Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8107-1/2025
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE
ORDINANZA Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2025; rilevato che la parte attrice ha chiesto, in via preliminare, la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 365/2025 del
07/03/2025, ex art. 649 c.p.c.; che con decreto del 17/03/2025 il Tribunale ha accolto l'istanza sulla scorta della seguente motivazione: “ritenuto, ad un preliminare e sommario vaglio – impregiudicata ogni migliore valutazione all'esito dell'instaurando contraddittorio tra le parti –, che l'eccezione di incompetenza territoriale appaia, allo stato, ammissibile e non manifestamente infondata;
che i motivi posti a fondamento della concessa esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 642 c.p.c. (grave rischio di pregiudizio nel ritardo) appaiano, allo stato, contraddetti dalla documentazione prodotta dall'opponente (cfr. bilanci del 2022 e 2023); che non vi siano elementi da cui desumere che la società opposta, in liquidazione, sarebbe in grado, eventualmente, all'esito del giudizio, di restituire all'opponente le somme oggetto di ingiunzione;
considerata viepiù la rilevante entità della somma capitale ingiunta (€ 221.444,00)”, ed ha fissato l'udienza per l'eventuale conferma, modifica o revoca, nel contraddittorio delle parti, del suddetto decreto al 03/04/2025; che, ai limitati fini della partecipazione a tale udienza, la creditrice opposta si è costituita e, per quanto qui interessa, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte;
che all'udienza in questione le parti hanno chiesto l'immediata declaratoria di incompetenza per territorio, essendo competente Tribunale di Roma, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto che tale istanza non possa essere accolta nella presente sede cautelare finalizzata all'esclusiva conferma, modifica o revoca del decreto pronunciato inaudita altera parte ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; che la legge processuale non preveda, anzitempo rispetto alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., la possibilità di definire con sentenza il giudizio ancorché in rito, con la conseguenza che, non essendo tale scansione processuale nella libera disponibilità delle parti, l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'attore, sempre comporterà la necessità che le parti attendano lo svolgimento della predetta prima udienza, per
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ritenuto, in definitiva, che il processo debba seguire il suo naturale corso e che l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriali conforti, in questa sede, la decisione di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, destinato ad essere revocato in quanto emesso da giudice riconosciuto incompetente dalle parti, CONFERMA il decreto emesso inaudita altera parte in data 17/03/2025; MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per l'archiviazione del sub. Venezia, così deciso il 09/04/2025 Il Giudice Tobia Aceto
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