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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20/05/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2294 /2025 promosso da Parte_1
nei confronti di Parte_2
Successivamente oggi 20/05/2025 alle ore 10.55 è comparso l'avv. ARTEGIANI
IRENE per parte attrice il quale richiama l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del 1.4.24 di mutamento del rito, all'intimato , ex art. 143 c.p.c. in data 14.4.25, ed insiste in Parte_2 domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad € 1600 pari a n. 8 mensilità;
Il Giudice,
dott. Chiavegatti Francesco dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del convenuto , e invita parte attrice alla Parte_2
precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa;
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto e alla memoria integrativa depositata in data 24.4.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2294/ 2025 r.g. promossa da,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARTEGIANI IRENE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ARTEGIANI IRENE
ATTORE
Contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
CONVENUTO contumace
In punto a Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem: della sentenza viene data contestuale lettura da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G. MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva
- premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo stipulato inter partes in data
28.5.24 e debitamente registrato (cfr. contratto di locazione, doc. 1 attore) nonché la conseguente condanna del convenuto, , al rilascio dell'immobile Parte_2
locato sito nel Comune di Verona, in via Francesco Berni Z.C. (censito al NCEU,
Foglio 165, part. 178 sub 46 cat. C/6), libero e sgombero da persone o cose anche interposte e al pagamento della somma di € 1600 a titolo di canoni e accessori non pagati da ottobre 2024 ad maggio 2025, nonché al pagamento dei canoni a scadere
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G. (ciascuno dell'importo mensile di euro 200) sino all'effettivo rilascio del bene in favore degli intimanti;
- dato atto di come il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segua ad ordinanza del 1.4.25 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile (cfr. doc.4 parte attrice e relata di notifica dell'intimazione) ed in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte Costituzionale del 17.1.2000 (ma sul punto si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale di Milano 17.12.2010, Trib. di Roma
20.4.2010 e Trib. di Padova 26.10.2010);
- ritenuta preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica ex art. 143 c.p.c. perfezionata in data 14.4.25;
- rilevata in fatto l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 28.5.24 e debitamente registrato relativamente all'immobile indicato in premessa (doc. 1 attore);
- dato atto di come il locatore - attore abbia allegato in fatto l'inadempimento da parte del convenuto all'obbligo di corrispondere € 1600 di cui :
n. 8 mensilità da ottobre 24 a maggio 2025 compreso, per un importo di € (200 x 8=)
1600, oltre ai canoni maturati successivamente e di quelle somme che verranno a scadere anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. sino all'effettivo rilascio;
- ritenuto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L.
392/78;
- ritenuto in particolare, in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr.
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
- ritenuto in particolare come “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
28/07/2004, n. 14234);
- ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda di parte attrice e l'inadempimento del convenuto;
- ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi euro 1600, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) e oltre alle indennità di pari importo (€ 200 mensili) ex art. 1591 c.c., dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
- ritenuto che all'accoglimento della domanda di parte attrice segua altresì la condanna del convenuto contumace alla refusione al primo delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14, tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2025 /2294, ogni diversa difesa, istanze eccezione o domanda disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 28.5.24 per inadempimento del convenuto;
3. dichiara tenuto e condanna al rilascio dell'immobile per Parte_2
cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore di parte attrice
; Parte_1
4. fissa per il rilascio la data del 10.6.2025;
5. dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_2
della somma di € 1600 per canoni impagati sino a maggio Parte_1
2025 compreso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6. condanna al pagamento della somma di € 200 per ogni Parte_2
mensilità successiva a partire da giugno 2025 sino all'effettivo rilascio;
7. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_2
che si liquidano in € 207,50 per esborsi ed in € 1700 per Parte_1 compensi difensivi (di cui € 450 per fase di convalida ed € 1250 per fase di merito studio); oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso in Verona il 20/05/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G.
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20/05/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2294 /2025 promosso da Parte_1
nei confronti di Parte_2
Successivamente oggi 20/05/2025 alle ore 10.55 è comparso l'avv. ARTEGIANI
IRENE per parte attrice il quale richiama l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del 1.4.24 di mutamento del rito, all'intimato , ex art. 143 c.p.c. in data 14.4.25, ed insiste in Parte_2 domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad € 1600 pari a n. 8 mensilità;
Il Giudice,
dott. Chiavegatti Francesco dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del convenuto , e invita parte attrice alla Parte_2
precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa;
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto e alla memoria integrativa depositata in data 24.4.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2294/ 2025 r.g. promossa da,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARTEGIANI IRENE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ARTEGIANI IRENE
ATTORE
Contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
CONVENUTO contumace
In punto a Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem: della sentenza viene data contestuale lettura da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G. MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva
- premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo stipulato inter partes in data
28.5.24 e debitamente registrato (cfr. contratto di locazione, doc. 1 attore) nonché la conseguente condanna del convenuto, , al rilascio dell'immobile Parte_2
locato sito nel Comune di Verona, in via Francesco Berni Z.C. (censito al NCEU,
Foglio 165, part. 178 sub 46 cat. C/6), libero e sgombero da persone o cose anche interposte e al pagamento della somma di € 1600 a titolo di canoni e accessori non pagati da ottobre 2024 ad maggio 2025, nonché al pagamento dei canoni a scadere
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G. (ciascuno dell'importo mensile di euro 200) sino all'effettivo rilascio del bene in favore degli intimanti;
- dato atto di come il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segua ad ordinanza del 1.4.25 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile (cfr. doc.4 parte attrice e relata di notifica dell'intimazione) ed in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte Costituzionale del 17.1.2000 (ma sul punto si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale di Milano 17.12.2010, Trib. di Roma
20.4.2010 e Trib. di Padova 26.10.2010);
- ritenuta preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica ex art. 143 c.p.c. perfezionata in data 14.4.25;
- rilevata in fatto l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 28.5.24 e debitamente registrato relativamente all'immobile indicato in premessa (doc. 1 attore);
- dato atto di come il locatore - attore abbia allegato in fatto l'inadempimento da parte del convenuto all'obbligo di corrispondere € 1600 di cui :
n. 8 mensilità da ottobre 24 a maggio 2025 compreso, per un importo di € (200 x 8=)
1600, oltre ai canoni maturati successivamente e di quelle somme che verranno a scadere anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. sino all'effettivo rilascio;
- ritenuto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L.
392/78;
- ritenuto in particolare, in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr.
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
- ritenuto in particolare come “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
28/07/2004, n. 14234);
- ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda di parte attrice e l'inadempimento del convenuto;
- ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi euro 1600, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) e oltre alle indennità di pari importo (€ 200 mensili) ex art. 1591 c.c., dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
- ritenuto che all'accoglimento della domanda di parte attrice segua altresì la condanna del convenuto contumace alla refusione al primo delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14, tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2025 /2294, ogni diversa difesa, istanze eccezione o domanda disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia di;
Parte_2
2. dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 28.5.24 per inadempimento del convenuto;
3. dichiara tenuto e condanna al rilascio dell'immobile per Parte_2
cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore di parte attrice
; Parte_1
4. fissa per il rilascio la data del 10.6.2025;
5. dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Parte_2
della somma di € 1600 per canoni impagati sino a maggio Parte_1
2025 compreso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6. condanna al pagamento della somma di € 200 per ogni Parte_2
mensilità successiva a partire da giugno 2025 sino all'effettivo rilascio;
7. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_2
che si liquidano in € 207,50 per esborsi ed in € 1700 per Parte_1 compensi difensivi (di cui € 450 per fase di convalida ed € 1250 per fase di merito studio); oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso in Verona il 20/05/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 2294/25 R.G.