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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 873/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2025 e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro come per legge
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Maurizio Cimino
RI ER nella qualità di legale rappresentante del Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gerolamo Angotti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare il ricorso proposto in primo grado. Con vittoria di spese e competenze.>
Per < ) Accogliere l'appello proposto dal Garante per la protezione dei dati personali e CP_3 conseguentemente revocare l'impugnata sentenza n.877/2024 laddove ha dichiarato l'illegittimità del verbale di contestazione di violazione amministrativa della Guardia di Finanza nucleo speciale privacy del 18 luglio 2017 notificato il 25 gennaio 2020 e per l'effetto ha annullato la cartella n.
03020190017305604000.
2) Confermare l'impugnata sentenza n.877/2024 laddove ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta . Controparte_4
3) Rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell' in quanto Controparte_5 manifestatamente inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto
4) Riconoscere e dichiarare carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
per tutte le contestazioni afferenti la presunta illegittimità della pretesa impositiva.
[...]
5) Riconoscere e dichiarare la legittimità e l'avvenuta regolare notifica dell'opposta cartella di pagamento n. 0320190017305604000; 6) riconoscere e dichiarare la legittimità dell'attività dell'Agente della Riscossione;
7) in subordine e solo per scrupolo difensivo nel caso di rigetto del proposto appello condannare l'Ente impositore titolare di tale pretesa impositiva a manlevare e garantire L' in ordine a tutte le somme che a qualsiasi titolo Controparte_1 dovesse essere costretta a corrispondere a chiunque e in relazione e in conseguenza del presente giudizio>
Per < … rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con Parte_2 conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettairo, oltre IVA CPA come per legge.>
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2020 ER RI, nella qualità in epigrafe specificata, ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli il 25 gennaio 2020 con la quale l' ha intimato il pagamento della somma di 13601,88 euro a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa erogata dal Garante dei dati personali in relazione ad una violazione accertata nel
2017 in relazione alla omessa segnalazione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza nei locali commerciali della ricorrente.
L'oggetto della opposizione proposta ha riguardato esclusivamente il merito della sanzione amministrativa e tanto sul presupposto che la notifica della cartella fosse il primo atto con il quale è stata comunicata l'irrogazione della sanzione.
All'opposizione ha resistito l' rivendicando la legittimità del Controparte_1 proprio operato e chiedendo l'autorizzazione a citare in giudizio l'autorità che ha irrogato la sanzione.
Concessa l'autorizzazione ed effettuata la notificazione della citazione, si è costituito in giudizio il
Garante per i dati personali deducendo che la vicenda in oggetto rientra nella disciplina del decreto legislativo n. 10 del 2018 e che, pertanto, alla contestazione immediata dovesse riconoscersi valore di notifica dell'ordinanza ingiunzione. Ha quindi dedotto l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini e nel merito la sua infondatezza.
Con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 23 aprile 2025, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione ed ha: 1) dichiarato il difetto di legittimazione dell' 2) dichiarato la CP_3 nullità del verbale di contestazione di violazione amministrativa;
2) annullato la cartella impugnata.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro ha proposto tempestivo appello il Garante per il trattamento dei dati personali rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
L si è costituita con comparsa depositata il 19 luglio 2024 chiedendo Controparte_1
l'accoglimento dell'appello.
All'appello ha resistito ER RI nella qualità di legale rappresentante di
[...] che ha depositato comparsa di costituzione il 30 ottobre 2024 rassegnando le Controparte_6 conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della prima udienza il consigliere istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. ha fissato davanti a sé l'udienza di precisazione delle conclusioni dando atto che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza collegiale del 26 novembre 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Le note sono state depositate solo dall'appellato e dall' . Controparte_1
Deve qui in primo luogo rilevarsi che, sebbene formalmente proposta quale opposizione a cartella esattoriale, la domanda di primo grado ha avuto ad oggetto esclusivamente la contestazione della legittimità della sanzione irrogata e tanto secondo lo schema tipico della c.d. opposizione recuperatoria. In detti termini, peraltro, la questione è stata affrontata e decisa dal Tribunale che – superate le eccezioni sulla ammissibilità del ricorso ritenendo che nel caso in esame sarebbe stata necessaria l'adozione e la notifica dell'ordinanza ingiunzione - ha motivato esclusivamente in relazione alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio escludendo in radice la ricorrenza della violazione e, quindi, la legittimità della sanzione irrogata.
Tanto vale senz'altro a ricondurre la sentenza impugnata nella previsione dell'art. 10 ultimo comma del decreto legislativo n. 150 del 2011 che prevede che le sentenze emesse nei procedimenti dalla stessa norma disciplinati e cioè quelli riguardanti le controversi in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 2003 non sono appellabili, riproponendo così pedissequamente la previsione dell'art. 152 del decreto 196 del 2003 abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 150 del 2011. La riconducibilità della fattispecie alla disciplina sostanziale del decreto legislativo n. 196 del 2003 deve ritenersi pacifica sulla base dello stesso verbale di contestazione che reca in epigrafe la dicitura
< verbale di contestazione di violazione amministrativa ex arr. 13 e 161 del decreto legislativo n.
196/2003 e dell'art. 14 della legge 689/1981.
Il rilievo d'ufficio della inammissibilità dell'appello giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ove questo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal per la Protezione Pt_1 dei dati personali avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.877/2024 e nei confronti di CP_3
e RI ER così provvede;
dichiara inammissibile l'appello; compensa tra le parti le spese del grado;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ove questo sia dovuto.
Così deciso il 2 dicembre 2025
La Presidente est.
AN RR