Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 66/25 R.G. di appello avverso la sentenza n. 90/25 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 13/2/25 a conclusione del giudizio vertente tra
, nato a [...] l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
Campobasso, alla Via XXIV Maggio, 179, elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Rigopiano
n. 133, presso lo studio dell'Avv. Carlo Rossi ( – C.F._2
Pec: che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Ettore Ridolfi ( – Pec: C.F._3 Email_2
-APPELLANTE-
E
, nata in [...] il [...] c.f. , residente in Controparte_1 C.F._4
Ludwigshafen (Germania) in Hindemburg str. 19, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Angelo Visco– c.f. , pec C.F._5 Email_3
, Email_3
-APPELLATA –
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 90/25 il Tribunale di Campobasso ha confermato il decreto ingiuntivo n. 261/23, emesso dal medesimo Tribunale, dichiarandolo esecutivo.
Il decreto opposto ingiungeva a il pagamento in favore di dei canoni Parte_1 Controparte_1 di locazione maturati da dicembre 2020 al 28/2/2023, per un importo complessivo pari ad euro
10.800,00 oltre interessi. Le parti avevano stipulato un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto l'attività di bar e ristorazione.
censura la sentenza sotto diversi profili. Pt_1
1. Nullità della sentenza
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sia “gravemente viziata nella sintassi e nella morfologia” e perciò incomprensibile in alcuni passaggi motivazionali.
La censura è assolutamente irrilevante in questa sede, in quanto attiene a profili prettamente linguistici, ovviamente privi di rilevanza giuridica. Il documento motivazionale va apprezzato esclusivamente sul piano delle motivazioni giuridiche.
Il giudice di legittimità ha, peraltro, chiarito che “in mancanza di una espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo
[…] (Cass. n. 6553/18; 4947/16).
2. Nullità del contratto di locazione per condotte delittuose
Sostiene l'appellante che il contratto di locazione fosse nullo in quanto stipulato per effetto di condotte estorsive.
avrebbe stipulato il contratto di affitto in quanto coartato da , marito di Pt_1 Persona_1
. Questi avrebbe costretto a corrispondere “in nero”, in aggiunta al canone Controparte_1 Pt_1 pattuito (pari ad euro 400), l'ulteriore somma di euro 700,00, minacciando, in caso contrario, di non addivenire alla stipula del contratto nonostante l'avvenuto versamento della caparra.
La minaccia, rappresentata dall'appellante, è astrattamente idonea ad integrare il delitto di tentata estorsione, tenuto conto degli orientamenti della Cassazione, secondo cui il male minacciato può riguardare qualsiasi bene del soggetto passivo, incluso quello di cui la vittima non ha ancora la disponibilità, essendo sufficiente che l'azione intimidatrice sia in grado di determinare il soggetto passivo alla prestazione richiesta con suo conseguente danno e con ingiusto profitto a favore dell'agente (in tal senso Cass. 27 giugno 2002 n. 24730).
La presunta condotta estorsiva non è stata tuttavia in alcun modo dimostrata nel giudizio di primo grado.
Nessuna confessione giudiziale ha reso . Diversamente da quanto genericamente ER rappresentato nell'atto di appello, non si rinviene alcun verbale, riconducibile ad altro giudizio civile, che conterrebbe dichiarazioni confessorie di . ER
Le prove testimoniali sono inidonee a sostenere la tesi difensiva.
, moglie di , ha dichiarato che “richiedeva il pagamento di euro Testimone_1 Pt_1 ER
700 mensili in nero ed extracontratto, altrimenti non avrebbe consegnato il locale”.
La deposizione si pone in contrasto con le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
Quest'ultima ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze di . Ebbe modo di ascoltare una Pt_1
“discussione tra e ”, nel corso della quale quest'ultimo chiese al primo “di pagare la Pt_1 ER ulteriore somma di euro 700 in nero”. La teste non ha aggiunto altro. Ha escluso quindi che ER minacciò di non consegnargli il locale. Pt_1
Le deposizioni contrastano su una circostanza decisiva ai fini della configurabilità della condotta estorsiva, rappresentata dalla asserita minaccia, rivolta da a , di non consegnargli il ER Pt_1 locale.
In ragione di tale evidente contrasto e del rapporto di coniugio esistente tra la teste e , Tes_1 Pt_1 può ragionevolmente giudicarsi inattendibile la sua deposizione.
La sola testimonianza di non consente di configurare alcuna estorsione, neppure nella forma Tes_2 del tentativo. La mera richiesta, avanzata da , evidentemente per conto della moglie, di ER ottenere il versamento “in nero” di una somma ulteriore non integra alcuna condotta penalmente rilevante, tanto più di tipo estorsivo.
Il motivo di impugnazione è pertanto da ritenersi infondato.
3. Annullabilità del contratto di locazione per violenza L'appellante sostien che, anche a voler ritenere insussistente la condotta estorsiva, il contratto di locazione sarebbe annullabile per violenza, in quanto sarebbe stato indotto a concludere il Pt_1 contratto per effetto delle minacce ricevute da . ER
Si ribadisce quanto osservato al paragrafo precedente. Le prove testimoniali non evidenziano alcuna minaccia posta in essere da , tale non potendosi configurare la mera richiesta di integrazione ER dell'originario canone pattuito.
4. Nullità del contratto per frode tributaria
Sostiene l'appellante che la pattuizione di un canone “in nero” determinerebbe la nullità del contratto
“per violazione della norma tributaria imperativa”.
Osserva la Corte che non è affatto dimostrata una siffatta pattuizione e comunque la corresponsione mensile, in evasione agli obblighi tributari, della ulteriore somma di euro 700 a titolo di canone di locazione. Manca qualsiasi evidenza probatoria al riguardo.
Inoltre, anche a prescindere da tale considerazione, il giudice di legittimità ha statuito che “con riguardo ai contratti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario” (Sez. 3, Sentenza n. 7282 del 18/3/2008). La Cassazione ha osservato che
“non trova applicazione nella specie la disciplina di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 1, (secondo cui, come noto, è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato).
[…] La stessa è stata dettata con specifico riferimento alle locazioni degli immobili adibiti a uso abitativo e non è, quindi, estensibile a quelli adibiti, come nella specie, a uso diverso”
(Sez. 3, Sentenza n. 7282 del 18/03/2008; analogamente, cfr. Cass. 29 settembre 2004,
n. 19568; Cass. 27 ottobre 2003, n. 16089).
Alla stregua di tali considerazioni, va rigettato l'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 66/25 R.G., sull'appello proposto da con ricorso depositato il 28/2/25, Parte_1 avverso la sentenza n. 90/25 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore di CP_1
che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 5/6/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)