Sentenza breve 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 06/09/2023, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2023
N. 01967/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2023, proposto da:
Viluda s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Casale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 202300017085 del 03.03.2023, in forza della quale la Provincia di LE ha espresso parere negativo all'installazione di un mezzo pubblicitario lungo la SP 30 nel centro abitato del comune di Eboli;
b) della nota prot. n. 202300045785 del 20.04.2023, in forza della quale la Provincia di LE ha reiterato il diniego del nulla osta di cui sopra;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
il 7.7.2022 la società in epigrafe chiedeva di essere autorizzata ad installare un impianto pubblicitario ( rectius un cartello pubblicitario bidimensionale) sulla facciata del fabbricato sito nel centro abitato del comune di Eboli, catastalmente identificato al foglio n. 59 particella 251;
il Comune, atteso che il fabbricato su cui deve essere apposto l’impianto è visibile sia dalla strada provinciale SP 30 che dalla SS 18, sollecitava il rilascio del parere di competenza anche all’Anas ed alla Provincia di LE;
con nota prot. n. 247635 del 03.04.2023, l’Anas rilasciava il nulla osta;
con nota prot. n. 17085 del 03.03.2023, la Provincia di LE formalizzava il diniego (poi reiterato con nota prot. n. 45785 del 20.04.2023), l’Ente reiterava il diniego de quo, fondato sulle seguenti ragioni ostative: “l’impianto pubblicitario si trova nei pressi di una intersezione per cui non è autorizzabile così come previsto dall’art. 23 del Cds; per dimensioni e ubicazione il cartello non è assentibile, ex art. 48 e 51 del Regolamento di Attuazione del Cds; l’impianto arreca disturbo visivo agli utenti della strada e ne distrae l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”;
avverso gli atti de quibus insorge la società in epigrafe, mediante gravame di annullamento, notificato il 30.6.2023 e depositato il 12.07.2023, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
resiste in giudizio la Provincia di LE, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame;
nell’udienza camerale del 5 settembre 2023, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente fondato e, come tale, va accolto;
la materia del contendere verte sulla legittimità o meno dei due provvedimenti di diniego di nulla osta, oggetto della presente impugnazione;
ed invero, sulla base della documentazione in atti, gli atti de quibus si appalesano al Collegio illegittimi, in ragione del riscontrato vizio dirimente di inosservanza dell’art. 10 bis L. 241/1990;
sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva;
la giurisprudenza è chiara;
la previsione di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa (Consiglio di Stato sez. III, 28/03/2023, n.3140);
l'art. 10-bis L. n. 241 del 1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non va interpretato, dunque, in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione;
ne deriva che l'omissione del preavviso di rigetto non cagiona l'automatica illegittimità del provvedimento finale solo qualora possa trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato;
detto art. 21-octies, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (T.A.R. Catania, sez. II, 13/06/2023, n.1854);
in caso di provvedimento discrezionale, invece, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. III, 28/02/2023, n.2072; T.A.R. Napoli, sez. VI, 02/02/2023, n.752);
ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie, sottoposta allo scrutinio del Collegio, ne discende che i gravati si appalesano illegittimi, stante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nei termini giurisprudenzialmente profilati;
la vulnerazione delle garanzie partecipative è inequivoca e, perciò solo, inficia inevitabilmente gli atti de quibus sub specie di illegittimità;
a nulla rileva la deduzione, espressa dalla Provincia nella sua memoria difensiva, volta a rimarcare l’assolvimento dell’onere comunicativo, mediante l’avviso di avvio procedimentale, dal momento che, come già ampiamente esposto, in presenza di un atto discrezionale, la portata operativa declinata nell’art. 10 bis è alquanto rigorosa e la sua inosservanza integra un vizio di violazione di legge;
tanto basta al Collegio;
la natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata;
stante la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le note, prot. n. 17085 del 03.03.2023 e prot. n. 45785 del 20.04.2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO