Sentenza 12 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2002, n. 17794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17794 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B 17794/0 2 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.13615/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Cons. Rel. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 4 1765 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO D'AGOSTINO Consigliere Ud. 07/10/02 Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in Napoli, WI IO, elettivamente corso A. Lucci n. 137, presso l'avv. Vincenzo Riccardi, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Bance Nazionale del Lavoro. FERROVIE DELLO STATO s.p.a. - intimata- avverso la sentenza n. 4391 del Pretore di Napoli in data 23 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Antonio 3891 1 Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 dicembre 1998 IO UE proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme, da lui pignorate, in danno della s.p.a. Ferrovie dello Stato per crediti di lavoro, con il procedimento di espropriazione presso terzi. L'opponente si doleva che a fronte del credito, specificato nel precetto in lire 8.529.927 compresi gli interessi legali sulla somma rivalutata, il giudice dell'esecuzione presso la Pretura di Napoli gli aveva attribuito una somma notevolmente inferiore (lire 6.073.717), computando gli interessi legali sul capitale non rivalutato. L'opposizione era parzialmente accolta dal giudice adito con sentenza del 23 giugno 2000, che dopo aver evidenziato la inesistenza nel titolo esecutivo di qualsiasi indicazione della data di insorgenza del credito, affermava che in mancanza di tale determinazione, ai fini della decorrenza 2 degli interessi non poteva farsi riferimento ad altra data se non a quella di pubblicazione della decisione, così come correttamente aveva ritenuto il giudice dell'esecuzione. Aggiungeva poi che gli interessi legali dovevano essere calcolati sulla sorte capitale non rivalutata, non risultando dal titolo esecutivo alcun diverso criterio di computo. Annullava invece l'ordinanza di assegnazione per la parte in cui non aveva considerato la svalutazione monetaria da calcolarsi sempre dalla data così individuata. Di questa pronuncia il ricorrente ha richiesto la cassazione formulando un motivo. La s.p.a. Ferrovie dello Stato e la Banca Nazionale del Lavoro, terzo pignorato cui pure è stato notificato il ricorso per cassazione, non si sono costituiti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 429 e 474 cod. proc. civ. e insufficienza e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce che mentre il titolo posto a base della esecuzione intrapresa aveva 3 riconosciuto in modo espresso il diritto del lavoratore agli accessori di legge ex art. 429 cod. proc. civ. in aggiunta al credito principale, indicando inoltre come dies a quo per il loro calcolo quello della maturazione del credito, l'ordinanza di assegnazione non aveva proceduto alla rivalutazione monetaria del credito ed al computo degli interessi sulla sorte capitale rivalutata dal 28 dicembre 1990, data in cui il UE era stato collocato in pensione ed aveva perciò conseguito il diritto all'indennità di buonuscita, erroneamente ritenendo che il titolo esecutivo non facesse alcun riferimento preciso al momento in cui era sorto il diritto di credito del ricorrente. Si sostiene inoltre che nella opposizione proposta non era stato lamentato il mancato calcolo della rivalutazione del credito. La censura non può essere accolta. Relativamente al vizio di motivazione che il ricorrente imputa alla sentenza impugnata, se ne deve rilevare la inammissibilità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. fra le più recenti Cass. 9 aprile 1999 n. 3470, 3 ottobre 1997 n. 9673), la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è sindacabile in sede di legittimità per vizio di motivazione, soltanto quando sia stata sostanzialmente violata la norma del codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione, e non già quando, come nella specie, sia denunciato il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione della decisione, peraltro dedotto senza indicare in modo specifico le ragioni dell'obbiettiva deficienza e incoerenza del ragionamento seguito dal giudice. Inammissibile è pure la censura concernente il denunciato vizio di diritto per omessa applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. in ordine della decorrenza degli interessi del credito, per la realizzazione del quale aveva proceduto in executivis. Ma tale questione esula dal compito del giudice dell'opposizione all'esecuzione, essendo questi tenuto, secondo il consolidato principio giurisprudenziale, soltanto alla interpretazione della sentenza posta a base della esecuzione promossa, la quale integra un giudicato esterno al giudizio di opposizione, e si è sottolineato che tale interpretazione si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti del giudicato o per vizi logici O errori di diritto del procedimento interpretativo (Cass. 4 aprile 2001 n. 4978, Cass. 16 gennaio 2001 n. 552 e numerose altre). diE proprio con riferimento all'esecuzione sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e degli interessi legali, si è ribadito (v. Cass. 27 novembre 2001 n. 14986, oltre alle là richiamate) che la questione della pronunce decorrenza degli interessi deve essere risolta esclusivamente alla stregua delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo azionato, restando ognipreclusa nel giudizio di opposizione possibilità di sindacare la legittimità della statuizione adottata, e che il giudice dell'opposizione deve procedere alla interpretazione del giudicato esterno, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni, non potendo integrare una pronuncia carente о dubbia con il riferimento a regole di diritto ° ad un determinato orientamento giurisprudenziale. Nella specie il ricorrente critica la sentenza impugnata per non avere conteggiato la 6 rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito, richiamando la statuizione in proposito contenuta nella sentenza posta a base dell'esecuzione ("oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo"), ma non censura l'apprezzamento compiuto dalla pronuncia qui impugnata, che ha rilevato la mancanza nel titolo esecutivo della indicazione della data di maturazione del credito, limitandosi ad affermare che il credito era sorto il 28 dicembre 1990, quando cioè esso ricorrente era stato collocato in pensione, senza però prospettare che tale data risultava dal titolo esecutivo. In sostanza, il ricorrente nel dedurre l'errore in cui sarebbe incorso il giudice dell'opposizione all'esecuzione nel determinare la decorrenza degli interessi sul credito posto a base dell'espropriazione, si richiama alla regola della rivalutabilità e della decorrenza degli interessi dal giorno della maturazione del credito stabilita dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ma non specifica quale l'errore interpretativo compiuto dal medesimo giudice nell'analisi della sentenza costituente il titolo esecutivo, laddove aveva evidenziato che nel determinare la decorrenza degli accessori sul credito liquidato in favore del lavoratore dalla sua maturazione al soddisfo non aveva fatto riferimento "ad alcun elemento temporale preciso e definito, né alla data del collocamento a riposo del UE”. Alla stregua delle suesposte argomentazioni si deve dichiarare la inammissibilità del ricorso. Non si deve procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto le società intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2002. Il Presidente Consigliere est. AutowoСаморенņ i him. Innism IL CANCELLIERE Depositate in Carcelleria 12 DTC. 2812 IL SANGELIEVEA 8