Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 3629/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3629/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marilisa Filizzola, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Daniele Di Gregorio e Irene Coraggio, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 27.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 13.5.2024 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )], premesso C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 22.6.2016 in Capaccio (SA) con
[...]
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale CP_1 C.F._2 erano nati due figli, (24.01.2017) e (29.05.2020), ha chiesto dichiararsi Per_1 Per_2 la separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affido congiunto dei minori, con collocamento presso di sé; 2) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
3) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 per i figli, oltre il 100% delle spese straordinarie, e di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 in suo favore.
Con comparsa depositata in data 29.8.2024 si costituiva che, Controparte_1 contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e formulava domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente chiedeva, inoltre: 1) l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente con onere di provvedere alla voltura immediata delle utenze e alle relative spese;
2) l'affidamento congiunto dei minori con collocazione presso la madre;
3) la regolamentazione del suo diritto di visita secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la corresponsione a suo carico della somma di 700,00 a titolo di mantenimento per i soli figli minori e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
4) la percezione del 100% dell'assegno unico universale in favore della ricorrente;
5) il rilascio del garage (sito in Battipaglia alla Via Camillo Benso
Conte di Cavour snc) di sua proprietà.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 1.10.2024, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Il Tribunale con sentenza n. 4622/2024 emessa in data 2.10.2024 recepiva l'accordo e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. all'udienza del 27.5.2025 al fine di verificare se le parti intendevano confermare le
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condizioni concordate all'udienza del 1.10.2024 anche in riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 27.5.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti (con le note del
21.5.2025 e del 22.5.2025) chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate all'udienza del 1.10.2024.
Ovvero:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli minori (24.01.2017) e (29.05.2020) restano congiuntamente Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro nel rispetto di un indirizzo comune, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo;
3) la casa familiare sita in Battipaglia (SA) alla via Giuseppe Garibaldi n. 9 resta assegnata alla sig.ra per viverci coi figli;
la sig.ra Parte_1 Parte_2 si impegna a volturare tutte le utenze della abitazione e del garage
[...] familiare entro il 30.10.2024;
4) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se i figli minori il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 12:30) sino al giorno dopo con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le 8:30 in periodo non scolastico) ed a fine settimana alternati dal sabato dall'orario di uscita di scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 10:00) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le
8:30 in periodo non scolastico); durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno i minori trascorreranno il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso
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accordo; durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 30 aprile di ogni anno in ragione dei rispettivi impegni lavorativi;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore festeggiato – in assenza di accordi per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del compleanno ed onomastico di quest'ultimo
e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del compleanno ed onomastico di quest'ultima e la festa della mamma;
5) entrambi i genitori si impegnano a garantire il diritto di visita dell'altro ai minori in caso di malattia degli stessi;
6) ciascun genitore potrà chiamare l'altro con cui sono i minori per sentirli tendenzialmente nella fascia oraria 19:30 – 20:30;
7) il sig. verserà per il mantenimento dei figli minori un assegno Controparte_1 mensile di complessivi euro 1.000,00 (500,00 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 19 di ogni mese in favore della sig.ra Parte_1
[...]
8) il sig. rinuncia alla percezione della sua quota di spettanza Controparte_1 dell'assegno unico per i figli acconsentendo che lo stesso sia integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
9) le spese straordinarie per i minori verranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, specificando che le stesse si riferiscono a spese scolastiche
(quali gite, libri e materiale di cancelleria), sport, mediche e specialistiche, opportunamente documentate, che si renderanno necessarie e che verranno preventivamente concordate di volta in volta dalle parti, così come quelle relative alle feste di compleanno;
in assenza di preventivo accordo le spese straordinarie non saranno corrisposte dal coobbligato a meno che non siano necessarie ed urgenti;
10) il sig. verserà da ottobre 2024 sino a febbraio 2026 (mensilità Controparte_1 inclusa) alla sig.ra un assegno di mantenimento di euro 500,00 Parte_1 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat;
a partire da marzo 2026 nulla sarà più dovuto dal sig. per il mantenimento della sig.ra Controparte_1
Parte_1
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11) la sig.ra alla luce dell'accordo raggiunto, rinuncia alla Parte_1 domanda di addebito.”
Alla medesima udienza il G.D. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 4622/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 2.10.2024, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
)] in data 22.6.2016 in Capaccio (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2016,
Atto n. 50 Parte II, Serie A;
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- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 27.5.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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