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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE RU Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 297/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. POLIZZI SABRINA
Ricorrente
contro
( ), rappresentato dall' AVV. CP_1 C.F._2
LA GI n.q. di amministratore di sostegno, con il patrocinio dell'avv. FARACI FABIO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 24.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 26.02.2024,
pagina 1 di 5 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in data 19.08.1997 in Palermo, regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo, al n. 90, parte
II, serie A, anno 1997.
Rappresentava che dalla loro unione è nato un figlio: Persona_1
, il giorno 16.12.1998 a Palermo (PA).
[...]
Rappresentava che, con sentenza n. 1615/2005, il Tribunale di
Palermo in data 24.03.2005 pronunciava la separazione dei coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di cui al ricorso, di seguito integralmente riportate:
“- nulla disporre con riguardo al figlio , ormai Persona_2 maggiorenne, ed affrancato dal nucleo familiare;
- riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un Pt_1
assegno di divorzio dell'importo di euro 50,00 mensili da porsi a carico del
Sig. e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo CP_1
bonifico, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat,
-disporre che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze, allorchè diventerà definitiva.
-Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Si costituiva – tramite il proprio Amministratore Di Sostegno - il sig.
pagina 2 di 5 che, pur aderendo all'istanza di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, con qualsivoglia statuizione utile all'uopo;
Con vittorie di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.”
*****
All'udienza del giorno 08.11.2024, a seguito del libero interrogatorio delle parti, il Giudice istruttore riteneva di non dovere provvedere provvisoriamente alla imposizione di un assegno a carico del resistente, nelle more delle verifiche a cura della GDF sulle condizioni reddituali, patrimoniali, previdenziali, su conti e depositi e provvidenze percepite dalle parti, disposte nella medesima sede.
All'esito delle risultanze istruttorie pervenute dai soggetti istituzionali delegati, il Giudice sollecitava il contraddittorio su tali esiti tra le parti che, con il deposito di note scritte, concludevano come da atti introduttivi.
All'udienza del 24.09.2025, non ravvisandosi ulteriori elementi di novità, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel pagina 3 di 5 procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 1615/2005, in data 24.03.2005, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla va ormai disposto – né richiesto del resto - con riguardo al figlio , ormai maggiorenne ed affrancato dal nucleo Persona_1
familiare.
Passando all'esame della richiesta avanzata dalla per il Pt_1
riconoscimento di un assegno divorzile, va valutata la posizione economico
– patrimoniale delle parti, come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, nonché soprattutto dagli accertamenti tributari demandati.
Ebbene, il Tribunale ne ritiene allo stato carenti i presupposti considerando:
-l'assenza di una apprezzabile sperequazione tra le provvidenze da entrambi percepite, avendo ammesso la stessa resistente – titolare anche di una vettura - di fruire di misure di sostegno alla inclusione (cfr. esito approfondimenti di PT e verbale di udienza di comparizione);
- la grave fragilità (certificata, attestante la grave condizione di abulia e patologica vulnerabilità) del resistente, per tale motivo sottoposto a misura di protezione giuridica e allo stato degli atti senza prognosi di recupero anche socioeconomico (cfr. documentazione sanitaria).
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato in via provvisoria debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le parti, a conferma del regime provvisorio adottato in data 08.11.2024.
Quanto alle spese del giudizio, infine, esse possono essere compensate considerata la natura necessaria delle statuizioni, la esigua richiesta della ricorrente e gli accertamenti svolti in corso di causa, essendo pagina 4 di 5 Contr pure sopravvenuta la rispetto all'assetto definito con la separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e in atti generalizzati, Parte_1 CP_1 contratto in data 19.08.1997 in Palermo, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo, al n. 90, parte II, serie A, anno
1997;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa per le spese di lite;
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Giudice rel.
AR Lo AS
Il Presidente
LE RU
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE RU Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 297/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. POLIZZI SABRINA
Ricorrente
contro
( ), rappresentato dall' AVV. CP_1 C.F._2
LA GI n.q. di amministratore di sostegno, con il patrocinio dell'avv. FARACI FABIO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 24.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 26.02.2024,
pagina 1 di 5 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in data 19.08.1997 in Palermo, regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo, al n. 90, parte
II, serie A, anno 1997.
Rappresentava che dalla loro unione è nato un figlio: Persona_1
, il giorno 16.12.1998 a Palermo (PA).
[...]
Rappresentava che, con sentenza n. 1615/2005, il Tribunale di
Palermo in data 24.03.2005 pronunciava la separazione dei coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di cui al ricorso, di seguito integralmente riportate:
“- nulla disporre con riguardo al figlio , ormai Persona_2 maggiorenne, ed affrancato dal nucleo familiare;
- riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un Pt_1
assegno di divorzio dell'importo di euro 50,00 mensili da porsi a carico del
Sig. e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo CP_1
bonifico, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat,
-disporre che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze, allorchè diventerà definitiva.
-Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Si costituiva – tramite il proprio Amministratore Di Sostegno - il sig.
pagina 2 di 5 che, pur aderendo all'istanza di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, con qualsivoglia statuizione utile all'uopo;
Con vittorie di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.”
*****
All'udienza del giorno 08.11.2024, a seguito del libero interrogatorio delle parti, il Giudice istruttore riteneva di non dovere provvedere provvisoriamente alla imposizione di un assegno a carico del resistente, nelle more delle verifiche a cura della GDF sulle condizioni reddituali, patrimoniali, previdenziali, su conti e depositi e provvidenze percepite dalle parti, disposte nella medesima sede.
All'esito delle risultanze istruttorie pervenute dai soggetti istituzionali delegati, il Giudice sollecitava il contraddittorio su tali esiti tra le parti che, con il deposito di note scritte, concludevano come da atti introduttivi.
All'udienza del 24.09.2025, non ravvisandosi ulteriori elementi di novità, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel pagina 3 di 5 procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 1615/2005, in data 24.03.2005, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla va ormai disposto – né richiesto del resto - con riguardo al figlio , ormai maggiorenne ed affrancato dal nucleo Persona_1
familiare.
Passando all'esame della richiesta avanzata dalla per il Pt_1
riconoscimento di un assegno divorzile, va valutata la posizione economico
– patrimoniale delle parti, come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, nonché soprattutto dagli accertamenti tributari demandati.
Ebbene, il Tribunale ne ritiene allo stato carenti i presupposti considerando:
-l'assenza di una apprezzabile sperequazione tra le provvidenze da entrambi percepite, avendo ammesso la stessa resistente – titolare anche di una vettura - di fruire di misure di sostegno alla inclusione (cfr. esito approfondimenti di PT e verbale di udienza di comparizione);
- la grave fragilità (certificata, attestante la grave condizione di abulia e patologica vulnerabilità) del resistente, per tale motivo sottoposto a misura di protezione giuridica e allo stato degli atti senza prognosi di recupero anche socioeconomico (cfr. documentazione sanitaria).
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato in via provvisoria debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le parti, a conferma del regime provvisorio adottato in data 08.11.2024.
Quanto alle spese del giudizio, infine, esse possono essere compensate considerata la natura necessaria delle statuizioni, la esigua richiesta della ricorrente e gli accertamenti svolti in corso di causa, essendo pagina 4 di 5 Contr pure sopravvenuta la rispetto all'assetto definito con la separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e in atti generalizzati, Parte_1 CP_1 contratto in data 19.08.1997 in Palermo, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo, al n. 90, parte II, serie A, anno
1997;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa per le spese di lite;
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Giudice rel.
AR Lo AS
Il Presidente
LE RU
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