CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3324/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3324/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: espropriazione, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del 15-1-2025 e vertente
[...]
, nata a [...], il [...], Parte_1
C.F. , ivi res.te e dom.ta alla Via Cupa C.F._1
Malizia n. 1/A; , nata a [...] CP_1
l'11/03/1964, C.F. , res.te e dom.ta in C.F._2
AL (NA) alla Via E. De Filippo n. 59; , Controparte_2 nata a [...], il [...], C.F.
, res.te e dom.ta in Giugliano in Campania C.F._3
(NA), alla Via Carrafiello n. 2; , nato a Controparte_3
RA (NA) il 07/10/1971, C.F. res.te ivi C.F._4 al Vico I Corso Umberto I n. 5; , nata a Persona_1
LL (NA) il 05/08/1973, C.F. , res.te C.F._5 in AL (NA) alla Via Anna Frank n. 10, tutti elettivamente domiciliati in Mugnano di OL (NA), alla Via Mugnano-Melito
n.80, fax 081/5714880 – e-mail pec Email_1 Email_2
presso lo studio dell'Avv. Giacomo Mauriello,
[...] C.F. , dal quale sono rappresentati e C.F._6 difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
(C.F.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_4 al Corso Umberto I nr. 16 dom.to in OL al Vico
[...]
Nocelle, 46/E rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce del presente atto rilasciata ex art. 83 c.p.c. dal prof. avv. Raffaele Manfrellotti (C.F.: ), con C.F._7 studio in OL al Vico Nocelle n. 46/E il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio al seguente numero di fax 0815512924 ovvero indirizzo p.e.c.
Email_3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I sig.ri Parte_1 CP_1 CP_2
, erano
[...] Controparte_3 Persona_1 comproprietari del fondo sito nel Comune di RA di OL
(NA) riportato nel locale Catasto Terreni al Foglio 7, Particelle
283 e 285, avente una estensione di 2.890 m2.
Il con atto dell'allora Commissario Controparte_4 ad acta prot. n. 327 del 17/02/2011, comunicava a Pt_1
l'avvio del procedimento della reiterazione del vincolo
[...] preordinato all'esproprio sull'area interessata al progetto di una struttura polifunzionale da realizzarsi nell'ambito del P.R.U. denominato “Il Giardino dei Ciliegi”.
Il con atto successivo prot. n. 1355 del 03/07/2013 CP_4 notificato ai sig.ri , , , ed Controparte_2 CP_3 CP_1 Pt_1
, comunicava l'efficacia della dichiarazione di Parte_2 pubblica utilità di cui alla delibera n. 1/2012 divenuta efficace il
05/02/2013. Con ulteriore atto prot. n. 20140001068 del 20/01/2014 il notificava in data 12-18-26/02/2014 a , CP_4 Parte_1
e la Determinazione CP_1 Controparte_2
Commissariale n. 13 del 13/01/2014 contenente la determinazione dell'indennità provvisoria calcolata in €
202.300,00.
Gli istanti , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 destinatarie della calcolata indennità provvisoria, con atto
[... stragiudiziale notificato il 26/03/2014 al Controparte_4 comunicarono di non accettare l'indennità così come CP_4 calcolata poiché non congrua.
Successivamente, a seguito della missiva da parte dei signori di non condividere l'indennità offerta, il CP_2 [...] disponeva, con determinazione n. 64 del Controparte_4
07/09/2015, il deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di esproprio non accettata.
In data 11/05/2016 e 30/05/2016 è stato notificato agli istanti il decreto di esproprio e sua esecuzione con nota prot. n. 8359 del 21/04/2016 contenente l'avviso di immissione in possesso, con la redazione dello stato di consistenza fissata per il successivo 21/06/2016.
I ricorrenti apprendevano che la somma per l'indennità provvisoria di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e
Prestiti era rimasta immutata, ovvero pari ad € 202.300,00.
Non ritenendo giusta tale somma, gli istanti proponevano opposizione alla stima del valore dell'esproprio per pubblica utilità dinanzi alla Corte di Appello di OL.
Il giudizio veniva incardinato al R. G. n. 2924/2016. La Corte di
Appello di OL con ordinanza del 16/05/2017 ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposta dai signori , da questi considerata Parte_3 definitiva, precisando che l'efficacia del decreto di esproprio era subordinato alla condizione sospensiva della sua esecuzione attraverso l'immissione in possesso del bene espropriato e la redazione del verbale di stato di consistenza e che allo stato nessun atto o documento accertava l'avvenuta esecuzione del decreto.
I signori , , , Controparte_3 Controparte_2 CP_1
e , con atto depositato presso Parte_1 Persona_1 la cancelleria della Corte di Appello di OL il 21/06/2018, hanno proposto nuovo ricorso per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio ex artt. 37 e 53 del DPR
327/2001, chiedendo la determinazione della giusta indennità di esproprio per il “terreno e manufatto in € 534.114,00 oltre il
10% sul valore del fondo edificabile pari a 52.989,00 in una €
587.103,00 più indennità colonica pari ad € 23.553,50, per il totale complessivo € 610.656,50 o in subordine in €
591.414,50. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data del decreto di esproprio del 3/3/2016 da attualizzarsi alla data dell'erogazione ovvero dell'effettivo pagamento”.
Con tale ricorso precisavano che in data 15-16/05/2017 il con nota prot. 14813 del Controparte_4
09/05/2017 aveva notificato la documentazione (copia del verbale di presa di possesso e di consistenza redatto in data
21/06/2016) accertante l'avvenuta esecuzione del decreto di esproprio.
Nelle more, avverso la suindicata ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di OL i medesimi signori – CP_2
hanno proposto ricorso per cassazione. Per_1
Dunque, nel giudizio in oggetto, la Corte di Appello di OL, ritenendo che fra la causa in oggetto e quella pendente dinanzi alla Corte di Cassazione sussistesse un rapporto di pregiudizialità, in quanto una decisone favorevole al ricorrente di quest'ultima avrebbe reso inutile la prosecuzione del giudizio stesso, con ordinanza del 19/06/2019 disponeva ex art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio in oggetto fino alla definizione in giudicato della causa suindicata originariamente incardinata con ricorso n. 2924/2016 R.G. e pendente innanzi alla Corte di
Cassazione con giudizio identificato con R.G. 23800/2017.
A seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 3318/2023 sul ricorso R.G. n. 23800/2017, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte di Appello di OL con ordinanza del 05/07/2023 ha, su atto di riassunzione proposto dagli odierni ricorrenti, disposto la prosecuzione del giudizio e ha poi ritenuto la necessità di disporre C.T.U. di stima.
Indi, depositata la relazione tecnica del detto CTU, la causa era riservata in decisione alla udienza del 15-1-2025.
Nel merito, si rileva che il CTU, con relazione tecnica depositata in data 24-3-2024, ha accertato quanto segue: “L'immobile in oggetto è costituito da un suolo collocato nel centro dell'abitato del Comune di RA di OL (NA), più precisamente nella centralissima zona compresa tra la strada del “Corso Umberto
I” e la via “Ernesto Che Guevara”.
“Il lotto di terreno, dalla forma pressoché quadrata con giacitura pianeggiante, risulta (insieme ad altro lotto di terreno oggetto dello stesso procedimento ablativo) l'unica area non edificata dell'ambito territoriale in cui ricade.
Esso è contraddistinto alle seguenti particelle: particella 283, estensione catastale mq. 2.540, qualità Frutteto, classe 1°, R.D. 59,03, R.A. 26,24; particella 285, estensione catastale mq. 350, qualità Frutteto, classe 1°, R.D. 8,13, R.A. 3,62;
Dal certificato di destinazione urbanistica, Prot. n. 4062 del 01/02/2024, si evince che l'attuale strumento urbanistico, vigente dal 16/02/1987 e quindi valevole anche per l'anno 2016
(anno di emanazione del decreto di esproprio), è il Piano
Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente
Giunta Provinciale n. 8 del 30/01/1987. Dal menzionato certificato si ricava che il terreno di proprietà dei signori , distinto nel catasto dei terreni del Comune CP_2 di al foglio 7 con le particelle 283 e 285 Controparte_4 ricade: parte in “Zona B/1 - Zona omogenea di ristrutturazione” e parte in “Attrezzature Quartiere previste - Area di Interesse Comune”.
“
Da quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica si evince che in ambedue le zone omogenee è possibile la realizzazione, anche ad esclusiva iniziativa di privati, di tutte quelle opere infrastrutturali (uffici, strutture mediche, centri sportivi- palestre-piscine, parcheggi, ecc.) finalizzate al completamento urbanistico del comprensorio.
Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto che la superficie destinata a “Zona B1” (di circa mq. 140,00, quindi già di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista del lotto minimo di intervento), risulta essere irrilevante rispetto alla prevalente superficie destinata ad “Area di Interesse Comune” (circa mq.
2.750), ai soli fini della determinazione della stima del valore di mercato, si procederà come se tutta l'area (di complessivi mq.
2.890) ricadesse in zona “Area di Interesse Comune”. le Norme Tecniche di Attuazione di detto P.R.G., stabiliscono, all'art. 45 che “Le costruzioni destinate ad attrezzature di interesse collettivo possono anche essere eseguite e gestite da privati (fermo restando la proprietà pubblica delle aree) mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservire ad uso pubblico gratuito e di sistemare a parco le aree di pertinenza alle costruzioni stesse.”
In definitiva, dunque, si può affermare che il terreno oggetto della presente procedura ablativa deve qualificarsi, ai fini della valutazione indennitaria, come “terreno edificatorio”.
Ad avvalorare quanto innanzi affermato vi è allegata sentenza della intestata Corte di Appello n. 2708/2002, con la quale, sempre in un procedimento espropriativo da parte del
[...] per un suolo limitrofo avente la stessa Controparte_4 destinazione urbanistica, è stata riconosciuta l'edificabilità legale.
In base al metodo “diretto o sintetico-comparativo” il CTU ha condotto “indagini di mercato al fine di reperire atti (rogiti notarili – preliminari di vendita) e documenti (sentenze giudiziarie per opposizioni a stima o azione risarcitorie, relazioni di estimative), riguardanti terreni simili a quello da stimare, ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea. Dalla ricerca effettuata, in considerazione del fatto che il comprensorio in cui ricade il suolo oggetto di stima risulta saturo di costruzioni già da numerosi anni, gli unici atti disponibili da cui attingere dati significativi e probanti sono le sentenze giudiziarie di opposizione a stima e/o relazione estimative di collegio tecnico ex art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Dall'indagine espletata sono stati desunti i valori di mercato di beni immobili aventi analoghe caratteristiche urbanistiche e territoriali, che sono stati adeguati (resi omogenei) tutti all'anno
2016 (epoca del decreto di esproprio).
In particolare, il CTU ha tenuto conto delle seguenti pronunce giudiziali:
Sentenza Tribunale di OL n. 6895/1992, riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto (in catasto al foglio 7, parte delle particelle 17, 24 e 32), ricadenti nella stessa zona urbanistica “Area di interesse Comune”, oggetto di un procedimento di espropriazione per pubblico interesse per la realizzazione del “Palazzo di Giustizia in . Il valore di CP_4 mercato statuito in sentenza, riferito al 1992 è di lire/mq.
210.000, corrispondente ad euro/mq. 108,00. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq. 155,00;
Sentenza Tribunale di OL n. 5163/1999, riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto, con la stessa destinazione urbanistica, interessato da un procedimento di espropriazione per pubblico interesse (risarcimento danni per occupazione illegittima) per la realizzazione della strada di Via
Lazio. Il valore di mercato statuito in sentenza, riferito al 1992 è di lire/mq. 235.000, corrispondente ad euro/mq. 121,00. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq. 173,00;
Sentenza Corte di Appello di OL n. 2178/1999 avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione, riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto (in catasto al foglio 7, particella 32/parte), per la realizzazione della “Caserma dei Carabinieri in . Il CP_4 valore di mercato statuito in sentenza, riferito al maggio del
1995, è di lire/mq. 259.910, corrispondente ad euro/mq.
134,00. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq.
210,00;
Sentenza Corte di Appello di OL n. 2708/2002, riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto (in catasto al foglio 7, particella 32/parte), con la stessa destinazione urbanistica, interessato da un procedimento di espropriazione per pubblico interesse per la realizzazione dell'Ufficio Postale. Con detta sentenza è stato determinato il valore di mercato, riferito al novembre del 1991, in lire/mq.
223.910, corrispondente ad euro/mq. 115,64. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq. 181,70;
Sentenza/Ordinanza n. 3401/2017, depositata in Cancelleria il
03/07/2017 emessa dalla Corte di Appello di OL – Sezione
Prima Civile, in un giudizio di “opposizione alla stima” riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze a quello di causa
(meno di metri 100,00), distinto in catasto al foglio 7, particelle
317 e 32, interessato da un procedimento di espropriazione per pubblico interesse per la realizzazione di un “Parcheggio in Viale
Nuvoletta e Via Sconditi”, avente la stessa destinazione urbanistica. Il valore di mercato è stato determinato dalla Corte di Appello di OL, per il periodo settembre 2005, in euro/mq.
143,51. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq.
144,35;
Sentenza/Ordinanza n. 1469/2019 del 27/05/2019 emessa dalla
Corte di Appello di OL – Quinta Sezione Civile (già Prima
Sezione Civile bis) in un giudizio di “opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione” riguardante un terreno adiacente a quello di causa, distinto in catasto al foglio 7, particelle 417 (ex 322) e 352; foglio 7 particelle 345 e 346, interessato dallo stesso procedimento di esproprio per la realizzazione del Centro Polifunzionale “Il Giardino dei Ciliegi”.
La Corte di Appello ha determinato il valore di mercato alla data di marzo 2016 in euro/mq. 177,30
Dalla risultanza dei dati (prezzi di mercato) desunti dalla documentazione acquisita – tutta riferita a precedenti decisioni giudiziarie in procedimenti di espropriazione per pubblico interesse di beni immobili compresi nello stesso comprensorio, aventi la stessa destinazione urbanistica – si ricava che il valore di mercato più consono al caso di specie, perché più significativo e probante, in quanto riguardante un terreno
(adiacente) e molto simile a quello di stima, è quello di euro/mq. 177,30 statuito dalla Corte di Appello di OL con l'ordinanza n. 1469/2019 del 27/05/2019.
Duque, poiché l'esproprio de quo comprende l'intera consistenza catastale delle particelle 283 di mq.
2.540 e 285 di mq. 350, per complessivi mq. 2.890, in applicazione dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia, l'indennità di esproprio della superficie complessiva di mq. 2.890 è determinata in euro 512.397,00
(Cinquecentododicimilatrecentonovantasette/00).
“Nel corso dei sopralluoghi è stata accertata la presenza di un manufatto edilizio allo stato grezzo, forse un deposito per attrezzi agricoli, realizzato con muratura e copertura con travi in ferro (putrelle), tavelloni e calcestruzzo. Le condizioni in cui versava detto manufatto erano pessime, quasi un “diruto”, con parte della muratura e del solaio diroccato.
Tutto il manufatto era coperto da vegetazione spontanea di rovi. Le dimensioni del manufatto misurano, in pianta, mt. 4,00
x mt. 4,40, quindi con una superficie complessiva di mq. 17,60.
Il consulente di parte ricorrente ha dichiarato che detto manufatto risale agli inizi degli anni '40 ed era adibito a ricovero per attrezzi agricoli, motivo per cui non risulta censito nella mappa catastale”.
Per tale manufatto edilizio, il CTU ha ritenuto che si debba riconoscere un indennizzo espropriativo, la cui quantificazione sarà determinata attraverso il criterio del valore di ricostruzione a nuovo decurtato della vetustà e del degrado in cui si trova.
Quindi, in applicazione del detto criterio estimativo, il CTU, considerato che il valore di ricostruzione a nuovo del manufatto
è di euro/mq. 600,00 e che la decurtazione da applicare per la vetustà e per il pessimo stato conservativo può essere stimata nella misura del 60% del suo valore a nuovo, l'indennizzo da corrispondere per la perdita del manufatto edilizio ammonta ad euro 4.224,00 (euro/mq. 600,00 x 0,4 x 17,60 mq.).
Questa Corte rileva al riguardo che gli articoli 32 e 40 del Testo
Unico Espropri dpr 327/2001 specificano che, nell'ambito della valutazione dell'indennità spettante ai proprietari a seguito dell'esproprio, si deve tener conto anche dei manufatti e dei soprassuoli presenti sul terreno. Quindi, manufatti e soprassuoli contribuiscono a costituire il valore del terreno, che deve essere indennizzato in caso di esproprio.
Ci sono tuttavia dei limiti posti dalla legge. Per quanto riguarda i manufatti, è necessario che gli stessi siano regolari dal punto di vista urbanistico e, quindi, che non siano abusivi o non siano in contrasto con una norma urbanistica o, comunque, con altra norma di legge. Vi è però un altro limite alla possibilità di avere un indennizzo per manufatti e soprassuoli ed è legato al tempo in cui gli sono stati realizzati. L'articolo 32 specifica, infatti, che i manufatti e i soprassuoli devono risalire a data anteriore all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Diversamente si presume in maniera assoluta, senza possibilità di offrire prova contraria, che siano stati effettuati al solo scopo di incrementare l'indennità di esproprio.
Inoltre, si rileva che in tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria (Cassazione civile, sez. III, sentenza 22/02/2011 n° 4206; Cass. n. 27863 del 22 novembre 2017).
Nel caso di specie, non risulta dagli atti che il manufatto presente sul terreno degli odierni ricorrenti (pur stimato dal
CTU) fosse preesistente all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che fosse urbanisticamente regolare.
Pertanto, deve ritenersi che per il medesimo non sia dovuta alcuna indennità per la espropriazione de qua.
Circa la richiesta avanzata dal CTP dei ricorrenti del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva o colonica, il CTU ha, poi, condivisibilmente ritenuto che essa non possa essere riconosciuta in quanto dal verbale di consistenza allegato agli atti di causa (redatto in concomitanza dell'immissione nel possesso da parte del , si evince Controparte_4 che il terreno era ricoperto da vegetazione spontanea, quindi, non coltivato.
Anche le aerofotogrammetrie storiche che di seguito si riportano evidenziano che sulle particelle 283 e 285 non era presente alcuna coltivazione.
Il CTU ha, inoltre, fornito adeguati e soddisfacenti chiarimenti in merito ai rilievi critici mossi dai CTP in merito alla ripartizione operata dal primo della superficie per le diverse zone urbanistiche (mq. 140 per la zona “B1” e mq.
2.750 per la zona
“F”), relativamente all'applicazione del valore di mercato di euro/mq. 177,30 all'intera area espropriata e al mancato riconoscimento dell'indennità aggiuntiva o colonica.
Infine, deve ritenersi dovuta la maggiorazione del 10% prevista dal comma 2 dell'art. 37 (“Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva,
l'indennità è aumentata del dieci per cento”).
Infatti, si rileva che la indennità di esproprio determinata in sede amministrativa, pari a euro 202.300,00, risulta essere inferiore agli 8 decimi rispetto a quella determinata nella preste sede, pari a euro 512.397,00.
In definitiva deve essere riconosciuto ai ricorrenti l'indennità di esproprio per la superficie complessiva di mq.
2.890 determinata in 563.636,70 in relazione alle particelle 283 di mq.
2.540 e 285 di mq. 350, per complessivi mq. 2.890.
In merito poi agli interessi, si rileva che il credito relativo alle indennità, per giurisprudenza costante della SC., ha natura di credito di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall'origine e quindi soggetta al principio nominalistico.
Pertanto, nel caso di specie, sull'importo, avente natura di debito di valuta, riconosciuto ai ricorrenti a titolo di differenza
(euro 361.336,70) fra il valore stimato in sede amministrativa
(euro 202.300,00) e il valore complessivo determinato nella presente sede (euro 563.636,70) gli interessi sono dovuti in misura legale con decorrenza, per la detta differenza, dalla data del decreto di esproprio (del 3/3/2016) in cui ha avuto luogo l'acquisto della proprietà del fondo in capo al parte CP_4 resistente, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di corrispondere la detta indennità fino al soddisfo. In ordine alla regolazione delle spese di lite difensive, quelle anticipate dagli odierni ricorrenti, stante l'accoglimento della domanda in esame di determinazione delle giuste indennità in misura decisamente superiore a quella determinata in sede amministrativa e in misura di poco inferiore a quella richiesta con il ricorso in esame, esse devono essere poste integralmente a carico della parte resistente, come liquidate in dispositivo, assumendo quale valore di causa la differenza positiva (euro
361.336,70) fra il valore stimato in sede amministrativa (euro
202.300,00) e il valore complessivo determinato nella presente sede (euro 563.636,70).
Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico della parte resistente.
PTM
La Corte di Appello di OL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 CP_1
, e Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 nei confronti del così Controparte_4 provvede:
• accoglie in parte la domanda e per l'effetto determina in euro 563.636,70 la complessiva indennità di esproprio in favore dei comproprietari odierni ricorrenti e in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, relativamente alle particelle 283 di mq.
2.540 e 285 di mq. 350, per complessivi mq. 2.890, ubicate nel Comune di RA di OL (NA), riportate nel locale Catasto
Terreni al Foglio 7;
• dispone il deposito della detta somma da parte del in persona del l.r.p.t. presso Controparte_4 la previa Controparte_5 detrazione di quanto già eventualmente versato, oltre gli interessi legali sulla suddetta differenza di euro 361.336,70 dalla data del decreto di esproprio (del
3/3/2016) fino al soddisfo;
• condanna il in persona del Controparte_4
l.r.p.t. al pagamento in favore cumulativo dei ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote, delle spese difensive del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 286,00 per spese vive e in quella di euro 11.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giacomo Mauriello;
• pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente
[...]
Controparte_4
Così deciso in OL, il 26-2-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 3324/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3324/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: espropriazione, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del 15-1-2025 e vertente
[...]
, nata a [...], il [...], Parte_1
C.F. , ivi res.te e dom.ta alla Via Cupa C.F._1
Malizia n. 1/A; , nata a [...] CP_1
l'11/03/1964, C.F. , res.te e dom.ta in C.F._2
AL (NA) alla Via E. De Filippo n. 59; , Controparte_2 nata a [...], il [...], C.F.
, res.te e dom.ta in Giugliano in Campania C.F._3
(NA), alla Via Carrafiello n. 2; , nato a Controparte_3
RA (NA) il 07/10/1971, C.F. res.te ivi C.F._4 al Vico I Corso Umberto I n. 5; , nata a Persona_1
LL (NA) il 05/08/1973, C.F. , res.te C.F._5 in AL (NA) alla Via Anna Frank n. 10, tutti elettivamente domiciliati in Mugnano di OL (NA), alla Via Mugnano-Melito
n.80, fax 081/5714880 – e-mail pec Email_1 Email_2
presso lo studio dell'Avv. Giacomo Mauriello,
[...] C.F. , dal quale sono rappresentati e C.F._6 difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
(C.F.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_4 al Corso Umberto I nr. 16 dom.to in OL al Vico
[...]
Nocelle, 46/E rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce del presente atto rilasciata ex art. 83 c.p.c. dal prof. avv. Raffaele Manfrellotti (C.F.: ), con C.F._7 studio in OL al Vico Nocelle n. 46/E il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio al seguente numero di fax 0815512924 ovvero indirizzo p.e.c.
Email_3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I sig.ri Parte_1 CP_1 CP_2
, erano
[...] Controparte_3 Persona_1 comproprietari del fondo sito nel Comune di RA di OL
(NA) riportato nel locale Catasto Terreni al Foglio 7, Particelle
283 e 285, avente una estensione di 2.890 m2.
Il con atto dell'allora Commissario Controparte_4 ad acta prot. n. 327 del 17/02/2011, comunicava a Pt_1
l'avvio del procedimento della reiterazione del vincolo
[...] preordinato all'esproprio sull'area interessata al progetto di una struttura polifunzionale da realizzarsi nell'ambito del P.R.U. denominato “Il Giardino dei Ciliegi”.
Il con atto successivo prot. n. 1355 del 03/07/2013 CP_4 notificato ai sig.ri , , , ed Controparte_2 CP_3 CP_1 Pt_1
, comunicava l'efficacia della dichiarazione di Parte_2 pubblica utilità di cui alla delibera n. 1/2012 divenuta efficace il
05/02/2013. Con ulteriore atto prot. n. 20140001068 del 20/01/2014 il notificava in data 12-18-26/02/2014 a , CP_4 Parte_1
e la Determinazione CP_1 Controparte_2
Commissariale n. 13 del 13/01/2014 contenente la determinazione dell'indennità provvisoria calcolata in €
202.300,00.
Gli istanti , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 destinatarie della calcolata indennità provvisoria, con atto
[... stragiudiziale notificato il 26/03/2014 al Controparte_4 comunicarono di non accettare l'indennità così come CP_4 calcolata poiché non congrua.
Successivamente, a seguito della missiva da parte dei signori di non condividere l'indennità offerta, il CP_2 [...] disponeva, con determinazione n. 64 del Controparte_4
07/09/2015, il deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di esproprio non accettata.
In data 11/05/2016 e 30/05/2016 è stato notificato agli istanti il decreto di esproprio e sua esecuzione con nota prot. n. 8359 del 21/04/2016 contenente l'avviso di immissione in possesso, con la redazione dello stato di consistenza fissata per il successivo 21/06/2016.
I ricorrenti apprendevano che la somma per l'indennità provvisoria di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e
Prestiti era rimasta immutata, ovvero pari ad € 202.300,00.
Non ritenendo giusta tale somma, gli istanti proponevano opposizione alla stima del valore dell'esproprio per pubblica utilità dinanzi alla Corte di Appello di OL.
Il giudizio veniva incardinato al R. G. n. 2924/2016. La Corte di
Appello di OL con ordinanza del 16/05/2017 ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposta dai signori , da questi considerata Parte_3 definitiva, precisando che l'efficacia del decreto di esproprio era subordinato alla condizione sospensiva della sua esecuzione attraverso l'immissione in possesso del bene espropriato e la redazione del verbale di stato di consistenza e che allo stato nessun atto o documento accertava l'avvenuta esecuzione del decreto.
I signori , , , Controparte_3 Controparte_2 CP_1
e , con atto depositato presso Parte_1 Persona_1 la cancelleria della Corte di Appello di OL il 21/06/2018, hanno proposto nuovo ricorso per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio ex artt. 37 e 53 del DPR
327/2001, chiedendo la determinazione della giusta indennità di esproprio per il “terreno e manufatto in € 534.114,00 oltre il
10% sul valore del fondo edificabile pari a 52.989,00 in una €
587.103,00 più indennità colonica pari ad € 23.553,50, per il totale complessivo € 610.656,50 o in subordine in €
591.414,50. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data del decreto di esproprio del 3/3/2016 da attualizzarsi alla data dell'erogazione ovvero dell'effettivo pagamento”.
Con tale ricorso precisavano che in data 15-16/05/2017 il con nota prot. 14813 del Controparte_4
09/05/2017 aveva notificato la documentazione (copia del verbale di presa di possesso e di consistenza redatto in data
21/06/2016) accertante l'avvenuta esecuzione del decreto di esproprio.
Nelle more, avverso la suindicata ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di OL i medesimi signori – CP_2
hanno proposto ricorso per cassazione. Per_1
Dunque, nel giudizio in oggetto, la Corte di Appello di OL, ritenendo che fra la causa in oggetto e quella pendente dinanzi alla Corte di Cassazione sussistesse un rapporto di pregiudizialità, in quanto una decisone favorevole al ricorrente di quest'ultima avrebbe reso inutile la prosecuzione del giudizio stesso, con ordinanza del 19/06/2019 disponeva ex art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio in oggetto fino alla definizione in giudicato della causa suindicata originariamente incardinata con ricorso n. 2924/2016 R.G. e pendente innanzi alla Corte di
Cassazione con giudizio identificato con R.G. 23800/2017.
A seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 3318/2023 sul ricorso R.G. n. 23800/2017, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte di Appello di OL con ordinanza del 05/07/2023 ha, su atto di riassunzione proposto dagli odierni ricorrenti, disposto la prosecuzione del giudizio e ha poi ritenuto la necessità di disporre C.T.U. di stima.
Indi, depositata la relazione tecnica del detto CTU, la causa era riservata in decisione alla udienza del 15-1-2025.
Nel merito, si rileva che il CTU, con relazione tecnica depositata in data 24-3-2024, ha accertato quanto segue: “L'immobile in oggetto è costituito da un suolo collocato nel centro dell'abitato del Comune di RA di OL (NA), più precisamente nella centralissima zona compresa tra la strada del “Corso Umberto
I” e la via “Ernesto Che Guevara”.
“Il lotto di terreno, dalla forma pressoché quadrata con giacitura pianeggiante, risulta (insieme ad altro lotto di terreno oggetto dello stesso procedimento ablativo) l'unica area non edificata dell'ambito territoriale in cui ricade.
Esso è contraddistinto alle seguenti particelle: particella 283, estensione catastale mq. 2.540, qualità Frutteto, classe 1°, R.D. 59,03, R.A. 26,24; particella 285, estensione catastale mq. 350, qualità Frutteto, classe 1°, R.D. 8,13, R.A. 3,62;
Dal certificato di destinazione urbanistica, Prot. n. 4062 del 01/02/2024, si evince che l'attuale strumento urbanistico, vigente dal 16/02/1987 e quindi valevole anche per l'anno 2016
(anno di emanazione del decreto di esproprio), è il Piano
Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente
Giunta Provinciale n. 8 del 30/01/1987. Dal menzionato certificato si ricava che il terreno di proprietà dei signori , distinto nel catasto dei terreni del Comune CP_2 di al foglio 7 con le particelle 283 e 285 Controparte_4 ricade: parte in “Zona B/1 - Zona omogenea di ristrutturazione” e parte in “Attrezzature Quartiere previste - Area di Interesse Comune”.
“
Da quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica si evince che in ambedue le zone omogenee è possibile la realizzazione, anche ad esclusiva iniziativa di privati, di tutte quelle opere infrastrutturali (uffici, strutture mediche, centri sportivi- palestre-piscine, parcheggi, ecc.) finalizzate al completamento urbanistico del comprensorio.
Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto che la superficie destinata a “Zona B1” (di circa mq. 140,00, quindi già di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista del lotto minimo di intervento), risulta essere irrilevante rispetto alla prevalente superficie destinata ad “Area di Interesse Comune” (circa mq.
2.750), ai soli fini della determinazione della stima del valore di mercato, si procederà come se tutta l'area (di complessivi mq.
2.890) ricadesse in zona “Area di Interesse Comune”. le Norme Tecniche di Attuazione di detto P.R.G., stabiliscono, all'art. 45 che “Le costruzioni destinate ad attrezzature di interesse collettivo possono anche essere eseguite e gestite da privati (fermo restando la proprietà pubblica delle aree) mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservire ad uso pubblico gratuito e di sistemare a parco le aree di pertinenza alle costruzioni stesse.”
In definitiva, dunque, si può affermare che il terreno oggetto della presente procedura ablativa deve qualificarsi, ai fini della valutazione indennitaria, come “terreno edificatorio”.
Ad avvalorare quanto innanzi affermato vi è allegata sentenza della intestata Corte di Appello n. 2708/2002, con la quale, sempre in un procedimento espropriativo da parte del
[...] per un suolo limitrofo avente la stessa Controparte_4 destinazione urbanistica, è stata riconosciuta l'edificabilità legale.
In base al metodo “diretto o sintetico-comparativo” il CTU ha condotto “indagini di mercato al fine di reperire atti (rogiti notarili – preliminari di vendita) e documenti (sentenze giudiziarie per opposizioni a stima o azione risarcitorie, relazioni di estimative), riguardanti terreni simili a quello da stimare, ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea. Dalla ricerca effettuata, in considerazione del fatto che il comprensorio in cui ricade il suolo oggetto di stima risulta saturo di costruzioni già da numerosi anni, gli unici atti disponibili da cui attingere dati significativi e probanti sono le sentenze giudiziarie di opposizione a stima e/o relazione estimative di collegio tecnico ex art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Dall'indagine espletata sono stati desunti i valori di mercato di beni immobili aventi analoghe caratteristiche urbanistiche e territoriali, che sono stati adeguati (resi omogenei) tutti all'anno
2016 (epoca del decreto di esproprio).
In particolare, il CTU ha tenuto conto delle seguenti pronunce giudiziali:
Sentenza Tribunale di OL n. 6895/1992, riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto (in catasto al foglio 7, parte delle particelle 17, 24 e 32), ricadenti nella stessa zona urbanistica “Area di interesse Comune”, oggetto di un procedimento di espropriazione per pubblico interesse per la realizzazione del “Palazzo di Giustizia in . Il valore di CP_4 mercato statuito in sentenza, riferito al 1992 è di lire/mq.
210.000, corrispondente ad euro/mq. 108,00. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq. 155,00;
Sentenza Tribunale di OL n. 5163/1999, riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto, con la stessa destinazione urbanistica, interessato da un procedimento di espropriazione per pubblico interesse (risarcimento danni per occupazione illegittima) per la realizzazione della strada di Via
Lazio. Il valore di mercato statuito in sentenza, riferito al 1992 è di lire/mq. 235.000, corrispondente ad euro/mq. 121,00. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq. 173,00;
Sentenza Corte di Appello di OL n. 2178/1999 avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione, riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto (in catasto al foglio 7, particella 32/parte), per la realizzazione della “Caserma dei Carabinieri in . Il CP_4 valore di mercato statuito in sentenza, riferito al maggio del
1995, è di lire/mq. 259.910, corrispondente ad euro/mq.
134,00. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq.
210,00;
Sentenza Corte di Appello di OL n. 2708/2002, riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze di quello in oggetto (in catasto al foglio 7, particella 32/parte), con la stessa destinazione urbanistica, interessato da un procedimento di espropriazione per pubblico interesse per la realizzazione dell'Ufficio Postale. Con detta sentenza è stato determinato il valore di mercato, riferito al novembre del 1991, in lire/mq.
223.910, corrispondente ad euro/mq. 115,64. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq. 181,70;
Sentenza/Ordinanza n. 3401/2017, depositata in Cancelleria il
03/07/2017 emessa dalla Corte di Appello di OL – Sezione
Prima Civile, in un giudizio di “opposizione alla stima” riguardante un terreno ubicato nelle vicinanze a quello di causa
(meno di metri 100,00), distinto in catasto al foglio 7, particelle
317 e 32, interessato da un procedimento di espropriazione per pubblico interesse per la realizzazione di un “Parcheggio in Viale
Nuvoletta e Via Sconditi”, avente la stessa destinazione urbanistica. Il valore di mercato è stato determinato dalla Corte di Appello di OL, per il periodo settembre 2005, in euro/mq.
143,51. Detto prezzo adeguato all'anno 2016 diventa euro/mq.
144,35;
Sentenza/Ordinanza n. 1469/2019 del 27/05/2019 emessa dalla
Corte di Appello di OL – Quinta Sezione Civile (già Prima
Sezione Civile bis) in un giudizio di “opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione” riguardante un terreno adiacente a quello di causa, distinto in catasto al foglio 7, particelle 417 (ex 322) e 352; foglio 7 particelle 345 e 346, interessato dallo stesso procedimento di esproprio per la realizzazione del Centro Polifunzionale “Il Giardino dei Ciliegi”.
La Corte di Appello ha determinato il valore di mercato alla data di marzo 2016 in euro/mq. 177,30
Dalla risultanza dei dati (prezzi di mercato) desunti dalla documentazione acquisita – tutta riferita a precedenti decisioni giudiziarie in procedimenti di espropriazione per pubblico interesse di beni immobili compresi nello stesso comprensorio, aventi la stessa destinazione urbanistica – si ricava che il valore di mercato più consono al caso di specie, perché più significativo e probante, in quanto riguardante un terreno
(adiacente) e molto simile a quello di stima, è quello di euro/mq. 177,30 statuito dalla Corte di Appello di OL con l'ordinanza n. 1469/2019 del 27/05/2019.
Duque, poiché l'esproprio de quo comprende l'intera consistenza catastale delle particelle 283 di mq.
2.540 e 285 di mq. 350, per complessivi mq. 2.890, in applicazione dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia, l'indennità di esproprio della superficie complessiva di mq. 2.890 è determinata in euro 512.397,00
(Cinquecentododicimilatrecentonovantasette/00).
“Nel corso dei sopralluoghi è stata accertata la presenza di un manufatto edilizio allo stato grezzo, forse un deposito per attrezzi agricoli, realizzato con muratura e copertura con travi in ferro (putrelle), tavelloni e calcestruzzo. Le condizioni in cui versava detto manufatto erano pessime, quasi un “diruto”, con parte della muratura e del solaio diroccato.
Tutto il manufatto era coperto da vegetazione spontanea di rovi. Le dimensioni del manufatto misurano, in pianta, mt. 4,00
x mt. 4,40, quindi con una superficie complessiva di mq. 17,60.
Il consulente di parte ricorrente ha dichiarato che detto manufatto risale agli inizi degli anni '40 ed era adibito a ricovero per attrezzi agricoli, motivo per cui non risulta censito nella mappa catastale”.
Per tale manufatto edilizio, il CTU ha ritenuto che si debba riconoscere un indennizzo espropriativo, la cui quantificazione sarà determinata attraverso il criterio del valore di ricostruzione a nuovo decurtato della vetustà e del degrado in cui si trova.
Quindi, in applicazione del detto criterio estimativo, il CTU, considerato che il valore di ricostruzione a nuovo del manufatto
è di euro/mq. 600,00 e che la decurtazione da applicare per la vetustà e per il pessimo stato conservativo può essere stimata nella misura del 60% del suo valore a nuovo, l'indennizzo da corrispondere per la perdita del manufatto edilizio ammonta ad euro 4.224,00 (euro/mq. 600,00 x 0,4 x 17,60 mq.).
Questa Corte rileva al riguardo che gli articoli 32 e 40 del Testo
Unico Espropri dpr 327/2001 specificano che, nell'ambito della valutazione dell'indennità spettante ai proprietari a seguito dell'esproprio, si deve tener conto anche dei manufatti e dei soprassuoli presenti sul terreno. Quindi, manufatti e soprassuoli contribuiscono a costituire il valore del terreno, che deve essere indennizzato in caso di esproprio.
Ci sono tuttavia dei limiti posti dalla legge. Per quanto riguarda i manufatti, è necessario che gli stessi siano regolari dal punto di vista urbanistico e, quindi, che non siano abusivi o non siano in contrasto con una norma urbanistica o, comunque, con altra norma di legge. Vi è però un altro limite alla possibilità di avere un indennizzo per manufatti e soprassuoli ed è legato al tempo in cui gli sono stati realizzati. L'articolo 32 specifica, infatti, che i manufatti e i soprassuoli devono risalire a data anteriore all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Diversamente si presume in maniera assoluta, senza possibilità di offrire prova contraria, che siano stati effettuati al solo scopo di incrementare l'indennità di esproprio.
Inoltre, si rileva che in tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria (Cassazione civile, sez. III, sentenza 22/02/2011 n° 4206; Cass. n. 27863 del 22 novembre 2017).
Nel caso di specie, non risulta dagli atti che il manufatto presente sul terreno degli odierni ricorrenti (pur stimato dal
CTU) fosse preesistente all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che fosse urbanisticamente regolare.
Pertanto, deve ritenersi che per il medesimo non sia dovuta alcuna indennità per la espropriazione de qua.
Circa la richiesta avanzata dal CTP dei ricorrenti del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva o colonica, il CTU ha, poi, condivisibilmente ritenuto che essa non possa essere riconosciuta in quanto dal verbale di consistenza allegato agli atti di causa (redatto in concomitanza dell'immissione nel possesso da parte del , si evince Controparte_4 che il terreno era ricoperto da vegetazione spontanea, quindi, non coltivato.
Anche le aerofotogrammetrie storiche che di seguito si riportano evidenziano che sulle particelle 283 e 285 non era presente alcuna coltivazione.
Il CTU ha, inoltre, fornito adeguati e soddisfacenti chiarimenti in merito ai rilievi critici mossi dai CTP in merito alla ripartizione operata dal primo della superficie per le diverse zone urbanistiche (mq. 140 per la zona “B1” e mq.
2.750 per la zona
“F”), relativamente all'applicazione del valore di mercato di euro/mq. 177,30 all'intera area espropriata e al mancato riconoscimento dell'indennità aggiuntiva o colonica.
Infine, deve ritenersi dovuta la maggiorazione del 10% prevista dal comma 2 dell'art. 37 (“Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva,
l'indennità è aumentata del dieci per cento”).
Infatti, si rileva che la indennità di esproprio determinata in sede amministrativa, pari a euro 202.300,00, risulta essere inferiore agli 8 decimi rispetto a quella determinata nella preste sede, pari a euro 512.397,00.
In definitiva deve essere riconosciuto ai ricorrenti l'indennità di esproprio per la superficie complessiva di mq.
2.890 determinata in 563.636,70 in relazione alle particelle 283 di mq.
2.540 e 285 di mq. 350, per complessivi mq. 2.890.
In merito poi agli interessi, si rileva che il credito relativo alle indennità, per giurisprudenza costante della SC., ha natura di credito di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall'origine e quindi soggetta al principio nominalistico.
Pertanto, nel caso di specie, sull'importo, avente natura di debito di valuta, riconosciuto ai ricorrenti a titolo di differenza
(euro 361.336,70) fra il valore stimato in sede amministrativa
(euro 202.300,00) e il valore complessivo determinato nella presente sede (euro 563.636,70) gli interessi sono dovuti in misura legale con decorrenza, per la detta differenza, dalla data del decreto di esproprio (del 3/3/2016) in cui ha avuto luogo l'acquisto della proprietà del fondo in capo al parte CP_4 resistente, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di corrispondere la detta indennità fino al soddisfo. In ordine alla regolazione delle spese di lite difensive, quelle anticipate dagli odierni ricorrenti, stante l'accoglimento della domanda in esame di determinazione delle giuste indennità in misura decisamente superiore a quella determinata in sede amministrativa e in misura di poco inferiore a quella richiesta con il ricorso in esame, esse devono essere poste integralmente a carico della parte resistente, come liquidate in dispositivo, assumendo quale valore di causa la differenza positiva (euro
361.336,70) fra il valore stimato in sede amministrativa (euro
202.300,00) e il valore complessivo determinato nella presente sede (euro 563.636,70).
Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico della parte resistente.
PTM
La Corte di Appello di OL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 CP_1
, e Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 nei confronti del così Controparte_4 provvede:
• accoglie in parte la domanda e per l'effetto determina in euro 563.636,70 la complessiva indennità di esproprio in favore dei comproprietari odierni ricorrenti e in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, relativamente alle particelle 283 di mq.
2.540 e 285 di mq. 350, per complessivi mq. 2.890, ubicate nel Comune di RA di OL (NA), riportate nel locale Catasto
Terreni al Foglio 7;
• dispone il deposito della detta somma da parte del in persona del l.r.p.t. presso Controparte_4 la previa Controparte_5 detrazione di quanto già eventualmente versato, oltre gli interessi legali sulla suddetta differenza di euro 361.336,70 dalla data del decreto di esproprio (del
3/3/2016) fino al soddisfo;
• condanna il in persona del Controparte_4
l.r.p.t. al pagamento in favore cumulativo dei ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote, delle spese difensive del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 286,00 per spese vive e in quella di euro 11.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giacomo Mauriello;
• pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente
[...]
Controparte_4
Così deciso in OL, il 26-2-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo