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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/05/2024, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa
Eleonora Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6754 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
BATTISTI, 85 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv.
BERNARDI CATERINA, rappresentata e difesa dall'avv.
BERNARDI CATERINA
APPELLANTE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in via Farini 14 41043 FORMIGINE,
presso lo studio dell'avv. RUBILOTTA MICHELE,
1 rappresentato e difeso dall'avv. RUBILOTTA MICHELE
APPELLATO
in punto a: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi).
Conclusioni delle parti
Come da udienza del 7.02.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di proporre appello avverso la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Modena n.740/2021, pronunciata all'esito del giudizio di opposizione promosso dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 2034/2020, emesso su ricorso dell'appellato a fronte del mancato rimborso, da parte della sig.ra , della Pt_1
propria quota parte delle spese straordinarie sostenute dal CP_1
in favore del figlio minore della coppia, , per un importo Per_1
complessivo di €.2318,79, oltre interessi legali e spese della
2 procedura monitoria.
Deduceva l'opponente l'ingiunzione, tramite l'opposto decreto,
di importi non dovuti in quanto riguardanti spese non concordate tra le parti, con particolare riguardo a quelle scolastiche per una scuola privata;
deduceva altresì che la documentazione posta a sostegno della pretesa non era idonea a fornirne la prova in quanto non univocamente riconducibile alle spese delle quali si domandava il rimborso.
Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 850,00
oltre accessori.
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) mancata valutazione dei documenti prodotti dalla sig.ra relativi alla sua situazione di disagio economico / sociale: Pt_1
2) mancata valutazione della documentazione prodotta dalla sig.ra nel giudizio di primo grado avente ad oggetto la Pt_1
dimostrazione del mancato accordo circa la spesa relativa alla scuola privata;
3 3) omessa valutazione e disamina delle eccezioni sollevate dalla opponente in merito alle spese indeterminate/ non documentate/
non giustificate (alcune spese di cui si chiede il rimborso rientrano tra quelle ordinarie, non tra quelle straordinarie;
alcune spese (ed in particolare le spese mediche) riguardano CP_1
o il padre di lui, non già il minore).
[...]
L'appellato si costituiva, contestando la fondatezza dei suddetti motivi di appello e chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, la difesa di parte appellante rinunciava al mandato;
l'appellante non provvedeva a costituirsi con nuovo difensore e dunque non depositava le memorie finali.
Ciò premesso, l'appello è da accogliere solo nei limiti che si vanno di seguito ad enunciare.
Va premesso, quanto al motivo di appello sub 1), che non possono essere vagliate in questa sede doglianze inerenti la mancata valutazione delle condizioni economiche delle parti,
attenendo le stesse al merito delle cause in materia di famiglia e
4 dovendosi ritenere superate dall'emissione di sentenza definitiva passata in giudicato.
Venendo alle doglianze di cui ai motivi di appello nn.2 e 3, giova premettere che in base al Protocollo in vigore presso questo
Tribunale le spese straordinarie sono così individuate e disciplinate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
; d) tickets sanitari, e) farmaci da Organizzazione_1
banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
Organizzazione_1
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
5 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6 E' inoltre pacifico tra le parti che, per precedenti provvedimenti definitivi di questo Tribunale, sia Parte_1
tenuta a rifondere a le spese straordinarie Controparte_1
sostenute per il minore nella misura del 40%. Per_1
Quanto in particolare al motivo di appello sub 3, in assenza di indicazione precisa da parte dell'appellante delle voci che non si ritengono dovute giova prendere in considerazione le singole voci di cui è stato chiesto il rimborso con l'ingiunzione di pagamento:
a) spese per attività ricreativa (doc. 5 parte appellata): si tratta di spese per gite scolastiche, per corsi ecc;
di queste, alcune rientrano tra quelle che non richiedono preventivo accordo, altre non vi rientrano ma non è stata contestata l'esistenza di un accordo sulle stesse né è stato specificamente indicato quali non siano dovute;
b) spese per carta identità (doc. 6): sono senz'altro dovute, né se ne rinviene una specifica contestazione;
c) spese per corredo scolastico (doc. 7): rientrano evidentemente in quelle di inizio anno, come facilmente desumibile dagli
7 scontrini, risalenti al mese di settembre, pertanto non richiedono il preventivo accordo;
d) le medesime considerazioni valgono con riferimento alle spese per corredo scolastico della scuola materna (doc. 8);
e) spese oculistiche: ferma la loro evidente necessità per il minore, non è stata contestata l'esistenza di accordo tra le parti
(doc. 9);
f) spese di farmacia (doc. 12): si condividono le osservazioni del giudice di prime cure secondo cui trattasi all'evidenza di farmaci per lo più da banco e di natura pediatrica, onde a prescindere dal codice fiscale che recano gli scontrini, non può dubitarsi che siano state sostenute nell'interesse del minore;
né consta uno specifico dissenso all'utilizzo dei farmaci;
g) spese per l'iscrizione alla scuola materna (doc. 11): non sono state specificamente contestate dall'appellante.
Il motivo è dunque infondato e va disatteso.
Diverso è il discorso per quanto riguarda le censure inerenti le spese scolastiche di cui al documento 9.1 depositato
8 dall'appellato, che riguardano la scuola privata attualmente frequentata da (motivo di appello sub 1)). Per_1
Richiamate le considerazioni generali in ordine alle spese straordinarie di cui sopra, la quota di spettanza della signora
è quantificata in €. 935 e si tratta di spese che richiedono Pt_1
il preventivo accordo.
Per orientamento del Tribunale, qualora i genitori non riescano ad accordarsi sulla scelta tra scuola pubblica e privata, il
Tribunale può indicare la sola scuola pubblica che lo Stato mette a disposizione di tutti i minori e della quale si presume la capacità
di fornire idonea istruzione.
La scuola privata, al contrario, comporta il pagamento di rette e soprattutto l'adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa, culturale ed educativa che possono essere prescelti solo su condivisa decisione dai genitori ma non certamente imposti dal Tribunale nel loro dissenso (in tal senso cfr. Trib. Roma, sez. I civ., decreto 20.1.2017 consultabile su www.ilcaso.it).
9 La medesima giurisprudenza da ultimo richiamata ha, inoltre,
ulteriormente evidenziato in modo condivisibile l'irrilevanza di una pregressa adesione alla scuola privata per precedenti cicli di studi, potendo una determinata impostazione didattica, educativa,
culturale o religiosa essere reputata adeguata per una determinata età dei figli e non per altra.
Del resto, a ritenere diversamente, il genitore che avesse prestato il consenso alla frequentazione di una scuola privata dell'infanzia,
sarebbe poi tenuto ad assicurare la frequenza scolastica nella medesima struttura fino al compimento degli studi, anche universitari, qualora la stessa disponesse di offerta formativa di ogni ordine e grado, il che naturalmente non è pensabile.
Ebbene, dalla documentazione depositata dall'appellante (docc. 6
e 7) emergono dati non pienamente probanti l'accordo tra le parti in ordine alla frequentazione della scuola privata da parte di con la conseguenza che tali spese non possono essere Per_1
imposte al genitore dissenziente.
10 Pertanto, tali spese dovranno restare a carico del genitore che ha scelto di mandare il minore alla scuola privata e non sono dovute dall'appellante.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere parzialmente accolto con riferimento al motivo sub. 2.
Quanto alle spese del secondo grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'appello (solo la somma di €. 935 è risultata non essere dovuta), giustifica la compensazione nella misura di 1/3
delle spese processuali di questo grado di giudizio che in relazione all'atteggiamento processuale delle parti ed al valore della causa, saranno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Modena in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Modena n. 740/2021, così sostituisce i capi 1 e 2 del dispositivo:
revoca il decreto ingiuntivo N. 2034/2020 del Tribunale di
Modena e condanna a Parte_1
11 corrispondere a la minor somma di Controparte_1
€.1383,78 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione Parte_1
delle spese processuali sostenute da parte opposta in questo grado di giudizio nella misura dei 2/3, che, per l'intero, liquida in
€. 2127,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensandole per la rimanente parte.
Modena, 6.05.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa
Eleonora Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6754 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
BATTISTI, 85 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv.
BERNARDI CATERINA, rappresentata e difesa dall'avv.
BERNARDI CATERINA
APPELLANTE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in via Farini 14 41043 FORMIGINE,
presso lo studio dell'avv. RUBILOTTA MICHELE,
1 rappresentato e difeso dall'avv. RUBILOTTA MICHELE
APPELLATO
in punto a: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi).
Conclusioni delle parti
Come da udienza del 7.02.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di proporre appello avverso la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Modena n.740/2021, pronunciata all'esito del giudizio di opposizione promosso dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 2034/2020, emesso su ricorso dell'appellato a fronte del mancato rimborso, da parte della sig.ra , della Pt_1
propria quota parte delle spese straordinarie sostenute dal CP_1
in favore del figlio minore della coppia, , per un importo Per_1
complessivo di €.2318,79, oltre interessi legali e spese della
2 procedura monitoria.
Deduceva l'opponente l'ingiunzione, tramite l'opposto decreto,
di importi non dovuti in quanto riguardanti spese non concordate tra le parti, con particolare riguardo a quelle scolastiche per una scuola privata;
deduceva altresì che la documentazione posta a sostegno della pretesa non era idonea a fornirne la prova in quanto non univocamente riconducibile alle spese delle quali si domandava il rimborso.
Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 850,00
oltre accessori.
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) mancata valutazione dei documenti prodotti dalla sig.ra relativi alla sua situazione di disagio economico / sociale: Pt_1
2) mancata valutazione della documentazione prodotta dalla sig.ra nel giudizio di primo grado avente ad oggetto la Pt_1
dimostrazione del mancato accordo circa la spesa relativa alla scuola privata;
3 3) omessa valutazione e disamina delle eccezioni sollevate dalla opponente in merito alle spese indeterminate/ non documentate/
non giustificate (alcune spese di cui si chiede il rimborso rientrano tra quelle ordinarie, non tra quelle straordinarie;
alcune spese (ed in particolare le spese mediche) riguardano CP_1
o il padre di lui, non già il minore).
[...]
L'appellato si costituiva, contestando la fondatezza dei suddetti motivi di appello e chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, la difesa di parte appellante rinunciava al mandato;
l'appellante non provvedeva a costituirsi con nuovo difensore e dunque non depositava le memorie finali.
Ciò premesso, l'appello è da accogliere solo nei limiti che si vanno di seguito ad enunciare.
Va premesso, quanto al motivo di appello sub 1), che non possono essere vagliate in questa sede doglianze inerenti la mancata valutazione delle condizioni economiche delle parti,
attenendo le stesse al merito delle cause in materia di famiglia e
4 dovendosi ritenere superate dall'emissione di sentenza definitiva passata in giudicato.
Venendo alle doglianze di cui ai motivi di appello nn.2 e 3, giova premettere che in base al Protocollo in vigore presso questo
Tribunale le spese straordinarie sono così individuate e disciplinate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
; d) tickets sanitari, e) farmaci da Organizzazione_1
banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
Organizzazione_1
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
5 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6 E' inoltre pacifico tra le parti che, per precedenti provvedimenti definitivi di questo Tribunale, sia Parte_1
tenuta a rifondere a le spese straordinarie Controparte_1
sostenute per il minore nella misura del 40%. Per_1
Quanto in particolare al motivo di appello sub 3, in assenza di indicazione precisa da parte dell'appellante delle voci che non si ritengono dovute giova prendere in considerazione le singole voci di cui è stato chiesto il rimborso con l'ingiunzione di pagamento:
a) spese per attività ricreativa (doc. 5 parte appellata): si tratta di spese per gite scolastiche, per corsi ecc;
di queste, alcune rientrano tra quelle che non richiedono preventivo accordo, altre non vi rientrano ma non è stata contestata l'esistenza di un accordo sulle stesse né è stato specificamente indicato quali non siano dovute;
b) spese per carta identità (doc. 6): sono senz'altro dovute, né se ne rinviene una specifica contestazione;
c) spese per corredo scolastico (doc. 7): rientrano evidentemente in quelle di inizio anno, come facilmente desumibile dagli
7 scontrini, risalenti al mese di settembre, pertanto non richiedono il preventivo accordo;
d) le medesime considerazioni valgono con riferimento alle spese per corredo scolastico della scuola materna (doc. 8);
e) spese oculistiche: ferma la loro evidente necessità per il minore, non è stata contestata l'esistenza di accordo tra le parti
(doc. 9);
f) spese di farmacia (doc. 12): si condividono le osservazioni del giudice di prime cure secondo cui trattasi all'evidenza di farmaci per lo più da banco e di natura pediatrica, onde a prescindere dal codice fiscale che recano gli scontrini, non può dubitarsi che siano state sostenute nell'interesse del minore;
né consta uno specifico dissenso all'utilizzo dei farmaci;
g) spese per l'iscrizione alla scuola materna (doc. 11): non sono state specificamente contestate dall'appellante.
Il motivo è dunque infondato e va disatteso.
Diverso è il discorso per quanto riguarda le censure inerenti le spese scolastiche di cui al documento 9.1 depositato
8 dall'appellato, che riguardano la scuola privata attualmente frequentata da (motivo di appello sub 1)). Per_1
Richiamate le considerazioni generali in ordine alle spese straordinarie di cui sopra, la quota di spettanza della signora
è quantificata in €. 935 e si tratta di spese che richiedono Pt_1
il preventivo accordo.
Per orientamento del Tribunale, qualora i genitori non riescano ad accordarsi sulla scelta tra scuola pubblica e privata, il
Tribunale può indicare la sola scuola pubblica che lo Stato mette a disposizione di tutti i minori e della quale si presume la capacità
di fornire idonea istruzione.
La scuola privata, al contrario, comporta il pagamento di rette e soprattutto l'adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa, culturale ed educativa che possono essere prescelti solo su condivisa decisione dai genitori ma non certamente imposti dal Tribunale nel loro dissenso (in tal senso cfr. Trib. Roma, sez. I civ., decreto 20.1.2017 consultabile su www.ilcaso.it).
9 La medesima giurisprudenza da ultimo richiamata ha, inoltre,
ulteriormente evidenziato in modo condivisibile l'irrilevanza di una pregressa adesione alla scuola privata per precedenti cicli di studi, potendo una determinata impostazione didattica, educativa,
culturale o religiosa essere reputata adeguata per una determinata età dei figli e non per altra.
Del resto, a ritenere diversamente, il genitore che avesse prestato il consenso alla frequentazione di una scuola privata dell'infanzia,
sarebbe poi tenuto ad assicurare la frequenza scolastica nella medesima struttura fino al compimento degli studi, anche universitari, qualora la stessa disponesse di offerta formativa di ogni ordine e grado, il che naturalmente non è pensabile.
Ebbene, dalla documentazione depositata dall'appellante (docc. 6
e 7) emergono dati non pienamente probanti l'accordo tra le parti in ordine alla frequentazione della scuola privata da parte di con la conseguenza che tali spese non possono essere Per_1
imposte al genitore dissenziente.
10 Pertanto, tali spese dovranno restare a carico del genitore che ha scelto di mandare il minore alla scuola privata e non sono dovute dall'appellante.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere parzialmente accolto con riferimento al motivo sub. 2.
Quanto alle spese del secondo grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'appello (solo la somma di €. 935 è risultata non essere dovuta), giustifica la compensazione nella misura di 1/3
delle spese processuali di questo grado di giudizio che in relazione all'atteggiamento processuale delle parti ed al valore della causa, saranno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Modena in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Modena n. 740/2021, così sostituisce i capi 1 e 2 del dispositivo:
revoca il decreto ingiuntivo N. 2034/2020 del Tribunale di
Modena e condanna a Parte_1
11 corrispondere a la minor somma di Controparte_1
€.1383,78 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione Parte_1
delle spese processuali sostenute da parte opposta in questo grado di giudizio nella misura dei 2/3, che, per l'intero, liquida in
€. 2127,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensandole per la rimanente parte.
Modena, 6.05.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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