CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6288 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL CA presidente dott.ssa VA PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3919/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ilaria Simoncelli, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonfrancesco Venturini ed Emanuele Baldan, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATO
NONCHÈ
, c.f. Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv.to Manuel Milani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere ad il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 11.500,00, oltre interessi legali dal 31.5.2015 all'effettivo soddisfo, sulla base dell'atto di riconoscimento di debito, sottoscritto il 19.6.2014 dalla in favore di , il quale aveva poi ceduto il credito al con Pt_1 Controparte_2 CP_1 atto del 20.4.2015 (cessione comunicata alla debitrice il 27.5.2015).
***
Il Tribunale, in data 1°.9.2015, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
19925/2015.
***
Proponeva opposizione , la quale, deducendo che nessun rapporto era mai Parte_1 intercorso con il e con il disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce CP_1 CP_2 ai docc. 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio e la conformità agli originali delle copie dei documenti
1, 2, 3 e 4; deduceva altresì che la documentazione non era idonea all'emissione del decreto ingiuntivo;
eccepiva, infine, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto la presunta cessione non era mai stata notificata o accettata, nonché la nullità del riconoscimento di debito per indeterminatezza dell'oggetto e per illiceità della causa.
***
Si costituivano gli opposti, formulando, con la comparsa di costituzione e risposta, istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., della sottoscrizione e contestando l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, stante la regolare notifica della cessione;
contestavano altresì
l'eccezione di nullità della ricognizione per illiceità della causa e chiedevano che l'opponente fosse condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
***
Con sentenza n. 301/2022, R.G. n. 71522/2015, pubblicata in data 10.1.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione, condannava la a pagare la somma di € 2.100,00 per lite Pt_1 temeraria e condannava la stessa alla rifusione delle spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u., così motivando:
‹‹… Nel corso del giudizio, pervenuto a questo giudice, dopo due precedenti assegnazioni e molti rinvio d'ufficio, in data 12.10.2020, valutata la regolare presentazione della istanza di verificazione, veniva disposta consulenza grafologica ma l'opponente, non presente nei registri della popolazione del Comune di Roma
pagina 2 di 8 all'esito delle ricerche disposte dal consulente nominato, non si presentava all'incontro peritale fissato per rendere il saggio grafico, né compariva alla successiva udienza del 15.11.2021 fissata da questo giudice per rendere il saggio grafico.
Avendo rimesso l'opponente la sua difesa unicamente al disconoscimento della propria firma ed essendosi, dopo aver resa necessaria con la propria difesa una ctu grafologica, sottratta al suo accertamento, la causa può essere decisa richiamando l'art. 219, comma II c.p.c. a norma del quale: “Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta e rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta. “
L'opposizione promossa è rimasta sfornita del benché minimo supporto probatorio e ha disvelato nel corso del processo il suo evidente carattere dilatorio attraverso una condotta processuale che rientra a pieno titolo nell'istituto di creazione giurisprudenziale dell'abuso del diritto.
Il comportamento tenuto, quindi, ingolfando i ruoli della giustizia e contribuendo a pregiudicare la ragionevole durata dei processi che si fondano su un reale bisogno di risoluzione di una controversia insorta, va sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente determinata, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, e pari all'ammontare delle spese legali liquidate con riferimento ai parametri vigenti (fascia minima) arrotondata per eccesso.
All'opponente vanno inoltre imputati in via definitiva i costi della Ctu che si è resa necessaria alla luce della sua difesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal
D.M. n. 55/2014, per entrambi i convenuti in giudizio››.
***
Ha proposto appello , chiedendo, in riforma della pronuncia gravata, di Parte_1
“revocare il monitorio opposto in quanto il credito sotteso allo stesso risulta sfornito di prova ex art. 2697 c.c.”.
***
Si è costituito, in data 16.11.2022, chiedendo di rigettare l'appello e di Controparte_1 condannare parte appellante al risarcimento del danno per lite temeraria.
***
Si è altresì costituito, in data 17.11.2022, , chiedendo di respingere l'appello Controparte_2
e confermare la sentenza di primo grado.
***
All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 30.10.2025, con termine fino a venti giorni prima per note conclusionali (depositate da tutte le parti).
***
pagina 3 di 8 I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
L'unico motivo di gravame denuncia ‹‹VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 219, 183, 214 E 216 CPC.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 219 c.p.c., dal momento che, nell'ordinanza che ha ammesso la c.t.u. grafologica, il giudice non aveva ordinato alla parte di sottoscrivere sotto dettatura;
inoltre, l'istanza di verificazione era inammissibile, essendosi parte opposta costituita tardivamente e avendo omesso di allegare sia l'originale del documento disconosciuto che una copia “leggibile”; in particolare, alla prima udienza del 25.9.2018 le parti non avevano richiesto la concessione dei termini ex art. 183
c.p.c., ragion per cui il giudice aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.3.2019; avendo chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, l'opposta aveva quindi rinunciato alla procedura di verificazione;
per procedere alla verificazione in parola, infatti, avrebbe dovuto produrre gli originali dei documenti disconosciuti e ciò con il secondo termine ex art. 183 c.p.c.; tra l'altro, la procedura di verificazione era stata avviata non solo nella carenza di allegazione dell'originale, ma soprattutto in presenza di una mera copia illeggibile del documento disconosciuto;
in ogni caso, il C.T.U. aveva dichiarato l'impossibilità di dar corso all'incarico, riconoscendo implicitamente la natura contraffatta della firma disconosciuta, né, infine, il giudice avrebbe potuto dichiarare tacitamente riconosciuto il documento per la sola mancata comparizione della all'inizio delle operazioni peritali, Pt_1 non avendole mai ordinato di sottoporsi al saggio grafico.
***
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte, in primo luogo, che, nel giudizio di primo grado, l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta deve essere ordinariamente proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (Cass. n. 19024/2024, che richiama Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del
02/08/2011; Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 07/02/2005), di talché del tutto irrilevante è che la parte opposta si fosse costituita tardivamente, fermo restando che l'istanza di verificazione era stata formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
In secondo luogo, nessuna implicita rinuncia all'istanza di verificazione è intervenuta. pagina 4 di 8 Va, infatti, dato atto dei seguenti accadimenti processuali.
All'udienza di prima comparizione del 25.9.2018, il difensore di parte opponente ha insistito nel disconoscimento e ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
il difensore di parte opposta si è riportato all'atto di costituzione e ha insistito nelle richieste e conclusioni da intendersi in quella sede riproposte, dovendo quindi ricomprendersi tra queste anche l'istanza di verificazione;
ha inoltre insistito per la conferma dell'esecutività del decreto, senza chiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.3.2019, erroneamente dando atto della “concorde richiesta” delle parti.
In detta udienza, parte opposta ha insistito per la richiesta di verificazione e parte opponente ha eccepito la decadenza, non essendo stato prodotto l'originale nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Il giudice ha concesso termine fino a dieci giorni prima dell'udienza del 17.9.2019 per note difensive sul punto e ha riservato all'esito ogni provvedimento sul prosieguo della causa.
Dopo una serie di rinvii, depositate le note autorizzate, nelle quali parte opposta, stante la mancata pronuncia, ha nuovamente insistito per l'ammissione dell'istanza di verificazione, il giudice da ultimo designato, con provvedimento del 12.3.2021, correttamente rilevando che l'istanza era stata promossa fin dal primo atto defensionale e non appariva rinunciata in alcuno dei verbali di causa, ha disposto la perizia grafologica.
Quanto all'ulteriore censura secondo cui, per procedere alla verificazione, parte opposta avrebbe dovuto produrre l'originale del documento disconosciuto entro il secondo termine ex art. 183 c.p.c., sicché il deposito tardivo avrebbe reso inammissibile l'istanza di verificazione stessa, si osserva che, come affermato dalla Corte di legittimità (Cass., terza sezione, n.
3756/2025), gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova;
inoltre, consolidato è il principio in base al quale nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione, potendo essere pertanto effettuata anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, allorquando la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde pagina 5 di 8 assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere a un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico: Cass. 35167/2021; Cass. n. 1366/2016); non costituisce dunque "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. il deposito in originale di documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.
Alla luce di tale insegnamento, cui questa Corte aderisce (pur prendendo atto del diverso orientamento espresso da Cass., terza sezione, n. 8304/2024, richiamata dall'appellante nella memoria difensiva e nella discussione), parte opposta, la quale ha consegnato l'originale a mani del C.T.U. al momento del conferimento dell'incarico all'udienza del 4.6.2021, non è incorsa in alcuna decadenza.
Del pari prive di fondamento, sulla base degli atti di causa, sono le restanti doglianze.
E infatti, sempre all'udienza del 4.6.2021, il giudice ha autorizzato il C.T.U. a ricevere il saggio grafico e, a seguito dell'istanza dello stesso C.T.U. del 5.7.2021 (che rappresentava l'impossibilità di espletare la consulenza grafologica a causa della mancata partecipazione della parte all'incontro peritale fissato per rendere il saggio grafico, della mancata iscrizione della nei registri della popolazione del Comune di Roma, nonché della mancata Pt_1 collaborazione del legale della stessa al fine di rendere possibile l'adempimento), ha disposto la convocazione della per l'udienza del 15.11.2021, per rendere il saggio grafico. Pt_1
In detta udienza quest'ultima non è comparsa e il difensore, lungi dall'addurre alcuna giustificazione, ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che va integralmente condivisa la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, laddove ha ritenuto riconosciuta la scrittura, applicando, senza incorrere in alcun errore, l'art. 219 comma 2 c.p.c., che prevede che, se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
La mancata comparizione per rendere il saggio grafico assorbe ogni altra considerazione sulla firma in verifica, dovendosi comunque pacificamente escludere che il C.T.U. abbia implicitamente ritenuto contraffatto il documento, poiché l'ausiliare ha soltanto dato atto a verbale che “l'originale oggi consegnato presenta firma scolorita dall'acqua”, come confermato nel verbale di inizio delle operazioni peritali.
***
Disatteso dunque il motivo di gravame, infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non esaminata dal primo giudice e riproposta nell'atto di appello. pagina 6 di 8 Come è noto, il disposto dell'art. 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 11436/2021).
Peraltro, nel caso di specie, risulta depositata in atti la comunicazione, tramite raccomandata del 27.5.2015, dell'avvenuta cessione dei crediti, anticipata via pec (doc. 3), notifica mai specificamente contestata.
Ne deriva che l'eccezione deve essere disattesa.
***
Per il resto, del tutto generiche sono le eccezioni, ugualmente riproposte in appello, concernenti l'asserita nullità dell'atto di ricognizione di debito e l'illiceità del negozio sottostante, rimaste sul piano delle mere asserzioni e non coltivate in primo grado.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellato deve essere CP_1 respinta.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., e cioè
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda o dell'impugnazione, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi pagina 7 di 8 derivare automaticamente dall'infondatezza dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 26545 del
30/09/2021).
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 301/2022, R.G. n. 71522/2015, pubblicata in data 10.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per
[...] ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
VA PA EL CA
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL CA presidente dott.ssa VA PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3919/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ilaria Simoncelli, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonfrancesco Venturini ed Emanuele Baldan, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATO
NONCHÈ
, c.f. Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv.to Manuel Milani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere ad il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 11.500,00, oltre interessi legali dal 31.5.2015 all'effettivo soddisfo, sulla base dell'atto di riconoscimento di debito, sottoscritto il 19.6.2014 dalla in favore di , il quale aveva poi ceduto il credito al con Pt_1 Controparte_2 CP_1 atto del 20.4.2015 (cessione comunicata alla debitrice il 27.5.2015).
***
Il Tribunale, in data 1°.9.2015, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
19925/2015.
***
Proponeva opposizione , la quale, deducendo che nessun rapporto era mai Parte_1 intercorso con il e con il disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce CP_1 CP_2 ai docc. 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio e la conformità agli originali delle copie dei documenti
1, 2, 3 e 4; deduceva altresì che la documentazione non era idonea all'emissione del decreto ingiuntivo;
eccepiva, infine, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto la presunta cessione non era mai stata notificata o accettata, nonché la nullità del riconoscimento di debito per indeterminatezza dell'oggetto e per illiceità della causa.
***
Si costituivano gli opposti, formulando, con la comparsa di costituzione e risposta, istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., della sottoscrizione e contestando l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, stante la regolare notifica della cessione;
contestavano altresì
l'eccezione di nullità della ricognizione per illiceità della causa e chiedevano che l'opponente fosse condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
***
Con sentenza n. 301/2022, R.G. n. 71522/2015, pubblicata in data 10.1.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione, condannava la a pagare la somma di € 2.100,00 per lite Pt_1 temeraria e condannava la stessa alla rifusione delle spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u., così motivando:
‹‹… Nel corso del giudizio, pervenuto a questo giudice, dopo due precedenti assegnazioni e molti rinvio d'ufficio, in data 12.10.2020, valutata la regolare presentazione della istanza di verificazione, veniva disposta consulenza grafologica ma l'opponente, non presente nei registri della popolazione del Comune di Roma
pagina 2 di 8 all'esito delle ricerche disposte dal consulente nominato, non si presentava all'incontro peritale fissato per rendere il saggio grafico, né compariva alla successiva udienza del 15.11.2021 fissata da questo giudice per rendere il saggio grafico.
Avendo rimesso l'opponente la sua difesa unicamente al disconoscimento della propria firma ed essendosi, dopo aver resa necessaria con la propria difesa una ctu grafologica, sottratta al suo accertamento, la causa può essere decisa richiamando l'art. 219, comma II c.p.c. a norma del quale: “Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta e rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta. “
L'opposizione promossa è rimasta sfornita del benché minimo supporto probatorio e ha disvelato nel corso del processo il suo evidente carattere dilatorio attraverso una condotta processuale che rientra a pieno titolo nell'istituto di creazione giurisprudenziale dell'abuso del diritto.
Il comportamento tenuto, quindi, ingolfando i ruoli della giustizia e contribuendo a pregiudicare la ragionevole durata dei processi che si fondano su un reale bisogno di risoluzione di una controversia insorta, va sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente determinata, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, e pari all'ammontare delle spese legali liquidate con riferimento ai parametri vigenti (fascia minima) arrotondata per eccesso.
All'opponente vanno inoltre imputati in via definitiva i costi della Ctu che si è resa necessaria alla luce della sua difesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal
D.M. n. 55/2014, per entrambi i convenuti in giudizio››.
***
Ha proposto appello , chiedendo, in riforma della pronuncia gravata, di Parte_1
“revocare il monitorio opposto in quanto il credito sotteso allo stesso risulta sfornito di prova ex art. 2697 c.c.”.
***
Si è costituito, in data 16.11.2022, chiedendo di rigettare l'appello e di Controparte_1 condannare parte appellante al risarcimento del danno per lite temeraria.
***
Si è altresì costituito, in data 17.11.2022, , chiedendo di respingere l'appello Controparte_2
e confermare la sentenza di primo grado.
***
All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 30.10.2025, con termine fino a venti giorni prima per note conclusionali (depositate da tutte le parti).
***
pagina 3 di 8 I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
L'unico motivo di gravame denuncia ‹‹VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 219, 183, 214 E 216 CPC.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 219 c.p.c., dal momento che, nell'ordinanza che ha ammesso la c.t.u. grafologica, il giudice non aveva ordinato alla parte di sottoscrivere sotto dettatura;
inoltre, l'istanza di verificazione era inammissibile, essendosi parte opposta costituita tardivamente e avendo omesso di allegare sia l'originale del documento disconosciuto che una copia “leggibile”; in particolare, alla prima udienza del 25.9.2018 le parti non avevano richiesto la concessione dei termini ex art. 183
c.p.c., ragion per cui il giudice aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.3.2019; avendo chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, l'opposta aveva quindi rinunciato alla procedura di verificazione;
per procedere alla verificazione in parola, infatti, avrebbe dovuto produrre gli originali dei documenti disconosciuti e ciò con il secondo termine ex art. 183 c.p.c.; tra l'altro, la procedura di verificazione era stata avviata non solo nella carenza di allegazione dell'originale, ma soprattutto in presenza di una mera copia illeggibile del documento disconosciuto;
in ogni caso, il C.T.U. aveva dichiarato l'impossibilità di dar corso all'incarico, riconoscendo implicitamente la natura contraffatta della firma disconosciuta, né, infine, il giudice avrebbe potuto dichiarare tacitamente riconosciuto il documento per la sola mancata comparizione della all'inizio delle operazioni peritali, Pt_1 non avendole mai ordinato di sottoporsi al saggio grafico.
***
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte, in primo luogo, che, nel giudizio di primo grado, l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta deve essere ordinariamente proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (Cass. n. 19024/2024, che richiama Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del
02/08/2011; Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 07/02/2005), di talché del tutto irrilevante è che la parte opposta si fosse costituita tardivamente, fermo restando che l'istanza di verificazione era stata formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
In secondo luogo, nessuna implicita rinuncia all'istanza di verificazione è intervenuta. pagina 4 di 8 Va, infatti, dato atto dei seguenti accadimenti processuali.
All'udienza di prima comparizione del 25.9.2018, il difensore di parte opponente ha insistito nel disconoscimento e ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
il difensore di parte opposta si è riportato all'atto di costituzione e ha insistito nelle richieste e conclusioni da intendersi in quella sede riproposte, dovendo quindi ricomprendersi tra queste anche l'istanza di verificazione;
ha inoltre insistito per la conferma dell'esecutività del decreto, senza chiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.3.2019, erroneamente dando atto della “concorde richiesta” delle parti.
In detta udienza, parte opposta ha insistito per la richiesta di verificazione e parte opponente ha eccepito la decadenza, non essendo stato prodotto l'originale nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Il giudice ha concesso termine fino a dieci giorni prima dell'udienza del 17.9.2019 per note difensive sul punto e ha riservato all'esito ogni provvedimento sul prosieguo della causa.
Dopo una serie di rinvii, depositate le note autorizzate, nelle quali parte opposta, stante la mancata pronuncia, ha nuovamente insistito per l'ammissione dell'istanza di verificazione, il giudice da ultimo designato, con provvedimento del 12.3.2021, correttamente rilevando che l'istanza era stata promossa fin dal primo atto defensionale e non appariva rinunciata in alcuno dei verbali di causa, ha disposto la perizia grafologica.
Quanto all'ulteriore censura secondo cui, per procedere alla verificazione, parte opposta avrebbe dovuto produrre l'originale del documento disconosciuto entro il secondo termine ex art. 183 c.p.c., sicché il deposito tardivo avrebbe reso inammissibile l'istanza di verificazione stessa, si osserva che, come affermato dalla Corte di legittimità (Cass., terza sezione, n.
3756/2025), gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova;
inoltre, consolidato è il principio in base al quale nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione, potendo essere pertanto effettuata anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, allorquando la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde pagina 5 di 8 assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere a un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico: Cass. 35167/2021; Cass. n. 1366/2016); non costituisce dunque "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. il deposito in originale di documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.
Alla luce di tale insegnamento, cui questa Corte aderisce (pur prendendo atto del diverso orientamento espresso da Cass., terza sezione, n. 8304/2024, richiamata dall'appellante nella memoria difensiva e nella discussione), parte opposta, la quale ha consegnato l'originale a mani del C.T.U. al momento del conferimento dell'incarico all'udienza del 4.6.2021, non è incorsa in alcuna decadenza.
Del pari prive di fondamento, sulla base degli atti di causa, sono le restanti doglianze.
E infatti, sempre all'udienza del 4.6.2021, il giudice ha autorizzato il C.T.U. a ricevere il saggio grafico e, a seguito dell'istanza dello stesso C.T.U. del 5.7.2021 (che rappresentava l'impossibilità di espletare la consulenza grafologica a causa della mancata partecipazione della parte all'incontro peritale fissato per rendere il saggio grafico, della mancata iscrizione della nei registri della popolazione del Comune di Roma, nonché della mancata Pt_1 collaborazione del legale della stessa al fine di rendere possibile l'adempimento), ha disposto la convocazione della per l'udienza del 15.11.2021, per rendere il saggio grafico. Pt_1
In detta udienza quest'ultima non è comparsa e il difensore, lungi dall'addurre alcuna giustificazione, ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che va integralmente condivisa la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, laddove ha ritenuto riconosciuta la scrittura, applicando, senza incorrere in alcun errore, l'art. 219 comma 2 c.p.c., che prevede che, se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
La mancata comparizione per rendere il saggio grafico assorbe ogni altra considerazione sulla firma in verifica, dovendosi comunque pacificamente escludere che il C.T.U. abbia implicitamente ritenuto contraffatto il documento, poiché l'ausiliare ha soltanto dato atto a verbale che “l'originale oggi consegnato presenta firma scolorita dall'acqua”, come confermato nel verbale di inizio delle operazioni peritali.
***
Disatteso dunque il motivo di gravame, infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non esaminata dal primo giudice e riproposta nell'atto di appello. pagina 6 di 8 Come è noto, il disposto dell'art. 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 11436/2021).
Peraltro, nel caso di specie, risulta depositata in atti la comunicazione, tramite raccomandata del 27.5.2015, dell'avvenuta cessione dei crediti, anticipata via pec (doc. 3), notifica mai specificamente contestata.
Ne deriva che l'eccezione deve essere disattesa.
***
Per il resto, del tutto generiche sono le eccezioni, ugualmente riproposte in appello, concernenti l'asserita nullità dell'atto di ricognizione di debito e l'illiceità del negozio sottostante, rimaste sul piano delle mere asserzioni e non coltivate in primo grado.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
La domanda di condanna per lite temeraria, formulata dall'appellato deve essere CP_1 respinta.
Difettano, ad avviso della Corte, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., e cioè
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quelli di cui al successivo comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che la responsabilità per lite temeraria non consegue alla mera infondatezza della domanda o dell'impugnazione, ma necessita della mala fede o colpa grave, elementi che nella specie non si ravvisano, così come non si ravvisa l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi pagina 7 di 8 derivare automaticamente dall'infondatezza dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 26545 del
30/09/2021).
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 301/2022, R.G. n. 71522/2015, pubblicata in data 10.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per
[...] ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
VA PA EL CA
pagina 8 di 8