Sentenza 1 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 14 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03900/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3646 del 2025, proposto da
TO IO AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Celeste Cappello, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio di Gabriele C. Cappello in Milano, via Cappuccio 12;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RI Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6;
avverso il silenzio
serbato dal Comune di Milano sull'istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 22.12.2022 PG 704245/2022 - Progr. 5606/2022 e successive integrazioni;
e per il conseguente ordine
al Comune di Milano di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina, ove occorra, di un commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa AU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 e depositato l’1 ottobre successivo, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine alla richiesta di permesso di costruire presentata in data 22.12.2022 (PG 704245/2022 – Progr. 5606/2022), avente ad oggetto la realizzazione di un intervento a destinazione mista residenziale/commerciale con recupero della SL esistente presso l’immobile di Milano, Via Garofalo n. 20.
2. In particolare, espone in fatto il ricorrente:
- che l’intervento si configura come ristrutturazione edilizia, rispetta le norme morfologiche di zona e non contempla il superamento della modesta altezza dell’edificio esistente;
- che la pratica edilizia segue a diversi precedenti tentativi di conversione dell’immobile di Via Garofalo n. 20, all’esito dei quali presentava in via collaborativa, un progetto edificatorio coerente con le indicazioni rese nel parere preliminare rilasciato dall’Amministrazione in data 17.11.2021, pur non condividendolo;
- che il Comune convocava una conferenza di servizi volta a conseguire dagli enti a vario titolo coinvolti nell’istruttoria nonché dai diversi settori del medesimo Comune i pareri di competenza;
- che il procedimento restava sospeso per trenta giorni per integrazioni istruttorie;
- che il predetto termine veniva interrotto, su richiesta dell’interessato, a far data dal 28 marzo 2023, ai fini della completa trasmissione dei pareri già resi;
- di aver presentato le integrazioni richieste in data 21 aprile 2023;
- che i termini del procedimento venivano nuovamente sospesi per ulteriori integrazioni concernenti richieste istruttorie formulate dall’Ufficio bonifiche del Comune;
- di aver chiesto la proroga del termine assegnatogli al fine di completare gli interventi di messa in sicurezza di serbatoi interrati presenti sull’area;
- che il Comune sospendeva nuovamente, come da richiesta dell’interessato, i termini del procedimento istruttorio, sino alla presentazione della documentazione richiesta;
- di aver presentato le integrazioni documentali in data 4 marzo 2024.
- che veniva richiesta un’ultima integrazione documentale in data 12 luglio 2024, trasmessa il successivo 18 luglio 2024.
3. In mancanza dell’adozione del provvedimento espresso sull’istanza di permesso di costruire, il proprietario ha dapprima sollecitato l’ente, in data 25 marzo 2025, e infine proposto il ricorso in epigrafe avverso il silenzio serbato dal Comune.
4. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio in data 3 ottobre 2025.
Nella propria memoria difensiva ha rappresentato:
- che, nelle more del procedimento, numerosi interventi edilizi attuati nel Comune di Milano venivano interessati da indagini della Procura della Repubblica, che ipotizzava il contrasto degli stessi con norme edilizie ed urbanistiche di carattere generale;
- che, pur ritenendo il Comune corrette le interpretazioni normative fino a quel momento seguite dai propri uffici, in un’ottica di bilanciamento degli interessi e di prudente amministrazione, era stato creato un apposito gruppo di lavoro, al quale sottoporre gli esiti dell’istruttoria sulle pratiche edilizie per una verifica di coerenza con le indicazioni prudenzialmente adottate nel mutato quadro interpretativo;
- che anche il progetto in esame veniva sottoposto all’ approfondimento istruttorio del Gruppo di lavoro sotto numerosi profili, attività che comportava una dilatazione dei tempi del procedimento;
- che l’ultimo approfondimento istruttorio – relativo alla monetizzazione degli oneri – si concludeva in data 10.10.2025 e che pertanto « conclusa la, complessa, fase istruttoria il permesso è ad oggi in fase di rilascio ».
5. All’udienza camerale del 18 novembre 2025, la difesa del Comune non ha fornito elementi di novità circa i tempi di conclusione del procedimento e la difesa di parte ricorrente ha insistito nella propria domanda.
6. Il ricorso è fondato: è pacifica la violazione del termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001; ciò, pur computando i periodi di sospensione e interruzione del procedimento determinati dalla complessità dell’intervento e dalle necessità istruttorie emerse.
Il silenzio serbato dal Comune – a partire dalla data in cui l’istruttoria è stata completata – deve essere pertanto dichiarato illegittimo. Conseguente deve essere ordinato al Comune di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza del ricorrente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
7. Le spese devono essere compensate tra le parti, in ragione degli eccezionali adempimenti istruttori resisi necessari in un’ottica di prudenziale amministrazione a fronte delle incertezze interpretative descritte nelle memorie del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SO, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
AU PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PA | RI DA SO |
IL SEGRETARIO