Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 10117/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diego Ragozini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. 10117/24 promossa in grado d'appello con citazione notificata telematicamente in data 11/04/2024 vertente tra
(c.f. ) in p.d.l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosita Parte_1 P.IVA_1
Leone (c.f. ) e dall'Avv. Ilaria Pappagallo (c.f. , come in C.F._1 C.F._2
atti;
Appellante
E
già (c.f. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall' avv. Tonio Magnotti (c.f.
), come in atti;
C.F._3
Appellata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno ai sensi degli artt. 43 L. Assegni e .1176, 2°
comma c.c.
pagina 1 di 11
E' presente per l'appellata , l'Avv. Tonio Magnotti il quale si riporta Controparte_3
integralmente al proprio scritto di costituzione che qui si abbia per integralmente ripetuto e trascritto;
eccepisce nuovamente che, anche in questo grado nel giudizio parte appellante,
come tra l'altro accaduto nel primo grado (vedasi verbali di causa relativi al quella fase del giudizio prodotti in atti), non ha mai esibito, né tampoco prodotto, l'originale del titolo per cui
è causa disattendendo, così, l'onere ex art. 1218 cc posto a suo esclusivo carico.
Osserva, altresì, l'infondatezza dell'eccepita responsabilità concorsuale ex art. 1227 cc invocata dall'appellante ed obietta che, al riguardo, l'arresto delle SS.UU della Suprema
Corte non pare stia avendo seguito nella giurisprudenza di merito formatasi dopo il pronunciamento;
in tal senso, Trib. Milano, 07.07.2020, n. 3961; Trib. Milano, 07.07.2020, n. 3965;
Trib. Milano, 13.10.2020, n. 6205; Trib. Milano, 01.12.2020 n. 7818; Trib. Roma, n. 13173/2020.
Nel medesimo senso anche Tribunale di Milano n.7648/22 e n.8274/22; Corte appello Roma
Sez. spec. Impresa, 29/05/2023, n.3891; Trib Roma n.14316/23.
Di recente, poi, anche Corte di Appello di Napoli n.2569/23 del 6/6/23, secondo la quale:
"Parimenti, non si ritiene di ravvisare, nei termini prospettati dalla appellata, una responsabilità esclusiva o concorrente della rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c., per _1
avere trasmesso l'assegno al destinatario a mezzo del servizio postale non assicurato: in primo luogo perché si tratta di titolo non al portatore e non trasferibile e quindi l'invio a mezzo posta non viola alcuna norma del regolamento postale, in secondo luogo perché tale condotta non costituisce un vero e proprio antecedente causale dell'evento dannoso di cui si discute".
Osserva, ancora, che parte appellante non ha comunque assolutamente provato, ma solo dedotto, che la spedizione del titolo avvenne pel tramite della posta ordinaria.
pagina 2 di 11 Ed invero, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso a norma dell'art. 1227 cc, la prova che il creditore danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza,
deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. sez. III 3.04.2014 n. 7777). Pertanto, la sussistenza di un concorso di colpa in capo alla società danneggiata deve ritenersi non provata, con la conseguente affermazione del diritto della parte appellante a vedersi risarcire l'intero danno allegato (cfr.
Corte di Appello Roma sent. 3733/22 del 31.05.2022); in tal senso, cfr. Tribunale Napoli Sez. II,
n.5666 depositata l'1/06/2023.
Si aggiunga, ancora, che l'appellante ha comunque, errato allorquando intenderebbe attribuire la scelta di quella modalità di spedizione alla Non è così. CP_3 _1
che all'epoca intratteneva il rapporto di c/c con il Banco Popolare, proprio in virtù di quel rapporto, chiese, a quell'istituto, sol ed esclusivamente, l'emissione del titolo;
non altro. La sua successiva spedizione, all'esito dell'ordine ricevuto, fu dunque curata da quell'istituto bancario;
non certo da Se, dunque, intendeva dolersi riguardo le _1 Parte_1
modalità di quella spedizione (rammentiamolo, però, della quale non è stata fornita prova)
doveva eventualmente imputarla a quell'istituto bancario anche formulando un'azione di corresponsabilità; in tal senso, Corte appello Firenze sez. I, 01/02/2024, n.216.
Non pare che in questo giudizio ciò sia accaduto.
Insiste, pertanto, acchè l'On.le Tribunale adito, voglia rigettare integralmente il gravame perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del grado del giudizio, come da nota specifica, ex D.M. n.55/14, che segue:
€. 236,00 Fase studio
€. 252,00 Fase introduttiva pagina 3 di 11 €. 352,00 Fase istruttoria e/o trattazione
€. 452,00 Fase decisionale
Oltre il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Chiede la decisione della causa. È presente per l'avv Rosita Leone la quale Parte_1
rileva la impossibilità di poter esibire il titolo in originale essendo stato macerato secondo i termini di legge trascorsi 10 anni dalla negoziazione. L'art.6 del regolamento della Banca
d'Italia del 22 marzo 2016 dispone che l'assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, decorso il periodo di conservazione l'assegno cartaceo è distrutto, fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione dell'Autorità Giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell'assegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa. Ciò premesso, la scrivente difesa si riporta all'atto introduttivo e alle eccezioni in esso sollevate chiedendone l'integrale accoglimento, impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte appellata in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiede che la causa sia decisa con vittoria di spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.7987/2024 emessa in data 18.03.2024, il Giudice di Pace di Napoli,
definitivamente pronunciando nella causa avente R.G.28548/2022, promossa dalla
[...]
contro la , ha così deciso: “Il Giudice di Pace di Controparte_1 Pt_1 Parte_1
Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda in esame, ogni altra eccezione,
deduzione, richiesta conclusione e difesa respinta, così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4
della somma di euro 3.200,00 oltre interessi come in motivazione;
b) condanna la
[...]
pagina 4 di 11 al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_5
processuali che liquida nella somma di euro 145,00 per esborsi ed euro 1200,00 per compenso di avvocato, oltre il rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre Iva e Cpa come per legge”.
SINTETICA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli, al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 43 L. Assegni e dell'art.1176, 2° comma c.c., per non aver negoziato un assegno dell'importo di euro 3.200,00 (poi risultato contraffatto) al suo legittimo destinatario. Si costituiva in giudizio la quale Parte_1
contestava la domanda, sostenendo il suo corretto operato all'atto della negoziazione del titolo ed eccepiva la condotta concorrente della , per aver spedito Controparte_3
l'assegno in questione con posta ordinaria e non a mezzo posta assicurata come disposto dall'art. 1 del D.M 26/2/04. All'udienza del 13 marzo 2023, la eccepiva, che _1 [...]
, non aveva prodotto l'originale del titolo, il Giudice di prime cure, ritenuta la Parte_1
causa matura per la decisione, depositate le comparse conclusionali, in data 13/03/2024,
introitava la causa a sentenza e decideva nei termini di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n.69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29.04.2024, Parte_1
proponeva impugnativa avverso la sentenza numero n.7987/2024 emessa in data
[...]
pagina 5 di 11 18.03.2024 dal Giudice di Pace di Napoli, convenendo in giudizio la Controparte_1
per sentir accogliere le conclusioni ivi rassegnate. Si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
che contestava le avverse pretese, chiedendo il totale rigetto del sollevato gravame in quanto improcedibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza appellata. Con ordinanza del 03/01/2025 il Tribunale invitava la parte più diligente al deposito dell'assegno di cui è causa in originale e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 18.4.25 per la rimessione in decisione. Rilevato il mancato deposito dell'assegno in originale così come richiesto, acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni alla suddetta udienza, il Tribunale rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI
Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla parte appellata:
“Preliminarmente, si chiede acchè il Tribunale ravvisata, a norma degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello voglia disporre la discussione orale della causa a norma dell'art.350 bis III° comma c.p.c.”. La ritiene che Controparte_5
nel proprio atto di appello non abbia individuato in maniera chiara e specifica Parte_1
le parti della sentenza di primo grado di cui intendeva chiedere la riforma.
Ebbene, sulla specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. la Giurisprudenza si è espressa già
precedentemente l'entrata in vigore della TA (allorquando la disciplina era ancora più
stringente rispetto ad oggi), e l'orientamento maggioritario ritiene che “l'appello è
inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata”. E ancora: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, Cass. civ. n. 40560/2021”. Dunque, la chiesta specificità può determinare pagina 6 di 11 l'inammissibilità solo allorquando la sua mancanza si concreti in un atto inidoneo a determinare l'effetto devolutivo proprio dell'appello.
Alla luce delle suddette considerazioni, l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve essere rigettata.
Passando al merito dell'appello, come primo motivo di gravame lamenta Parte_1
l'erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1176, 1218 c.c. e dell'art. 43 L.A.:
“Contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure, la negoziazione del predetto titolo è avvenuta correttamente ed in osservanza delle norme dettate in materia di assegni,
utilizzando l'ordinaria diligenza nell'espletamento dell'attività bancaria”.
Innanzitutto, occorre definire il rapporto in essere fra la e nei Controparte_5 Parte_1
loro rispettivi ruoli di banca trattaria e negoziatrice e di conseguenza la natura della responsabilità (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) operante in capo ad esse. Le
Sezioni Unite n.14172/2007 partono dall'assunto che le odierne parti siano legate dal cosiddetto “contatto sociale” ovverosia, da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù non di un accordo ma di un obbligo legale, oppure, come conseguenza di un altro rapporto contrattuale, instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale”.
Pertanto, continuano le SS. UU., deve parlarsi di “responsabilità contrattuale”, da riferirsi, sia alla banca trattaria, sia a quella negoziatrice, "ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti,
specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto". Nel caso che ci occupa la responsabilità ricade nei parametri della responsabilità contrattuale fondata sull'obbligo di adempimento diligente ex articolo 1176 c.c.,2° comma c.p.c.:
“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. A tal proposito le pagina 7 di 11 Sezioni Unite con le sentenze n.12477 e 12478 del 2018, hanno espresso il seguente principio di diritto: “ai sensi dell'art. 43, 2° comma L.A. “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma c.p.c.”.
A riguardo si osserva che la diligenza di cui al citato articolo è quella cosiddetta
“qualificata” ovvero quella che nelle medesime circostanze avrebbe tenuto il professionista medio. Il Giudice di prime cure, quindi, non erra allorquando motiva: “ne consegue da tanto che grava sulle l'onere di dimostrare alternativamente: a) l'esatto Parte_1
adempimento (ad esempio l'avvenuto pagamento della somma al beneficiario reale); b)
oppure l'esecuzione della prestazione con la dovuta diligenza (da cui deriva la conseguente non imputabilità dell'inadempimento) […]” né quando conclude che: “tale onere non è
stato assolto da parte convenuta che non ha prodotto l'originale dell'assegno falso, atteso che solo l'originale avrebbe permesso a questo giudicante di controllare materialmente il titolo e verificare se i segni della falsificazione fossero o meno rilevabili ictu oculi, né è stata depositata una consulenza di parte che attestasse la tipologia della falsificazione e l'impossibilità per il banchiere professionale, che avesse avuto nelle mani il titolo, di accorgersi della falsità dello stesso senza l'utilizzo di attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”. Né, tantomeno, si aggiunga, il titolo in originale è stato depositato a seguito dell'invito rivolto alle parti da questo Tribunale. Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questo primo motivo di appello è infondato e va respinto, non avendo Parte_1
fornito la prova di aver adempiuto l'obbligazione assunta con la diligenza richiesta.
pagina 8 di 11 Passando al secondo motivo di gravame, “concorso di colpa ex art. 1227 cc - modalità di spedizione del titolo” questo Tribunale è in disaccordo con quanto statuito dal primo
Giudice. Invero, sul punto hanno chiaramente deliberato le Sezioni Unite nella direzione della sussistenza una responsabilità ex art.1227, 1°comma c.c., a carico del mittente per le modalità di spedizione dell'originale del titolo: “ La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità
di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ed un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nelle vicende, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. (Cass. Sez. Unite n.9770/20 del 26.05.20).
Ancora, non può non riportarsi la recentissima pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, RG.
2247/2019 del 24.05.2023, secondo la quale: “La Corte di Cassazione ha argomentato che la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione da parte del mittente danneggiato di un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del tempo, con una condotta che si inserisce come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito
(consistente nella perdita dell'importo versato, a causa della sottrazione dell'assegno e dell'indebito pagamento dello stesso a persona non legittimata). Pertanto, contrariamente a pagina 9 di 11 quanto affermato dal giudice di primo grado, nella condotta dell'odierna appellata, che sceglieva di spedire gli assegni con il servizio di posta ordinaria, è ravvisabile un antecedente causale necessario dell'evento dannoso (consistente nella sottrazione del titolo e nella riscossione da parte di un soggetto non legittimato) che concorre con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca negoziatrice nella identificazione del soggetto che si presenta all'incasso del titolo”. Appare chiaro e condivisibile il principio secondo cui la scelta di utilizzare la posta ordinaria rappresenta un presupposto, analogamente all'errata identificazione del prenditore, dell'evento pregiudizievole tale da giustificare il riconoscimento di un concorso colposo da parte del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma
1: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Alla luce di quanto sopra, questo secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento e, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata riconoscendo in capo all'appellata un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella Controparte_5
causazione del danno patito.
Per tutti i motivi di cui sopra, in mancanza di elementi in ordine ai quali graduare la gravità
delle condotte, atteso che non è stato possibile esaminare l'assegno incassato con nominativo contraffatto, deve ritenersi il concorso nella misura paritaria tra le parti.
La sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.7987/24 deve essere parzialmente riformata nel senso che deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1600,00 Parte_1
oltre interessi legali dalla data del pagamento del bonifico al reale intestatario dell'assegno,
ovvero 11.8.14 sino al soddisfo.
Le spese di lite del grado d'appello e di primo grado, vista la soccombenza reciproca si compensano.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
riforma la sentenza di primo grado n.7987/24 resa dal Giudice di Pace di Napoli nel senso che condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_3
1600,00 oltre interessi legali di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dall' 11.8.14 sino al soddisfo.
- Compensa le spese di lite del primo e secondo grado;
Così deciso in Napoli, 18.4.25
Il Giudice
Diego Ragozini
pagina 11 di 11