Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2233 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Santa Maria la Fossa (CE), al Corso Umberto I n.78, presso lo studio dell'avv. Gianluca Mazzotta, che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attore
CONTRO già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Doria n. 89, presso lo studio dell'avv. Alfredo Cascone, unitamente all'avv. Matteo Massimo
D'Argenio che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Rgn°2233 /2020 1
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
esponendo: - che nell'anno 2010, aveva stipulato un finanziamento e due polizze assicurative ad esso relative con società del Gruppo Intesa San
Paolo; - che, nella specie, aveva stipulato le polizze collettive n.ro
300600025 e n.ro 304/05/312, giusta modulo di adesione 60066380312 rispettivamente con URIT S.p.A. e URTutela S.p.A. - gruppo Intesa San Paolo - con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 13 dicembre 2010 a copertura del finanziamento n.ro 000000948625 da egli stipulato con Moneta S.p.A., gruppo Intesa San Paolo S.p.A. e finalizzate a fornire copertura assicurative per determinati eventi quali: decesso, invalidità totale permanente da infortunio o malattia non inferiore al 60%; inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione, malattia grave;
-che in data 3 aprile 2014, a seguito di presentazione in data 17 settembre 2012 della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile presso l' di Caserta, era stato CP_3
sottoposto a visita medica e, con verbale sanitario dell' , CP_3
notificatogli in data 17 aprile 2014, era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% (L. 118/71 mi 2
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e 13 e DL 509/88 art 9); - che, ricorrendone i presupposti, in data
09/01/2015 aveva chiesto, a mezzo raccomandata ., indirizzata a Pt_2
Intesa San Paolo Assicura S.p.A., l'escussione della polizza predetta;
- che, tuttavia la compagnia assicurativa Intesa San Paolo Assicura, gli aveva negato l'indennizzo dovuto, nonostante avesse ricevuto la documentazione medica comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'escussione della copertura assicurativa;
-che a seguito di numerosi quanto infruttuosi solleciti avanzati, per le vie brevi, sia da esso istante che dal proprio procuratore, quest'ultimo, con lettera raccomandata A.R., del 22 giugno 2015, spedita in pari data, aveva chiesto l'escussione della polizza, anche previa nomina di un medico legale della compagnia assicurativa, al fine di valutare l'effettiva percentuale di invalidità dell'istante; - che, facendo seguito alla predetta missiva, il dott. , specialista in medicina legale, incaricato Persona_1
da Intesa San Paolo, a mezzo lettera raccomandata AR del 23/l0/2015, lo aveva invitato, in seconda convocazione, per il giorno 04/11/2015, a sottoporsi a visita medico- legale al fine di valutare, il danno lamentato per poter formulare un'offerta risarcitoria;
-che, a seguito di detta visita specialistica, con lettera raccomandata ricevuta il 25 novembre 2015, la
– gli aveva Controparte_4
comunicato l'impossibilità di corrispondere l'indennizzo ritenendo che il sinistro denunciato non configurasse un' invalidità totale permanente di grado pari o superiore al 60%; - che, a mezzo del proprio procuratore, in data 16/05/2017 e in data 16/06/2018, aveva chiesto nuovamente l'escussione della polizza;
-che egli risultava affetto da sclerosi multipla per la quale era in terapia con interferone, nonché da altre gravi patologie, il tutto come risultante sia dalla documentazione medica qui depositata, sia dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, con il quale
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gli era stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 67%
(sessantasette per cento) con decorrenza dal 17/11/2012; - che alcun indennizzo, dunque, aveva ricevuto e che aveva completamente estinto il finanziamento a copertura del quale erano state stipulate le predette polizze.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “Voglia l 'ill.mo Giudice adito, previo accertamento e declaratoria della premessa, accogliere la domanda e per l'effetto: - condannare la convenuta assicurazione , alla restituzione della somma corrisposta dal signor a Parte_1
rimborso del finanziamento n. 000000948625, giusta modulo di adesione 60066380312 dalla data del 17 settembre 2012 e fino al 1 gennaio 2017, pari ad euro 13.505,31 (tredicimilacinquecentocinque virgola trentuno centesimi) calcolata moltiplicando i 51 mesi di decorrenza del prestito dalla data di scope1ia del grado di invalidità
(17 settembre 2012) fino alla sua estinzione (1 gennaio 2017) per
l'importo della singola rata mensile di euro 264,81
(duecentosessantaquattro virgola ottantuno), oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 17 settembre 2017 all'effettivo soddisfo;
il tutto nella competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze di giustizia con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. ” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo: -
l'insussistenza di un'invalidità totale permanente rilevante a termini di polizza (vale a dire non inferiore al 60% valutata in base alla Tabella
di cui all'Allegato A del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124), atteso che CP_5
la domanda attorea si fondava su quantificazioni effettuate sulla base delle Tabelle;
- in subordine, senza riconoscimento alcuno, CP_3
l'eccessiva quantificazione dell'importo ex adverso preteso.
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Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto: - rigettare ogni domanda attorea in quanto il signor non presenta un'invalidità totale permanente Pt_1
rilevante ai sensi di polizza, non integrando le sue condizioni di salute un grado invalidante pari o superiore al 60% secondo le tabelle CP_5 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 ; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse mai ritenere che il signor Pt_1 presenti un'invalidità totale e permanente rilevante in termini di polizza con decorrenza 17.09.2012, limitare la condanna della Compagnia convenuta alla liquidazione dell'indennizzo computato secondo quanto previsto dall'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione (cfr. doc. 4) per €
11.972,59, contestandosi il maggior importo ex adverso richiesto;
- in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni a riguardo.
Va altresì dato atto della validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta compagnia e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Tanto premesso in rito, passando al merito, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, dagli atti di causa risulta comprovata l'esistenza di un
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rapporto contrattuale tra le parti.
In particolare, risulta depositato in atti il modulo di adesione n.
60066380312 alle polizze n. 300600025 e n. 304/05/312, unitamente alle relative note informative e condizioni di assicurazione.
Invero, da tale documentazione si evince che il sig. , a Parte_1
garanzia del contratto di finanziamento n. 948625, stipulato con Banco di Napoli S.p.A. in data 13.12.2010, aderì alle seguenti polizze collettive: la polizza n. 300600025, stipulata tra l'istituto di credito ed
UR IT S.p.A. (oggi , a copertura del Parte_3
rischio “Decesso”; la polizza n. 304/05/312, stipulata tra l'istituto di credito ed (oggi , Controparte_2 Controparte_1
a copertura, tra gli altri, del rischio di “Invalidità Totale Permanente”.
Risulta altresì accertata, nonché incontestata, la decorrenza della suddetta copertura assicurativa. Il "Modulo di Adesione alle Polizze
Collettive Proteggi Prestito" prevede che la polizza n. 304/05/312, qui azionata, decorra dalle ore 24:00 del 13 dicembre 2010 (giorno di erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art.3 “Decorrenza e durata delle coperture” delle condizioni di assicurazione), con scadenza fissata alle ore 24:00 del giorno di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, comunque non oltre le ore 24:00 del 1° giugno 2017.
Ciò posto, l'attore ha agito in giudizio al fine di vedersi riconosciuto l'indennizzo previsto dalla predetta polizza, stante il verificarsi di uno dei rischi da questa previsti, ovvero una situazione di invalidità totale permanente.
Le condizioni di polizza definiscono l'invalidità totale permanente come “la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, della generica capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo. L'invalidità totale permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità
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dell'assicurato, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 (Tabella ), sia pari o superiore al CP_5
60%. Resta comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al
D.P.R. del 23 febbraio 2000 n.38” (cfr. pag. 13).
Da quanto sopra, dunque, si evince che la polizza era vigente dal 13 dicembre 2010 al 1° giugno 2017 e che, ai fini della sua operatività, era necessario dimostrare che, entro tale arco temporale, l'assicurato avesse maturato un'invalidità totale permanente pari o superiore al 60% secondo le tabelle , come testualmente previsto dalle condizioni CP_5
contrattuali.
Ciò posto, la domanda attorea va rigettata per i motivi che seguono.
Dirimente, invero, ai fini della decisione, è la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta con la quale è stata rilevata l'inoperatività della polizza stante l'insussistenza di un'invalidità totale permanente rilevante ai termini di polizza, vale a dire non inferiore al
60% valutata in base alla all'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124
(Tabella ). CP_5
Parte attrice, invero, ha fondato la propria pretesa, anche in via extragiudiziale, sulla base del verbale di accertamento dell' del CP_3
03.04.2014, dal quale risulta affetto da “sclerosi multipla in terapia con interferone”, motivo per cui è stato dichiarato invalido civile al 67%, con decorrenza dal 17.09.2012, nonché della ctu medico legale della dott.ssa del 04.05.2015, con cui era stato accertato un Persona_2
grado invalidante, per la medesima patologia, del 71% a decorrere dal
30.09.2012.
Ebbene, tali valutazioni, così come correttamente rilevato da parte convenuta, si basano esclusivamente sull'applicazione delle tabelle laddove, invece le condizioni di assicurazione sono chiare nel CP_3 prevedere quale unico parametro applicabile per l'accertamento della
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percentuale di invalidità, le diverse tabelle (di cui all'Allegato 1 CP_5
del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965, escluse comunque quelle di cui al
D.P.R. n. 38 del 23 febbraio 2000).
All'esito della visita medico legale cui l'attore fu sottoposto da parte della convenuta compagnia in data 04.11.2015, il dott. Persona_1
(fiduciario incaricato dalla Compagnia), all'esito della visita dell'assicurato e dell'esame della documentazione medica riferita al periodo anni 2012 - 2015, ovvero la medesima prodotta in questa sede, ha evidenziato quanto segue: “ Si premette che, dallo studio della documentazione sanitaria esibita dall'assicurato, non sono state rilevate patologie che, con certezza, erano già in essere antecedentemente alla decorrenza contrattuale della polizza in oggetto.
Nello specifico si segnala che la stessa patologia invalidante (Sclerosi multipla) risulta insorta all'incirca nel 2012 (cfr. cartella clinica del
18.09.2012, Ospedale "San Paolo" di Napoli;
) e, pertanto, in epoca successiva alla decorrenza di polizza (13.12.2010). Tutto quanto ciò premesso, pervenendo alla quantificazione del tasso di IP presentato dall'assicurato alla data della denuncia del sinistro, si segnala che la patologia non è contemplata nella tabella di riferimento (DPR
1124/1965) e, pertanto, si procederà con criterio analogico con le successive modifiche applicate al predetto DPR. La scala EDSS
(Expanded Disability Status Scale) trova ampio uso come strumento per misurare e valutare le caratteristiche cliniche dei pazienti affetti da sclerosi multipla. È inoltre uno strumento ampiamente accettato negli studi clinici, ad esempio per valutare l'effetto di trattamenti sulla progressione della malattia. Il punteggio EDSS totale viene determinato da due fattori: la capacità di deambulazione e i punteggi relativi ad otto sistemi funzionali. Infatti, viene utilizzata una sotto-scala che valuta lo stato funzionale di alcuni sistemi funzionali che sono variabilmente
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colpiti dalla malattia”. Ha, dunque, valutato dunque il sig. Pt_1
“soggetto in discrete condizioni generali di salute, dell'altezza di 165 cm e del peso di 80 kg” e, visti anche gli esiti delle visite mediche e degli esami strumentali precedenti, lo ha visitato accertando quanto segue: “Esame Neurologico, Sistema Nervoso: deambulazione priva di caratteri patologici, anche ad occhi chiusi. Stazione eretta ben mantenuta. Prova di Romberg negativa, fatta eccezione per qualche oscillazione al Romberg. Capo mobile;
non segni meningei. Nervi cranici: pupille eu-isocicliche, isocoriche, normoreagenti alla luce.
Motilità oculare estrinseca indenne. Indenni i restanti nervi cranici.
Prova di Mingazzini negativa con lieve sottoslivellamento a sinistra.
Riflessi osteotendinei ipoelicitabili. Arti inferiori: tono, trofismo e forza nella norma. Riflessi osteotendinei normovivaci e simmetrici. Riflesso plantare con risposta in flessione plantare bilateralmente. Prove di coordinazione motoria correttamente eseguite. Sensibilità indenne.
Esame psichico: soggetto curato nell'igiene e nella persona. Conservate le capacità di critica, logica e giudizio. Deflesso il tono dell'umore”.
Sulla scorta di quanto sopra, il fiduciario concludeva accertando “equa
l'attribuzione di un valore pari al 40% (range di valutazione compreso tra 20 e 45)” siccome “allo stato, è possibile affermare che le condizioni cliniche generali del sig. si collocano in una fascia Pt_1
di grado lieve-moderato, per le quali, tenuto conto della specifica voce tabellare "Paraparesi con deficit di forza lieve-moderato e possibilità di deambulare senza appoggio, a seconda anche del deficit della funzionalità sfinteriale" (cfr.: "Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente" di Per_3 Persona_4 Per_5
Giuffrè Editore, Milano - 2009, pag. 147-148).
[...]
In sostanza, il fiduciario aveva ritenuto che non sussistesse un grado di invalidità rilevante secondo le condizioni di polizza.
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Insoddisfatto dall'esito della predetta relazione, l'attore introduceva il presente giudizio senza, tuttavia, apportare documentazione atta a comprovare la fondatezza delle proprie doglianze.
Invero, incombeva sull'attore l'onere di dimostrare, mediante produzione documentale successiva a quella prodotta alla visita di cui sopra (effettuata nel 2015), purchè fino alla scadenza della polizza (1 giugno 2017), il raggiungimento di un'invalidità totale permanente superiore alla soglia del 60% come previsto dalle condizioni contrattuali ed i parametri ivi previsti (tabelle , ovvero l'erroneità della CP_5
valutazione effettuata dal medico fiduciario della compagnia assicurativa al momento in cui la visita fu effettuata e durante la vigenza della polizza.
Tuttavia, l'attore non ha prodotto alcuna documentazione sanitaria successiva né perizia atta a confutare le conclusioni del medico fiduciario della compagnia, insistendo esclusivamente su documentazione e valutazioni basate sulle tabelle , le quali, come CP_3
detto, non risultano applicabili ai fini della verifica delle condizioni di operatività della polizza, non essendo state contemplate da quest'ultima che si riferisce alle tabelle CP_5
Invero, la documentazione medica prodotta dall'attore in tale sede risale al 2015 ed è la medesima sottoposta al medico fiduciario dell' , le cui valutazioni sono state ritenute coerenti Controparte_1
anche dal CTU dott. In particolare, il dott. ha Persona_6 Per_6
condiviso la valutazione del medico fiduciario della compagnia, basata sulla documentazione ricompresa tra gli anni 2012-2015, nè è stata qui prodotta documentazione successiva alla data della visita da parte del fiduciario della compagnia e, dunque, relativa al periodo dal 04.11.2015
(data della predetta visita) all'01.06.2017 (data di scadenza della polizza) idonea a dimostrare nel periodo di riferimento l'avvenuto
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aggravamento della patologia determinante un'invalidità superiore al
60% atta a consentire l'applicazione della polizza.
A nulla rileva che, nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, il
CTU abbia richiesto all'attore di produrre documentazione sanitaria risalente all'anno 2023 e, quindi, attualizzata alla data di CP_3
effettuazione della consulenza qui disposta. Tale documentazione non risulta rilevante in quanto la polizza, si ripete, è cessata il 1° giugno
2017 e, pertanto, il grado di invalidità avrebbe dovuto essere accertato entro tale data.
Ne consegue che non risulta provato, sulla base della documentazione in atti, che l'attore, nel periodo di vigenza della polizza, abbia raggiunto o superato la soglia del 60% di invalidità secondo i criteri contrattualmente previsti.
Pertanto, in assenza di elementi idonei a dimostrare il diritto all'escussione della polizza, la domanda attorea deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della domanda nello scaglione ricompreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.00,00, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine
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che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese di C.T.U. - come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti – sono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
2)CONDANNA al pagamento, nei confronti Parte_1
dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, delle spese di giudizio, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
3) PONE, definitivamente, a carico di il pagamento Parte_1
delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poste provvisoriamente a suo carico, oltre a quelle già liquidate in via definitiva con separato decreto emesso in pari data.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 10/04/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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