Decreto cautelare 30 agosto 2024
Decreto cautelare 26 settembre 2024
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05049/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07888/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7888 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
contro
Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Parchi Global ES S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. SDP_2024_0006244_U del 24 maggio 2024, denominato “Richiesta d’offerta n. 62 A24/A25 servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze anno 2024-2025”, conosciuto dalla ricorrente il successivo 6 giugno 2024, con cui Strada dei Parchi S.p.A. (d’ora in avanti, anche “SdP”) ha chiesto a Parchi Global ES S.p.A. (d’ora in avanti, anche “PGS”) di produrre la documentazione richiamata nel suddetto provvedimento, ivi compresa l’offerta, entro e non oltre il 30 giugno 2024 per procedere all’affidamento di tale servizio;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, se e in quanto lesivo e anche se non conosciuto, tra cui lo schema della Lettera di Affidamento, il Capitolato Tecnico, il D.U.V.R.I. e l’Elenco Prezzi Unitari, nonché la Nota SdP prot. 0005137_U del 2 maggio 2024;
nonché per la declaratoria
di inefficacia della lettera di affidamento e/o del contratto ove nelle more perfezionati e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente,
e per l’accertamento
- dell’obbligo di procedere all’affidamento del servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze nelle Autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara a mezzo di procedura concorrenziale a evidenza pubblica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, oppure ancora da parte di Strada dei Parchi S.p.A., nella qualità però di delegata del Ministero dei Trasporti, oppure del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, a seconda di quale sarà quella delle richiamate Autorità cui spettano le funzioni di stazione appaltante
quanto ai motivi aggiunti presentati il 29 agosto 2024:
- del – non conosciuto – provvedimento di aggiudicazione del richiamato servizio datato 29 agosto 2024 in favore di Parchi Global ES S.p.A.;
nonché per la declaratoria
di inefficacia della lettera di affidamento e/o del contratto ove nelle more perfezionati e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente,
e per l’accertamento
dell’obbligo di procedere all’affidamento del servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze nelle Autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara a mezzo di procedura concorrenziale a evidenza pubblica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, oppure ancora da parte di Strada dei Parchi S.p.A., nella qualità però di delegata del Ministero dei Trasporti, oppure del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, a seconda di quale sarà quella delle richiamate Autorità cui spettano le funzioni di stazione appaltante.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. il 24.9.2024:
per l’annullamento
- del provvedimento prot. SDP_2024_0006244_U del 24.5.2024, denominato “Richiesta d’offerta n. 62 A24/A25 servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze anno 2024-2025”, conosciuto dalla ricorrente il successivo 6.6.2024, con cui Strada dei Parchi S.p.A. (d’ora in avanti, anche “SdP”) ha chiesto a Parchi Global ES S.p.A. (d’ora in avanti, anche “PGS”) di produrre la documentazione richiamata nel suddetto provvedimento, ivi compresa l’offerta, entro e non oltre il 30.6.2024. per procedere all’affidamento di tale servizio;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, se e in quanto lesivo e anche se non conosciuto, tra cui lo schema della Lettera di Affidamento, il Capitolato Tecnico, il D.U.V.R.I. e l’Elenco Prezzi Unitari, nonché la Nota SdP prot. 0005137_U del 2.5.2024;
(a mezzo del I atto di motivi aggiunti)
- del provvedimento prot. SDP_2024_0010246_U del 19.8.2024, denominato “Richiesta d’offerta n. 93 A24/A25 per l’affidamento del servizio relativo alle misure compensative ex D.Lgs. 264/2006 in galleria e gestione delle emergenze anno 2024”, conosciuto dalla ricorrente il successivo 23.9.2024, con cui Strada dei Parchi S.p.A. (d’ora in avanti, anche “SdP”) ha chiesto a Parchi Global ES S.p.A. (d’ora in avanti, anche “PGS”) di produrre la documentazione richiamata nel suddetto provvedimento, ivi compresa l’offerta, entro e non oltre il 29.8.2024. per procedere all’affidamento di tale servizio;
- dello schema della Lettera di Affidamento, il Capitolato Tecnico, il D.U.V.R.I. dell’Elenco Prezzi Unitari e della Stima Economica, conosciuti dalla ricorrente il successivo 23.9.2024;
- per quanto occorre possa, dell’offerta di PGS del 19.8.2024, oscurata relativamente al prezzo;
- del provvedimento prot. SDP_2024_0010505_U del 29.8.2024 recante affidamento del servizio per cui è causa a PGS, già impugnato al “buio” dalla ricorrente con il I atto di motivi aggiunti e dalla stessa ricorrente conosciuto il successivo 23.9.2024;
nonché per la declaratoria
di inefficacia della lettera di affidamento e/o del contratto ove nelle more perfezionati e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente,
e per l’accertamento
dell’obbligo di procedere all’affidamento del servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze nelle Autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara a mezzo di procedura concorrenziale a evidenza pubblica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, oppure ancora da parte di Strada dei Parchi S.p.A., nella qualità però di delegata del Ministero dei Trasporti, oppure del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, a seconda di quale sarà quella delle richiamate Autorità cui spettano le funzioni di stazione appaltante.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Parchi Global ES S.p.A. e della Strada dei Parchi e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo la parte ricorrente Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A. (anche GSA) ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui Strada dei Parchi S.p.A. (anche SdP) aveva richiesto a Parchi Global ES S.p.A (anche PGS) di proporre offerta in ordine al servizio, in quel momento svolto dalla Società ricorrente, “…relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze anno 2024-2025 ”, e in particolare della “Richiesta d’offerta n. 62 A24/A25 servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze anno 2024-2025” del 24.5.2024, con cui SdP ha chiesto alla stessa PGS di produrre la documentazione allegata al suddetto provvedimento, ivi compresa l’offerta; dello schema della Lettera di Affidamento; del Capitolato Tecnico; del D.U.V.R.I.; e dell’Elenco Prezzi Unitari, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14-BIS DEL D.L. N. 145/2023, COME CONVERTITO NELLA LEGGE N. 121/2023. VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RICORSO ALLE PROCEDURE A EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO
QUALE MISURA COMPENSATIVA DELL’ASSENZA DELLE GALLERIE DA PRESIDIARI DI CUI AI REQUISITI DI CUI AL D.LGS. N. 264/2006. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 142, COMMA 4, E DELL’ART. 253, COMMA 25, DEL D.LGS. N. 163/2006, RATIONE TEMPORIS APPLICABILE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI E PER TRAVISAMENTO.
2. MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO A PGS. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA, PER SVIAMENTO E PER TRAVISAMENTO.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 57 DEL D.LGS. N. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA, PER SVIAMENTO E PER TRAVISAMENTO
4. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E, COMUNQUE, INCONGRUENZA DELLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO TECNICO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. N. 264/2006 E DIFFORMITÀ DALLE PRESCRIZIONI E DIFFIDE DELLA CPG.
1.1. Con successivo I atto di proposizione di motivi aggiunti, notificato e depositato il 29.8.2024, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento non conosciuto di aggiudicazione di tale servizio in favore di Parchi General Service.
1.2. In data 23.9.2024, a corredo delle rispettive memorie difensive depositate in vista della richiamata udienza in Camera di Consiglio del 25.9.2024, SdP e PGS, hanno prodotto in giudizio: il provvedimento prot. SDP_2024_0010246_U del 19.8.2024, denominato “Richiesta d’offerta n. 93 A24/A25 per l’affidamento del servizio relativo alle misure compensative ex D.Lgs. 264/2006 in galleria e gestione delle emergenze anno 2024”; lo schema della Lettera di Affidamento; il Capitolato Tecnico; il D.U.V.R.I.; l’Elenco Prezzi Unitari; la Stima Economica e gli allegati alla suddetta Richiesta di Offerta n. 93; l’offerta di PGS del 19.8.2024, oscurata relativamente al prezzo; il provvedimento prot. SDP_2024_0010505_U del 29.8.2024 recante affidamento del servizio per cui è causa a PGS, già impugnato al “buio” dalla ricorrente con il I atto di motivi aggiunti.
Pertanto la ricorrente provvedeva a impugnare anche i predetti provvedimenti con II atto di motivi aggiunti chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14-BIS DEL D.L. N. 145/2023, COME CONVERTITO NELLA LEGGE N. 121/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI E PER TRAVISAMENTO
2. VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RICORSO ALLE PROCEDURE A EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO QUALE MISURA COMPENSATIVA DELL’ASSENZA DELLE GALLERIE DA PRESIDIARE DI CUI AI REQUISITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 264/2006. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 142, COMMA 4, E DELL’ART. 253, COMMA 25, DEL D.LGS. N. 163/2006, RATIONE TEMPORIS APPLICABILE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 76 DEL D.LGS. N. 36/2023. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER AFFIDARE DIRETTAMENTE L’APPALTO A PGS. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER SVIAMENTO.
3. MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO A PGS. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA, PER SVIAMENTO E PER TRAVISAMENTO.
4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 57 DEL D.LGS. N. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.
5. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E, COMUNQUE, INCONGRUENZA DELLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO TECNICO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. N. 264/2006 E DIFFORMITÀ DALLE PRESCRIZIONI E DIFFIDE DELLA CPG.
1.3. All’esito della Camera di Consiglio del 16.10.2024, il Collegio respingeva l’istanza cautelare, ritenendo carente il requisito del periculum in mora e del fumus boni iuris.
2. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata da Strada dei Parchi e Parchi Global Service, per non essere la concessionaria tenuta all’applicazione del Codice degli appalti.
Ai fini della determinazione della giurisdizione occorre, invero, fare riferimento alla pretesa della società ricorrente inerente l’obbligo di indizione della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi antincendio de quo – non prevista dal PEF, e asseritamente estranea al perimetro dell’originaria concessione, e alla conseguente illegittimità dell’affidamento diretto alla società controllata dalla concessionaria – certamente inerente alle procedure di affidamento di pubblici servizi, attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo in base all’art. 133, comma 1, lettera e).
Sussiste pertanto la giurisdizione amministrativa, attenendo la questione circa l’obbligo di indire la gara al merito della pretesa azionata, senz’altro ascrivibile all’affidamento dei contratti pubblici e come tale attribuita a questo giudice, non potendosi valutare la stessa, ex post , sulla base della fondatezza o meno della pretesa azionata.
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
5. La ricorrente ha impugnato l’affidamento diretto del servizio di misure compensative in galleria e gestione delle emergenze, previste dal D.lgs. n. 264/2006, di cui era l’affidataria uscente, effettuato dalla concessionaria, Strada dei Parchi, all’impresa collegata Parchi Global Service con provvedimento prot. SDP_2024_0010505_U del 29.8.2024.
Infatti, secondo la ricorrente, detto servizio, essendo qualificabile come di manutenzione straordinaria, non sarebbe di competenza della concessionaria, dovendo pertanto essere affidato con procedura ad evidenza pubblica.
Lamenta parte ricorrente, con un primo motivo di doglianza, che Strada dei Parchi non potrebbe ricorrere all’affidamento diretto senza gara o c.d. “in house” alla propria infragruppo Parchi Global Service del servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze nelle Autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara, sostenendo l’estraneità di tale attività all’alveo concessiorio e la necessità di una procedura concorrenziale a evidenza pubblica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o “– se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, oppure ancora da parte di Strada dei Parchi S.p.A., nella qualità però di delegata del Ministero dei Trasporti, oppure del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, a seconda di quale sarà quella delle richiamate Autorità cui spettano le funzioni di stazione appaltante ”.
Dopo aver richiamato l’art. 14-bis d.l. n. 145/2023, come convertito con l. n. 121/2023, laddove dispone che “…per l’intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31.12.2007» (art. 14-bis, comma 2, lett. b) e «…nell’ambito del PEF…», non risultano più previsti investimenti relativi ad attività di manutenzione straordinaria da parte del Concessionario, ma solo «…una spesa annua… pari a 40 milioni per manutenzioni ordinarie…» (art. 14-bis, comma 2, lett. c)” , sostiene che le attività di manutenzione antincendio de quo non costituirebbero manutenzione ordinaria, dovendosi piuttosto ricondurre alla manutenzione straordinaria.
Il servizio antincendio e gestione delle emergenze, costituirebbe pertanto “ attività necessaria a “compensare” la difformità delle gallerie rispetto agli obiettivi di sicurezza di cui al richiamato D.Lgs. n. 264/2006, così consentendone l’esercizio in via provvisoria per tutto il periodo necessario al ripristino delle condizioni normali di esercizio, ossia fino al completo svolgimento, da parte del Concessionario autostradale, dei lavori di adeguamento di tali gallerie a detto Decreto Legislativo”, divenuta doverosa anche in ragione “dell’obbligo dei Concessionari autostradali (tra cui anche SdP) di ottemperare alle prescrizioni di cui alla Diffida U.0001446 del 12.2.2020 (Doc. 29), alla Deliberazione del 6.2.2020 (Doc. 30) e alla Nota del 6.3.2020 (Doc. 31) della Commissione Permanente Gallerie (“CPG”), attraverso la presentazione, da parte degli stessi Concessionari autostradali, di apposite Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (c.d. “S.C.I.A. Antincendio”) presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e presso la stessa CPG, istituita ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 264/2006 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ”.
Si tratterebbe pertanto di attività di manutenzione straordinaria che esula dal perimetro dell’originaria concessione, come tale da affidare mediante nuova procedura di gara.
Tale attività si sarebbe resa obbligatoria dalla Commissione Permanente Gallerie (GPG) quale Autorità amministrativa preposta alle Gallerie della Rete TERN, laddove ha imposto, quale misura di mitigazione del rischio di incendio nelle Gallerie non adeguate agli obiettivi di sicurezza del d.lgs. n. 264/2006 e fino alla realizzazione dei relativi lavori, la presenza di operatori e mezzi antincendio (autoveicoli e/o motocicli appositamente e specificatamente attrezzati) in prossimità dell’ingresso di tutte le gallerie autostradali non conformi al D.Lgs. n. 264/2006 (e, in particolare, di quelle prive di uscite di emergenza e quelle di lunghezza superiore a 3.000 metri), nonché l’obbligo di intervento nel più breve tempo possibile in caso di incendio.
5.1. Il profilo di doglianza è infondato, non sussistendo nel caso di specie, inerente l’affidamento di servizi di attività di manutenzione ordinaria, relativi ad una concessione già affidata mediante gara, alcun obbligo di affidamento mediante procedura concorsuale.
Si rileva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le attività in oggetto non possano essere qualificate come attività di manutenzione straordinaria, rimanendo pertanto nel perimetro dell’originario rapporto di concessione.
Ritiene invero il Collegio che integrino attività di manutenzione straordinaria, soltanto quei lavori che interessano parti strutturali delle opere, non rilevando quei servizi di natura “compensativa” necessari a mantenere adeguati livelli di sicurezza antincendio, nelle more dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento strutturale delle gallerie.
Orbene, in assenza di una puntuale norma definitoria nel nuovo codice degli appalti, occorre fare riferimento a quanto previsto dal precedente codice (d.lgs. n. 50/2016) che all’art. 3, comma 1, lett. oo-quater), definiva come manutenzione ordinaria le “ opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità ”; e come manutenzione straordinaria le “ opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità ”.
Alla luce delle predette disposizioni, devono intendersi per manutenzione straordinaria soltanto quelle opere o modifiche necessarie a sopperire alla perdita di caratteristiche strutturali o a migliorane le prestazioni che non comportano una modificazione della consistenza dell’infrastruttura e non invece, come nel caso di specie, quegli interventi di natura conservativa non comportanti alcuna alterazione della struttura, funzionali al mantenimento dell’efficienza dell’opera, in attesa di un adeguamento strutturale dell’infrastruttura, consistenti nella specie in un mero servizio di presidio e pronto intervento, pattugliamento e di messa a disposizione di mezzi e personale (misure di mitigazione del rischio di incendio nelle gallerie non adeguate agli obiettivi di sicurezza del D.Lgs. n. 264/2006).
Non rileva, inoltre, ai fini della qualificazione della manutenzione come ordinaria o straordinaria la circostanza che l’attività sia prevista o meno nel PEF e la conseguente copertura finanziaria degli interventi, come sostenuto dalla parte ricorrente, dovendosi fare riferimento esclusivamente alla natura dell’attività svolta, essendo la concessionaria sempre tenuta alla realizzazione delle attività che le sono attribuite per legge a prescindere dalla loro inclusione nel piano economico finanziario, che, qualora non incluse nello stesso, potranno trovare perequazione attraverso la revisione od aggiornamento del PEF e il conseguente adeguamento dei termini della concessione (cfr. Cons. Stato, V, 17 luglio 2019, n. 5022).
Sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2020, n. 4636, laddove, proprio con riferimento a Strada dei Parchi, chiarisce che essendo alla ricorrente affidati, in base alla convenzione unica del 18 novembre 2009, gli “ interventi per l’adeguamento impianti delle gallerie alla normativa vigente ” , gravi sulla stessa, in quanto società concessionaria e gestore della galleria (cfr. art. 3, comma 1, e 4 d.lgs. n. 264 del 2006), l’obbligo di riqualificazione e adeguamento delle gallerie e, aggiunge il Collegio, di mantenimento in sicurezza delle stesse nelle more dei predetti interventi di manutenzione straordinaria, in ragione della sua qualità di concessionaria autostradale nel possesso del bene che deriva dalla concessione e di responsabile della sua vigile e diligente custodia verso il concedente, l’utenza e i terzi.
Ne deriva la qualifica di manutenzione ordinaria del servizio di sicurezza dell’autostrada effettuato nelle more dell’adeguamento delle gallerie dalla società controinteressata e la non estraneità di tale attività all’oggetto dell’originaria concessione e la conseguente inesistenza di un obbligo di affidamento della medesima mediante gara.
6. Con un ulteriore profilo di doglianza la ricorrente lamenta il mancato rispetto da parte di Strada dei Parchi delle norme codicistiche in materia di affidamenti e contratti pubblici, sostenendo che non sarebbe ammissibile l’affidamento in house dei servizi in questione, stante l’assenza di un controllo o di un collegamento diretto tra PGS da parte e SdP, poiché “ PGS è partecipata al 90% da Toto Holding S.p.A. (a sua volta socia al 100% di Concessione Autostradali S.p.A., che partecipa SdP in misura del 93%) e al 10% da 2T S.r.l.. ”.
6.1. Il motivo va respinto, essendo il problema della qualificazione di Parchi Global Service quale in house in Strada dei Parchi risolto a monte dall’art. 29.5 della Convenzione Unica 2009, non modificato dall’Atto aggiuntivo del 22.12.2023, laddove contempla la possibilità di affidamento infragruppo di servizi alle società collegate, facendo riferimento al “ trasferimento di beni e servizi infragruppo inerenti l’oggetto della concessione ” previa verifica del valore di mercato dei beni; e soprattutto dall’art. 10.3 della Convenzione Unica, come modificata dall’Atto aggiuntivo del 22.12.2023 laddove qualifica direttamente la Parchi Global Service S.p.A, quale “società collegata” alla Concessionaria ai sensi dell’art. 63 Direttiva 2004/18/CE.
Tali società collegate, secondo la definizione fornita dal secondo paragrafo della predetta direttiva “ non si considerano come terzi ” e sono da intendersi come quelle imprese su cui “ il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante è presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; oppure b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa;
oppure c) può designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa ”.
7. Da ultimo vanno respinti gli ulteriori motivi con i quali la società ricorrente lamenta la carenza dei requisiti per l’affidamento dei servizi de quo in capo a Parchi Global Service S.p.A., atteso che, in assenza di un obbligo di evidenza pubblica, le medesime scelte rimangono sottratte al sindacato di questo giudice, potendo al più la ricorrente stimolare l’attività di vigilanza delle amministrazioni deputate allo svolgimento delle attività antincendio sulle tratte autostradali.
8. In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
9. La complessità e particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO