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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 31/01/2025 nel procedimento portante il n. 755 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1
[...
[...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefania Cirio e Renata Broda parte opponente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Fernando Bagnasco parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 le parti ricorrenti in epigrafe indicate, in qualità rispettivamente di responsabile della violazione e di coobbligato principale, proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002489902 e n.
OI-002469639 emesse dall' e notificate il 14/05/2024, con cui era stato loro CP_1 intimato il pagamento della somma di € 10.058,44 a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2020, chiedendone l'annullamento.
1 A sostegno della domanda deduceva di aver avanzato richiesta di rateizzazione del debito contributivo omesso, successivamente alla notifica del relativo avviso di addebito, e di aver depositato in data 14/07/2022 ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 2, L.F., cui era seguito il deposito di ricorso prenotativo con richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e in data 19/3/2024 atto di rinuncia alla domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori discutevano la causa, richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali.
* * * * *
1. Incontestati i presupposti sostanziali delle irrogate sanzioni, vale a dire l'omissione contributiva e previdenziale relativa all'anno 2020 in relazione all'atto di accertamento del 14/9/2022, con il quale è stato richiesto il pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi, circostanza che solleva l'Amministrazione procedente dal relativo onere probatorio dovendosi quindi ritenersi pacifici (invero “In tema di sanzione amministrativa, infatti, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quanto i fatti sui quali esse si fondano siano tali far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”; Cass. civ. n. 3837/2001), ad avviso della difesa attorea l'illegittimità della pretesa sanzionatoria discenderebbe dagli impegni assunti nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti, ivi compresi quelli di natura previdenziale.
1.1. La tesi tuttavia non appare convincente, poiché, come ben osservato dall'Ente, le vicende di natura civilistica che possono interessare il credito previdenziale sottostante sono del tutto estranee al profilo sanzionatorio, che discende unicamente e di per sé dall'omesso o tardivo pagamento dei contributi.
2 2. Non resta che esaminare la domanda svolta in via subordinata, diretta a ottenere la riduzione del trattamento sanzionatorio.
Premesso che è intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che
“all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”, ad avviso del Tribunale deve reputarsi proporzionato l'aumento pari a due volte l'omissione alla luce dell'arco temporale interessato dalla condotta omissiva (7 mesi) applicato dall'Ente.
Rilevata, pertanto, la congruità della sanzione inflitta e ritenuto che non sono stati offerti (e documentati) elementi per una maggiore individualizzazione del trattamento sanzionatorio, si impone il rigetto del ricorso.
3. Alla soccombenza segue la condanna delle parti opponenti al pagamento in favore delle dell' delle spese di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa liquidazione CP_1 eseguita alla luce dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 dai quali non v'è motivo di discostarsi.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta l'opposizione.
Condanna le parti ricorrenti a rifondere all' le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 5.400, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 31/01/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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