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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7982 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nato a San Giorgio a [...] il [...], C.F. Persona_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
RUSSO MARIA presso la quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CARINO ANTONELLA presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.04.2025, e esponevano di aver Persona_1 CP_1 intrapreso nell'anno 2016 una relazione sentimentale, durata poco più di otto anni;
che dalla loro relazione era nata la figlia (nata a [...] il [...]), riconosciuta dal padre ER come propria figlia, con attribuzione del proprio cognome;
che i ricorrenti non avevano mai Per_1 convissuto, né prima della nascita della piccola né dopo, in quanto dopo la nascita della figlia ER era intervenuta la rottura del rapporto sentimentale tra la giovane coppia per reciproche incomprensioni;
che il sig. svolgeva il lavoro di magazziniere presso la farmacia Persona_1
Loreto Gallo, sita in Casoria, su tre turni lavorativi che cambiavano di settimana in settimana, e percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1450,00; che la sig.ra svolgeva il lavoro di CP_1 estetista, presso il centro estetico Pink life di Manna Michela, in San Giorgio a Cremano, era in maternità fino a settembre 2025, e percepiva uno stipendio di circa 850,00 mensili;
pertanto, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“A) Disporre che la piccola sia affidata a entrambi i genitori i quali limitatamente alle ER decisioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia. I genitori si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
B) disporre la collocazione della minore con residenza privilegiata presso la madre ER CP_1
, che attualmente vive unitamente alla piccola presso i propri genitori in San Giorgio a
[...] ER
Cremano alla via Aldo Moro n. 33;
C) Disporre che il signor possa esercitare il diritto di visita secondo il calendario Persona_1 che di seguito si riporta che tiene in conto della tenera età della piccola, delle sue esigenze di vita ed
è modulato anche sulle esigenze lavorative di entrambi i genitori e precisamente:
- Sino al compimento di 1 anno di vita della piccola , vale a dire fino al 06.12.2025: ER
Il padre potrà vedere nei giorni di martedì, giovedì, nonché la domenica a settimane alterne ER dalle ore 16.00 alle ore 18.00 quando, il suo turno lavorativo è dalle 6 alle 14.30 e 22.40- 05.50, nonché la mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 quando ha il turno di lavoro dalle ore 14.10 alle 22.30.
Nella settimana in cui il padre non vede la domenica, potrà in aggiunta ai giorni martedì e ER giovedì vedere la piccola anche il venerdì con le modalità e orario come sopra specificato.
Fino al compimento di un anno di età della piccola , il diritto di visita del padre si eserciterà ER alla presenza della madre e presso il domicilio di questa ultima, salvo nelle giornate CP_1 soleggiate e non troppo fredde, in cui gli incontri possono avvenire presso la piazza comunale posta di fronte alla casa materna o diverso luogo che le parti concorderanno;
Sempre nel primo anno di vita della piccola , i genitori concordano che possa ER ER trascorrere il giorno di Pasqua 2025 con la madre e due ore con il padre il lunedì di Pasquetta, che la potrà condurre altrove con la presenza della madre, salvo diverso accordo tra le parti. Il signor CP_
concorderà con la SI , almeno una settimana prima l'orario di visita, tenendo Per_1 anche in conto suoi eventuali turni lavorativi;
Durante le vacanze estive dell'anno 2025: il padre potrà esercitare il suo diritto di visita durante il mese di agosto per 15 giorni continuativi dalle ore 10.00 di mattina alle ore 12.00, sempre presso il CP_ domicilio materno. Il signor comunicherà alla SI le proprie ferie entro il 30 Per_1 maggio;
Durante le festività natalizie dell'anno 2025: il padre potrà vedere la figlia nei giorni del 24 ER dicembre, 26 dicembre e 1gennaio tre ore consecutive giornaliere, presso l'abitazione della SI CP_
, o luogo diverso che le parti concorderanno al momento. In detti giorni, poiché il signor Per_1
CP_ lavora, comunicherà alla SI almeno cinque giorni prima i propri turni lavorativi, in modo da concordare le ore di mattina o di pomeriggio quando potrà vedere la figlia. CP_ Il giorno dell'Epifania, la SI consentirà al padre di portare un dono alla figlia;
- Dopo il compimento di 1 anno e fino a due anni ossia fino al 06.12.2026:
Il padre potrà vedere nei giorni di martedì, giovedì e domeniche alternate dalle ore 16.00 ER alle ore 18.00 quando ha il turno di lavoro dalle 6 alle 14.30 e 22.40-05.50, nonché la mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 quando ha il turno dalle 14.10 alle 22.30. Nella settimana in cui il padre non vede la domenica, potrà in aggiunta ai giorni martedì e giovedì vedere la piccola anche ER il venerdì con le modalità e orario come sopra specificato.
Quando la SI al termine del periodo di maternità, riprenderà il suo lavoro, il padre continuerà
a vedere la piccola presso l'abitazione dei nonni materni, salvo nelle giornate soleggiate e ER compatibilmente con le condizioni di salute della piccola, il padre potrà nelle ore in cui la mattina farà visita alla figlia condurla nella piazzetta posta di fronte al domicilio della SI;
CP_1
Con gradualità e dopo il compimento del primo compleanno (06.12.2025), ossia la seconda domenica di dicembre (14.12.2025) a domeniche alterne e fino al compimento di anni due della piccola ER il padre potrà prelevare la piccola dal domicilio materno per due ore e condurla presso l'abitazione dei propri genitori, avendo cura di riaccompagnare la piccola poi presso la dimora della ER
CP_ SI .
Qualora entrambi i genitori decideranno di iscrivere la piccola ad un asilo nido il signor Per_1 nella settima in cui avrà il turno di pomeriggio, potrà accompagnare la piccola al nido ogni mattina, concordando con la madre se vuole essere presente;
Festività di Pasqua e di Pasquetta per l'anno 2026.
Il signor terrà con sé la piccola per due ore nel giorno di Pasqua e la condurrà presso Per_1 ER il proprio domicilio, in Napoli alla via Cupa Santa Maria Del Pozzo n. 17, senza la presenza della CP_ SI;
il signor comunicherà i turni lavorativi almeno una settimana prima Persona_1 in modo da concordare il suo diritto di visita la mattina o il pomeriggio;
Mentre il giorno di Pasquetta la piccola resterà con la madre.
Durante le festività natalizie 2026 dove la piccola ha compiuto due anni, nei giorni del 25, ER nonché 1 e 6 gennaio, il padre potrà prelevare la piccola per due ore e condurla presso il domicilio dei propri genitori dove attualmente vive dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00, oppure il pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19.30 secondo i turni lavorativi del signor . Per_1
Dopo i due anni e fino a tre anni, fino al 06.12.2027:
a partire dal 07.12.2026, il padre potrà vedere nei giorni di martedì, giovedì domenica a ER settimane alterne dalle ore 16.00 alle ore 18.00 quando ha il turno di lavoro dalle 6 alle 14.30 e
22.40-05.50, nonché la mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 quando ha il turno dalle 14.10 alle
22.30 sempre nei predetti giorni e domeniche alternate prelevandola dal domicilio materno e condurla presso l'abitazione dei genitori, in Napoli alla via Cupa Santa Maria Del Pozzo n. 17.
-Dopo il compimento dei tre anni ossia a partire dal 06.12.2027: durante i giorni infrasettimanali: Il padre quando avrà i turni lavorativi dalle ore 06:00-14:10 e
22.40-05.50, potrà vedere e tenere la figlia con sé nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola ossia ore 16.00 fino alle ore 19.30 (nel periodo scolastico) fino alle 21.00 (nei periodi da giugno a settembre) facendola cenare;
Qualora entrambi i genitori concordano di iscrivere la figlia ad una attività sportiva o la piccola frequenti e svolga attività extra scolastiche, ludiche ecc e questa cadrà in detti giorni di spettanza del padre, il diritto di visita verrà esercitato nei giorni in cui la piccola non ha impegni sportivi o extra scolastici o ludici.
Nella settimana in cui il signor ha il turno dalle 14.10 alle 22.30 il diritto di visita non potrà Per_1 essere esercitato perché non coincidente con i bisogni della bambina ed in questa settimana il padre potrà prelevare la propria figlia al mattino dal domicilio materno e condurla a scuola per tutta la settimana;
Nei fine settimana ed con modalità alternata: il padre terrà con sé la piccola dalle ore 10.00 ER del sabato e sino alle ore 20.00 della domenica, con pernotto, con riaccompagno durante il periodo estivo da giugno a settembre alle ore 21.00. In ogni caso, la minore sarà prelevata e riaccompagnata presso il domicilio materno.
-durante le festività natalizie e pasquali, a partire dal 2027:
trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei ER rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il 1gennaio con un genitore e il
25 dicembre nonché il 31 dicembre con l'altro genitore. Nei giorni del 24 e 31 di spettanza del padre, la minore verrà prelevata dalle ore 9.00 del mattino in modo da trascorrere l'intera giornata fino alle ore 22.00, salvo diverso accordo tra i genitori;
trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta con ER
l'altro genitore senza pernotto, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00
Durante le vacanze estive: trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, ER nei mesi di luglio e/o agosto, a prescindere se si recheranno in una località di mare.
A questo proposito ognuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro i rispettivi periodi feriali entro il giorno trenta maggio di ogni anno.
Si precisa che dopo i quindici giorni o dopo i sette giorni di vacanza trascorsi con il padre o con la madre, se non seguono gli altri 15 giorni di vacanza con l'altro genitore, riprenderà il diritto di visita infrasettimanale (per il padre) e i weekend tenendo conto dell'ultimo fine settimana prima della vacanza (e cioè, se l'ultimo fine settimana prima delle vacanze la bambina è stata con la madre, riprenderà il fine settimana con il padre e viceversa).
Ciascuno dei genitori dovrà tenere informato l'altro della località ove la minore sia condotto al di fuori delle rispettive residenze.
- per le altre ricorrenze: festeggerà il primo compleanno che cade il 06 dicembre 2025 a ER pranzo con il padre e a cena con la madre , salvo diverso accordo tra le parti.
-Il signor e la SI , potranno festeggiare rispettivamente il loro Persona_1 CP_1 compleanno, la festa del papà e della mamma con la propria figlia.
Se tale ricorrenza dovesse cadere in un giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo dovrà consentire all'altro di trascorrerla con la figlia, posticipando e/o anticipando il diritto di visita del padre;
Per l'anno 2026, il padre potrà festeggiare il suo compleanno che cade il 25 marzo a pranzo o a cena almeno per tre ore, previa comunicazione dei propri turni di lavoro.
Qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), entrambi i genitori acconsentiranno la partecipazione della piccola dopo i tre anni anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro ER genitore, recuperando tale giorno in quello successivo.
-Per le altre festività, 1novembre, 1 maggio, 25 aprile e 2 giugno, a partire dal compimento del terzo anno di vita, trascorrerà tali festività con il genitore con cui spetterà di stare durante la ER settimana o per il weekend, salvo diverso accordo tra le parti;
-Per i Sacramenti ed i relativi festeggiamenti: entrambi i genitori prestano il consenso a che ER riceva i sacramenti religiosi del battesimo , concordando di celebrare lo stesso quando avrà ER
10 mesi e della comunione e si impegnano a partecipare allo svolgimento del rito religioso. Le parti divideranno in parti uguali solo le spese per l'abito e quelle religiose.
Entrambi i genitori dopo il rito religioso del battesimo e della comunione festeggeranno separatamente.
D) Disporre in capo al signor un contributo al mantenimento della figlia per Persona_1 ER la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00),che dovrà essere versato entro il giorno dieci di ogni mese, in favore della SI , sul proprio conto corrente con codice IBAN CP_1
n. [...]. L'importo dovuto a tale titolo dal signor avrà un Per_1 aumento progressivo e precisamente, dalla sottoscrizione del ricorso , l'assegno è convenuto e fissato in euro 250,00 mensili , al raggiungimento dei due anni della piccola (dal 06.12.2026), ER
l'assegno dovuto dal signor a tale titolo è convenuto e fissato in euro 300,00 mensili Per_1
,l'importo così stabilito tiene in conto delle diverse ed ulteriori spese ordinarie occorrenti alla piccola e dovute alla sua crescita. L'assegno di contribuzione al mantenimento della piccola ER
così stabilito in euro 300,00 , sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno ER successivo alla pubblicazione della sentenza.
E) disporre che saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le visite mediche specialistiche non coperte dal SSN, le spese odontoiatriche, oculistiche e comunque quelle indicate nel protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli e il COA di Napoli, sottoscritto il 07.03.2018, con prot. n. 1593.
F) Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
G) le parti si impegnano a rispettare il presente accordo a partire dalla sottoscrizione del ricorso”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Fissata udienza cartolare il 9.7.2025, le parti, con note di trattazione scritta depositate in data
2.7.2025, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti