(deceduto il 24.9.2006).
18 2) Accerta che il patrimonio morendo dismesso da è costituito dai seguenti beni: Persona_1
- quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in Torino, via Muzio Clementi n.15, NCEU detto
Comune Foglio 1149, part. 717, sub 31, Zona 002 Cat. A/3, 4 vani, rendita euro 630,00;
-quota di ½ (pari a Euro 3.485,285) del saldo del conto corrente , Agenzia 07 di Torino, Controparte_3
n.1000/15194 (saldo pari a Euro 6.970,57) e dal 50% del conto titoli n. 507/00887315 appoggiato al predetto conto (per un valore nominale di € 50.000,00) appoggiato al predetto conto corrente.
3) Dichiara che (C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_7 Parte_3 C.F._3
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_8 Controparte_1 C.F._9
) e (C.F. ) sono eredi legittimi di
[...] CP_2 CP_2 CodiceFiscale_10 Per_2
(C.F. , nata a [...] il [...], deceduta a Torino il
[...] CodiceFiscale_6
25.8.2021).
4) Accerta che il patrimonio morendo dismesso da è costituito dai seguenti beni: Persona_2
- quota di 2/3 della piena proprietà dell'appartamento in Torino, via Muzio Clementi n.15, NCEU detto Comune Foglio 1149, part. 717, sub 31, Zona 002 Cat. A/3, 4 vani, rendita euro 630,00;
- saldo del conto corrente 07 di Torino n.1000/69842, pari ad Euro 30.059,79. Controparte_11
5) Condanna il convenuto a restituire alla massa morendo dismessa da Controparte_1 Per_2
(nata a [...] il [...], deceduta a Torino il 25.8.2021) la somma di Euro 34.537,31.
[...]
6) Rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti.
7) Dispone con separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio.
8) Spese al definitivo.
Torino, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 19523/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti con il patrocinio dell'Avv. DE PASQUALE ANDREA;
PARTI ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARI MIA Controparte_1 C.F._4 e dell'Avv. FENOGLIO ANDREA;
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (all'udienza del 24.10.2024, come da foglio del 23.10.2024): “NEL MERITO: in via preliminare - ordinare la ricostruzione dell'attivo ereditario, previa declaratoria di intervenuta accettazione da parte degli eredi dell'eredità del defunto sig. e diritto degli stessi a Pt_1 Persona_1 chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria del quale i medesimi sono titolari anche iure hereditatis per parte della de cuius sig.ra - ordinare la presentazione di rendiconto Persona_2
a carico del sig. circa la gestione dei beni della defunta dal 19.1.2021 (apertura conto Controparte_1 corrente n. 69842 ); accertare, altresì, l'ammontare complessivo delle somme Controparte_3 percepite dal coerede sig. e condannare il medesimo alla restituzione degli importi Controparte_1 indebitamente percepiti a favore della massa ereditaria o in subordine l'avvenuta collazione e, nel caso di rilevata nullità delle donazioni così ricevute, condannare, in ogni caso, il coerede destinatario alla restituzione di detti importi a favore della massa, con conseguente rideterminazione dell'asse ereditario. In via principale: - procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e quindi alla
1 divisione tra i coeredi del patrimonio morendo dismesso dalla sig.ra previa divisione Pt_1 dell'immobile ancora intestato per metà al defunto sig. coniuge premorto alla stessa;
- Persona_1 ordinare la correlativa divisione dell'asse ereditario in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non divisibilità dell'immobile, con previsione di conguagli in denaro, previa predisposizione del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.c., anche con riferimento a eventuali sopravvenienze e/o elementi patrimoniali ad oggi non conosciuti. IN VIA ISTRUTTORIA: In riforma dell'ordinanza del
5.7.2024, previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, IV comma c.p.c. n. 2 e 3, nel limite del non ammesso, con opposizione ai capi avversari per i motivi in atti. Nel denegato e non creduto caso di riforma della predetta ordinanza in ordine alla disposizione di CTU nei termini e nei modi indicati da parte convenuta, si reiterano i motivi di opposizione di cui alle memorie istruttorie, compresa l'eccezione di esploratività della stessa. Si insiste, inoltre, per l'incapacità ex art. 246 c.p.c. della sig.ra reiterando Controparte_4 l'eccezione già formulata all'esito dell'escussione orale di quest'ultima all'udienza dell'5.10.2023, nonché della sig.ra reiterando l'eccezione già formulata all'esito dell'escussione Testimone_1 orale di quest'ultima all'udienza dell'11.4.2024 con conseguente applicazione dell'art. 157 c.p.c., quanto alle dichiarazioni rese da entrambe le testimoni. In ogni caso, disporre consulenza tecnica
d'ufficio volta a stimare e determinare la consistenza dell'asse ereditario, previa individuazione dei beni che compongono la massa, all'atto dell'apertura della successione, in particolare, determinando il valore commerciale del relictum, al momento dell'apertura della successione, della piena proprietà dei beni individuati in narrativa, assegnando al CTU il seguente quesito: (…). Con il favore delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre Iva, Cpa, spese a forfait 15% e successive occorrende”.
Per la parte convenuta (all'udienza del 24.10.2024, come da foglio del Controparte_1 23.10.2024): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Respinta ogni avversaria istanza ed eccezione;
Previa assunzione degli opportuni mezzi istruttori;
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e per testi, in materia diretta e contraria, sui capitoli formulati con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 11 maggio 2023 sub nn. 1-44) ed i testi ivi indicati, nonché su quelli ulteriori formulati in terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 31 maggio 2023 sub nn.
45-52); Previo esperimento di eventuale CTU atta a determinare: (i) le spese sostenute per il mantenimento, la cura e le necessità di vita della signora nel periodo intercorrente Persona_2 tra l'anno 2006 e la data del decesso nel mese di agosto 2021, tenuto conto dei parametri ISTAT del costo medio della vita, della convivenza con la badante nei mesi di riferimento e di tutta la documentazione prodotta dalle parti;
(ii) il valore dell'immobile sito in Torino, Via Muzio Clementi n. 15, tenuto conto in particolare delle caratteristiche dell'immobile, della zona residenziale in cui è situato e dell'andamento del mercato immobiliare;
come da quesito formulato, per entrambe, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 11 maggio 2023; Dato atto del sopravvenuto esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. nei confronti della signora Controparte_2 nell'ambito del procedimento R.G.V. 1023/2024, a fronte della quale l'intimata non ha inteso provvedere all'accettazione della predetta eredità nel termine del 20/9/2024 disposto dal Giudicante, decadendo pertanto dal diritto di accettare (v. doc. 12); In via preliminare Respingere tutte le avversarie domande formulate nei confronti del signor a titolo di collazione e/o Controparte_1 restituzione in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto
l'esponente da qualsivoglia avversaria pretesa. In via principale, in adesione alla domanda CP_5 di divisione ex adverso formulata Previo accertamento e dichiarazione del diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra attori e convenuti in relazione all'accertando e determinando asse ereditario del signor Disporre la divisione dell'asse ereditario, assegnando agli eredi la Persona_1
2 quota di loro spettanza, secondo le regole dettate dalla legge in tema di successione ab intestato,
Quindi, successivamente Previo ordine di esibizione degli estratti conto relativi alla movimentazione titoli dal 2011 al 2021, Previa determinazione dell'esatta consistenza dell'asse ereditario riferibile alla defunta signora dell'esatto valore dei cespiti che lo compongono, alla data del Persona_2 decesso della de cuius, anche in considerazione della ricostruzione e divisione dell'asse ereditario riferibile al signor con conseguente accertamento e restituzione alla massa ereditaria, Persona_1 per quanto occorre anche in via riconvenzionale, di tutte le somme illegittimamente percepite dal signor in virtù dell'attività gestoria espletata in riferimento al conto corrente cointestato Parte_1 n. 1000/61989; Disporre la divisione dell'asse ereditario della signora assegnando Persona_2 agli eredi la quota di loro spettanza, secondo le regole dettate dalla legge in tema di successione ab intestato e tenuto conto della sopravvenuta decadenza dal beneficio di accettare intervenuta nei confronti della signora In ogni caso Con il favore delle spese ed onorari tutti di Controparte_2 giudizio e patrocinio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.10.2022, ritualmente e tempestivamente notificato, e Pt_1 Pt_3 Pt_2 hanno convenuto innanzi al Tribunale di Torino i propri fratelli e
[...] CP_1 Controparte_2 per domandare lo scioglimento della comunione ereditaria derivante in capo ai fratelli a seguito del decesso della madre deceduta il 25.8.2021 e del padre deceduto il Persona_2 Persona_1
24.9.2006, la cui successione, a detta degli attori, era già stata compiuta ab intestato con accettazione tacita da parte di tutti gli eredi, senza però provvedere a volturare i beni ricadenti nella massa ereditaria de de cuius, tra cui rientrava il 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, ancora intestato al padre e alla madre.
Secondo gli attori:
§ al padre era costituito: dalla quota di ½ dell'immobile sito in Torino via Muzio Clementi n.15, piano
5 (casa coniugale) e dal 50% di quanto presente sul conto corrente n.1000/15195 in contitolarità con la moglie;
§ i figli tutti decisero di lasciare l'intero compendio nella disponibilità della madre, che sull'immobile (oltre ad esserne già comproprietaria) vantava il diritto di abitazione e che sul conto corrente riversava a propria volta i risparmi di una vita, unitamente alla pensione del marito;
§ la madre chiuse, pertanto, il predetto conto corrente cointestato con il marito, aprendone un altro
(n.1000/6189) presso la stessa filiale di Torino, 7, cointestandolo al figlio CP_3 CP_6 [...] affinché quest'ultimo la aiutasse nella gestione del patrimonio;
Pt_1
§ la pensione percepita dalla madre era di € 925,32;
§ la madre, almeno sino al 2011, è stata altresì titolare di un conto titoli poggiante sul predetto conto corrente, il cui controvalore è poi confluito nella giacenza del conto corrente per circa euro 50.000,00;
§ nel 2021, sul conto vi era una giacenza di circa euro 80.000,00;
§ sul predetto conto, nel periodo dal 2006 al 2021, è stata accreditata la pensione della madre e addebitata ogni spesa riferibile alle esigenze del quotidiano (tra cui, tasse, imposte, canone TV), pagando la defunta le restanti spese in contanti;
§ in data 19.1.2021 è stato aperto un diverso conto corrente (n.1000/69842), cointestato alla madre e al figlio su cui è stata girocontata tutta la liquidità esistente sul conto n.1000/6189, pari Controparte_1
3 ad € 81.750,00;
§ a partire dal gennaio 2021, la de cuius ha iniziato a manifestare segni di disorientamento ed estraneità alla realtà, oltre che disturbi quali la difficoltà motoria, che determinava diverse cadute (almeno 3 tra il febbraio-luglio 2021), tanto da rendere necessarie visite mediche a domicilio e da indurre il convenuto ad assumere una badante, senza neppure consultarsi con i fratelli;
Controparte_1
§ in data 3.7.2021 la de cuius era sottoposta a visita cardiologica domiciliare da parte del dr.
che riscontrava come la stessa fosse “confusa e disorientata parzialmente spazio Controparte_7 tempo-persona”, descrivendola come “paziente defedata secondariamente alla malattia di Alzheimer”; venendo sottoposta anche alla diagnosi su scala IADL, risultando del tutto “non abile”, prevalentemente allettata e a mobilità ridotta “con aiuti”;
§ in data 5.7.2021 la madre (che non era più in grado di eseguire anche i più semplici gesti quotidiani
(come vestirsi, lavarsi, ecc.) veniva visitata dal dr. , specialista in psicologia clinica Persona_3 e psichiatria, che rilevava “un rapido peggioramento globale sia per le autonomie personali (capacità di farsi da mangiare, di lavarsi, di avere il controllo delle evacuazioni, funzioni ad oggi perse) sia anche per quanto riguarda la mnesia, con perdita della memoria a lungo ed a breve termine e parziale deficit anche nella memoria autobiografica”, appurando uno stato confusionale e di disorientamento totale della medesima, nonché un rilevante deficit della memoria, un deterioramento delle funzioni di linguaggio, con grave difficoltà di ricordare i nomi di persone e di oggetti, un'evidente dismnesia, con perdita della capacità di apprendere nuove informazioni, subito dimenticate, nonché segni di aprassia, portando alla diagnosi funzionale di demenza di tipo vascolare con “significativa menomazione del funzionamento sociale” e “bisogno di un di un costante e continuo intervento e supporto assistenziale di un caregiver nella vita quotidiana” (doc.4), dando atto di una “demenza di tipo vascolare di grado grave (…) non essendo la paziente, altresì, in grado di riconoscere in modo corretto il valore del denaro”;
§ in ragione della situazione, il convenuto all'insaputa degli altri fratelli, Controparte_1 sottoscriveva un accordo di assistenza domiciliare con la Cooperativa Sociale Roccavento (doc.11);
§ gli attori depositavano ricorso per amministrazione di sostegno in data 5.8.2021 (doc.12); prima dell'udienza fissata, interveniva però il decesso della madre;
§ in ragione delle condizioni di salute, peggiorate già dal gennaio 2021, la madre non era evidentemente in grado di controllare le proprie uscite, anche perché sprovvista del bancomat, che mai aveva saputo utilizzare, tanto che già al tempo della cointestazione del conto con Parte_1 quest'ultimo era solito accompagnarla presso gli sportelli per prelevare le somme necessarie per recarsi per esempio al mercato o nei negozi per acquisti o per pagare le spese condominiali direttamente presso lo studio dell'amministratore, fino a quando non venne aperto un conto corrente condominiale, su cui effettuare bonifici (eseguiti dal figlio maggiore tramite home banking); Pt_1
§ dopo la morte della madre, al 26.11.2021 il saldo di tale conto era più che dimezzato, risultando pari solo più ad euro 36.939,87;
§ il convenuto nel periodo di cointestazione del conto corrente, a decorrere dal Controparte_1
19.1.2021, prima e dopo il decesso della madre, si è indebitamente appropriato di gran parte delle somme depositate sul predetto conto, approfittando del peggioramento delle condizioni di salute della madre proprio a decorrere dal gennaio 2021 (in concomitanza, peraltro, con il periodo della pandemia da COVID 19); in particolare, come si evince dagli estratti conto in atti, ha Controparte_1 documentalmente attinto al conto corrente della madre per il pagamento di spese proprie o della sua
4 famiglia (tra cui spese condominiali e di riscaldamento), con somme da restituire alla massa perché indebitamente prelevate o, in subordine, in quanto costituirebbero donazioni indirette, ove si provasse il consenso della defunta a tali operazioni.
A fronte di tali allegazioni, nel proprio atto di citazione, oltre a domandare la divisione della comunione ereditaria e del patrimonio morendo dismesso dalla propria madre, gli attori hanno domandato di ricostruire l'attivo ereditario (previa declaratoria di intervenuta accettazione dell'eredità del defunto e diritto degli stessi di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria di Persona_1 cui i fratelli sono titolari anche iure hereditatis per parte della de cuius e di Pt_1 Persona_2 accertare l'ammontare complessivo delle somme percepite dal coerede con condanna Controparte_1 dello stesso a restituire alla massa ereditaria gli importi indebitamente percepiti o, in subordine, l'avvenuta collazione e, in caso di nullità delle donazioni ricevute, dichiarare la nullità delle stesse, con condanna del convenuto alla restituzione degli importi in favore della massa.
Si è costituito il convenuto allegando: Controparte_1
§ che alla morte del padre (il cui asse ereditario era costituito da 50% del conto corrente cointestato con la moglie e dal 50% della casa coniugale), i risparmi dello stesso e della moglie sono stati tutti trasferiti sul conto corrente n.1000/61989 , intestato alla madre e al figlio affinché Controparte_3 Parte_1 quest'ultimo potesse fornire alla madre “un valido supporto all'operatività” della madre, “per il resto assolutamente autonoma”;
§ che ha progressivamente escluso la madre dalla gestione del proprio patrimonio, Parte_1 tenendola all'oscuro della sua situazione patrimoniale;
peraltro, diminuiva la frequenza di Parte_1 visita alla madre, che rimaneva priva della liquidità necessaria per fare fronte alle proprie spese ed esigenze personali;
§ che nel gennaio 2021 la madre gli riferiva le proprie preoccupazioni sulla gestione del patrimonio, manifestando il timore che il figlio e la moglie avessero intenzione di prelevare dal suo conto € Pt_1 40.000,00 per l'acquisto di una nuova autovettura, essendo stata contattata dalla nuora a tale scopo;
§ che venuta meno la fiducia nel figlio la madre, in data 19.1.2021, ha provveduto alla chiusura Pt_1 del conto corrente cointestato ad facendo confluire quanto presente sul conto precedente sul Pt_1 nuovo conto n.1000/69842, cointestandolo al figlio al quale conferiva l'incarico di gestire le CP_1 proprie finanze, conferendogli piena autonomia operativa;
§ che il convenuto quindi, con l'assenso della madre, prelevava dal conto corrente quanto necessario per le esigenze della stessa, tra cui l'acquisto dei farmaci, il pagamento delle visite specialistiche e ogni altra quotidiana necessità;
§ che per maggiore comodità, il convenuto era solito anticipare con denario proprio gli importi necessari per le spese quotidiane della madre (in primis spesa e medicinali) che la madre insisteva gli venissero rifusi dal proprio conto);
§ che non è vero che sin dal gennaio 2021 le condizioni psico-fisiche della madre andavano peggiorando, tanto che alla data del 2.2.2021, il dr. (medico chirurgo Persona_3 psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica-psichiatria) osservava come la madre fosse
“perfettamente autonoma in tutte le funzioni di base della vita quotidiana” nonché “in grado di comprendere il significato dei suoi gesti e delle sue azioni e di comprendere il valore anche economico dei suoi atti” (doc.2);
§ che solo poco prima del decesso, la madre, nel mese di luglio 2021, manifestava una demenza
5 vascolare di grado grave, tanto che le prestava la necessaria assistenza domiciliare, Controparte_1 anche in orario notturno;
§ che il 10.7.2021 rendeva noto a lo stato patologico della madre e la Controparte_1 Parte_1 necessità di farla assistere da una badante, come da messaggio WhatsApp di cui al doc.5, in cui scrive ad “Ti comunico che da oggi mamma ha una badante fissa una x weekend e una CP_1 Pt_1 per la settimana in quanto diagnosticato alzheimer e vasculopatia cerebrale dottore detto che non può più stare da sola sappiate che quando chiamate o nell'eventualità vi venisse voglia una volta di andarla a trovare troverete la badante la mamma non è nemmeno più in grado di aprire la porta di casa ed era pericolo per la sua incolumità non intervenire comunicalo anche agli altri fratelli ciao”;
§ che il convenuto mai ha impedito agli altri fratelli di fare visita alla madre, né ha mai inteso ostacolare i rapporti affettivi tra gli attori e la madre, salvo rendere noto agli stessi, con il peggioramento delle condizioni della madre, della necessità di tenere un comportamento consono alle condizioni della de cuius;
§ che le spese sostenute per la madre sono adeguate e proporzionate alle sue reali esigenze quotidiane;
§ che il convenuto provvedeva a prelevare dal conto corrente della madre quanto necessario per coprirne le spese di mantenimento, con il pieno consenso della madre, che gli aveva dato incarico di provvedere alla gestione del proprio patrimonio con piena autonomia operativa, venendo la stessa periodicamente rendicontata, richiedendo preventivamente o comunque approvando l'operato di domandando la parte convenuta di disporre CTU “atta a determinare le spese sostenute per CP_1 il mantenimento, la cura e le necessità di vita della signora nel periodo Persona_2 intercorrente tra il mese di gennaio 2021 sino alla data del decesso, tenuto conto dei parametri medi della vita, dell'aggravamento della situazione patologica caratterizzante gli ultimi mesi, della convivenza con la badante e di tutta la documentazione che verrà prodotta dalle parti in corso di causa”;
§ che i maggiori aggravi di spesa sono avvenuti allorché le condizioni della madre sono peggiorate;
§ cha alcuna donazione veniva eseguita in favore di dovendosi rigettare le domande di CP_1 collazione;
§ che, per contro, la gestione del conto corrente della de cuius nel periodo di cointestazione dello stesso in capo al figlio attesta una movimentazione in uscita sproporzionata rispetto alle Parte_1 esigenze economiche della de cuius, con emissione altresì di assegni circolari per complessivi euro
14.544,00 (tra il 24.11.2006 e il 19.3.2010), assegni che la de cuius non aveva la materiale possibilità e la necessità di richiedere, con una movimentazione in uscita sproporzionata rispetto alle esigenze economiche della madre
§ che dovrà pertanto essere svolta una ricostruzione dell'asse patrimoniale mediante disamina dell'intera situazione gestoria anteriore all'anno 2021 che “ha condotto a numerose operazioni di cui gli attori saranno tenuti in ogni caso a dar conto”, considerato che dagli estratti conto si evince una sproporzione di spesa da parte della gestione del fratello con reiterati prelievi spesso contestuali Pt_1 ai mensili accrediti della pensione, per i quali si è sempre astenuto dal rendicontare, Parte_1 venendo altresì emessi assegni circolari dal 2006 al 2014 per complessivi € 14.544,00, occorrendo una valutazione dell'opportunità della gestione e la verifica puntuale della relativa movimentazione del conto, nulla provando gli incrementi patrimoniali circa l'andamento della gestione;
§ che la gestione del conto titoli risulta essere stata gestita esclusivamente da mediante Parte_1 investimenti disposti dall'attore;
6 § che il deposito titoli sarebbe stato gestito unilateralmente da che avrebbe ordinato Parte_1 disinvestimenti in proprio favore;
§ che la domanda di collazione degli attori è infondata, in quanto alcuna donazione (neppure indiretta) è stata fatta dalla de cuius, in quanto tutti gli importi di cui ha avuto occasione di disporre nel periodo di cointestazione sono stati utilizzati unicamente per le ragioni di cura e mantenimento della madre, che gli aveva dato incarico di gestire il proprio patrimonio con piena autonomia operativa;
§ che la madre veniva periodicamente rendicontata quanto alla gestione del conto corrente invocata da controparte
§ che gli attori non sono legittimati a richiedere alcuna rendicontazione in quanto, sino pressoché alla fine dei suoi giorni, la madre è stata sempre lucida e cosciente, consapevole della gestione del proprio denaro, dovendosi ritenere che il convenuto fosse stato tacitamente dispensato da qualunque genere di rendicontazione in virtù dello stretto rapporto che lo legava alla madre
§ che in ogni caso, posto che sul conto corrente della madre erano confluite anche somme spettanti ad quale erede legittimo del padre di alcune somme presenti su tale conto il Controparte_1 Persona_1 convenuto avrebbe potuto liberamente disporre.
A fronte di tali allegazioni, il convenuto ha domandato il rigetto delle domande di Controparte_1 collazione/restituzione nei suoi confronti, domandando la divisione dell'asse ereditario del padre e della madre e la restituzione alla massa ereditaria delle somme illegittimamente percepite da
[...] in virtù dell'attività gestoria espletata in riferimento al conto corrente n.1000/61989 cointestato Pt_1 allo stesso e alla de cuius.
Nella propria memoria n.1, la parte attrice ha allegato:
§ che nel periodo di cointestazione del conto corrente alla madre e all'attore la madre Parte_1 gestiva ancora autonomamente le proprie risorse, conservando presso di sé il bancomat e facendosi accompagnare dal figlio allo sportello, prendendo direttamente visione degli estratti conto che le Pt_1 pervenivano per posta;
dopo l'avvento del sistema on line, si occupava il figlio degli estratti Pt_1 conto, circostanza nota a tutti i fratelli, che approvavano l'operato di Pt_1
§ che i rapporti tra fratelli (anche con sono sempre stati buoni (seppure non costanti), come CP_1 dimostrato dai messaggi WhatsApp da cui si evince che si scambiavano auguri festivi o foto delle vacanze, si riferivano i periodi di visita alla madre e anche le spese da sostenere per la stessa;
§ che non è necessario ricostruire l'asse ereditario del padre, in quanto già accettato tacitamente dagli eredi, posto che tutti i figli hanno consentito alla madre di disporre per intero della giacenza del conto corrente cointestato con il marito oltre a poter disporre dell'immobile, avendo il convenuto diritto, al pari dei fratelli, a 1/5 delle risultanze del conto corrente o, meglio, della consistenza che verrà accertata in seguito alla restituzione o collazione delle somme distratte dal convenuto;
§ che gli estratti del conto corrente cointestato al convenuto e alla de cuius dal gennaio 2021, smentiscono l'assunto del convenuto secondo cui le uscite fossero tutte per esigenze della madre, considerato che non è credibile che la madre prelevasse per sé circa € 2000,00 mensili, né sono giustificate uscite per oltre 42.000,00 euro in soli sette mesi, oltre ad emergere bonifici in favore del convenuto o di suoi familiari per oltre € 33.000,00, apparendo altresì non credibile che nel solo periodo aprile-giugno 2021 il convenuto abbia speso per la madre (al netto di farmaci, spese condominiali e utenze) oltre € 25.000 (tenuto conto che all'epoca la madre aveva 86 anni);
§ che dagli stessi estratti conto, risultano altresì altri prelievi del convenuto occorsi dopo il decesso
7 della madre, avendo continuato a gestire come proprio il conto corrente della madre, Controparte_1 con prelievi complessivi di euro 6.649,00 che dovranno essere restituiti alla massa;
§ che non è stata data alcuna prova del meccanismo di anticipo e restituzione allegato dal convenuto per giustificare bonifici eseguiti in proprio favore direttamente dal conto della madre;
§ che non vi è alcuna prova del fatto che la madre avesse esentato dall'obbligo di rendiconto il figlio
(che peraltro, contraddittoriamente, sostiene altresì di avere sempre reso il conto della propria CP_1 gestione alla madre);
§ che sono comunque prescritti gli importi di cui alla domanda di condanna alla restituzione rivolta a dall'anno 2006 al gennaio 2013, posto che il convenuto qualifica tali fuoriuscite dal conto Parte_1 quali indebite percezioni, domandandone, il rimborso a favore dell'eredità, con prescrizione decennale ex art. 2033 c.c.;
§ che gli estratti conto prodotti da controparte sono frammentari e incompleti;
peraltro, le poche voci attenzionate sono di importo costante nel tempo e con uscite mensili, ragionevolmente attribuibili alla defunta la quale era perfettamente in grado di attendere alle proprie esigenze quotidiane, ribadendo che la madre deteneva la carta bancomat presso di sé e le spese erano pressoché pagate in contanti, cosicché la defunta si recava a prelevare una volta al mese con regolarità;
§ che non vi è stata alcuna mala gestio da parte dell'attore essendo piuttosto il convenuto Parte_1
a dovere rendicontare il proprio operato;
§ che quelli che il convenuto riferisce essere assegni circolari, sono in realtà assegni bancari per importi esigui;
la periodicità di data e importi induce a ritenere che si tratti (per data e importo) del pagamento di spese di condominio e del dentista.
Per contro, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., il convenuto ha ribadito che non si può prescindere “da una valutazione complessiva dell'intera situazione gestoria dei quali anche gli stessi attori – ed in particolare il signor – saranno tenuti a dover rendere conto, non potendosi Parte_1 certamente ritenere venuto meno l'obbligo di rendiconto da parte del mandatario. Tale incombente, da espletarsi nei confronti degli eredi della mandante e per l'intera attività gestoria svolta (Cass. civ. n. 9262/2003, Cass. civ. n. 7254/2013), dovrà essere in grado di descrivere e giustificare l'intera opera di amministrazione, mediante la prova di tutte le somme spese ed incassate, le causali degli esborsi e tutti gli elementi di fatto utili ad individuare e vagliare le modalità di esecuzione dell'incarico per accertare se la sua condotta sia stata o meno ispirata a criteri di buona amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 24866/2006; Cass. civ. n. 2428/2004)”.
Ciò premesso, deve in primo luogo evidenziarsi come le parti costituite siano concordi nel ritenere che:
§ l'asse ereditario di (deceduto il 24.9.2006 ab intestato) era formato dalla quota di ½ della Persona_1 proprietà dell'alloggio sito in Torino, via Muzio Clementi n.15 e dal 50% del saldo del conto corrente n. 1000/15195 (e relativo conto titoli), Agenzia 7 di Torino, all'epoca del decesso Controparte_3 cointestato a e genitori delle odierne parti;
Persona_1 Persona_2
§ tutti i cinque figli hanno tacitamente accettato l'eredità del padre senza tuttavia Persona_1 formalizzare alcunché, decidendo di lasciare l'immobile (ancora oggi intestato per il 50% al padre), per l'intero, nella disponibilità della madre (che aveva comunque il diritto di abitazione) e lasciando altresì alla madre la disponibilità dell'intero saldo del conto corrente cointestato (con relativo conto titoli), riversato dalla stessa (nell'ottobre 2006) su un nuovo conto corrente (n.1000/6189) presso la stessa Agenzia, cointestato anche al figlio per comodità della madre, che poteva così contare sull'aiuto Pt_1
8 del figlio per le proprie necessità e le spese quotidiane.
Poiché nessuna delle parti allega precisamente quanto fosse l'importo presente sul conto corrente (e relativo conto titoli) cointestato ai genitori alla morte del padre, deve rilevarsi che:
§ dalla documentazione bancaria di cui al doc.10 di parte attrice, si evince che in data 4.10.2006 sono stati trasferiti (da un precedente conto titoli) sul deposito amministrato n.310001814888, appoggiato al conto corrente n.1000/61989 cointestato alla madre e al figlio , titoli del valore nominale di euro Pt_1
50.000,00, con controvalore di € 50.690,00;
§ dagli estratti conto di cui al doc.7 di parte convenuta si evince che in data 18.10.2006 dal precedente conto corrente cointestato ai genitori delle parti viene versata sul nuovo conto corrente n.1000/61989 la complessiva somma di euro 6.970,57 (precisamente: € 6950,00 quale giroconto ed € 20,57 quale saldo del precedente conto corrente).
Può dunque ritenersi che il relictum di all'atto della sua morte, fosse costituito dalla quota Persona_1 di ½ della piena proprietà dell'alloggio sito in Torino, via Muzio Clementi n.15, nonché dal 50% dell'importo presente sul conto corrente n. 1000/15195 Agenzia Sanpaolo 07 di Torino, cointestato con la moglie (per euro € 6.970,57) e dal 50% del conto titoli n. 507/00887315 appoggiato al predetto conto, per un valore nominale di € 50.000,00.
Quanto al relictum di si osserva in primis che, come riconosciuto da tutte le parti Persona_2 costituite, dopo la morte del padre i figli hanno concordemente deciso di lasciare nella disponibilità della madre (che poteva liberamente usufruirne) l'intero saldo del conto corrente e relativo conto titoli cointestati ai genitori, saldo che la madre, come visto, ha trasferito sul nuovo conto corrente e sul nuovo conto titoli cointestati a lei e al figlio si ritiene pertanto che i figli tutti abbiano inteso Pt_1 beneficiare la madre della donazione indiretta della quota di 1/3 loro spettante del saldo del conto corrente e relativo conto titoli.
Si ritiene poi che tutti i cinque figli, compresa la contumace siano eredi di Controparte_2
Persona_2
Non risulta, invero, provata la rinuncia all'eredità della madre da parte di tanto che Controparte_2 le parti costituite, sia nell'atto di citazione che nella comparsa di costituzione e risposta (oltre che nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 n.1 cpc) nulla hanno allegato quanto a tale rinuncia, considerando anche quale erede della madre e domandando di disporre la divisione Controparte_2 dell'asse ereditario assegnando agli eredi (compresa la convenuta contumace) la quota di spettanza.
Solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. il convenuto ha svolto actio Controparte_1 interrogatoria, domandando al G.I. di fissare per la convenuta contumace il termine di cui all'art. art. 481 cpc, istanza rigettata dal G.I. che l'ha ritenuta inammissibile, considerato che “la predetta azione non conduce a un giudicato né a un provvedimento espresso sull'accettazione, considerato che l'eventuale perdita del diritto di accettare l'eredità, per avere stabilità, deve essere accertata in un giudizio (“resta impregiudicata la possibilità per la parte interessata, sebbene sia risultata infruttuosa la strada della tutela in sede di volontaria giurisdizione, di conseguire in sede contenziosa ordinaria
l'accertamento circa l'effettiva perdita del diritto di accettare l'eredità a seguito della decadenza correlata al mancato rispetto del termine di cui all'art. 481 c.c.", cfr. Cass.24484/22, che richiama
Cass n. 4730 del 2020) e che nel presente giudizio non è stata svolta alcuna tempestiva domanda o eccezione in relazione alla perdita del diritto di accettare l'eredità da parte della convenuta contumace, né è stato tempestivamente allegato che la stessa non sia erede”.
Peraltro, anche nelle proprie conclusioni la parte convenuta (che ha promosso, nelle more, actio
9 interrogatoria nei confronti della sorella ha domandato di tenere conto della Controparte_2 sopravvenuta decadenza della convenuta contumace “dal beneficio di accettare”, senza però domandare di accertare l'intervenuta decadenza, domanda che, in ogni caso, sarebbe stata nuova e che appare in contrasto con quanto allegato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, tanto più che la Cassazione ha sostenuto che “I chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” (cfr. Cass. 17445/2019).
Accertato che tutte le parti sono eredi di il relictum della stessa è costituito: Persona_2
§ dalla quota di 2/3 della piena proprietà dell'immobile sito in Torino, via Muzio Clementi n.15, NCEU detto Comune Foglio 1149, part. 717, sub 31, Zona 002 Cat. A/3, 4 vani, rendita euro 630,00 (il restante 1/3 è già di proprietà indivisa dei figli);
§ dal saldo del conto corrente n.1000/69842. Tale conto (che all'epoca del decesso della de cuius, presentava un saldo di € 40.674,42), alla data del 31.12.2022 (estratto conto più recente) presentava un saldo di € 30.059,79, su cui si tornerà in seguito.
Non sono stati evidenziati debiti della massa.
Quanto alle reciproche domande di rendiconto e di restituzione alla massa della de cuius di somme indebitamente percepite, svolte dagli attori verso il convenuto e da quest'ultimo verso Controparte_1 l'attore si osserva quanto segue. Parte_1
E' pacifico e documentalmente provato, come già detto, che dopo la morte del marito Persona_1 abbia chiuso il conto cointestato con il marito e abbia aperto un nuovo conto Persona_2 corrente (e relativo conto titoli) sempre presso l'Agenzia 07 di Torino della , cointestato, per CP_3 comodità, con il figlio Pt_1
E' altrettanto pacifico che dal 2006 sino al gennaio 2021 (allorché la de cuius ha poi chiuso tale conto, aprendone un altro cointestato con il figlio , fosse capace di intendere e CP_1 Persona_2 volere, avesse mantenuto una buona autonomia sia decisionale sia di spostamento e fosse altresì in grado di gestire il proprio denaro (venendo solo coadiuvata dal figlio , posto che gli attori Pt_1 evidenziano un decadimento cognitivo della madre dal febbraio 2021, mentre il convenuto lo fa risalire addirittura al luglio 2021.
Si ritiene pertanto infondata la domanda di rendimento del conto svolta dal convenuto nei confronti dell'attore, osservandosi che “In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui” (Cass.22063/2017).
L'obbligo di rendiconto nasce dalla circostanza che l'obbligato eserciti la gestione gli affari di altri, in base ad assunzione volontaria oppure in forza di mandato ad amministrare;
tale rapporto sostanziale deve essere provato, ove sia contestato, né si può supporre la gestione di affari o il mandato ad amministrare in un rapporto familiare, dovendosi al contrario presumere che ogni persona si prenda cura dei propri interessi economici, trattandosi dell'ipotesi più ricorrente.
10 Nel caso in esame, l'attore ha negato di avere amministrato in autonomia il conto della Parte_1 madre, riportando di accompagnare la madre (che non sapeva utilizzare il bancomat) ad eseguire i prelievi, eseguendo poi alcuni bonifici per il pagamento di spese della madre attraverso il banking on line (che la madre non era in grado di utilizzare), sempre sotto il controllo della stessa e secondo la sua volontà.
Quanto ai prelievi di denaro, il convenuto non ha d'altra parte contestato quanto asserito dall'attore nella memoria n.1 secondo cui era la de cuius a recarsi allo sportello a prelevare (accompagnata da
, detenendo la stessa la carta bancomat e provvedendo poi a pagare in contanti la spesa, Pt_1 circostanza quindi provata ex art. 115 c.p.c., oltre che confermata dalla teste Testimone_2 (moglie di secondo cui “Mia suocera aveva il bancomat, io personalmente non l'ho mai Parte_1 visto, me lo riferirono mio marito e mia suocera quando andavano insieme a prelevare il denaro. Era un rito, quando mia suocera stava per terminare i contanti prendevano appuntamento e si recavano in banca a prelevare denaro come per le spese condominiali”).
Non risulta, dunque, provato il presupposto dell'obbligo di rendiconto e cioè l'assunzione della gestione degli interessi della de cuius in capo ad che è risultato operare sotto il controllo e Parte_1 secondo la volontà della madre.
In ogni caso, poi, non si ha ragione di ritenere che il denaro di cui ai prelievi eseguiti nel periodo in cui il conto corrente della de cuius era cointestato al figlio sia stato prelevato e/o trattenuto da Pt_1 quest'ultimo, tanto meno per finalità differenti dalle spese ed esigenze economiche della madre.
Apparendo fondata l'eccezione di prescrizione decennale svolta dalla parte convenuta in relazione alle movimentazioni bancarie risalenti agli anni precedenti al 2013 ed arrestandosi quindi a tale anno l'analisi degli estratti conto prodotti quale doc.7 dal convenuto, si osserva quanto agli addebiti sul conto che:
§ per l'anno 2020 (per cui è prodotto l'estratto conto dall'1.7.2020 al 14.9.2020), risultano n. 3 prelievi da € 750,00, rispettivamente a luglio, agosto, settembre (per complessivi € 2250,00);
§ per l'anno 2019 (estratto dall'1.4.2019 al 30.9.2019) risultano n. 4 prelievi da € 750,00, rispettivamente ad aprile, maggio, luglio, settembre (per complessivi € 3000); risulta poi un bonifico di
€ 479,99 del 2.9.2019 a favore di e per “rimborso acquisto Parte_1 Testimone_2 frigorifero”, causale non contestata dalla parte convenuta, pur risultando dall'estratto conto dalla stessa prodotto;
§ per l'anno 2018 risultano n. 5 prelievi di € 750,00, rispettivamente a gennaio, marzo, maggio, giugno (per complessivi € 3750,00);
§ per l'anno 2017 risultano n. 7 prelievi € 750,00 (rispettivamente a febbraio, marzo, luglio, agosto, ottobre, novembre, dicembre (per complessivi € 5.250,00);
§ per l'anno 2016 risultano: n. 4 prelievi di € 500,00 (a febbraio, aprile, maggio, agosto); un prelievo di
€ 1000,00 a giugno;
un prelievo di € 750,00 a ottobre e un prelievo di € 750,00 a dicembre (per complessivi € 4500,00);
§ per l'anno 2015 risultano: n. 4 prelievi di € 500,00 (a gennaio, febbraio, marzo, maggio); n.2 prelievi da € 500,00 a giugno;
n. 2 prelievi da € 500,00 ciascuno a luglio;
n.1 prelievo da € 1000,00 a settembre;
n.1 prelievo da € 1000,00 a ottobre;
n.1 prelievo da € 500,00 a novembre;
n.1 prelievo da € 500,00 a dicembre (per complessivi per € 7.000,00);
§ per l'anno 2014 risultano: n.1 prelievo a gennaio per € 1200,00; n.2 prelievi a maggio di € 500,00
11 ciascuno;
n.2 prelievi a luglio per € 500,00 ciascuno;
n.3 prelievi da € 500,00 rispettivamente a settembre, ottobre, dicembre (per complessivi € 3700,00); risulta altresì emesso un assegno di € 180,00;
§ per l'anno 2013 risultano: n.1 prelievo di € 500,00 a gennaio;
n. 1 prelievo di € 2000,00 ad aprile;
m.1 prelievo di € 2500,00 a giugno;
n. 1 prelievo di € 500,00 a settembre;
n. 2 prelievi di € 500,00 a dicembre (per complessivi € 6500,00); risultano altresì emessi n.2 assegni (di € 500,00 e di € 600,00).
Emergono, quindi, prelievi (per lo più a cadenza periodica e costanti anche quanto all'importo prelevato), che devono presumibilmente ritenersi compatibili con le esigenze di vita della de cuius, come sostenuto dagli attori e contestato dal convenuto, che però, contraddittoriamente, come di seguito illustrato, allega a sua volta spese molto più ingenti della madre nei sette mesi in cui il conto è poi stato cointestato a sé e alla madre (dal gennaio all'agosto 2021).
Inoltre, negli anni di cointestazione del conto corrente con il figlio (oltre a pagamenti di energia Pt_1 elettrica, SORIS, Telecom, gas, spese condominiali, canone TV), non risultano eseguiti dal conto altri pagamenti, apparendo così confermato che la de cuius pagasse tutte le altre spese in contanti, con i soldi prelevati o, eccezionalmente, con assegni (risultando emessi per gli anni considerati solo n. 3 assegni di modesto importo, rispettivamente di € 600,00, di € 500,00, di € 180,00, che appare plausibile ritenere siano stati emessi per il pagamento di spese condominiali o per il dentista della de cuius).
Anche quanto al conto amministrato presso n. 310001814888 (poggiante sul conto Controparte_3 corrente cointestato) non è stata provata alcuna mala gestio in capo a posto che dagli Parte_1 estratti del conto n.1000/61989 e dai documenti in atti (in particolare doc.7 di parte convenuta), a fronte del valore nominale iniziale di € 50.000,00, si evince soltanto che:
- il 19.12.2016 sono stati rimborsati sul conto corrente della de cuius titoli scaduti per € 30.0000;
- in data in data 13.2.2017 sono stati disinvestiti titoli, con versamento sul conto della de cuius di €
4.426,51;
- in data in data 17.2.2017 sono stati disinvestiti ulteriori titoli, con versamento sul conto corrente della de cuius di € 21.626,91.
In conclusione, le generiche contestazioni del convenuto quanto alla mala gestio del conto titoli da parte di non sono provate, né risultano condotte appropriative dello stesso, risultando Parte_1 piuttosto dalla documentazione bancaria in atti che, negli anni in cui il conto corrente e il conto titoli erano cointestati anche al figlio le risorse della de cuius si sono incrementate, con una giacenza, Pt_1 nel gennaio 2021, di oltre 80.000,00 euro, di gran lunga superiore rispetto alla giacenza iniziale del
2006.
Quanto, invece, alle domande attoree di rendiconto, restituzione o collazione avverso il convenuto si osserva quanto segue. Controparte_1
E' pacifico e documentalmente provato che in data 19.1.2021, sempre presso l'Agenzia Sanpaolo 07 di Torino, sia stato aperto un nuovo conto corrente n.69842, cointestato alla de cuius e al figlio CP_1 alimentato attraverso il giroconto dell'intera giacenza di euro 81.750,00 presente sul precedente conto corrente cointestato alla de cuius e al figlio Pt_1
E' altresì provato che nell'agosto 2021, dopo sette mesi, la liquidità di tale conto era pressoché dimezzata, con un saldo al 25.8.2021 di euro 40.094,42.
Come visto, gli attori hanno sostenuto che le uscite dal predetto conto (per prelievi e bonifici) non sarebbero giustificate dalle esigenze di vita della madre, che sin dal gennaio 2021, secondo gli attori,
12 aveva iniziato a manifestare segni di disorientamento ed estraneità alla realtà, problemi di memoria ed anche difficoltà motoria.
Le parti attrici hanno, infatti, sostenuto che il fratello quale cointestatario del conto Controparte_1 della madre dal gennaio 2021, si sia indebitamente appropriato di denaro per le proprie esigenze o abbia, in subordine, ricevuto donazioni indirette dalla madre, da restituire alla massa per collazione.
Il convenuto (che ha sostenuto che solo dal luglio 2021 le condizioni di salute della madre erano peggiorate) ha contestato di essersi appropriato di denaro della madre o di avere ricevuto dalla stessa delle donazioni, allegando:
- che tutti gli importi di cui ha potuto disporre nel periodo di cointestazione sono stati utilizzati per ragioni di cura e di mantenimento della madre, che richiedeva preventivamente determinate operazioni o approvava successivamente l'operato del figlio affinché lo stesso potesse recuperare dal conto cointestato le spese che anticipava con il proprio denaro, non sussistendo alcun animus CP_1 donandi in capo alla madre;
- di avere sempre rendicontato alla madre il proprio operato, pur allegando altresì, contraddittoriamente, di essere stato esonerato dal rendiconto in ragione del rapporto di fiducia con la stessa.
Ciò detto, deve in primo luogo osservarsi che la parte convenuta non ha contestato gli assunti attorei secondo cui tutti i prelievi, pagamenti con il bancomat (che la madre non era in grado di utilizzare) e bonifici eseguiti nel periodo gennaio-25 agosto 2021 sono stati eseguiti da cosicché Controparte_1 tale circostanza deve ritenersi provata ex art. 115 cpc;
invero, è lo stesso convenuto a riportare sin dalla comparsa di costituzione e risposta che “la signora conferiva incarico al signor Persona_2
cointestatario del conto corrente n.1000/69842, di provvedere alla gestione delle Controparte_1 proprie finanze, conferendogli piena autonomia operativa”, allegazione che giustifica di per sé la domanda di rendiconto svolta dagli attori sin dalla prima udienza, rispetto alla quale il convenuto ha solo in parte giustificato il proprio operato, come di seguito illustrato. Si richiama peraltro, sul punto,
Cass. 12.1.24 n1319, secondo cui “Nell'ambito del giudizio di divisione, dunque, il giudice non può disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, mentre resta meramente facoltativa la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ., rientrando l'ammissione del rendiconto nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass., Sez. 2, 19/2/1997, n. 1509; Cass., Sez. 2,
9/1/1979, n. 115)”.
Deve innanzitutto confermarsi il rigetto della domanda del convenuto di disporre CTU “volta a determinare: le spese sostenute per il mantenimento, la cura e le necessità di vita della signora nel periodo intercorrente tra l'anno 2006 e la data del decesso nel mese di agosto Persona_2
2021, tenuto conto dei parametri ISTAT del costo medio della vita, della convivenza con la badante nei mesi di riferimento e di tutta la documentazione prodotta dalle parti”, trattandosi all'evidenza di CTU esplorativa e volta a supplire agli oneri probatori gravanti sulle parti.
Ciò chiarito, dagli estratti conto in atti (doc.3 e 16 di parte attrice), risulta che dal conto corrente della de cuius (cointestato dal gennaio 2021 al figlio : CP_1
§ nel mese di gennaio 2021 (dal 19.1.2021 al 31.1.2021) sono stati prelevati € 250,00;
§ nel mese di febbraio 2021 sono stati prelevati € 500,00 ed è stato eseguito un bonifico di € 499,11 a favore di per “conguaglio 2019/2020”; CP_8
13 § nel marzo 2021:
- sono stati prelevati € 1000,00;
- in data 16.3.2021 è stata bonificata a la somma di € 499,11 per conguaglio CP_8
2019/2020 di (figlio di , via Muzio Clementi n.19; Persona_4 CP_1
- in data 23.3.2021 è stata bonificata al la somma di euro Controparte_9
500,00 per spese condominiali dovute da e (moglie del convenuto Controparte_1 Testimone_1
; Controparte_1
§ nell'aprile 2021:
- sono stati prelevati € 1750,00;
-in data 6.4.2021 è stato eseguito un bonifico di € 473,00 per spese condominiali ordinarie 1.5.2019- 30.4.2020 “saldo LI AL Marina” al Condominio via Clementi 17/19;
- sempre il 6.4.2021 è stato disposto un altro bonifico di € 455,16 per spese condominiali ordinarie
1.5.2019-30.4.2020 relative a;
Persona_5
- il 19.4.2021 è stato disposto un bonifico di € 2000,00 in favore di moglie di Testimone_1
Controparte_1
§ nel maggio 2021:
- sono stati prelevati € 1500,00;
- in data 11.5.2021 è stato eseguito un bonifico di euro 738,93 a favore di per “Saldo CP_8 conguaglio riscaldamento 2019/2020 LI DO e AN Marina Condominio via Muzio Clementi 19 Torino”;
-in data 21.5.2021 è stato eseguito un bonifico di € 1000,00 a favore di per “ritiro Controparte_1 pensione LI NN A”;
- in data 25.5.2021 è stato eseguito un bonifico di euro 600,00 a favore del via Muzio CP_9
Clementi n. 19-Torino per “Spese condominiali relative a 1.5.2020 al Persona_5 30.4.2021”;
- sempre in data 25.5.2021 è stato disposto un bonifico di euro 1.508,00 a favore del
[...]
Torino per “Spese condominiali 1.5.2020 al 30.4.2021”; Parte_4
- in data 26.5.2021 è stato eseguito un bonifico di euro 845,00 a favore del Condominio Box via Aosta n. 83/A per “spese box via Aosta 83/A LI DO Cavani Marina”;
- in data 31.5.2021 è stato eseguito un bonifico di euro 12.000,00 a favore di per Controparte_1
“pagamento spese varie ”; Persona_6
§ nel giugno 2021:
- sono stati prelevati € 3500,00;
-in data 28.6.2021 è stato eseguito un bonifico a favore di per “pagamento spese varie Controparte_1
” di € 6000,00; Persona_6
§ nel luglio 2021 sono stati prelevati € 3000,00;
§ nell'agosto 2021, sino al decesso della de cuius:
14 - sono stati prelevati € 1020,00 (di cui € 420,00 il giorno del decesso della de cuius);
- in data 11.8.2021 è stato disposto un bonifico a favore della Cooperativa Roccavento Via Monginevro per il “pagamento assistenza badanti per ” per euro 1.783,43; Persona_6
- in data 13.8.2021 (dieci giorni prima del decesso) è stato disposto un bonifico a favore di CP_1 per “spese per euro 5.000,00, oltre a risultare spese per farmacia di €
[...] Persona_6 103,38 e per spese al supermercato per € 201,57.
Pertanto, dal 19.1.2021 al 25.8.2021 (poco più di sette mesi) dal predetto conto:
§ sono stati eseguiti bonifici per euro 6118,31 per il pagamento di spese condominiali e di riscaldamento di e della moglie, oltre che del figlio degli stessi, Controparte_1 Persona_5
§ sono stati prelevati complessivi € 12.520,00;
§ è stata bonificata alla moglie di la somma di € 2000,00; Controparte_1
§ è stata bonificata da in proprio favore la complessiva somma di € 24.000,00 per Controparte_1
“spese o per “ritiro pensione . Persona_2 Persona_2
In primo luogo, quanto ai bonifici eseguiti dal convenuto per il pagamento di spese condominiali dello stesso di sua moglie e del figlio (per complessivi € 6.118,31), Controparte_1 Persona_5
è evidente come gli stessi siano stati destinati al convenuto (o alla moglie o al figlio) e, dunque, non siano stati spesi a beneficio della madre, neppure avendo il convenuto provato di avere agito su incarico della madre (avendo il convenuto escluso qualsivoglia donazione) o che tali bonifici fossero eseguiti in restituzione di somme anticipate dal alla madre. Controparte_1
Neppure ha trovato giustificazione (né allegazione sul punto) il bonifico del 19.4.2021 di € 2000,00 eseguito dal convenuto in favore di moglie del convenuto, trattandosi anche in tale Testimone_1 caso di un importo indebitamente utilizzato dal convenuto.
Come visto, poi, nell'arco temporale di sette mesi sono stati prelevati dal convenuto € 12.520,00 e sono stati dal convenuto bonificati in proprio favore € 24.000,00, per complessivi € 37.520,00, che il convenuto (anche a fronte della domanda di rendiconto degli attori) ha sostenuto avere utilizzato per le esigenze quotidiane della madre (spesa, medicine, visite specialistiche, ausili medici non meglio indicati).
Orbene, pur in assenza di qualsiasi prova documentale di tali spese (alla luce di quanto speso dalla de cuius nel periodo precedente al gennaio 2021, come sopra riepilogato, del progressivo peggioramento delle condizioni di salute della madre nel periodo in considerazione, senz'altro tale da determinare un verosimile aumento delle spese mediche, anche per visite specialistiche, e di cura e assistenza della persona, e tenuto altresì conto del progressivo aumento del costo della vita), si ritiene di poter presumere che gli importi prelevati dal convenuto (per € 12.520,00) siano stati utilizzati per le necessità quotidiane della madre, tanto più che: § per allegazione degli attori, nel periodo di interesse risultano spese condominiali e di utenze per € 1600,00 (doc. 19 e doc. 20 parte attrice); §§ risulta provato che, oltre agli importi di cui ai già citati bonifici, alla badante siano stati pagati ulteriori € 1100,00 “fuori busta” (di cui € 700,00 per l'assistenza domiciliare straordinaria, con rinuncia alle due ore di riposo giornaliere, € 300,00 a titolo di “liquidazione”, € 100,00 per una notte in cui aveva lavorato un'altra badante), circostanze non contestate dagli attori e provate dalla dichiarazione della badante di cui al doc.8 di parte convenuta, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla badante stessa.
A fronte di tale già non modesto importo (che, come detto, si ritiene plausibile che sia stato utilizzato
15 per le necessità quotidiane della de cuius), non appaiono invece giustificati i bonifici eseguiti dal convenuto in proprio favore per complessivi € 24.000,00, neppure risultando provato che il convenuto anticipasse denaro per la madre, allegazione anch'essa del tutto generica e sprovvista di qualsivoglia prova documentale, oltre che inverosimile;
non è infatti dato comprendere perché il convenuto (che poteva disporre del conto corrente della madre e della relativa carta bancomat) dovesse anticipare con denaro proprio le spese della de cuius, per poi successivamente eseguire dal conto della stessa plurimi bonifici in proprio favore.
Del tutto tardiva e come tale inammissibile appare, poi, la deduzione del convenuto (formulata per la prima volta nella memoria n.2) secondo cui il bonifico di € 5000,00 in proprio favore sarebbe stato in realtà un regalo di nozze della de cuius alla propria nipote (figlia di , considerato CP_4 CP_1 che sia nella comparsa di costituzione che nella memoria n.1 il convenuto ha sempre sostenuto che tutte le somme prelevate o a sé bonificate dal conto corrente cointestato erano destinate ad esigenze della madre, escludendo espressamente qualsivoglia suo intento donativo.
Il convenuto risulta, quindi, in debito verso la massa anche dell'importo di € 24.000,00, che si ritiene essere stati indebitamente prelevati dal convenuto, in concomitanza (quanto meno a decorrere dai mesi di aprile/maggio 2021) con un peggioramento delle condizioni di salute e delle capacità cognitive della madre, che certamente le impedivano anche solo di verificare la gestione del proprio conto da parte del figlio CP_1
La circostanza che tale peggioramento risalga già a mesi prima del luglio 2021 si evince chiaramente dalla relazione clinica del 5.7.2021 del dr. (dallo stesso confermata quale teste) in Persona_7 cui si dà atto che “ha goduto di buona salute fino a qualche mese fa ed in anamnesi Persona_2 era segnalata solo un'ipertensione tenuta sotto controllo dalla terapia medica. In anamnesi si segnala quindi una discreta autonomia fino a pochi mesi fa e tale relativa autonomia e buona capacità cognitiva, compatibilmente con i limiti dell'età anagrafica, è stata accertata dal sottoscritto in una visita domiciliare effettuata ne mese di gennaio di quest'anno. Si segnala da allora un rapido peggioramento globale sia per le autonomie personali (capacità di farsi da mangiare, di lavarsi, di avere il controllo delle evacuazioni, funzioni ad oggi perse) sia anche per quanto riguarda la mnesia, con perdita della memoria a lungo ed a breve termine e parziale deficit anche nella memoria autobiografica. All'osservazione odierna la sig.ra appare sufficientemente ordinata nell'aspetto ed un po' trasandata nell'abbigliamento. La mimica faciale è lievemente ipoespressiva, con facies fissata in un sorriso non del tutto congruo alla situazione. Il contatto visivo fa trasparire il tono umorale normale, con presenza di ansia libera. L'atteggiamento verbalizzato improntato verso una collaborazione, pur se la stessa non riesce ad estrinsecarsi a causa della totale confusione ed inadeguatezza dei contenuti espressi. Non emergono chiari disturbi del pensiero. La coscienza appare ad oggi confusa e totalmente disorientata e solo in rari momenti di la paziente riacquista solo un parziale orientamento S/T. L'eloquio è lievemente concitato, ansioso, sufficientemente ben comprensibile, nel complesso consono al medio basso livello cognitivo e culturale e condizionato dalla scarsità di lessico, dovuto anche dal decadimento cognitivo. Da alcuni mesi la sig.ra ha Per_2 manifestato una ingravescente compromissione della memoria, con costante lieve peggioramento e con comparsa iniziale di BPSD. Non emergono alterazioni evidenti a carico della percezione. Attualmente emergono a carico del contenuto del pensiero spunti ideativi interpretativi e di nocumento, molto confusi e non organizzati, conditi nella verbalizzazione da spiegazioni incongrue e da alcune manifestazioni comportamentali, anch'esse non congrue. Nella sig.ra la dismnesia è molto evidente (MMSE 8/30, SPSMQ 1/10). La sig.ra ha perso totalmente la capacità di apprendere nuove informazioni, che dimentica pressoché immediatamente ed ha dimenticato il bagaglio culturale
16 appreso. E' conservata in modo molto lacunare la memoria remota e la sig.ra ricorda, solo Per_2 in modo confabulatorio e disordinato gli eventi del suo passato. La sig.ra ha sviluppato anche Pt_1 un deterioramento delle funzioni del linguaggio (afasia) che si manifesta con la grave difficoltà nel ricordare i nomi di individui e oggetti. L'eloquio, oltre ad essere sempre lamentoso, è a tratti vago o vuoto, con lunghe frasi circumlocutorie e parole passpartout. Sono molto evidenti le difficoltà legate alla ipoacusia bilaterale ingravescente poiché la sig.ra non comprendendo ciò che le viene detto si innervosisce ulteriormente e si aggrava ancor più il decadimento cognitivo (…). Vi sono alterazioni del funzionamento esecutivo con incapacità di pensare in astratto e di pianificare, iniziare, ordinare in sequenza, monitorare, e interrompere comportamenti complessi. Le difficoltà di esecuzione sono pure evidenti per la sig.ra nella ridotta capacità di cambiare contesto mentale, di produrre nuove informazioni verbali o non verbali, e di eseguire attività motorie ripetute. La sig.ra in sintesi ha Pt_1 un grave disorientamento nello spazio e nel tempo, con una carente capacità critica ed introspezione e non è consapevole della perdita di memoria e delle altre alterazioni cognitive che manifesta. La signora non si rende assolutamente conto delle proprie difficoltà ed appare fatua e non presente al colloquio. Spessissimo presenta stati confusionali con pensiero frammentato, disorganizzato ed incoerente e sono presenti confabulazioni e falsi riconoscimenti con presenza di momenti di intemperanze comportamentali ed aggressività etero diretta (BPSD) quando non comprende l'interlocutore o quando viene contraddetta. La diagnosi funzionale è di “DEMENZA DI TIPO VASCOLARE” DI GRADO -GRAVE”. Vi è complessivamente una significativa menomazione del funzionamento sociale e la sig.ra ha bisogno di un costante e continuo intervento e supporto assistenziale di un caregiver nella vita quotidiana, avendo perso le autonomie necessarie per vivere autonomamente (BADL 2/6, BARTHEL FUNZIONALE 50/60, BARTHEL MOTILITA' 16/40, IADL 4/14) ed essendo quindi ad oggi del tutto non autosufficiente. La compromissione è presente anche per quanto riguarda la capacità di decisione autonoma che è del tutto scomparsa in quanto la sig.ra non è in grado di decidere ciò che è realmente di utilità per la propria persona e non altresì in grado di riconoscere in modo corretto il valore del denaro”; inoltre, anche il video prodotto dagli attori denota lo stato confusionale della de cuius, in epoca ben antecedente al luglio 2021.
Non può poi condividersi l'assunto del convenuto secondo cui parte degli importi prelevati dal conto della madre (non meglio precisati) gli sarebbero comunque spettati in quanto corrispondenti alla propria quota dell'eredità del padre, considerato che, come detto, la decisione dei figli di lasciare nella disponibilità della madre anche il 50% del saldo del conto corrente riferibile al marito, ha chiaramente integrato una donazione indiretta in favore della madre da parte dei figli.
Quanto, invece, ai bonifici disposti dal convenuto sia prima che dopo il decesso della madre in favore della Cooperativa Roccavento (€ 2037,00 in data 3.9.2021) per la badante, si ritiene trattarsi di importi che non devono essere oggetto di restituzione, quali spese sostenute nell'interesse della de cuius e, dopo la sua morte, della massa, apparendo irrilevante che la decisione di assumere una badante sia stata assunta solo dal convenuto, non avendone le parti attrici contestato la necessità (provata dalla già richiamata relazione medica) ed apparendo equo l'importo pagato per le spese della badante, neppure contestato dagli attori.
Alcuna giustificazione ha poi offerto il convenuto dei prelievi eseguiti dopo il decesso della madre, quantificati dalla parte attrice in euro 6649,00 (confermati dagli estratti conto in atti), né della ricarica telefonica di € 20,00 alla propria utenza in data 2.12.2021, anch'essa evidenziata dagli attori.
Considerato che il convenuto ha prodotto la fattura n.727 del 31.8.2021 di € 4250,00 (con scritto a mano “pagata”) di Astra Onoranze Funebri, a sé intestata, provandone il pagamento con la relativa distinta di bonifico (nulla osservando sul punto gli attori), si ritiene che tale somma (quale onere a
17 carico della massa ereditaria) debba essere detratta, in compensazione, dall'importo prelevato dal convenuto dal conto corrente della madre dopo il decesso della stessa, risultando così Controparte_1 in debito verso la massa (per somme indebitamente prelevate dal conto corrente della madre dopo il decesso della stessa) di € 2399,00.
Le spese funerarie risultano così essere state sostenute, di fatto, con i soldi del conto corrente della de cuius e, come tali, non costituiscono voce da sottrarre all'attivo ereditario.
In conclusione, risulta un complessivo debito di nei confronti della massa di Controparte_1 di euro 34.537,31 (di cui € 6118,31 per bonifici emessi dal conto corrente della Persona_2 madre per il pagamento di proprie spese condominiali e per spese condominiali del figlio;
€ 24.000,00 per bonifici eseguiti dal conto corrente della madre in proprio favore;
€ 2.000,00 bonificati alla propria moglie;
€ 2399,00 per prelievi indebiti eseguiti dal conto corrente della de cuius dopo la morte della stessa;
€ 20,00 per la ricarica del proprio cellulare mediante il conto della madre, dopo la morte della stessa).
Il convenuto deve pertanto essere condannato a restituire alla massa ereditaria di € Persona_2
34.537,31, affinché se ne tenga conto quale credito ereditario nelle operazioni divisionali per le quali la causa deve essere rimessa in istruttoria.
Tenuto conto del predetto credito ereditario e delle uscite giustificate dal conto corrente della de cuius dopo il suo decesso (tra cui: bonifico per la badante di € 2.037,00, € 117,50 pagati alla
[...] Torino per la “fotoceramica per lapide ”, imposte di bollo, Controparte_10 Persona_2 spese di conto corrente, pagamento gas e telefono), il relictum della massa di ai fini Persona_2 della divisione, è pari ad € 30.059,79 (saldo al 31.12.2022).
Si conferma, infine, il rigetto delle istanze istruttorie già rigettate con precedente ordinanza, vertendo le prove orali dedotte dalle parti e non ammesse su circostanze generiche e/o non contestate e/o documentalmente provate o da provarsi documentalmente e/o irrilevanti ai fini della decisione e/o valutative;
deve altresì essere rigettata l'istanza del convenuto di “ordine di esibizione degli estratti conto relativi alla movimentazione titoli dal 2011 al 2021”, sia in quanto genericamente formulata, sia in quanto si tratta in ogni caso di documentazione che ben poteva essere richiesta dal convenuto, quale erede di Persona_2
La causa deve essere rimessa sul ruolo (come da separata ordinanza) per la stima dell'immobile di cui al relictum e per procedere alle operazioni divisionali.
In ordine alle spese del presente giudizio, ogni determinazione deve essere demandata al termine della successiva fase, giacché la pronuncia sulle spese deve essere contenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito della definitività, tra i quali non rientrano le sentenze non definitive.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che (C.F. , deceduta a Torino il Persona_2 CodiceFiscale_6
25.8.2021), (C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_7 Parte_3 C.F._3
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_8 Controparte_1 C.F._9
), (C.F. ), sono eredi legittimi di
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_10 Persona_1
(deceduto il 24.9.2006).
18 2) Accerta che il patrimonio morendo dismesso da è costituito dai seguenti beni: Persona_1
- quota di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in Torino, via Muzio Clementi n.15, NCEU detto
Comune Foglio 1149, part. 717, sub 31, Zona 002 Cat. A/3, 4 vani, rendita euro 630,00;
-quota di ½ (pari a Euro 3.485,285) del saldo del conto corrente , Agenzia 07 di Torino, Controparte_3
n.1000/15194 (saldo pari a Euro 6.970,57) e dal 50% del conto titoli n. 507/00887315 appoggiato al predetto conto (per un valore nominale di € 50.000,00) appoggiato al predetto conto corrente.
3) Dichiara che (C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_7 Parte_3 C.F._3
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_8 Controparte_1 C.F._9
) e (C.F. ) sono eredi legittimi di
[...] CP_2 CP_2 CodiceFiscale_10 Per_2
(C.F. , nata a [...] il [...], deceduta a Torino il
[...] CodiceFiscale_6
25.8.2021).
4) Accerta che il patrimonio morendo dismesso da è costituito dai seguenti beni: Persona_2
- quota di 2/3 della piena proprietà dell'appartamento in Torino, via Muzio Clementi n.15, NCEU detto Comune Foglio 1149, part. 717, sub 31, Zona 002 Cat. A/3, 4 vani, rendita euro 630,00;
- saldo del conto corrente 07 di Torino n.1000/69842, pari ad Euro 30.059,79. Controparte_11
5) Condanna il convenuto a restituire alla massa morendo dismessa da Controparte_1 Per_2
(nata a [...] il [...], deceduta a Torino il 25.8.2021) la somma di Euro 34.537,31.
[...]
6) Rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti.
7) Dispone con separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio.
8) Spese al definitivo.
Torino, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
19