Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/1963, n. 2846
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Sentenza 26 ottobre 1963

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Con il comma secondo dell'art 31 della legge provinciale 29 marzo 1954 n 1, sull'ordinamento dei masi chiusi nella provincia di Bolzano, e stabilito che il chiamato all'assunzione di un maso chiuso decade dal proprio diritto se non rende la dichiarazione di assunzione entro due anni dal momento in cui hanno inizio gli effetti legali della dichiarazione di Costituzione in maso chiuso. Nell'ipotesi che tale ultima dichiarazione, da parte dell'apposita commissione dei masi chiusi, sia stata emessa ai sensi dell'art 4 della citata legge, la dichiarazione stessa ha effetto dal momento in cui essa perviene all' ufficio del libro fondiario (art 8 della medesima legge). Tuttavia, ai fini della fissazione del dies a quo di decorrenza del suddetto termine di due anni, per la dichiarazione di assunzione da parte dell'interessato, deve ritenersi che la comunicazione all' ufficio del libro fondiario per essere rilevante deve essere fatta con l'attestazione della esecutorieta del provvedimento adottato dalla competente commissionè e, tale esecutorieta, cosi come la definitivita del provvedimento di Costituzione in maso chiuso, avviene solo dopo la notificazione del provvedimento stesso agli intestatari dei relativi diritti reali e dopo che sia decorso il termine per le impugnazioni.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/1963, n. 2846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2846
    Data del deposito : 26 ottobre 1963

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