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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1325/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7470/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato l'11 settembre 2023 e depositato il 9 ottobre 2023, Ricorrente_1
Ricorrente_1, titolare dell'impresa individuale Associazione_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFK010201245/2012, notificatogli il 13 marzo 2023, col quale l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino aveva rettificato la sua dichiarazione per l'anno d'imposta 2016.
L'Ufficio controlli dell'Agenzia delle entrate di Venezia aveva segnalato l' impresa del ricorrente alla Direzione Provinciale di Avellino, all'esito di un più ampio controllo della Guardia di finanza di Venezia su varie società, tra cui la
Società_1 S.r. l. e Società 2 SR , operanti nel settore calzaturiero.
La Associazione_1 aveva emesso, nell'anno 2016, fatture di vendita nei confronti della Società_1 S.r.l. e dalla Società 2 S.r.l., per euro 52.125,00, oltre IVA per euro
11.465,00, ed aveva ricevuto fatture di acquisto per altri euro 35.454,00, oltre
IVA per euro 7.799,00 ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Tale conclusione faceva seguito all'attività d'indagine della Guardia di Finanza di
Venezia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, esitata nel processo verbale di constatazione del 26 ottobre 2022, nei confronti dei due indicati soggetti economici operanti nell'ambito del distretto calzaturiero della “Riviera del
Brenta” coinvolti in altrettante frodi all'IVA.
Tanto premesso, il ricorrente lamentava la “illegittima ed errata applicazione dell'art. 2 del d. lgs. 74/2000 – legge sui reati tributari – dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – costi per acquisto di pellame erroneamente ritenute indeducibili e indetraibili”, non avendo l'Amministrazione finanziaria dimostrato che le fatture emessa da e contro la Società_1 S.r.l. fossero realmente relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, all'opposto rilevando i documenti di trasporto e i bonifici di pagamento a riprova della verità delle sottese operazioni commerciali, incidenti in minima parte sul fatturato complessivo dell'impresa risultante dal conto economico dell'anno 2016 .
Con sentenza n.273/2024 la CTP di Salerno rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia ricorrevano i contribuenti innanzi a questa CTR riproponendo gli stessi motivi avanzati in primo grado ed evidenziando la carenza di motivazione della pronuncia di primo grado . L'AdE si costituiva con memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccepito difetto di motivazione della sentenza impugnata , occorre, innanzitutto, operare una distinzione tra pronuncia di primo e secondo grado. Nel giudizio di appello tale vizio non assume molta rilevanza in ottica difensiva, in quanto non condurrà ad una nullità del processo, essendo sostituita, come abbiamo visto, la pronuncia di primo grado da quella del giudice di appello.
Secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante, di recente, Cass.n.5730 del 03/03/2020) poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Nessuna di tali fattispecie è rilevabile in relazione alla sentenza impugnata .
Nel merito va condiviso quanto deciso dal primo giudice.
Alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza della CTP di Avellino - da intendersi qui richiamate per amore di brevità - e dalle motivazioni contenute nell'atto di costituzione in giudizio dell'AdE, va senza dubbio ritenuto che l'accertamento in oggetto sia stato emesso a seguito di operazioni oggettivamente inesistenti, effettuate tra la ditta ricorrente ed altre due società, la Società_1 SR, già Società_4 SR e la Società 2 SR, sulla base dei seguenti elementi di prova :
- dai sopralluoghi effettuati dalla Guardia di finanza di Tenenza di Solofra nei confronti della Società_1 SR, già Società_4 SR, è emerso che dal 31/12/2015 al
31/12/2018 veniva indicato quale luogo di esercizio Via Caposolofra n. 9 a Solofra
(AV) ma dai sopralluoghi effettuati dalla Guardia di Finanza, nel mese di ottobre
2019, si è riscontrato che presso tale civico è situato un locale fronte strada con insegne esposte denominate “Studio legale Avv. Nominativo_1 – Nominativo_2”
e del “Sindacato SIAP - CAF Patronato” risultato più volte chiuso (v. pvc);
- Da informazioni apprese presso alcuni commercianti presenti nella strada, è stato rilevato che presso tale immobile non è stata mai presente alcuna impresa ad eccezione di una macelleria e che il CAF - Sindacato è sempre chiuso;
- dal 02/01/2016 al 07/09/2018 il legale rappresentante è stato il Sig. Nominativo_3
, evasore totale. Sul punto si precisa che la stessa Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 28451 del 15 ottobre 2021, nell'affrontare la problematica, si era soffermata proprio su un caso particolare perchè privo di adeguata organizzazione ed evasore totale per più anni di imposta;
- nell'anno 2016, oltre al legale rappresentante, la società disponeva di un unico dipendente, tale Sig. Nominativo_4;
- dalle risultanze dell'attività investigativa condotta sempre dalla Guardia di
Finanza (accertamenti presso il Comune di Solofra - Ufficio SUAP) è emerso che in capo alla società Società_1 S.r.l. non risulta presentata alcuna documentazione inerente l'inizio attività; - la società Società_1 S.r.l. presenta dichiarazioni fiscali apparentemente regolari, tuttavia, esaminando la situazione reddituale di Società_1 S.r.l., il volume d'affari IVA e l'utilizzo del credito IVA maturato in ogni esercizio unitamente a una notevole quantità di anomalie riscontrate nei fornitori della società stessa, si è riscontrato come essa (oggi Società_4 S.r.l.) sia un “filtro” emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (v. pvc).
Nei confronti della Società 2 SR è emerso che :
- nel corso della procedura concorsuale che la riguardava , detta società non ha depositato alcuna documentazione contabile, amministrativa o fiscale;
- non ha presentato alcuna documentazione inerente l'inizio di attività;
- presso il civico di Indirizzo 1, dichiarato sede legale e luogo di esercizio, non è stato possibile individuare alcun fabbricato utilizzato dalla Società 2 SR;
- le utenze erano inesistenti;
- non esisteva alcun contratto di locazioni di immobili.
L'Amm.ne ha correttamente evidenziato , a fondamento della sua pretesa, i predetti elementi , ed altri possono rinvenirsi negli atti di causa. Quanto, poi, all'onere della prova contraria addotta dal contribuente, anche la più recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20060 del 21 giugno 2022 statuisce che
“la prova non può tuttavia limitarsi all'esibizione della fattura o della sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”.
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo , poste a carico di parte ricorrente
PQM
rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 2000 oltre accessori,
a carico di parte appellante .
Salerno 16.1.2026 Il Relatore dott. Vincenzo Di Florio
Il Presidente
dott.Massimo Buono
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7470/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK0102012452022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato l'11 settembre 2023 e depositato il 9 ottobre 2023, Ricorrente_1
Ricorrente_1, titolare dell'impresa individuale Associazione_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFK010201245/2012, notificatogli il 13 marzo 2023, col quale l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino aveva rettificato la sua dichiarazione per l'anno d'imposta 2016.
L'Ufficio controlli dell'Agenzia delle entrate di Venezia aveva segnalato l' impresa del ricorrente alla Direzione Provinciale di Avellino, all'esito di un più ampio controllo della Guardia di finanza di Venezia su varie società, tra cui la
Società_1 S.r. l. e Società 2 SR , operanti nel settore calzaturiero.
La Associazione_1 aveva emesso, nell'anno 2016, fatture di vendita nei confronti della Società_1 S.r.l. e dalla Società 2 S.r.l., per euro 52.125,00, oltre IVA per euro
11.465,00, ed aveva ricevuto fatture di acquisto per altri euro 35.454,00, oltre
IVA per euro 7.799,00 ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Tale conclusione faceva seguito all'attività d'indagine della Guardia di Finanza di
Venezia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, esitata nel processo verbale di constatazione del 26 ottobre 2022, nei confronti dei due indicati soggetti economici operanti nell'ambito del distretto calzaturiero della “Riviera del
Brenta” coinvolti in altrettante frodi all'IVA.
Tanto premesso, il ricorrente lamentava la “illegittima ed errata applicazione dell'art. 2 del d. lgs. 74/2000 – legge sui reati tributari – dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – costi per acquisto di pellame erroneamente ritenute indeducibili e indetraibili”, non avendo l'Amministrazione finanziaria dimostrato che le fatture emessa da e contro la Società_1 S.r.l. fossero realmente relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, all'opposto rilevando i documenti di trasporto e i bonifici di pagamento a riprova della verità delle sottese operazioni commerciali, incidenti in minima parte sul fatturato complessivo dell'impresa risultante dal conto economico dell'anno 2016 .
Con sentenza n.273/2024 la CTP di Salerno rigettava il ricorso ed avverso tale pronuncia ricorrevano i contribuenti innanzi a questa CTR riproponendo gli stessi motivi avanzati in primo grado ed evidenziando la carenza di motivazione della pronuncia di primo grado . L'AdE si costituiva con memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccepito difetto di motivazione della sentenza impugnata , occorre, innanzitutto, operare una distinzione tra pronuncia di primo e secondo grado. Nel giudizio di appello tale vizio non assume molta rilevanza in ottica difensiva, in quanto non condurrà ad una nullità del processo, essendo sostituita, come abbiamo visto, la pronuncia di primo grado da quella del giudice di appello.
Secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante, di recente, Cass.n.5730 del 03/03/2020) poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Nessuna di tali fattispecie è rilevabile in relazione alla sentenza impugnata .
Nel merito va condiviso quanto deciso dal primo giudice.
Alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza della CTP di Avellino - da intendersi qui richiamate per amore di brevità - e dalle motivazioni contenute nell'atto di costituzione in giudizio dell'AdE, va senza dubbio ritenuto che l'accertamento in oggetto sia stato emesso a seguito di operazioni oggettivamente inesistenti, effettuate tra la ditta ricorrente ed altre due società, la Società_1 SR, già Società_4 SR e la Società 2 SR, sulla base dei seguenti elementi di prova :
- dai sopralluoghi effettuati dalla Guardia di finanza di Tenenza di Solofra nei confronti della Società_1 SR, già Società_4 SR, è emerso che dal 31/12/2015 al
31/12/2018 veniva indicato quale luogo di esercizio Via Caposolofra n. 9 a Solofra
(AV) ma dai sopralluoghi effettuati dalla Guardia di Finanza, nel mese di ottobre
2019, si è riscontrato che presso tale civico è situato un locale fronte strada con insegne esposte denominate “Studio legale Avv. Nominativo_1 – Nominativo_2”
e del “Sindacato SIAP - CAF Patronato” risultato più volte chiuso (v. pvc);
- Da informazioni apprese presso alcuni commercianti presenti nella strada, è stato rilevato che presso tale immobile non è stata mai presente alcuna impresa ad eccezione di una macelleria e che il CAF - Sindacato è sempre chiuso;
- dal 02/01/2016 al 07/09/2018 il legale rappresentante è stato il Sig. Nominativo_3
, evasore totale. Sul punto si precisa che la stessa Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 28451 del 15 ottobre 2021, nell'affrontare la problematica, si era soffermata proprio su un caso particolare perchè privo di adeguata organizzazione ed evasore totale per più anni di imposta;
- nell'anno 2016, oltre al legale rappresentante, la società disponeva di un unico dipendente, tale Sig. Nominativo_4;
- dalle risultanze dell'attività investigativa condotta sempre dalla Guardia di
Finanza (accertamenti presso il Comune di Solofra - Ufficio SUAP) è emerso che in capo alla società Società_1 S.r.l. non risulta presentata alcuna documentazione inerente l'inizio attività; - la società Società_1 S.r.l. presenta dichiarazioni fiscali apparentemente regolari, tuttavia, esaminando la situazione reddituale di Società_1 S.r.l., il volume d'affari IVA e l'utilizzo del credito IVA maturato in ogni esercizio unitamente a una notevole quantità di anomalie riscontrate nei fornitori della società stessa, si è riscontrato come essa (oggi Società_4 S.r.l.) sia un “filtro” emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (v. pvc).
Nei confronti della Società 2 SR è emerso che :
- nel corso della procedura concorsuale che la riguardava , detta società non ha depositato alcuna documentazione contabile, amministrativa o fiscale;
- non ha presentato alcuna documentazione inerente l'inizio di attività;
- presso il civico di Indirizzo 1, dichiarato sede legale e luogo di esercizio, non è stato possibile individuare alcun fabbricato utilizzato dalla Società 2 SR;
- le utenze erano inesistenti;
- non esisteva alcun contratto di locazioni di immobili.
L'Amm.ne ha correttamente evidenziato , a fondamento della sua pretesa, i predetti elementi , ed altri possono rinvenirsi negli atti di causa. Quanto, poi, all'onere della prova contraria addotta dal contribuente, anche la più recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20060 del 21 giugno 2022 statuisce che
“la prova non può tuttavia limitarsi all'esibizione della fattura o della sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”.
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo , poste a carico di parte ricorrente
PQM
rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 2000 oltre accessori,
a carico di parte appellante .
Salerno 16.1.2026 Il Relatore dott. Vincenzo Di Florio
Il Presidente
dott.Massimo Buono