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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 826 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, pendente tra
, , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Parte_1 Parte_2
Baccarini, giusta procura in atti
RICORRENTI
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
INTERDICENDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: interdizione giudiziale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorsoex artt. 473 bis.52 e ss. c.p.c., depositato in data 19.02.2024,
[...]
e hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione della sorella Parte_1 Parte_2 CP_1
nata a [...] il [...].
[...]
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che: - si trova in uno stato di infermità abituale di mente con permanente Controparte_1
alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da schizofrenia indifferenziata cronica di grave entità, diagnosticata nel 1984, all'età di 16 anni;
- in ragione di ciò l'interdicenda è stata dichiarata “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, come da verbale ASL del 15.12.2008;
- nel corso degli anni l'interdicenda ha subito diversi ricoveri, l'ultimo dei quali risalente al
25.07.2023;
- attualmente l'interdicenda vive con la madre, nei confronti della quale Persona_1
assume spesso comportamenti aggressivi;
- l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere gli atti della vita quotidiana;
- sotto il profilo patrimoniale, l'interdicenda è comproprietaria, unitamente ai fratelli ed alla madre, di un immobile sito in Roma, Via Santafiora n. 35/A, che ha ereditato dal padre, deceduto in data 21.08.2012;
- la predetta è altresì titolare di una pensione di invalidità di circa € 1.317,81 mensili, che viene accreditata su un conto corrente postale cointestato con la madre.
All'udienza del 30.10.2024 è stata esaminata l'interdicenda e sono stati sentiti i ricorrenti nonchè i parenti/affini dell'interdicenda, i quali tutti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso introduttivo, non opponendosi alla domanda di interdizione.
Alla successiva udienza del 5.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La nozione unitaria di persona, quale soggetto portatore di diritti da riconoscere, garantire e tutelare, suggellata nella Costituzione italiana e nelle Dichiarazioni dei diritti dei moderni Stati di diritto, ha imposto il superamento della rigida visione concettuale tra capacità e incapacità.
L'abbandono di tale concezione, in ordine alla fonte normativa primaria, si è concretizzata mediante l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Sicché, nell'ambito degli istituti paternalistici, il legislatore ha configurato una gradualità nell'applicazione della misura maggiormente adeguata ad apprestare al destinatario di essa congrua tutela, volta all'attuazione concreta del principio di proporzionalità nei confronti della persona in diversa misura capace e del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale quadro normativo ha assunto notevolissima importanza la tematica dell'individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, da un lato, e quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione, dall'altro. In merito, l'art. 1 della Legge n. 6/2004 ha attribuito all'amministrazione di sostegno “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. l'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata Legge, ha precisato al riguardo che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”.
Nell'art. 414 c.c., nuovo testo, è stato disposto che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi possono essere interdetti “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
L'art. 415 c.c. ha continuato a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia “talmente grave da far luogo all'interdizione”.
La questione del discrimen tra i menzionati istituti è stata affrontata dalla Corte
Costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409 c.c., ritenendo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, e darebbero, quindi, luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti “parzialmente fungibili”, lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di tutela concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2, 3,
4, 41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
La Consulta, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della citata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo la Corte Costituzionale: “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”. D'altronde, ha precisato la Consulta, “in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore”, in quanto, “secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, c.c., il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che
(solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando e facendo proprie le sopra riportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla Legge n.
6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr. Cass. civ, sez. 1, sent. n. 13584 del
12.06.2006).
In particolare, è stato osservato:
- che con l'amministrazione di sostegno “il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con
l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”; - che una tale scelta “non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione”, nel senso che “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per
l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che [...] essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità”;
- che “detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409, comma 2, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”
- che “nè osta a siffatta impostazione il rilievo che l'amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l'amministratore e il Giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell'art. 410 c.c., della informazione al primo (o al Giudice in caso di dissenso) da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L'argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest'ultimo, l'amministratore informa il Giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.” (Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n.
13584);
- che ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, “graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario […], a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 9628 del 22.04.2009).
Ciò posto, esaminata la documentazione depositata in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dai ricorrenti nel corso dell'udienza di comparizione, oltre che delle risultanze dell'esame dell'interdicenda, questo Collegio ritiene che la domanda di interdizione non possa trovare accoglimento.
Invero, dall'esame della documentazione medica depositata agli atti di causa e, segnatamente, del verbale di verifica della Commissione Medica INPS prot. n. 8651 del 10.02.2009 risulta che a è stata diagnosticata una schizofrenia indifferenziata cronica grave, in Controparte_1
ragione della quale le è stato riconosciuto il relativo beneficio pensionistico, atteso che la stessa non è stata ritenuta in grado di compiere autonomamente atti della vita quotidiana.
Tuttavia, in disparte l'osservazione per cui l'attribuzione del beneficio pensionistico per riconoscimento dell'invalidità non implica di per sé alcun automatismo in ordine all'applicazione degli istituti paternalistici concepiti dal legislatore a tutela degli incapaci, dall'esame dell'interdicenda è emerso che la stessa è orientata nel tempo e nello spazio e che gode di capacità intellettive e volitive, sebbene ridotte, tale per cui l'applicazione dell'istituto dell'interdizione, ovvero della tutela maggiormente persuasiva ed incisiva sul soggetto debole che l'ordinamento prevede, non appare proporzionata.
In particolare, è apparsa molto curata nell'aspetto fisico e sotto il profilo Controparte_1 dell'igiene personale, è stata in grado di interloquire con il Giudice, di rispondere alle domande postegli, di comunicare pensieri ed emozioni e di esprimersi in maniera compiuta. È stata altresì in grado di comunicare i suoi dati identificativi, di rappresentare la composizione del suo nucleo familiare e di comunicare l'andamento della sue relazioni con i familiari. Conosce il denaro ed è in grado di attribuire allo stesso un valore, riconoscendone la relativa funzione di acquisto di beni. Ha dichiarato altresì di non avere amici, di uscire prevalentemente da sola e di gestire piccole somme di denaro che le vengono corrisposte dalla madre per soddisfare i suoi bisogni primari, circostanza quest'ultima confermata anche dai ricorrenti.
Inoltre, sotto il profilo patrimoniale, non sono emersi elementi tali da suscitare la convinzione che le attività di amministrazione del patrimonio del beneficiando siano di elevata complessità, atteso che risulta comprietaria, unitamente ai fratelli ed alla madre, di un unico Controparte_1
immobile e titolare del solo reddito da pensione, sicchè anche la gestione del patrimonio si rivela semplice.
Né può ritenersi decisiva, ai fini dell'accoglimento della domanda di interdizione, la circostanza che si sia dimostrata – così come affermato dai ricorrenti – talvolta Controparte_1 ostile a prestare il consenso per l'esecuzione di eventuali trattamenti sanitari, ben potendo detta situazione essere arginata, laddove il dissenso confligga con gli interessi del beneficiario, mediante il ricorso a strumenti di protezione, come l'amministrazione di sostegno, meno limitanti rispetto all'istituto dell'interdizione. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e in virtù delle risultanze istruttorie, la domanda di interdizione deve essere, pertanto, respinta, risultando la stessa eccessiva a fronte delle concrete esigenze di tutela della persona debole.
Tuttavia, considerata la situazione di menomazione psichica di , che Controparte_1
oggettivamente incide, seppur non in modo talmente grave da porla nel nulla, sulla capacità
d'agire, si reputa che la stessa possa beneficiare dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Con separata ordinanza si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza in ordine all'apertura dell'amministrazione di sostegno.
In virtù dei motivi della decisione, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 826/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di interdizione promossa nei confronti di;
Controparte_1
b) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza, come da separata ordinanza;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 826 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, pendente tra
, , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Parte_1 Parte_2
Baccarini, giusta procura in atti
RICORRENTI
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
INTERDICENDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: interdizione giudiziale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorsoex artt. 473 bis.52 e ss. c.p.c., depositato in data 19.02.2024,
[...]
e hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione della sorella Parte_1 Parte_2 CP_1
nata a [...] il [...].
[...]
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che: - si trova in uno stato di infermità abituale di mente con permanente Controparte_1
alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da schizofrenia indifferenziata cronica di grave entità, diagnosticata nel 1984, all'età di 16 anni;
- in ragione di ciò l'interdicenda è stata dichiarata “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, come da verbale ASL del 15.12.2008;
- nel corso degli anni l'interdicenda ha subito diversi ricoveri, l'ultimo dei quali risalente al
25.07.2023;
- attualmente l'interdicenda vive con la madre, nei confronti della quale Persona_1
assume spesso comportamenti aggressivi;
- l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere gli atti della vita quotidiana;
- sotto il profilo patrimoniale, l'interdicenda è comproprietaria, unitamente ai fratelli ed alla madre, di un immobile sito in Roma, Via Santafiora n. 35/A, che ha ereditato dal padre, deceduto in data 21.08.2012;
- la predetta è altresì titolare di una pensione di invalidità di circa € 1.317,81 mensili, che viene accreditata su un conto corrente postale cointestato con la madre.
All'udienza del 30.10.2024 è stata esaminata l'interdicenda e sono stati sentiti i ricorrenti nonchè i parenti/affini dell'interdicenda, i quali tutti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso introduttivo, non opponendosi alla domanda di interdizione.
Alla successiva udienza del 5.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La nozione unitaria di persona, quale soggetto portatore di diritti da riconoscere, garantire e tutelare, suggellata nella Costituzione italiana e nelle Dichiarazioni dei diritti dei moderni Stati di diritto, ha imposto il superamento della rigida visione concettuale tra capacità e incapacità.
L'abbandono di tale concezione, in ordine alla fonte normativa primaria, si è concretizzata mediante l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Sicché, nell'ambito degli istituti paternalistici, il legislatore ha configurato una gradualità nell'applicazione della misura maggiormente adeguata ad apprestare al destinatario di essa congrua tutela, volta all'attuazione concreta del principio di proporzionalità nei confronti della persona in diversa misura capace e del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale quadro normativo ha assunto notevolissima importanza la tematica dell'individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, da un lato, e quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione, dall'altro. In merito, l'art. 1 della Legge n. 6/2004 ha attribuito all'amministrazione di sostegno “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. l'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata Legge, ha precisato al riguardo che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”.
Nell'art. 414 c.c., nuovo testo, è stato disposto che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi possono essere interdetti “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
L'art. 415 c.c. ha continuato a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia “talmente grave da far luogo all'interdizione”.
La questione del discrimen tra i menzionati istituti è stata affrontata dalla Corte
Costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409 c.c., ritenendo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, e darebbero, quindi, luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti “parzialmente fungibili”, lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di tutela concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2, 3,
4, 41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
La Consulta, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della citata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo la Corte Costituzionale: “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”. D'altronde, ha precisato la Consulta, “in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore”, in quanto, “secondo il nuovo testo dell'art. 411, comma 4, c.c., il Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che
(solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando e facendo proprie le sopra riportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, ovvero dall'interdizione e dall'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla Legge n.
6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr. Cass. civ, sez. 1, sent. n. 13584 del
12.06.2006).
In particolare, è stato osservato:
- che con l'amministrazione di sostegno “il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con
l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”; - che una tale scelta “non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione”, nel senso che “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per
l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che [...] essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità”;
- che “detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409, comma 2, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”
- che “nè osta a siffatta impostazione il rilievo che l'amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l'amministratore e il Giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell'art. 410 c.c., della informazione al primo (o al Giudice in caso di dissenso) da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L'argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest'ultimo, l'amministratore informa il Giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.” (Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n.
13584);
- che ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, “graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario […], a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 9628 del 22.04.2009).
Ciò posto, esaminata la documentazione depositata in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dai ricorrenti nel corso dell'udienza di comparizione, oltre che delle risultanze dell'esame dell'interdicenda, questo Collegio ritiene che la domanda di interdizione non possa trovare accoglimento.
Invero, dall'esame della documentazione medica depositata agli atti di causa e, segnatamente, del verbale di verifica della Commissione Medica INPS prot. n. 8651 del 10.02.2009 risulta che a è stata diagnosticata una schizofrenia indifferenziata cronica grave, in Controparte_1
ragione della quale le è stato riconosciuto il relativo beneficio pensionistico, atteso che la stessa non è stata ritenuta in grado di compiere autonomamente atti della vita quotidiana.
Tuttavia, in disparte l'osservazione per cui l'attribuzione del beneficio pensionistico per riconoscimento dell'invalidità non implica di per sé alcun automatismo in ordine all'applicazione degli istituti paternalistici concepiti dal legislatore a tutela degli incapaci, dall'esame dell'interdicenda è emerso che la stessa è orientata nel tempo e nello spazio e che gode di capacità intellettive e volitive, sebbene ridotte, tale per cui l'applicazione dell'istituto dell'interdizione, ovvero della tutela maggiormente persuasiva ed incisiva sul soggetto debole che l'ordinamento prevede, non appare proporzionata.
In particolare, è apparsa molto curata nell'aspetto fisico e sotto il profilo Controparte_1 dell'igiene personale, è stata in grado di interloquire con il Giudice, di rispondere alle domande postegli, di comunicare pensieri ed emozioni e di esprimersi in maniera compiuta. È stata altresì in grado di comunicare i suoi dati identificativi, di rappresentare la composizione del suo nucleo familiare e di comunicare l'andamento della sue relazioni con i familiari. Conosce il denaro ed è in grado di attribuire allo stesso un valore, riconoscendone la relativa funzione di acquisto di beni. Ha dichiarato altresì di non avere amici, di uscire prevalentemente da sola e di gestire piccole somme di denaro che le vengono corrisposte dalla madre per soddisfare i suoi bisogni primari, circostanza quest'ultima confermata anche dai ricorrenti.
Inoltre, sotto il profilo patrimoniale, non sono emersi elementi tali da suscitare la convinzione che le attività di amministrazione del patrimonio del beneficiando siano di elevata complessità, atteso che risulta comprietaria, unitamente ai fratelli ed alla madre, di un unico Controparte_1
immobile e titolare del solo reddito da pensione, sicchè anche la gestione del patrimonio si rivela semplice.
Né può ritenersi decisiva, ai fini dell'accoglimento della domanda di interdizione, la circostanza che si sia dimostrata – così come affermato dai ricorrenti – talvolta Controparte_1 ostile a prestare il consenso per l'esecuzione di eventuali trattamenti sanitari, ben potendo detta situazione essere arginata, laddove il dissenso confligga con gli interessi del beneficiario, mediante il ricorso a strumenti di protezione, come l'amministrazione di sostegno, meno limitanti rispetto all'istituto dell'interdizione. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e in virtù delle risultanze istruttorie, la domanda di interdizione deve essere, pertanto, respinta, risultando la stessa eccessiva a fronte delle concrete esigenze di tutela della persona debole.
Tuttavia, considerata la situazione di menomazione psichica di , che Controparte_1
oggettivamente incide, seppur non in modo talmente grave da porla nel nulla, sulla capacità
d'agire, si reputa che la stessa possa beneficiare dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Con separata ordinanza si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza in ordine all'apertura dell'amministrazione di sostegno.
In virtù dei motivi della decisione, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 826/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di interdizione promossa nei confronti di;
Controparte_1
b) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza, come da separata ordinanza;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi