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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5886 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3595/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3595/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PUCCIO C.F._1
PIERFRANCO, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ZIMBONE C.F._2
ANTONIO TONI, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege - pagina 1 di 4 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
31.07.2024 e , premettendo di avere Parte_1 Controparte_1 avuto una convivenza more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nato il figlio (n. il 09.05.2024), hanno chiesto all'adito Persona_1
Tribunale la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore.
Con note congiunte depositate in data 24/10/2024 le parti congiuntamente, su impulso del Tribunale, hanno dichiarato di rideterminare in senso migliorativo la misura per il mantenimento del minore e hanno insistito “nella richiesta di omologazione delle condizioni di affidamento e nel contempo determinano la misura di mantenimento del figlio minore in € 200,00.”.
In forza delle condizioni concordate in ricorso e parzialmente modificate con note congiunte del 24/10/2024, pertanto, le parti hanno concordato quanto segue:
“
1. Il figlio minore sarò affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente presso la madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2. Il Sig. avrà la facoltà di incontrare e di tenere con sé il Parte_1
figlio minore, compatibilmente con la tenera età del minore (di soli 2 mesi):
- il pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore
20:00;
pagina 2 di 4 -analogo regime durante il periodo estivo;
-a weekend alterni la domenica dalle ore 17:00 alle 19:00;
-medesimo regime di visita della domenica durante le festività religiose e civili alternate;
-quanto al pernottamento del minore presso l'abitazione paterna, si ritiene che esso vada rinviato a compimento del quarto anno di età, con conseguente facoltà del padre di tenere con sé il minore, oltre che infrasettimanalmente come sopra indicato, a weekend alterni dalle ore
12:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica, nonché durante le vacanze estive per una settimana a luglio e una ad agosto;
Eventuali modifiche del sopra descritto regime di visita dovranno essere comunicate con congruo anticipo, in modo da consentire ad entrambi i genitori e allo stesso minore di organizzarsi.
Il prelievo ed il rientro a casa del minore per l'esercizio del diritto di visita con il genitore non collocatario saranno sempre a cura del padre.
4. A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo mensile di Per_1 Parte_1 CP_1 euro 200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, somma suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore stesso”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il
P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti per come rideterminata con note congiunte.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidato ad Persona_1
entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando nella causa n. 3595/2024 RGVG;
pagina 3 di 4 Dispone che sia affidato ad entrambi i genitori alle Persona_1 condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 08/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3595/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PUCCIO C.F._1
PIERFRANCO, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ZIMBONE C.F._2
ANTONIO TONI, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege - pagina 1 di 4 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
31.07.2024 e , premettendo di avere Parte_1 Controparte_1 avuto una convivenza more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nato il figlio (n. il 09.05.2024), hanno chiesto all'adito Persona_1
Tribunale la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore.
Con note congiunte depositate in data 24/10/2024 le parti congiuntamente, su impulso del Tribunale, hanno dichiarato di rideterminare in senso migliorativo la misura per il mantenimento del minore e hanno insistito “nella richiesta di omologazione delle condizioni di affidamento e nel contempo determinano la misura di mantenimento del figlio minore in € 200,00.”.
In forza delle condizioni concordate in ricorso e parzialmente modificate con note congiunte del 24/10/2024, pertanto, le parti hanno concordato quanto segue:
“
1. Il figlio minore sarò affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente presso la madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2. Il Sig. avrà la facoltà di incontrare e di tenere con sé il Parte_1
figlio minore, compatibilmente con la tenera età del minore (di soli 2 mesi):
- il pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore
20:00;
pagina 2 di 4 -analogo regime durante il periodo estivo;
-a weekend alterni la domenica dalle ore 17:00 alle 19:00;
-medesimo regime di visita della domenica durante le festività religiose e civili alternate;
-quanto al pernottamento del minore presso l'abitazione paterna, si ritiene che esso vada rinviato a compimento del quarto anno di età, con conseguente facoltà del padre di tenere con sé il minore, oltre che infrasettimanalmente come sopra indicato, a weekend alterni dalle ore
12:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica, nonché durante le vacanze estive per una settimana a luglio e una ad agosto;
Eventuali modifiche del sopra descritto regime di visita dovranno essere comunicate con congruo anticipo, in modo da consentire ad entrambi i genitori e allo stesso minore di organizzarsi.
Il prelievo ed il rientro a casa del minore per l'esercizio del diritto di visita con il genitore non collocatario saranno sempre a cura del padre.
4. A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo mensile di Per_1 Parte_1 CP_1 euro 200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, somma suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore stesso”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il
P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti per come rideterminata con note congiunte.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidato ad Persona_1
entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando nella causa n. 3595/2024 RGVG;
pagina 3 di 4 Dispone che sia affidato ad entrambi i genitori alle Persona_1 condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 08/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
pagina 4 di 4