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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 326/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa ER AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 326/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
UG e IN RE, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.03.2022 premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della società agricola “Agricalabria s.a.s. di SC P. & C.” nell'anno 2019 per n. 89 giornate e nell'anno 2020 per n. 104 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità, esponeva di aver appreso, in data 26.07.2021, da , quale legale rappresentante pro tempore dell'azienda agricola, del Parte_3 disconoscimento e della cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni sopraindicati,
a seguito di accertamenti ispettivi condotti dall , di non aver mai ricevuto alcuna formale CP_1 comunicazione da parte dell'ente previdenziale e di aver presentato ricorso amministrativo alla
CISOA in data 12.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni 2019 e 2020, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la CP_1 reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate effettivamente svolte nelle suddette annualità.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n.
2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.11.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio, a seguito di variazione tabellare, all'11.11.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, non vi è prova che l' abbia comunicato alla ricorrente l'avvenuta CP_1 cancellazione delle giornate di lavoro denunciate per gli anni 2019 e 2020.
Difatti, dall'esame della documentazione prodotta dall'ente convenuto emerge che il tentativo di notifica della missiva concernente la comunicazione del disconoscimento non è andato a buon fine, posto che la suddetta nota è stata restituita al mittente in data 27.07.2021 perché il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di consegna. Inoltre, corre l'obbligo di evidenziare che l' non ha prodotto l'elenco nominativo di variazione CP_1 degli operai agricoli a tempo determinato, contenente il nominativo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di cancellazione totale e/o parziale delle giornate dichiarate.
Ed infatti, l'ente medesimo non ha assolto all'onere probatorio circa la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2010, secondo cui “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non è possibile individuare il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, non potendosi tenere conto né del periodo di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione sul sito internet dell' , né della CP_1 missiva concernente il disconoscimento delle giornate di lavoro denunciate, il cui tentativo di notifica non è andato a buon fine.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente i rapporti di lavoro intercorsi tra la CP_1 lavoratrice e la società agricola Agricalabria s.a.s. di SC P. & C. negli anni 2019 e 2020, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti coni cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società Agricalabria;
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile;
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate.
Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_3
si è presentato ed ha dichiarato:
[...] • Di essere il legale rappresentante defila "Società Agricola Agricalabria 5. Controparte_2
C,"
[...]
• Che la società Agricalabria si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV,
• Che all'occorrenza utilizza in comodato;
tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto.
• Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della "Società
Agricola Agrimed S.A.S." attiva fino all'anno 2020.
• Che la società Agricalabria non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle.
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che, dalla lettura del verbale, non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione e la qualità delle coltivazioni dei terreni effettivamente presenti e condotti dalla ditta;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione sono stati offerti dall'ente previdenziale al momento della costituzione in giudizio, posto che la memoria difensiva si limita a richiamare genericamente il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 9.12.2020 ha dichiarato: “Sono bracciante agricola dal 2016. In questi anni fino ad oggi ho sempre lavorato e solamente per le aziende agricole di mio padre, società “GR”, società
“AGRICALABRIA”. Negli anni 2016, 2017, 2018 ad inizio 2019 ho lavorato per la società GR di . Da agosto 2019 a tutt'ora ancora sono in forza, ho lavorato per Parte_3
AGRICALABRIA di . Nel 2019 ho lavorato dal mese di agosto fino a fine dicembre, Parte_3 ma non ricordo per quante giornate, dedicandomi alla pulizia degli uliveti e successivamente da fine settembre alla raccolta delle olive sui terreni in località DREMA di Pianopoli ed ad AMATO. La raccolta avveniva a mano per le olive già cadute e poi con lo scuotitore sulle reti stese e poi ravvolte e così via fino alla fine […]. Nel 2020 ho lavorato ancora per AGRICALABRIA ma non ricordo quando sono stata assunta ed ho iniziato a lavorare, ancora sono in forza. Anche in questo anno sono stata impiegata per la pulizia dell'uliveto da quando sono stata assunta e fino a fine settembre, dopo
è iniziata la raccolta delle olive con gli stessi metodi dell'anno precedente e sugli stessi terreni.
L'orario di lavoro non era fisso ma ci adattiamo agli eventi meteorologici;
se faceva caldo si iniziava a lavorare prima e si finiva prima;
di inverno se pioveva non si lavorava, comunque lavoravamo 8
(otto) ore al giorno […] Le direttive di lavoro mi venivano impartite da mio cugino Persona_1
o . Era mio padre a retribuirmi con contanti a mia richiesta […]; ricordo che la Controparte_3 mia retribuzione in entrambi gli anni è stata di euro 8,50 netti per ogni ora di lavoro. Con me per mio padre, oltre i miei parenti, hanno lavorato altre persone;
nel 2019 con me c'era ma non Per_2 so il cognome, la suocera di sig.ra (forse). Nel 2020 […] c'erano i miei parenti Per_2 Per_3
, e RE. Non ricordo quante giornate di lavoro ho effettuato con Pt_3 CP_5
AGRICALABRIA nel 2019 né quante ne ho effettuato nel 2020 fino ad oggi.”.
8. Gli assunti attorei hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa
(colleghi di lavoro della ). Pt_3
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 9.10.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “ Sono dipendente della Parte_4 da gennaio 2017 e sono stato assunto per 156 giornate all'anno dal 2018
[...] all'attualità. Solo nell'anno 2017 sono stato assunto per 101 giornate. Svolgo le mansioni di trattorista. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro negli anni 2019 e 2020. La ricorrente è figlia di . Non so dire se all'epoca dei fatti la ricorrente ed il padre Parte_3 fossero conviventi. La ricorrente è stata addetta alla raccolta delle olive ed alla pulizia delle piante e dei confini. In genere queste attività vengono effettuate da agosto/settembre fino alla fine di dicembre o inizio di gennaio dell'anno successivo, in base all'annata. Non ricordo quando si è conclusa la raccolta negli anni 2019 e 2020. Negli anni 2019 e 2020 si lavorava sui terreni siti in
Pianopoli alle contrade Drema e Papà. Si trattava di terreni di proprietà della famiglia . Non Per_4 ricordo se in quell'anno abbiamo lavorato anche sui terreni del professore in Amato. Il sig. Pt_5
non era sempre presente sui terreni. Ero io la persona di fiducia dell'azienda. In merito Pt_3 all'attività di raccolta sono io a dare direttive agli operai, anche se ogni sera sento il per Pt_3 informarlo sull'andamento dell'attività e comunicare le presenze degli operai. Il viene sui Pt_3 terreni a controllare ogni tanto. La ricorrente lavorava dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, con un'ora di pausa per il pranzo, da lunedì a venerdì. Di sabato la ricorrente lavorava per mezza giornata. La ricorrente veniva retribuita da . Nel Parte_3
2019 i pagamenti venivano effettuati a mezzo di bonifico. Confermo di aver lavorato con la ricorrente sugli stessi terreni. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative.”.
L'altro teste citato da parte ricorrente, , all'udienza del 19.03.2024 ha dichiarato Controparte_4 quanto testualmente si riporta: “ Conosco la ricorrente in quanto è la figlia del titolare delle aziende agricole per le quali ho lavorato, ovvero . Preciso di essere dipendente di Parte_3 Pt_3
fin dal 1999. Da quella data fino all'attualità ho lavorato per le aziende agricole facenti
[...] capo a , compresa la Agricalabria s.a.s., ad eccezione di alcuni periodi di intervallo. Parte_3
Preciso di aver lavorato per fino alla fine di maggio 2017. Ho lavorato per due Parte_3 mesi nel 2020 ed ho ripreso a lavorare nel 2023. Nell'anno 2019 non ho lavorato per l'azienda agricola di . Nell'anno 2020, mesi di novembre e dicembre, ho lavorato per la Parte_3
Agricalabria s.a.s. svolgendo le mansioni di trattorista. Confermo che nell'anno 2020 la ricorrente ha lavorato per la Agricalabria s.a.s. Abbiamo lavorato sugli stessi terreni;
nella maggior parte dei casi abbiamo lavorato sui terreni di Pianopoli. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 ci siamo occupati della raccolta delle olive. Ribadisco che nei mesi in cui abbiamo lavorato insieme, la ricorrente è stata addetta esclusivamente alla raccolta delle olive. Le direttive di lavoro venivano impartite da . Io ero tra i dipendenti più anziani e coordinavo il lavoro degli altri Parte_3 operai. Preciso meglio che il indicava a me e ad altri colleghi più anziani i terreni sui quali Pt_3 doveva essere effettuata la raccolta e noi coordinavamo il lavoro degli altri operai, compresa la ricorrente. Avevamo tutti lo stesso orario di lavoro, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore
13.00 alle ore 16.00, con un'ora di pausa per il pranzo. Si lavorava da lunedì a venerdì e, in caso di necessità, anche di sabato mezza giornata. So che venivamo pagati tutti ma non sono in grado di riferire se la ricorrente venisse effettivamente retribuita. La retribuzione veniva erogata a mezzo bonifico. Preciso di aver lavorato con la ricorrente soltanto nell'anno 2020. Non ho ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate dichiarate per l'anno 2020. Se non ricordo male, ero stato assunto per complessive 12/13 giornate per l'anno 2020..”.
Infine, l'altra teste di parte ricorrente, , escussa Testimone_2 all'udienza del 24.09.2024, ha reso le seguenti dichiarazioni: “ Sono stata dipendente della Agrimed
e della Agricalabria, società facenti capo a , dal 2015 al 2019 con le mansioni di Parte_3 bracciante agricola. Confermo di aver lavorato alle dipendenze della Agricalabria s.a.s. nell'anno
2019. Ricordo che nell'anno 2019 anche mia cugina ha lavorato insieme a me. Preciso che Pt_1 nell'anno 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non abbiamo ripreso a lavorare e che successivamente non ho più lavorato per mio zio. Non ricordo per quante giornate ha lavorato la ricorrente nell'anno 2019. Confermo che la ricorrente, come me e come tutte le altre signore, era addetta alla raccolta delle olive, nonché alla pulizia delle piante di ulivo e dei terreni intorno agli alberi. La ricorrente effettuava le medesime mansioni che svolgevo io. Non corrisponde al vero che la ricorrente effettuasse i trattamenti fitosanitari. Non ricordo chi impartisse le direttive di lavoro nell'anno 2019. Mio zio si recava sui terreni ma ciò accadeva raramente perché Parte_3 mio zio ha problemi di salute. Gli strumenti di lavoro ci venivano forniti dall'azienda. Nell'anno
2019 abbiamo lavorato sui terreni di Pianopoli coltivati ad uliveto. Quanto all'orario di lavoro, preciso che l'orario previsto era dalle ore 7.00 alle ore 16.00 ma poteva capitare che in alcune giornate in cui non si lavorasse a causa delle avverse condizioni climatiche o che, in altri casi, si finisse di lavorare prima delle ore 16.00. Si lavorava da lunedì a venerdì e, ogni tanto, anche di sabato. Non sono in grado di riferire nulla in merito agli aspetti retributivi;
mia cugina, essendo la figlia del titolare, non parlava con noi della retribuzione. Non ho ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorate nell'anno 2019”.
Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore , ha dichiarato di avere Testimone_3 partecipato alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola Agricalabria s.a.s. di SC P.
& C., confermando in maniera generica, le risultanze del verbale ispettivo di che trattasi e precisando, altresì, che: “ La ricorrente è stata sentita dal mio collega La ricorrente è la figlia Testimone_4 di . La ricorrente non ha saputo indicare il numero di giornate lavorate negli anni Parte_3
2019 e 2020. La medesima ha riferito di essersi occupata della pulizia dei terreni e di non ricordare la data di assunzione. Dalla documentazione acquisita è emerso che la ricorrente era stata assunta a decorrere da agosto 2019 e da giugno 2020. La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sui terreni di Amato e Pianopoli, mentre quest'ultimo terreno non figurava nella denuncia aziendale. La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per le altre aziende facenti capo a in Parte_3 epoca antecedente all'assunzione presso la Agricalabria.”.
9. Ciò posto, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013), attese la coerenza e la puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da considerarsi attendibili in quanto non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché la mancanza assoluta da parte dell' di alcuna prova a riscontro alle “deduzioni degli CP_1 accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, deve ritenersi provata la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2019 e 2020, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 89 giornate nell'anno 2019 e n. 104 giornate nell'anno 2020.
A ciò si aggiunga che nelle note conclusive depositate il 31.10.2025 la ricorrente ha preso posizione sulle singole circostanze che avrebbero indotto gli ispettori al disconoscimento dei rapporti di lavoro per cui è causa, evidenziando, da un lato, di aver lavorato, negli anni in contestazione, per Pt_3
e per le varie società agricole che allo stesso facevano capo e, dall'altro lato, di essere stata
[...] impiegata presso i terreni indicati dal datore di lavoro, sebbene non inseriti nelle denunce aziendali della ditta.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della Agricalabria s.a.s. di SC P. & C. per n. 89 giornate nell'anno 2019
e n. 104 giornate nell'anno 2020;
- condanna l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 89 CP_1 giornate nell'anno 2019 e n. 104 giornate nell'anno 2020, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50, per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 19.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa ER AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa ER AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 326/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
UG e IN RE, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.03.2022 premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della società agricola “Agricalabria s.a.s. di SC P. & C.” nell'anno 2019 per n. 89 giornate e nell'anno 2020 per n. 104 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità, esponeva di aver appreso, in data 26.07.2021, da , quale legale rappresentante pro tempore dell'azienda agricola, del Parte_3 disconoscimento e della cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni sopraindicati,
a seguito di accertamenti ispettivi condotti dall , di non aver mai ricevuto alcuna formale CP_1 comunicazione da parte dell'ente previdenziale e di aver presentato ricorso amministrativo alla
CISOA in data 12.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni 2019 e 2020, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la CP_1 reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate effettivamente svolte nelle suddette annualità.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n.
2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.11.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio, a seguito di variazione tabellare, all'11.11.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, non vi è prova che l' abbia comunicato alla ricorrente l'avvenuta CP_1 cancellazione delle giornate di lavoro denunciate per gli anni 2019 e 2020.
Difatti, dall'esame della documentazione prodotta dall'ente convenuto emerge che il tentativo di notifica della missiva concernente la comunicazione del disconoscimento non è andato a buon fine, posto che la suddetta nota è stata restituita al mittente in data 27.07.2021 perché il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di consegna. Inoltre, corre l'obbligo di evidenziare che l' non ha prodotto l'elenco nominativo di variazione CP_1 degli operai agricoli a tempo determinato, contenente il nominativo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di cancellazione totale e/o parziale delle giornate dichiarate.
Ed infatti, l'ente medesimo non ha assolto all'onere probatorio circa la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2010, secondo cui “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non è possibile individuare il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, non potendosi tenere conto né del periodo di pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione sul sito internet dell' , né della CP_1 missiva concernente il disconoscimento delle giornate di lavoro denunciate, il cui tentativo di notifica non è andato a buon fine.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente i rapporti di lavoro intercorsi tra la CP_1 lavoratrice e la società agricola Agricalabria s.a.s. di SC P. & C. negli anni 2019 e 2020, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti coni cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società Agricalabria;
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile;
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate.
Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_3
si è presentato ed ha dichiarato:
[...] • Di essere il legale rappresentante defila "Società Agricola Agricalabria 5. Controparte_2
C,"
[...]
• Che la società Agricalabria si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV,
• Che all'occorrenza utilizza in comodato;
tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto.
• Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della "Società
Agricola Agrimed S.A.S." attiva fino all'anno 2020.
• Che la società Agricalabria non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle.
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che, dalla lettura del verbale, non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione e la qualità delle coltivazioni dei terreni effettivamente presenti e condotti dalla ditta;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione sono stati offerti dall'ente previdenziale al momento della costituzione in giudizio, posto che la memoria difensiva si limita a richiamare genericamente il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 9.12.2020 ha dichiarato: “Sono bracciante agricola dal 2016. In questi anni fino ad oggi ho sempre lavorato e solamente per le aziende agricole di mio padre, società “GR”, società
“AGRICALABRIA”. Negli anni 2016, 2017, 2018 ad inizio 2019 ho lavorato per la società GR di . Da agosto 2019 a tutt'ora ancora sono in forza, ho lavorato per Parte_3
AGRICALABRIA di . Nel 2019 ho lavorato dal mese di agosto fino a fine dicembre, Parte_3 ma non ricordo per quante giornate, dedicandomi alla pulizia degli uliveti e successivamente da fine settembre alla raccolta delle olive sui terreni in località DREMA di Pianopoli ed ad AMATO. La raccolta avveniva a mano per le olive già cadute e poi con lo scuotitore sulle reti stese e poi ravvolte e così via fino alla fine […]. Nel 2020 ho lavorato ancora per AGRICALABRIA ma non ricordo quando sono stata assunta ed ho iniziato a lavorare, ancora sono in forza. Anche in questo anno sono stata impiegata per la pulizia dell'uliveto da quando sono stata assunta e fino a fine settembre, dopo
è iniziata la raccolta delle olive con gli stessi metodi dell'anno precedente e sugli stessi terreni.
L'orario di lavoro non era fisso ma ci adattiamo agli eventi meteorologici;
se faceva caldo si iniziava a lavorare prima e si finiva prima;
di inverno se pioveva non si lavorava, comunque lavoravamo 8
(otto) ore al giorno […] Le direttive di lavoro mi venivano impartite da mio cugino Persona_1
o . Era mio padre a retribuirmi con contanti a mia richiesta […]; ricordo che la Controparte_3 mia retribuzione in entrambi gli anni è stata di euro 8,50 netti per ogni ora di lavoro. Con me per mio padre, oltre i miei parenti, hanno lavorato altre persone;
nel 2019 con me c'era ma non Per_2 so il cognome, la suocera di sig.ra (forse). Nel 2020 […] c'erano i miei parenti Per_2 Per_3
, e RE. Non ricordo quante giornate di lavoro ho effettuato con Pt_3 CP_5
AGRICALABRIA nel 2019 né quante ne ho effettuato nel 2020 fino ad oggi.”.
8. Gli assunti attorei hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa
(colleghi di lavoro della ). Pt_3
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 9.10.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “ Sono dipendente della Parte_4 da gennaio 2017 e sono stato assunto per 156 giornate all'anno dal 2018
[...] all'attualità. Solo nell'anno 2017 sono stato assunto per 101 giornate. Svolgo le mansioni di trattorista. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro negli anni 2019 e 2020. La ricorrente è figlia di . Non so dire se all'epoca dei fatti la ricorrente ed il padre Parte_3 fossero conviventi. La ricorrente è stata addetta alla raccolta delle olive ed alla pulizia delle piante e dei confini. In genere queste attività vengono effettuate da agosto/settembre fino alla fine di dicembre o inizio di gennaio dell'anno successivo, in base all'annata. Non ricordo quando si è conclusa la raccolta negli anni 2019 e 2020. Negli anni 2019 e 2020 si lavorava sui terreni siti in
Pianopoli alle contrade Drema e Papà. Si trattava di terreni di proprietà della famiglia . Non Per_4 ricordo se in quell'anno abbiamo lavorato anche sui terreni del professore in Amato. Il sig. Pt_5
non era sempre presente sui terreni. Ero io la persona di fiducia dell'azienda. In merito Pt_3 all'attività di raccolta sono io a dare direttive agli operai, anche se ogni sera sento il per Pt_3 informarlo sull'andamento dell'attività e comunicare le presenze degli operai. Il viene sui Pt_3 terreni a controllare ogni tanto. La ricorrente lavorava dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, con un'ora di pausa per il pranzo, da lunedì a venerdì. Di sabato la ricorrente lavorava per mezza giornata. La ricorrente veniva retribuita da . Nel Parte_3
2019 i pagamenti venivano effettuati a mezzo di bonifico. Confermo di aver lavorato con la ricorrente sugli stessi terreni. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative.”.
L'altro teste citato da parte ricorrente, , all'udienza del 19.03.2024 ha dichiarato Controparte_4 quanto testualmente si riporta: “ Conosco la ricorrente in quanto è la figlia del titolare delle aziende agricole per le quali ho lavorato, ovvero . Preciso di essere dipendente di Parte_3 Pt_3
fin dal 1999. Da quella data fino all'attualità ho lavorato per le aziende agricole facenti
[...] capo a , compresa la Agricalabria s.a.s., ad eccezione di alcuni periodi di intervallo. Parte_3
Preciso di aver lavorato per fino alla fine di maggio 2017. Ho lavorato per due Parte_3 mesi nel 2020 ed ho ripreso a lavorare nel 2023. Nell'anno 2019 non ho lavorato per l'azienda agricola di . Nell'anno 2020, mesi di novembre e dicembre, ho lavorato per la Parte_3
Agricalabria s.a.s. svolgendo le mansioni di trattorista. Confermo che nell'anno 2020 la ricorrente ha lavorato per la Agricalabria s.a.s. Abbiamo lavorato sugli stessi terreni;
nella maggior parte dei casi abbiamo lavorato sui terreni di Pianopoli. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 ci siamo occupati della raccolta delle olive. Ribadisco che nei mesi in cui abbiamo lavorato insieme, la ricorrente è stata addetta esclusivamente alla raccolta delle olive. Le direttive di lavoro venivano impartite da . Io ero tra i dipendenti più anziani e coordinavo il lavoro degli altri Parte_3 operai. Preciso meglio che il indicava a me e ad altri colleghi più anziani i terreni sui quali Pt_3 doveva essere effettuata la raccolta e noi coordinavamo il lavoro degli altri operai, compresa la ricorrente. Avevamo tutti lo stesso orario di lavoro, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore
13.00 alle ore 16.00, con un'ora di pausa per il pranzo. Si lavorava da lunedì a venerdì e, in caso di necessità, anche di sabato mezza giornata. So che venivamo pagati tutti ma non sono in grado di riferire se la ricorrente venisse effettivamente retribuita. La retribuzione veniva erogata a mezzo bonifico. Preciso di aver lavorato con la ricorrente soltanto nell'anno 2020. Non ho ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate dichiarate per l'anno 2020. Se non ricordo male, ero stato assunto per complessive 12/13 giornate per l'anno 2020..”.
Infine, l'altra teste di parte ricorrente, , escussa Testimone_2 all'udienza del 24.09.2024, ha reso le seguenti dichiarazioni: “ Sono stata dipendente della Agrimed
e della Agricalabria, società facenti capo a , dal 2015 al 2019 con le mansioni di Parte_3 bracciante agricola. Confermo di aver lavorato alle dipendenze della Agricalabria s.a.s. nell'anno
2019. Ricordo che nell'anno 2019 anche mia cugina ha lavorato insieme a me. Preciso che Pt_1 nell'anno 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non abbiamo ripreso a lavorare e che successivamente non ho più lavorato per mio zio. Non ricordo per quante giornate ha lavorato la ricorrente nell'anno 2019. Confermo che la ricorrente, come me e come tutte le altre signore, era addetta alla raccolta delle olive, nonché alla pulizia delle piante di ulivo e dei terreni intorno agli alberi. La ricorrente effettuava le medesime mansioni che svolgevo io. Non corrisponde al vero che la ricorrente effettuasse i trattamenti fitosanitari. Non ricordo chi impartisse le direttive di lavoro nell'anno 2019. Mio zio si recava sui terreni ma ciò accadeva raramente perché Parte_3 mio zio ha problemi di salute. Gli strumenti di lavoro ci venivano forniti dall'azienda. Nell'anno
2019 abbiamo lavorato sui terreni di Pianopoli coltivati ad uliveto. Quanto all'orario di lavoro, preciso che l'orario previsto era dalle ore 7.00 alle ore 16.00 ma poteva capitare che in alcune giornate in cui non si lavorasse a causa delle avverse condizioni climatiche o che, in altri casi, si finisse di lavorare prima delle ore 16.00. Si lavorava da lunedì a venerdì e, ogni tanto, anche di sabato. Non sono in grado di riferire nulla in merito agli aspetti retributivi;
mia cugina, essendo la figlia del titolare, non parlava con noi della retribuzione. Non ho ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorate nell'anno 2019”.
Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore , ha dichiarato di avere Testimone_3 partecipato alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola Agricalabria s.a.s. di SC P.
& C., confermando in maniera generica, le risultanze del verbale ispettivo di che trattasi e precisando, altresì, che: “ La ricorrente è stata sentita dal mio collega La ricorrente è la figlia Testimone_4 di . La ricorrente non ha saputo indicare il numero di giornate lavorate negli anni Parte_3
2019 e 2020. La medesima ha riferito di essersi occupata della pulizia dei terreni e di non ricordare la data di assunzione. Dalla documentazione acquisita è emerso che la ricorrente era stata assunta a decorrere da agosto 2019 e da giugno 2020. La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sui terreni di Amato e Pianopoli, mentre quest'ultimo terreno non figurava nella denuncia aziendale. La ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per le altre aziende facenti capo a in Parte_3 epoca antecedente all'assunzione presso la Agricalabria.”.
9. Ciò posto, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013), attese la coerenza e la puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da considerarsi attendibili in quanto non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché la mancanza assoluta da parte dell' di alcuna prova a riscontro alle “deduzioni degli CP_1 accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, deve ritenersi provata la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2019 e 2020, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 89 giornate nell'anno 2019 e n. 104 giornate nell'anno 2020.
A ciò si aggiunga che nelle note conclusive depositate il 31.10.2025 la ricorrente ha preso posizione sulle singole circostanze che avrebbero indotto gli ispettori al disconoscimento dei rapporti di lavoro per cui è causa, evidenziando, da un lato, di aver lavorato, negli anni in contestazione, per Pt_3
e per le varie società agricole che allo stesso facevano capo e, dall'altro lato, di essere stata
[...] impiegata presso i terreni indicati dal datore di lavoro, sebbene non inseriti nelle denunce aziendali della ditta.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della Agricalabria s.a.s. di SC P. & C. per n. 89 giornate nell'anno 2019
e n. 104 giornate nell'anno 2020;
- condanna l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 89 CP_1 giornate nell'anno 2019 e n. 104 giornate nell'anno 2020, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50, per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 19.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa ER AT