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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4651, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 10.10.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 18.10.1964 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato in TORRE ANNUNZIATA alla CodiceFiscale_1 via LUIGI ZUPPETTA n.21 presso lo studio degli avv.ti Antonio FIORDORO e Patrizia BRANCACCIO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: trattamento economico di malattia.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate, per parte resistente;
rinuncia all'azione e declaratoria di cessata materia del contendere, per parte ricorrente.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 29 luglio 2024 il sig. si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento della datata 30 marzo 2023 con cui l'ente previdenziale comunicava CP_2
l'ingiustificata assenza dell'istante alla visita di controllo in corso di malattia, e la condanna dell' convenuto al pagamento delle spettanze economiche per il CP_1 periodo dall'11/01/2023 al 04/03/2023.
1 Si costituiva ritualmente in Giudizio l' che resisteva alla avversa iniziativa CP_1 giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza e, quanto alle rivendicazioni economiche, per intervenuta erogazione di parte delle spettanze e maturata prescrizione annuale di quelle residuali.
Con le note sostitutive della prima udienza di comparizione il ricorrente contrastava le difese dell' in particolare soffermandosi sulla questione CP_1 prescrizionale ad eccepita estensione quinquennale e non annuale come evocato dall'ente previdenziale. Sollecitava, all'uopo, l'istante il differimento della fase decisionale onde meglio argomentare su tale eccezione e per verificare se il ricorrente ha effettivamente percepito le somme in contestazione, come indicato dall'Ente resistente nella sua comparsa.
Rinviata la causa con concessione di termini per note illustrative, oltre che sostitutive, il ricorrente veicolava, con le sole note del 9 ottobre 2025, la sua decisione di adesione all'eccezione ex adverso sollevata dall'Ente resistente con riferimento alla prescrizione e “conseguente” rinuncia all'azione.
L'ente previdenziale insisteva nelle proprie difese.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 10.10.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
L'istanza attorea funzionale ad un epilogo della vicenda processuale incentrato sulla declaratoria di cessata materia del contendere per rinuncia all'azione non può essere accolta. Ed invero, se va condivisa la deriva eminentemente procedurale dell'istanza al cospetto di una sollecitazione non contenuta in apposita dichiarazione della parte, lo stesso non può dirsi per la sua esaustività e, quindi, per la sua idoneità a “coprire” tutti i capi della originaria domanda attorea.
Per come anticipato nel paragrafo storico-ricostruttivo di lite, il ricorrente ha chiesto annullarsi la nota informativa in data 30 marzo 2023, per motivi giuridico/fattuali, e condannarsi l' al trattamento economico inerente il CP_1 periodo 11 gennaio/4 marzo 2023.
Il resistente , a fronte di tali rivendicazioni, ha da un lato allegato CP_1
l'intervenuta erogazione di una parte del trattamento economico ex adverso evocato e dall'altro eccepito la prescrizione annuale del diritto alla corresponsione delle somme ancora “dovute”. Il tutto sulla premessa della piena legittimità dell'iniziativa compendiata nella nota del 30 marzo 2023 che, sulla base della impossibilità della visita di controllo per assenza al domicilio dell'interessato, formalizzava le conseguenze della “prima assenza ingiustificata”, costituite dalla trattenuta dell'intera indennità di malattia fino a dieci giorni a partire dall'inizio della malattia.
Il con la prima difesa utile ha contestato la fondatezza dell'eccezione Pt_1 di prescrizione, riservandosi di verificare se effettivamente fossero stati erogati gli
2 importi indicati dall' pari ad euro 139,92 nel mese di febbraio 2023 e ad euro CP_1
1.567,61 nel mese di marzo 2023.
Consegue che la rinunzia all'azione dovuta alla sola adesione all'eccezione di prescrizione non “chiude” l'intera vertenza, nulla avendo precisato il ricorrente sulla sorte della domanda principale, inerente la “giustificabilità” dell'esito negativo della visita di controllo, e sulla generale questione economica. (3)
Preso, quindi, atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere riferita alle -sole- rivendicazioni economiche attoree incentrate sul residuo trattamento di malattia, deve nel resto pronunciarsi sentenza di merito. Che, evidentemente, non può che essere di rigetto dei restanti capi della pretesa azionata. (4)
Quanto alla legittimità delle determinazioni assunte dall'ente previdenziale sulla base degli accadimenti del 2 febbraio 2023 va segnalato che l'infondatezza dell'assunto attoreo è insita nella stessa prospettazione in fatto operata dal . Pt_1
Una volta ammesso che l'apparecchio citofonico era -da tempo- fuori uso per mancata erogazione allo stabile di energia elettrica e che non era stato predisposto un affidabile meccanismo alternativo funzionale a superare l'ostacolo, pare al G.U.L. del tutto evidente la “certificata” impossibilità del medico addetto alla visita di controllo di accedere all'interno del palazzo e lasciare nella cassetta postale l'avviso di cui essenzialmente si duole l'istante. Né la prova per testi delineata nell'atto introduttivo di lite, alla quale peraltro l'interessato ha chiaramente rinunciato con le ultime note sostitutive, avrebbe disvelato scenari diversi, in qualche modo forieri di conclusioni in fatto alternative.
Ed invero, nessuna circostanza storico-fenomenica può superare, fino a querela di falso, i fatti attestati dal medico addetto alla visita di controllo. Ragione per la quale tutti i dati circostanziali desumibili, in astratto, dalle deposizioni originariamente sollecitate, lasciano intatta la premessa costituita dalla mancata risposta alla bussata citofonica, a prescindere dalla causa siccome adombrata, e dalla impossibilità di lasciare l'avviso, evidentemente riconducibile alla chiusura del portone di ingresso allo stabile e alla rimozione del cartello che, in ottica attorea, era destinato ad avvertire l'utenza della mancata erogazione di energia elettrica.
Per il resto, è qui sufficiente rimandare ad un tracciato ermeneutico ormai costante, ben sintetizzato dalla pronuncia dei Giudici di legittimità allegata dal resistente (sent. n.19668/2019), i cui principi generali superano le barriere CP_1 del caso concreto.
Resta fermo che dalla infondatezza del capo di domanda concernente l'esito negativo della visita di controllo discende l'intangibilità delle determinazioni assunte dall' in tema di quantificazione del trattamento di malattia realmente CP_1
“dovuto”.
3 (5)
In mancanza di repliche mirate dell'istante deve, infine, ritenersi provata l'intervenuta erogazione degli importi allegati dal resistente , nella misura CP_1 indicata. Si ribadisce, in argomento, che l'originaria richiesta attorea di differimento motivata anche con la necessità di “controllare” l'avvenuta corresponsione delle somme precisate dall'ente previdenziale, accolta dall'Istruttore, non è sfociata in alcuna presa di posizione specifica.
Consegue che anche in parte qua la pretesa azionata va disattesa, dovendosi altresì ulteriormente segnalare la grave genericità dell'obiezione, quanto meno implicita, del ricorrente afferente la non esaustività del trattamento di malattia corrispostogli dall' CP_1
Va, infatti, rammentato che l'originario petitum conclusivo del ricorso si attestava sulla sollecitata condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spettanze economiche per il periodo dall'11/01/2023 al 04/03/2023 (6)
La questione delle spese di lite non può essere risolta secondo le indicazioni attoree. E ciò a prescindere dai rilievi che investono la pregnanza dell'intervenuta “rinunzia all'azione”.
Ed invero, quanto meno nella prospettiva della ragionevole durata del processo e dell'interesse pubblico alla pronta definizione delle controversie non può non ricevere negativo apprezzamento il comportamento -processuale, appunto- del ricorrente che non ha consentito di approdare a sentenza in concomitanza con la prima trattazione. E ciò senza alcuna ragione giustificativa, per come disvelato dalla successiva presa di posizione veicolata con le note sostitutive finali. Dalla quale emerge un'adesione all'eccezione di prescrizione che, lasciando peraltro inalterata la problematica principale, contrastava, nuovamente senza apparente ragione progressivamente valorizzata, l'originaria netta contestazione circa la fondatezza dell'eccezione stessa. Si contesta, in particolare, l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, completamente destituita di fondamento. In merito si rileva che il termine è quinquennale così come prevede l'art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 del D.L. 6/7/2011 n. 98, che ha aggiunto all'art. 47 del D.P.R. 639/1970, l'art. 47/bis, uniformando in 5 anni il termine di prescrizione anche per tutti i ratei di prestazioni temporanee e comunque non pensionistiche. È indubbio che l'indennità di malattia rientra tra le prestazioni temporanee, con la conseguenza che il termine di prescrizione è di 5 anni.> Così le note sostitutive del 13 febbraio 2025 che hanno paralizzato la fase decisionale in prima trattazione.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio di soccombenza, reale e virtuale.
4 Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle residue rivendicazioni economiche dell'istante;
2. rigetta nel resto la domanda attorea;
3. condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 850,00 oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4651, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 10.10.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 18.10.1964 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi residente, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliato in TORRE ANNUNZIATA alla CodiceFiscale_1 via LUIGI ZUPPETTA n.21 presso lo studio degli avv.ti Antonio FIORDORO e Patrizia BRANCACCIO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: trattamento economico di malattia.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate, per parte resistente;
rinuncia all'azione e declaratoria di cessata materia del contendere, per parte ricorrente.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 29 luglio 2024 il sig. si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento della datata 30 marzo 2023 con cui l'ente previdenziale comunicava CP_2
l'ingiustificata assenza dell'istante alla visita di controllo in corso di malattia, e la condanna dell' convenuto al pagamento delle spettanze economiche per il CP_1 periodo dall'11/01/2023 al 04/03/2023.
1 Si costituiva ritualmente in Giudizio l' che resisteva alla avversa iniziativa CP_1 giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza e, quanto alle rivendicazioni economiche, per intervenuta erogazione di parte delle spettanze e maturata prescrizione annuale di quelle residuali.
Con le note sostitutive della prima udienza di comparizione il ricorrente contrastava le difese dell' in particolare soffermandosi sulla questione CP_1 prescrizionale ad eccepita estensione quinquennale e non annuale come evocato dall'ente previdenziale. Sollecitava, all'uopo, l'istante il differimento della fase decisionale onde meglio argomentare su tale eccezione e per verificare se il ricorrente ha effettivamente percepito le somme in contestazione, come indicato dall'Ente resistente nella sua comparsa.
Rinviata la causa con concessione di termini per note illustrative, oltre che sostitutive, il ricorrente veicolava, con le sole note del 9 ottobre 2025, la sua decisione di adesione all'eccezione ex adverso sollevata dall'Ente resistente con riferimento alla prescrizione e “conseguente” rinuncia all'azione.
L'ente previdenziale insisteva nelle proprie difese.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 10.10.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
L'istanza attorea funzionale ad un epilogo della vicenda processuale incentrato sulla declaratoria di cessata materia del contendere per rinuncia all'azione non può essere accolta. Ed invero, se va condivisa la deriva eminentemente procedurale dell'istanza al cospetto di una sollecitazione non contenuta in apposita dichiarazione della parte, lo stesso non può dirsi per la sua esaustività e, quindi, per la sua idoneità a “coprire” tutti i capi della originaria domanda attorea.
Per come anticipato nel paragrafo storico-ricostruttivo di lite, il ricorrente ha chiesto annullarsi la nota informativa in data 30 marzo 2023, per motivi giuridico/fattuali, e condannarsi l' al trattamento economico inerente il CP_1 periodo 11 gennaio/4 marzo 2023.
Il resistente , a fronte di tali rivendicazioni, ha da un lato allegato CP_1
l'intervenuta erogazione di una parte del trattamento economico ex adverso evocato e dall'altro eccepito la prescrizione annuale del diritto alla corresponsione delle somme ancora “dovute”. Il tutto sulla premessa della piena legittimità dell'iniziativa compendiata nella nota del 30 marzo 2023 che, sulla base della impossibilità della visita di controllo per assenza al domicilio dell'interessato, formalizzava le conseguenze della “prima assenza ingiustificata”, costituite dalla trattenuta dell'intera indennità di malattia fino a dieci giorni a partire dall'inizio della malattia.
Il con la prima difesa utile ha contestato la fondatezza dell'eccezione Pt_1 di prescrizione, riservandosi di verificare se effettivamente fossero stati erogati gli
2 importi indicati dall' pari ad euro 139,92 nel mese di febbraio 2023 e ad euro CP_1
1.567,61 nel mese di marzo 2023.
Consegue che la rinunzia all'azione dovuta alla sola adesione all'eccezione di prescrizione non “chiude” l'intera vertenza, nulla avendo precisato il ricorrente sulla sorte della domanda principale, inerente la “giustificabilità” dell'esito negativo della visita di controllo, e sulla generale questione economica. (3)
Preso, quindi, atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere riferita alle -sole- rivendicazioni economiche attoree incentrate sul residuo trattamento di malattia, deve nel resto pronunciarsi sentenza di merito. Che, evidentemente, non può che essere di rigetto dei restanti capi della pretesa azionata. (4)
Quanto alla legittimità delle determinazioni assunte dall'ente previdenziale sulla base degli accadimenti del 2 febbraio 2023 va segnalato che l'infondatezza dell'assunto attoreo è insita nella stessa prospettazione in fatto operata dal . Pt_1
Una volta ammesso che l'apparecchio citofonico era -da tempo- fuori uso per mancata erogazione allo stabile di energia elettrica e che non era stato predisposto un affidabile meccanismo alternativo funzionale a superare l'ostacolo, pare al G.U.L. del tutto evidente la “certificata” impossibilità del medico addetto alla visita di controllo di accedere all'interno del palazzo e lasciare nella cassetta postale l'avviso di cui essenzialmente si duole l'istante. Né la prova per testi delineata nell'atto introduttivo di lite, alla quale peraltro l'interessato ha chiaramente rinunciato con le ultime note sostitutive, avrebbe disvelato scenari diversi, in qualche modo forieri di conclusioni in fatto alternative.
Ed invero, nessuna circostanza storico-fenomenica può superare, fino a querela di falso, i fatti attestati dal medico addetto alla visita di controllo. Ragione per la quale tutti i dati circostanziali desumibili, in astratto, dalle deposizioni originariamente sollecitate, lasciano intatta la premessa costituita dalla mancata risposta alla bussata citofonica, a prescindere dalla causa siccome adombrata, e dalla impossibilità di lasciare l'avviso, evidentemente riconducibile alla chiusura del portone di ingresso allo stabile e alla rimozione del cartello che, in ottica attorea, era destinato ad avvertire l'utenza della mancata erogazione di energia elettrica.
Per il resto, è qui sufficiente rimandare ad un tracciato ermeneutico ormai costante, ben sintetizzato dalla pronuncia dei Giudici di legittimità allegata dal resistente (sent. n.19668/2019), i cui principi generali superano le barriere CP_1 del caso concreto.
Resta fermo che dalla infondatezza del capo di domanda concernente l'esito negativo della visita di controllo discende l'intangibilità delle determinazioni assunte dall' in tema di quantificazione del trattamento di malattia realmente CP_1
“dovuto”.
3 (5)
In mancanza di repliche mirate dell'istante deve, infine, ritenersi provata l'intervenuta erogazione degli importi allegati dal resistente , nella misura CP_1 indicata. Si ribadisce, in argomento, che l'originaria richiesta attorea di differimento motivata anche con la necessità di “controllare” l'avvenuta corresponsione delle somme precisate dall'ente previdenziale, accolta dall'Istruttore, non è sfociata in alcuna presa di posizione specifica.
Consegue che anche in parte qua la pretesa azionata va disattesa, dovendosi altresì ulteriormente segnalare la grave genericità dell'obiezione, quanto meno implicita, del ricorrente afferente la non esaustività del trattamento di malattia corrispostogli dall' CP_1
Va, infatti, rammentato che l'originario petitum conclusivo del ricorso si attestava sulla sollecitata condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spettanze economiche per il periodo dall'11/01/2023 al 04/03/2023 (6)
La questione delle spese di lite non può essere risolta secondo le indicazioni attoree. E ciò a prescindere dai rilievi che investono la pregnanza dell'intervenuta “rinunzia all'azione”.
Ed invero, quanto meno nella prospettiva della ragionevole durata del processo e dell'interesse pubblico alla pronta definizione delle controversie non può non ricevere negativo apprezzamento il comportamento -processuale, appunto- del ricorrente che non ha consentito di approdare a sentenza in concomitanza con la prima trattazione. E ciò senza alcuna ragione giustificativa, per come disvelato dalla successiva presa di posizione veicolata con le note sostitutive finali. Dalla quale emerge un'adesione all'eccezione di prescrizione che, lasciando peraltro inalterata la problematica principale, contrastava, nuovamente senza apparente ragione progressivamente valorizzata, l'originaria netta contestazione circa la fondatezza dell'eccezione stessa. Si contesta, in particolare, l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, completamente destituita di fondamento. In merito si rileva che il termine è quinquennale così come prevede l'art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 del D.L. 6/7/2011 n. 98, che ha aggiunto all'art. 47 del D.P.R. 639/1970, l'art. 47/bis, uniformando in 5 anni il termine di prescrizione anche per tutti i ratei di prestazioni temporanee e comunque non pensionistiche. È indubbio che l'indennità di malattia rientra tra le prestazioni temporanee, con la conseguenza che il termine di prescrizione è di 5 anni.> Così le note sostitutive del 13 febbraio 2025 che hanno paralizzato la fase decisionale in prima trattazione.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio di soccombenza, reale e virtuale.
4 Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle residue rivendicazioni economiche dell'istante;
2. rigetta nel resto la domanda attorea;
3. condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 850,00 oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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