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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 5857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5857/2024 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza dell'8.04.2025; tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Parte_1
BIANCAMANO MARA;
- RICORRENTE -
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: come al verbale d'udienza dell'8.04.2025.
OGGETTO: rettificazione del sesso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, nubile e senza figli, ha adito questo Tribunale, esponendo: di essere nata il [...] Parte_1
con gli organi sessuali identificativi del genere femminile;
di avere sempre vissuto una condizione di
“disforia” di genere in quanto la stessa ha percepito la propria identità di genere maschile in contrasto con il sesso anatomico;
che la stessa nel 2023 ha intrapreso un percorso di assessment psicodiagnostico presso il consultorio InConTra (Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non
Binarie) dell'U.O.C. Assistenza Consultoriale di Genere dell'ASL Napoli 3 Sud nel corso del CP_1
quale, con relazione del 31.10.2023 della dott.ssa , le è stata diagnosticata la disforia di Per_1
genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale;
che, per tali ragioni, ha chiesto di accertare e dichiarare la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile in maschile;
l'autorizzazione a sostituire il nome con quello di e contestualmente di essere Pt_1 Pt_2
autorizzata al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. All'udienza fissata per l'interrogatorio libero della parte, il difensore rinunciava alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico riferendo che in forza l'intervento della Consulta non fosse più necessario il provvedimento del Tribunale almeno per quanto concerne l'intervento chirurgico.
Orbene, occorre premettere che la legge n° 164/82 è stata oggetto di più rimessioni alla Corte
Costituzionale. In particolare, con la sentenza n. 221/15, la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 1, della l. n. 164/82 - ove interpretato nel senso di subordinare l'attribuzione di un sesso diverso da quello anagrafico alla conforme correzione per via chirurgica degli organi sessuali - sollevata dal Tribunale remittente per contrasto con gli artt.
2, 3, 32, 117, c. I, Cost., ha reso della norma in oggetto una lettura costituzionalmente orientata, in virtù della quale l'esecuzione dell'intervento chirurgico deve intendersi soltanto come una facoltà dell'interessato, finalizzata ad assicurarne il miglior benessere psicofisico, non già come una precondizione per l'attribuzione di diverse generalità. Quest'ultima, invece, è da reputarsi conseguente al solo accertamento di una radicata identità di genere diverso da quello biologico, tale da rendere intollerabile per l'istante la perdurante identificazione con quest'ultimo. In termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15, osservando che l'art. 1 l. n.
164/82 e l'art. 31, c. IV, d. lgs. n. 150/11, nel consentire la variazione del sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali e nell'attribuire al Tribunale il potere di autorizzare l'adeguamento di essi, “quando necessario”, intende, in primo luogo, alludere non necessariamente ai caratteri primari, ma anche solo a quelli secondari, e, in secondo luogo, confinare l'eventualità di un intervento chirurgico ai soli casi nei quali esso sia desiderato dall'istante per raggiungere un miglior equilibrio con il proprio corpo, senza che ciò possa condizionare la modifica delle risultanze anagrafiche. In ultimo, la Corte Costituzionale con sentenza n.143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (in particolare dalle due relazioni del consultorio
InConTra della dott.ssa e dalla relazione del dott. redatta a seguito del percorso di Per_1 Per_2
psicoterapia intrapreso da parte attrice) è emersa, senza dubbio, sia la circostanza che parte ricorrente si trovi nella condizione disforica di genere derivante dalla sua consolidata e irreversibile identificazione, in contrasto con le risultanze anagrafiche, sia l'adeguato equilibrio psicofisico da lei raggiunto in relazione alla propria condizione. Dall'esame della relazione non è emerso alcun segno ascrivibile a patologie psichiatriche in atto, di guisa che non è lecito nutrire dubbi in ordine al radicamento nella sua psiche del proposito espresso nel presente giudizio, quale ferma e libera espressione della sua volontà.
Parte ricorrente presente personalmente all'udienza dell'8.04.2025, ha insistito nelle conclusioni dell'atto introduttivo con rinuncia all'autorizzazione all'intervento non essendo più necessario, a tal riguardo, il provvedimento del Tribunale.
Dall'esame degli atti, appare sussistente nell'istante una radicata identificazione nel sesso diverso da quello biologico, ormai consolidata negli anni, manifestata attraverso comportamenti tipici dell'altro sesso e accompagnata da una variazione dei caratteri sessuali secondari (sottoposizione a terapie come rappresentato dalla parte in udienza); a ciò soltanto la legge, come interpretata nei citati arresti, dai quali non vi è ragione di discostarsi, subordina la rettifica degli atti dello stato civile.
All'istante, pertanto, dev'essere nei registri anagrafici attribuito il sesso maschile.
L'imposizione all'interessato di un nome conforme al sesso attribuitogli con la presente sentenza ben potrebbe avvenire nella fase esecutiva, dinanzi all'ufficiale di stato civile;
tuttavia, avendo parte ricorrente espresso con il ministero del proprio avvocato, già nell'atto introduttivo, la propria preferenza per il nome di , occorre disporre in conformità. Pt_2
Non essendo presenti nel procedimento contraddittori diversi dal P.M., mero interventore necessario, non vi è alcuna soccombenza e, pertanto, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento necessario Parte_1
del P.M., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dispone che a , nata a [...] il Parte_1
3.11.2004, siano attribuiti nei registri di stato civile il sesso maschile e le generalità di Per_3
;
[...]
2) Ordina al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle modifiche anagrafiche conseguenti;
3) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio dell'8.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5857/2024 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza dell'8.04.2025; tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Parte_1
BIANCAMANO MARA;
- RICORRENTE -
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: come al verbale d'udienza dell'8.04.2025.
OGGETTO: rettificazione del sesso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, nubile e senza figli, ha adito questo Tribunale, esponendo: di essere nata il [...] Parte_1
con gli organi sessuali identificativi del genere femminile;
di avere sempre vissuto una condizione di
“disforia” di genere in quanto la stessa ha percepito la propria identità di genere maschile in contrasto con il sesso anatomico;
che la stessa nel 2023 ha intrapreso un percorso di assessment psicodiagnostico presso il consultorio InConTra (Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non
Binarie) dell'U.O.C. Assistenza Consultoriale di Genere dell'ASL Napoli 3 Sud nel corso del CP_1
quale, con relazione del 31.10.2023 della dott.ssa , le è stata diagnosticata la disforia di Per_1
genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale;
che, per tali ragioni, ha chiesto di accertare e dichiarare la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile in maschile;
l'autorizzazione a sostituire il nome con quello di e contestualmente di essere Pt_1 Pt_2
autorizzata al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. All'udienza fissata per l'interrogatorio libero della parte, il difensore rinunciava alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico riferendo che in forza l'intervento della Consulta non fosse più necessario il provvedimento del Tribunale almeno per quanto concerne l'intervento chirurgico.
Orbene, occorre premettere che la legge n° 164/82 è stata oggetto di più rimessioni alla Corte
Costituzionale. In particolare, con la sentenza n. 221/15, la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 1, della l. n. 164/82 - ove interpretato nel senso di subordinare l'attribuzione di un sesso diverso da quello anagrafico alla conforme correzione per via chirurgica degli organi sessuali - sollevata dal Tribunale remittente per contrasto con gli artt.
2, 3, 32, 117, c. I, Cost., ha reso della norma in oggetto una lettura costituzionalmente orientata, in virtù della quale l'esecuzione dell'intervento chirurgico deve intendersi soltanto come una facoltà dell'interessato, finalizzata ad assicurarne il miglior benessere psicofisico, non già come una precondizione per l'attribuzione di diverse generalità. Quest'ultima, invece, è da reputarsi conseguente al solo accertamento di una radicata identità di genere diverso da quello biologico, tale da rendere intollerabile per l'istante la perdurante identificazione con quest'ultimo. In termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15, osservando che l'art. 1 l. n.
164/82 e l'art. 31, c. IV, d. lgs. n. 150/11, nel consentire la variazione del sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali e nell'attribuire al Tribunale il potere di autorizzare l'adeguamento di essi, “quando necessario”, intende, in primo luogo, alludere non necessariamente ai caratteri primari, ma anche solo a quelli secondari, e, in secondo luogo, confinare l'eventualità di un intervento chirurgico ai soli casi nei quali esso sia desiderato dall'istante per raggiungere un miglior equilibrio con il proprio corpo, senza che ciò possa condizionare la modifica delle risultanze anagrafiche. In ultimo, la Corte Costituzionale con sentenza n.143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (in particolare dalle due relazioni del consultorio
InConTra della dott.ssa e dalla relazione del dott. redatta a seguito del percorso di Per_1 Per_2
psicoterapia intrapreso da parte attrice) è emersa, senza dubbio, sia la circostanza che parte ricorrente si trovi nella condizione disforica di genere derivante dalla sua consolidata e irreversibile identificazione, in contrasto con le risultanze anagrafiche, sia l'adeguato equilibrio psicofisico da lei raggiunto in relazione alla propria condizione. Dall'esame della relazione non è emerso alcun segno ascrivibile a patologie psichiatriche in atto, di guisa che non è lecito nutrire dubbi in ordine al radicamento nella sua psiche del proposito espresso nel presente giudizio, quale ferma e libera espressione della sua volontà.
Parte ricorrente presente personalmente all'udienza dell'8.04.2025, ha insistito nelle conclusioni dell'atto introduttivo con rinuncia all'autorizzazione all'intervento non essendo più necessario, a tal riguardo, il provvedimento del Tribunale.
Dall'esame degli atti, appare sussistente nell'istante una radicata identificazione nel sesso diverso da quello biologico, ormai consolidata negli anni, manifestata attraverso comportamenti tipici dell'altro sesso e accompagnata da una variazione dei caratteri sessuali secondari (sottoposizione a terapie come rappresentato dalla parte in udienza); a ciò soltanto la legge, come interpretata nei citati arresti, dai quali non vi è ragione di discostarsi, subordina la rettifica degli atti dello stato civile.
All'istante, pertanto, dev'essere nei registri anagrafici attribuito il sesso maschile.
L'imposizione all'interessato di un nome conforme al sesso attribuitogli con la presente sentenza ben potrebbe avvenire nella fase esecutiva, dinanzi all'ufficiale di stato civile;
tuttavia, avendo parte ricorrente espresso con il ministero del proprio avvocato, già nell'atto introduttivo, la propria preferenza per il nome di , occorre disporre in conformità. Pt_2
Non essendo presenti nel procedimento contraddittori diversi dal P.M., mero interventore necessario, non vi è alcuna soccombenza e, pertanto, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento necessario Parte_1
del P.M., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dispone che a , nata a [...] il Parte_1
3.11.2004, siano attribuiti nei registri di stato civile il sesso maschile e le generalità di Per_3
;
[...]
2) Ordina al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle modifiche anagrafiche conseguenti;
3) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio dell'8.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio