Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1325
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima e errata applicazione dell'art. 2 del d. lgs. 74/2000

    La Corte ha condiviso la decisione del primo giudice, ritenendo provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni sulla base di elementi investigativi riguardanti le società coinvolte, quali la sede inesistente, la mancanza di dipendenti, l'assenza di documentazione e la qualifica di "filtro" per operazioni inesistenti.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto che il vizio di motivazione non assuma particolare rilevanza in appello, poiché la sentenza di secondo grado sostituisce quella di primo grado. Inoltre, ha chiarito che il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni integra un vizio diverso dall'omessa pronuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1325
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1325
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo