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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/10/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IS IN Presidente
Thomas Weissteiner Consigliere
Silvia Rosà Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta sub n. 46/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
DI IA LO e LL TO del foro di Milano e AI BA del foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima;
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1 avv.ti GRECO FABIO e GRECO RICCARDO del foro di Modena, presso i quali ha eletto domicilio;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 37/2024 del Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 27/03/2024.
1 Causa decisa all'udienza del 22.10.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante : Parte_1
In accoglimento del presente appello, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano n. 37/2024, pubblicata in data 27 marzo
2024 e, per l'effetto, previ gli opportuni accertamenti e declaratorie:
In via principale: dichiarare infondate le domande avanzate in via monitoria dal sig. e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o CP_1 improduttivo di effetti, per le ragioni tutte chiarite nel presente atto, il decreto ingiuntivo n. 93/2023 - R.G. 272/2023, emesso il 28 aprile 2023 e notificato alla società opponente il 5 maggio 2023;
In ogni caso, riformare la sentenza appellata accertando e dichiarando che nulla
è dovuto da al sig. per i titoli fatti valere in via monitoria Parte_1 CP_1
e mandando assolta la da ogni pretesa per i titoli fatti valere in via Pt_1 monitoria dal sig. CP_1
Sempre in via principale: accertare e dichiarare il diritto di al Pt_1 pagamento da parte del sig. dell'importo di Euro 30.000,00 – o del CP_1 diverso importo ritenuto di giustizia - per violazione del patto di stabilità e, di conseguenza, condannare il lavoratore al pagamento del residuo importo di
Euro 23.506,37 – o del diverso importo ritenuto di giustizia - ancora dovuto a seguito della compensazione operata dalla Società. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via subordinata, riconosciuta l'ammissibilità della domanda ex artt. 2041 e
2042 c.c. per i motivi suesposti, accertare e dichiarare il diritto d' indennizzo di
al pagamento da parte del sig. dell'importo di Euro 30.000,00, Pt_1 CP_1 ovvero del diverso importo che verrà accertato in corso di causa o che verrà ritenuto di giustizia e, per l'effetto:
a) accertare e dichiarare il diritto di di compensare il predetto importo Pt_1 con le somme dovute al sig. per i titoli azionati in via monitoria, fino a CP_1
2 concorrenza delle stesse;
b) condannare il sig. al pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Pt_1 di Euro 30.000,00, ovvero del diverso importo che verrà accertato in corso di causa o che verrà ritenuto di giustizia, detratto l'importo oggetto di compensazione di cui alla lett. a) che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione delle Pt_1 somme corrisposte al sig. in ottemperanza della sentenza di primo grado CP_1
e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento di € 6.907,58 oltre € CP_1
14.334,39 per spese legali, per complessivi € 21.241,97.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
In via istruttoria, si reiterano le istanze avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, in particolare, la prova testimoniale chiesta, con i testimoni indicati in primo grado. di parte appellata : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, contrariis reiectis:
In via principale, rigettare l'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
n. 37/2024 emessa dal Tribunale di Bolzano e, per l'effetto, confermarla;
Dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento senza causa perché nuova e come tale non proponibile per la prima volta in questo grado;
Subordinatamente, rigettare la domanda di arricchimento senza causa perché infondata per le ragioni dette;
In via subordinata:
− ridurre, per i motivi indicati, la penale contenuta nel patto di stabilità da €
30.000,00 ad € 5.000,00 in misura tale da ricondurla ad equità, o a quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, ed eventualmente condannare operate le dovute compensazioni, al pagamento del Pt_1 supero in favore dell'appellato;
− in ulteriore subordine, ove accolta la domanda ex 2041 c.c., stabilire un
3 indennizzo non superiore ad € 5.000,00 o a quella diversa somma che sarà determinata, anche equitativamente;
Condannare ad un indennizzo ex art. 96 comma III c.p.c. per Pt_1 temerarietà della lite pari ad € 10.000,00 a quella diversa somma che sarà determinata di giustizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con ricorso depositato il 14.06.2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo 93/2023 notificatole in data 5.4.2023 dal sig.
con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 6.493,63 a CP_1 titolo di spettanze di cui alla busta paga di novembre 2022 connesse alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 29.11.2022 a seguito di dimissione dell'opposto. L'opponente esponeva di essere società che svolge attività di trasporto aereo;
che per pilotare i velivoli della sua flotta è richiesta una particolare abilitazione;
che per far conseguire tale abilitazione ai propri piloti la società faceva effettuare loro una specifica formazione/addestramento, sostenendo ingenti costi;
che a fronte di tali spese la società all'atto dell'assunzione faceva sottoscrivere ai lavoratori un patto di stabilità; che un tanto era avvenuto anche nel caso del sig. , il quale - effettuato CP_1
l'addestramento nei mesi di aprile e maggio 2022 a spese della e Pt_1 conseguita la licenza per pilotare i velivoli Dash - veniva assunto in data
27.05.2022 con contratto a tempo determinato, con decorrenza primo giugno
2022 e termine finale 31.05.2023, qualifica di Primo Ufficiale, periodo di prova di 6 mesi e patto di stabilità da 1 a 4 anni (art. 2 del contratto individuale).
L'opponente proseguiva poi allegando che in data 18.11.2022 il sig. CP_1 aveva comunicato il recesso durante il periodo di prova e a fronte del recesso avvenuto prima della scadenza del periodo minimo di stabilità di 1 anno previsto in contratto, egli avrebbe dovuto pagare alla società la penale di 30.000 euro, ragione per la quale la società non aveva provveduto al pagamento della busta paga di novembre 2022, trattenendo la somma come acconto sul maggiore importo dovuto, e per la quale svolgeva in questa sede domanda riconvenzionale
4 volta ad ottenere la condanna del sig. al pagamento della differenza pari CP_1 ad euro 23.506,37.-..
Tanto premesso, ribadita la piena validità del patto di stabilità e della clausola penale connessa alla cessazione del rapporto ante tempus, esclusa l'eccessiva onerosità del corrispettivo liberamente pattuito dalle parti, sottolineata
l'autonomia del patto di stabilità rispetto al patto di prova e la compatibilità tra le due clausole e l'ammissibilità della compensazione impropria operata dalla società, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso. Pt_1
Si costituiva tempestivamente in giudizio il sig. eccependo l'invalidità del CP_1 patto di stabilità, siccome inammissibile in caso di contratto a tempo determinato;
siccome incompatibile con il periodo di prova;
per mancata previsione di un corrispettivo a fronte del patto di stabilità; per inderogabilità in pejus del ccnl;
per eccessiva onerosità della penale. In subordine chiedeva la riduzione della somma prevista nel patto di stabilità e rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 7.11.2023 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione che non dava esito positivo e si riservava in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza dd.
8.11.2023 emessa fuori udienza, il Giudice provvedeva in ordine alle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali
l'udienza del 2.2.2024. In tale data procedeva all'escussione dei testimoni ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione
l'udienza del 27.03.2023, concedendo termine per il deposito di note conclusionali.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza impugnata, ha integralmente rigettato le domande di parte attrice opponente confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato Controparte_2
l'opponente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
5 1.2. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
- il contratto a termine e la clausola di stabilità sono di per sé compatibili, consentendo la clausola di stabilità la predeterminazione del risarcimento del danno per il caso recesso senza giusta causa da parte del lavoratore anteriormente alla scadenza naturale del contratto di lavoro;
- non sono invece compatibili fra loro la clausola relativa al patto di prova e quella di stabilità, in quanto l'apposizione di un patto di stabilità efficace anche durante il periodo di prova e che imponga il versamento della penale a favore della parte datoriale è contraria al principio di libera recedibilità durante il periodo di prova;
- poiché l'incompatibilità strutturale fra le dette due clausole rende dubbia la loro interpretazione, anche dopo l'applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., deve trovare applicazione l'art. 1370 c.c., secondo cui nel caso di clausole predisposte da una parte tramite schema negoziale predefinito le clausole si interpretano nel dubbio a favore dell'altra parte;
- nel caso di specie prevale dunque la clausola che prevede il patto di prova, rispetto alla clausola che prevede una stabilità minima garantita ed alla conseguente penale per il caso di mancata osservanza;
- la clausola di stabilità risulta pertanto invalida ed inefficace durante il periodo di prova (e nel periodo successivo alla scadenza del contratto a termine), e valida ed efficace dal termine del periodo di prova alla scadenza naturale del contratto.
2.1. Avverso la suddetta sentenza, l'odierna appellante ha Parte_1 interposto appello con ricorso depositato il 23.9.2024, articolato in due motivi di impugnazione, così rubricati:
I. Sulla errata incompatibilità del patto di prova con il patto di stabilità;
II. Sull'errata interpretazione dell'art. 1370 c.c. e la sua erronea applicazione al caso di specie;
ha poi riproposto le difese svolte in primo grado e formulato per la prima volta domanda (riconvenzionale) subordinata di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
6 2.2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 29.11.2024,
l'appellato ha resistito all'impugnazione chiedendone la CP_1 reiezione.
2.3. All'esito della prima udienza, il Collegio fissava, ai sensi dell'art. 437
c.p.c., udienza per la discussione per il 22.10.2025, alla quale veniva data lettura del dispositivo.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura, in sostanza, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto l'incompatibilità fra la clausola dell'art. 2 del contratto di lavoro, relativa al patto di stabilità, e la clausola dell'art. 3, relativa al patto di prova;
afferma che le parti nella loro autonomia contrattuale sono libere di prevedere la compresenza delle suddette clausole, in quanto soddisfano la necessità del datore di lavoro di utilizzare la prestazione di piloti specializzati, prevedendo, da un lato, un obbligo formativo il cui costo è sostenuto dalla società e, dall'altro, un periodo di durata minima e un ammontare a titolo di risarcimento del danno predeterminato in caso di violazione;
la clausola relativa al patto di prova è limitata solamente alla previsione della recedibilità senza preavviso durante lo stesso, ed è dunque perfettamente compatibile con la previsione di un patto di durata minima, come anche già riconosciuto nei precedenti della giurisprudenza di legittimità e di merito;
aggiunge che il lavoratore, con la sottoscrizione del contratto, era perfettamente a conoscenza dei costi assunti dalla società per la sua formazione e della necessità di ammortamento, e, avendo sottoscritto la clausola sul patto di stabilità, l'avrebbe pienamente accettata;
rileva che il patto di prova consente di recedere senza preavviso ma non implica l'inapplicabilità di ulteriori conseguenze contrattuali pattuite dalle parti per il caso di recesso, come quella di restituzione dei costi affrontati dalla società per la formazione, avendo pertanto il giudice di prime cure errato nell'affermare l'incompatibilità fra le due clausole, mentre avrebbe dovuto condannare il lavoratore all'adempimento delle prestazioni pattuite in contratto.
7 3.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del primo giudice di risolvere la suddetta incompatibilità fra le clausole negoziali con la regola ermeneutica dell'art. 1370 c.c., ovvero interpretando la clausola che prevede il patto di stabilità come efficace limitatamente al periodo eccedente il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto a termine;
afferma che la clausola sul patto di stabilità non ha un significato ambivalente o ambiguo, ragione per cui il criterio ermeneutico dell'art. 1370 c.c. è stato impropriamente citato dal Tribunale;
inoltre, nel caso di specie, il lavoratore non aveva sottoscritto un contratto predisposto con moduli o formulari o contenente condizioni generali, ma vi era stata una trattativa individuale sulle clausole negoziali, come accade di regola nei rapporti di lavoro di tipo privatistico.
3.3. I superiori motivi attengono complessivamente all'interpretazione del contratto offerta dal primo giudice e sono pertanto suscettibili di unitario esame.
Deve affermarsene l'infondatezza, per le seguenti ragioni.
3.3.1. Il contratto di lavoro a termine, sottoscritto fra le parti in data
27.5.2022, della durata di dodici mesi, dal 1.6.2022 al 31.5.2023 (art. 4), prevede un periodo di prova della durata di sei mesi, “durante il quale ciascuna parte può risolvere il contratto con effetti immediati, senza preavviso e con il pagamento dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, in qualsiasi momento” (art. 3).
Il contratto presenta altresì una clausola cd. di stabilità o di durata minima garantita a favore del datore di lavoro (art. 2), volta a fissare un vincolo minimo di durata del rapporto, e che impegna il lavoratore a non recedere dal rapporto per un determinato periodo di tempo, pena la corresponsione al datore di lavoro dei costi sostenuti per la formazione iniziale del lavoratore, al netto dell'ammortamento: “Le parti concordano che, fatta eccezione per i casi di recesso per giusta causa, di cui all'art. 2119 c.c., se il dipendente recede dal rapporto di lavoro prima del completamente della formazione o prima della conclusione del periodo di ammortamento del costo di formazione sostenuto, i costi sostenuti dal datore di lavoro dovranno essere rimborsati, da parte del
8 dipendente, nella misura di seguito specificata (…)”.
In particolare, la clausola di stabilità di cui all'art. 2 del contratto prevede che, nel caso di recesso del lavoratore esercitato nel primo anno del rapporto di lavoro, il lavoratore debba corrispondere al datore di lavoro il 100% del costo di formazione, pari a € 30.000 (l'importo va diminuendo per ogni anno di lavoro successivo al primo, fino al quarto).
La clausola di stabilità, così come formulata ed inserita nel contratto a termine, prevede dunque anche una penale, con la quale le parti hanno predeterminato l'ammontare del danno che il lavoratore deve risarcire alla parte datoriale, per avere egli terminato il rapporto prima del termine naturale senza la ricorrenza di una giusta causa.
3.3.2. Tanto premesso, giova precisare in primo luogo che il contratto a tempo determinato è compatibile con l'inserzione del patto di prova (fra le tante Cass. civ. 9962/2002 e 1741/1995), la cui durata è soggetta ai limiti massimi stabiliti per legge o dalla contrattazione collettiva.
Peraltro nel caso di specie il lavoratore non ha contestato la validità della durata del patto di prova stabilita in contratto, pari a mesi sei, ma unicamente l'applicabilità durante tale periodo della clausola di stabilità.
3.3.3. Immanente alla pattuizione di un periodo di prova è la libera recedibilità dal contratto, “senza obbligo di preavviso o di indennità” (art. 2096 c.c.) ove acceda ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di recesso esercitato durante il periodo di prova dal lavoratore, il datore di lavoro non ha dunque diritto alla corresponsione di indennità alcuna.
La clausola sul patto di prova prevista in contratto all'art. 3 è conforme alla previsione legislativa, in quanto prevede la libera recedibilità delle parti dal contratto, in qualsiasi momento, “senza preavviso e con pagamento dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso”, che tuttavia non è prevista in contratto.
3.3.4. Per quanto concerne la clausola di stabilità, va ricordato che la Suprema
Corte è recentemente intervenuta in materia di patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, affermando che “… fuori dalle ipotesi di giusta causa ex
9 art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo,
a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore”. (Cass. civ.
14457/2017).
Nel caso di specie tale ulteriore prestazione a carico del datore di lavoro, da porsi in corrispettività con la limitazione della facoltà di recesso del lavoratore, ben può consistere nella spesa della formazione assunta dalla parte datoriale.
Deve però evidenziarsi che nel contratto a tempo determinato la previsione di una “durata minima garantita” è intrinseca alla natura stessa del contratto.
La Suprema Corte ha già affermato (Cass. civ. 11692/2005 e precedenti conformi) che nel contratto di lavoro a tempo determinato il recesso ante tempus, in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod.civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno.
La clausola di cui all'art. 2, che stabilisce una durata minima garantita di almeno dodici mesi (prevedendo l'obbligo del lavoratore di corrispondere la penale nel caso di recesso esercitato nel primo anno dall'assunzione), determina dunque gli stessi effetti che già discendono dalla natura a termine del rapporto di lavoro, laddove, per il caso in cui il lavoratore receda senza giusta causa prima della scadenza naturale del contratto, egli deve tenere indenne il datore per avere interrotto anticipatamente il rapporto.
E infatti, per come formulata, la clausola di cui all'art. 2 era evidentemente predisposta per l'inserimento in un contratto a tempo indeterminato, atteso che determina in quattro anni la durata complessiva dell'ammortamento dell'investimento nella formazione del lavoratore (e del conseguente
10 risarcimento da parte del lavoratore).
Ne consegue che, nel caso di specie, il contenuto pattizio della clausola cd. di stabilità, ulteriore rispetto alla disciplina legislativa del rapporto, è riconoscibile unicamente nella previsione di una penale predeterminata. In forza di tale clausola, il recesso anticipato del lavoratore prima della scadenza naturale del contratto determina quindi l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della penale pattuita in contratto dalle parti.
3.3.5. Tanto premesso, la questione dibattuta nel caso di specie riguarda l'applicabilità della penale prevista nell'art. 3 del contratto per il caso di anticipato recesso del lavoratore senza giusta causa, ove il recesso sia esercitato dal lavoratore durante il periodo di prova.
L'art. 3 del contratto non menziona infatti l'inapplicabilità della clausola durante i primi sei mesi del contratto, né l'art. 2 fa salva la corresponsione della penale di cui alla durata minima garantita durante il periodo di prova (a prescindere dalla questione della validità di una clausola siffatta).
Ritiene tuttavia il Collegio che sia solo apparente l'antinomia fra le clausole sulla durata minima garantita e sul patto di prova nei primi sei mesi del rapporto di lavoro.
Facendo ricorso ai canoni ermeneutici contrattuali nell'ordine indicato dalla
Suprema Corte, che ha più volte ribadito che “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c.
e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art.
1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (Cass. 33451/2021 e successive conformi), risulta chiara, alla luce del criterio dell'interpretazione complessiva dell'intero contesto contrattuale di cui all'art. 1363 c.c., la delimitazione reciproca delle due clausole.
Ed infatti, una volta pattuito (validamente) un periodo di prova di mesi sei,
l'obbligo di corresponsione dell'indennità di recesso da parte del lavoratore non può che sorgere per il caso di risoluzione del rapporto esercitata
11 successivamente al decorso del periodo di prova, ed anteriormente alla scadenza naturale del contratto, stante il regime di libera recedibilità che connota il periodo di prova stesso.
La libertà del lavoratore di recedere dal contratto nel corso del periodo di prova, prevista dall'art. 2096 c.c. e dalla contrattazione collettiva, al fine di consentire al lavoratore di saggiare l'ambiente lavorativo e la prestazione lavorativa da svolgere, sarebbe infatti del tutto frustrata se al suo esercizio dovesse corrispondere il versamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
La diversa soluzione interpretativa pretesa dall'appellante, nel senso della sussistenza dell'obbligo di versamento della penale contrattuale prevista per il recesso del lavoratore anche ove questo sia esercitato durante il periodo di prova, comporterebbe inoltre un'asimmetria delle parti incompatibile con la ratio del patto di prova, atteso che il lavoratore sarebbe in ogni caso tenuto al pagamento della penale, mentre il datore di lavoro potrebbe recedere durante il periodo di prova senza dover corrispondere al lavoratore alcun risarcimento.
In tale contesto, i precedenti della giurisprudenza di merito citati dall'appellante (Trib. Velletri n. 305 del 21.2.20217, Corte d'Appello di Messina
n. 417 del 31.5.2023) sono del tutto inconferenti, in quanto riguardano più in generale la legittimità della previsione di una clausola contrattuale di durata minima, ma non si confrontano con lo specifico tema della compatibilità della stessa con il patto di prova. Anche l'arresto di legittimità cui si richiama l'appellante circa gli effetti del patto di prova (Cass. civ. 20293/2023), fa riferimento all'eventuale pattuizione di una durata minima del periodo di prova (e non del rapporto lavorativo instauratosi all'esito del positivo superamento della prova), e riguarda in ogni caso la diversa questione degli effetti del recesso ad nutum intimato dal datore di lavoro sulla base di un patto di prova rivelatosi nullo.
Infine, neppure può ritenersi fondata la doglianza della società appellante, secondo cui i costi sostenuti per la formazione del lavoratore rimarrebbero ingiustamente a suo carico: nulla impediva al datore di lavoro – nell'organizzazione della propria attività di impresa - di prevedere e pattuire
12 con il lavoratore (il cui interesse corrisponde di regola allo svolgimento di un periodo di prova minimo, v. Cass. 8295/2000) un periodo di prova più breve, decorso il quale il recesso anticipato del lavoratore avrebbe avuto le conseguenze previste dall'art. 2 del contratto, o di non pattuirlo affatto, o di assumere personale già formato per quelle specifiche mansioni. L'assunzione dei costi di formazione non costituisce quindi un costo ingiustamente a suo carico, ma piuttosto una scelta economica espressione del rischio di impresa.
Risulta quindi corretto l'argomentare del primo giudice, secondo cui la penale per la risoluzione anticipata del rapporto non deve essere corrisposta dall'appellato, avendo egli esercitato il recesso durante il periodo di prova.
La sentenza di prime cure resiste così alle censure formulate dall'appellante.
3.4. La domanda riconvenzionale di arricchimento senza giusta causa, avanzata per la prima volta dall'appellante datore di lavoro in grado di appello,
è inammissibile per le seguenti ragioni.
La Suprema Corte ha affermato in più pronunciamenti che “la proposizione per la prima volta in appello di detta azione (ndr: arricchimento senza giusta causa) è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la causa petendi - basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e, la prima, sull'assenza di un vincolo negoziale - sia per il petitum, avendo l'azione contrattuale ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi)
l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto (Cass. 13 agosto
1993 n. 8677)” (così Cass. Civ. 6409/1998, da ultimo riaffermato da Cass.
18145/2022).
L'indirizzo, solo apparentemente contrario, secondo cui “La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado” (da ultimo Cass. civ. 26694/2020, v. anche Cass.
9042/2010 e 8110/2000), va letto invero alla luce della precisazione contenuta nei sopra richiamati arresti (per primo Cass. civ. 6409/1998), per
13 cui, quando la domanda proposta in primo grado trovi titolo in un contratto,
l'azione di ingiustificato arricchimento costituisce domanda nuova in appello per ontologica diversità rispetto a quella fondata sul titolo contrattuale, essendo diverse le due domande per causa petendi e petitum.
Giova qui richiamare per esteso quanto recentemente affermato nella pronuncia Cass. n. 18145/2022:
“E' convinzione saldamente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte – consolidatasi a seguito dell'avviso espresso da SS.UU. 4712/1996 secondo cui
«la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova – come tale inammissibile a norma dell'art. 184 cod. proc. civ. in difetto di accettazione del contraddittorio –, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica ... che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale» – che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-
I, 9/02/2021, n. 3058; Cass., Sez,. I, 19/10/2016, n. 21190; Cass., Sez. III,
2/12/2004, n. 22667)”.
Poiché nel caso di specie l'attuale appellante, convenuto sostanziale nel giudizio di primo grado, ha proposto nei confronti del lavoratore domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale (facendo valere il diritto ad ottenere la penale prevista all'art. 2 del contratto), la domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento, proposta per la prima volta nel grado di appello, costituisce, secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra
14 richiamato, domanda nuova per causa petendi e petitum rispetto a quella contrattuale introdotta in primo grado, in quanto ha per oggetto la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale asseritamente subita e si fonda sull'assenza di un vincolo negoziale.
Ne consegue la relativa declaratoria di inammissibilità per contrarietà all'art. 345 c.p.c.
4. Le spese del presente grado gravano sull'appellante soccombente e vengono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 come novellato dal D.M.
147/2022, in complessivi euro 4.888,00 per compensi (tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per la fase di trattazione), oltre
15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., non risultando l'appello espressione di una condotta processuale manifestamente ed univocamente connotata da malafede o colpa grave.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. Parte_1
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 37/2024, CP_1 pubblicata in data 27/03/2024, così provvede:
1. disattende l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 2041 c.c. da parte appellante Parte_1
3. condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro
15 4.888,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge;
4. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. Parte_1
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di CP_1
a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, 29.10.2025
La Presidente Dr. IS IN
La Consigliera est. Dr. Silvia Rosà
Il Funzionario Giudiziario
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