Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 226/2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.226/2023 promossa da
(C.F.: , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
20.07.1949 e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] l'[...], entrambi residenti in [...] Giugno n. 22, elettivamente domiciliati in Monsampolo del Tronto (AP) alla Via Colombo n. 44 presso lo studio dell'Avv. Fiorenzo Casaburo
Appellanti
Contro
cessionaria dei crediti di a Controparte_1 Controparte_2 sua volta cessionaria dei crediti della - per mezzo della _3 procuratrice speciale in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore dott. Controparte_5
Gaboardi
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 557/2022 pubblicata il
9.9.2022 del Tribunale di Ascoli Piceno
Conclusioni: per l'appellante:
“…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 557/2022, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Barbara Caponetti, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 67/2019, pubblicata in data 09.09.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e ragione e premesse tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare: in via principale 1) accertare e dichiarare che in funzione della mancata consegna dalla somma di danaro il mutuo oggetto di causa non ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare, in relazione alle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il Tasso di
Mora del Mutuo è superiore al TSU e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815 co. 2 c.c. e\o in subordine la nullità parziale dichiarando non dovuti gli interessi di mora e\o in ulteriore subordine sostituiti con il tasso legale, condannando la Banca alla restituzione degli interessi illegittimamente trattenuti e alla rideterminazione delle rate di mutuo future con la restituzione del solo capitale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Ammettere la CTU contabile al fine di accertare che il tasso di mora del Mutuo stipulato in data 04.02.2003 da Controparte_6
con , Rep. 69546 e Racc.
[...] Controparte_7
n. 19318, è superiore al TSU. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“…rigettare il presente appello introdotto da Sigg.ri e Parte_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i Parte_2 motivi indicati in narrativa;
e conseguentemente,
- confermare la sentenza di primo grado n. 557/2022 pubblicata dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 09.09.2022 (rep. 950/2022), nel giudizio RG 67/2019.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta da T_
e , esecuzione intrapresa in forza di contratto di
[...] Parte_2 mutuo ipotecario per atto Notaio del 04.02.2003, con Per_1 condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 _2
, per i motivi di seguito riepilogati, rassegnando le conclusioni
[...]
sopra ritrascritte.
Si costituiva l'appellata cessionaria dei crediti di Controparte_1
a sua volta cessionaria dei crediti della Controparte_2 _3
, che chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza
[...] impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 21.5.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente gli appellanti eccepiscono la tardività della costituzione di parte appellata insistendo nella richiesta di dichiarazione di decadenza in capo alla stessa dal proporre domande ed eccezioni nuove, essendosi costituita senza il rispetto dei termini di settanta giorni prima dell'udienza previsti in caso di mancata proposizione dell'appello incidentale.
Orbene, premesso che l'appellata, nel costituirsi in giudizio, non ha proposto domande ed eccezioni nuove e che gli stessi appellanti, nella citazione in appello, avevano invitato la stessa a costituirsi in giudizio venti giorni prima dell'udienza, ad ogni buon conto, l'art. 342, comma
1, c.p.c. prevede, anche post riforma, che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163”, il quale,
a sua volta, dispone, come riformato, che la citazione debba contenere, insieme all'“indicazione del giorno dell'udienza di comparizione”,
“l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166”
L'art. 347 c.p.c. è rimasto immutato, così che, nel giudizio di appello, la costituzione delle parti deve avvenire, osservandosi le forme ed i termini previsti per i procedimenti innanzi al Tribunale (artt. 165, 166
e 167 c.p.c.): in particolare, va ricordato che, per quanto riguarda il convenuto, la seconda delle norme ricordate prevede che la comparsa di costituzione e risposta andrebbe depositata (per essere tempestiva) almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Ebbene, ragioni di buon senso, suggeriscono che il richiamo operato dall'art. 347 c.p.c. alle «forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale» debba essere limitato alle sole «forme», mentre, per quanto riguarda i «termini», ci si dovrebbe riferire al vecchio disposto dell'art. 166 c.p.c. (che prevedeva, per la costituzione tempestiva del convenuto il termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza di comparizione). Infatti, il “nuovo” termine di costituzione in primo grado per il convenuto risponde esclusivamente alla necessità di rispettare il disposto degli artt. 171-bis (incombenze – verifiche preliminari – attribuite al giudice istruttore) e 171-ter (esercizio di facoltà – memorie integrative – delle parti), adempimenti che non operano in sede di gravame.
Diversamente ragionando, si verificherebbe un'incongruenza: se la memoria di costituzione in appello contiene unicamente difese ed eccezioni, andrebbe depositata (ai fini della tempestività) almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, mentre se contiene anche l'appello incidentale, può essere depositata, ex art 343, comma
1, c.p.c., almeno venti giorni prima della suddetta udienza.
Ne discende che alcun vizio è ravvisabile nel caso in esame.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il mutuo posto a base dell'esecuzione dovesse considerarsi titolo esecutivo, pur in assenza di una materiale traditio della somma oggetto di finanziamento, atteso che la stessa veniva completamente trattenuta in un deposito cauzionale infruttifero e costituita in pegno irregolare in favore della a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni CP_7 esposte nell' art. 1 ai punti a), b) e c).
Il motivo di appello è infondato, anche alla luce di quanto da ultimo statuito, su caso del tutto analogo, dalla Suprema Corte con pronuncia a Sezioni Unite n. 5968 del 6.3.2025.
Deve, infatti, affermarsi che, nel caso di specie, è indubbio gli appellanti abbiano disposto della somma erogata in proprio favore in forza del mutuo ipotecario, dal momento che hanno ricevuto dalla banca mutuante la somma di euro 150.000,00, rilasciandone apposita quietanza, e, successivamente, ha riconsegnato la somma mutuata a garanzia dell'adempimento di una serie di prestazioni indicate all'art. 1, del Mutuo Ipotecario. Invero, la messa a disposizione non deve essere necessariamente fisica, ma può essere anche solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483;
Cass. 27/08/2015, n. 17194), permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'appellante ha appunto disposto della somma erogata per una successiva operazione.
Orbene, la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamate ha innanzitutto escluso che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato, ritenendo, condivisibilmente, che il mutuo si è perfezionato immediatamente, a seguito della messa a disposizione della somma, con la conseguenza che immediatamente è insorta la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario.
La Corte ha, infatti, ritenuto che “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”, non potendo i patti accessori incidere su tale obbligazione restitutoria e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile. Ne discende che “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali
l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo
a fondare l'esecuzione forzata”.
Con il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto la nullità del mutuo dovuto alla pattuizione di interessi usurari, omettendo di disporre una consulenza tecnica sul punto.
Deducevano, inoltre, gli appellanti che anche gli interessi moratori, singolarmente intesi sarebbero usurari tenuto conto della commissione di estinzione anticipata prevista nel contratto.
Orbene, sul punto, la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito al riguardo, ha affermato che, ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, (ud. 18/06/2024, dep. 08/07/2024),
n.18497; Cass. 1 agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352)
e ciò sia con riguardo agli interessi moratori che a quelli corrispettivi.
Invero, "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi " (cfr. Cass. n. 7352 del
07/03/2022). La Cassazione, infatti, dopo aver ribadito "la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito" ai fini della determinazione del tasso soglia, non essendo "accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni", ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori, atteso che la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. ex art.
2-bis, d.l.
n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
Anche di recente la Cassazione ha, poi, affermato che nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è consentito cumulare al tasso previsto per gli interessi corrispettivi l'importo pattuito per il caso di estinzione anticipata (Cassazione civile sez. I, 29/12/2023, n. 36404).
Le spese ed i costi di estinzione anticipata del rapporto di mutuo non possono, quindi, rientrare nel “costo” collegato all'erogazione del credito (in funzione sinallagmatica), in quanto dovuti solo allorché il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente pattuiti. Tali costi e spese costituiscono, dunque, un costo di tipo indennitario, solo eventuale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura: fino a quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale e non costituisce un costo effettivo per il mutuatario. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata del rapporto non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale facoltà. L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, dunque, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti, svolgendo una funzione analoga a quella della penale, soggetta dunque alla relativa disciplina, ivi compresa la facoltà del giudice di riduzione della penale eccessivamente onerosa. Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica dell'usura, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.
Quanto agli interessi moratori, già operando come gli appellanti fanno ed escludendo, nella verifica di usurarietà degli stessi, singolarmente intesi, la percentuale per la penale di risoluzione, contrattualmente convenuta in misura del 2%, si ottiene che il tasso come convenuto
(pari al 6.071%) è nei limiti del tasso soglia di mora pari al 8,055%.
Da ultimo, alcuna rilevanza può darsi a quanto emerge dalla consulenza di parte, che gli appellanti lamentano non essere stata considerata dal primo giudice, dal momento che se è vero che la stessa ritiene sussistere usura pattizia è parimenti vero che lo fa partendo da presupposti del tutto erronei, ovverosia ritenendo che per accertare l'usurarietà degli interessi, debba procedersi a sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, operazione contabile assolutamente non condivisibile, atteso che ci si trova al cospetto di tassi alternativi tra loro e riferiti a basi di calcolo diverse (il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta) (cfr Cassazione civile sez. III, 27/06/2024,
n.17756; Cass civ. n. 17447/2019).Alla luce di detti elementi assolutamente ultronea è la ctu, non disposta dal primo giudice e richiesta nuovamente nel presente giudizio.
La sentenza di primo grado andrà, dunque, interamente confermata.
Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza solidale degli appellanti e si determinano, con riferimento ai valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
e avverso la sentenza n. 557/2022 del
[...] Controparte_8
Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, tutte le spese anticipate dall'appellata per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 6956.00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico