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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12670 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28825 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
n. 16), elettivamente domiciliato a Roma, in via dei Tre Orologi n. 14/a, presso lo studio dell'avv.to
Marco Sonnino, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTORE
E
(c.f. ; residente a [...] C.F._2
14) e
(c.f. ; residente a [...]) CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: recesso da contratto preliminare di compravendita con domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
CONCLUSIONI: per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… Il procuratore di parte attrice conclude come da atto di citazione;
chiede l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. …”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti e Controparte_1 CP_2
l'attore allegava che in data 4/3/2017 aveva sottoscritto con gli stessi
[...] Parte_1 un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento sito a Roma, in via Carcaricola n. 195, edificio F, piano primo-secondo, int. 4 e relativo posto auto scoperto (numero 44), al prezzo complessivo di € 190.000,00; che esso attore all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare aveva versato ai convenuti, a mezzo assegni circolari BNL, la complessiva somma di € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
che nei mesi successivi aveva convocato inutilmente i convenuti dinanzi al notaio per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita;
che, per tale ragione, era stato costretto ad instaurare un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dei convenuti, per ottenere l'esecuzione forzata in forma specifica del predetto contratto preliminare;
che nel suddetto giudizio i convenuti erano rimasti contumaci e neppure avevano dato esecuzione spontanea al contratto né avevano cancellato l'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile a garanzia del mutuo, che era stato erogato in loro favore;
che, sempre nel corso del giudizio, erano emersi dubbi sul rilascio della concessione in sanatoria per l'immobile oggetto del contratto preliminare;
che esso attore, considerata la scoperta dei vizi urbanistici e la mancata cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, aveva abbandonato il menzionato giudizio
(n. 48633/2018 r.g.), estinto all'udienza del 9/12/2021 ex art. 309 c.p.c.; che con raccomandata del 2/2/2022 aveva comunicato ai convenuti il proprio recesso dal contratto preliminare e aveva chiesto il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pari ad €
120.000,00; che anche tale comunicazione era rimasta priva di riscontro da parte dei convenuti. Tanto premesso, l'attore instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale civile di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertato l'inadempimento contrattuale dei sigg.ri e il legittimo recesso ex art. 1385, 2° comma, c.c. del sig. dal contratto CP_1 Pt_1 preliminare di compravendita del 4 marzo 2017, condannare in solido i sigg.ri CP_1
(c.f. ) e (c.f. ) al
[...] C.F._2 CP_2 C.F._3 pagamento in favore del sig. (c.f. ) del doppio della Parte_1 C.F._1 caparra confirmatoria ricevuta in data 4 marzo 2017 e dunque al pagamento della somma di
Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284,
4° comma, c.c. a partire dalla notifica del presente atto di citazione. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
2 Con decreto del 30/5/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 25/7/2022 (indicata in citazione) al 20/9/2022.
All'udienza di prima comparizione del 20/9/2022 era presente il solo procuratore di parte attrice, che insisteva come in atti e depositava l'originale della notificazione dell'atto di citazione con le relative cartoline di ricevimento e chiedeva sia la dichiarazione di contumacia dei convenuti sia la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; era dichiarata la contumacia dei convenuti e ed erano assegnati i richiesti termini, con Controparte_1 CP_2 rinvio all'udienza dell'8/3/2023.
Parte attrice provvedeva al deposito delle memorie ex art. 183, n. 1 e n. 2, c.p.c..
Con decreto del 16/2/2023 ex art. 127 ter c.p.c. era disposto lo svolgimento con modalità cartolare della già fissata udienza dell'8/3/2023 con assegnazione di termine, fino alla data dell'udienza originariamente fissata, per il deposito telematico di nota di trattazione cartolare.
Parte attrice provvedeva al deposito della nota cartolare.
Con ordinanza riservata del 15-17/4/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'8/3/2023, veniva dato atto della persistente contumacia dei convenuti e inoltre, lette le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e Controparte_1 CP_2 la nota di trattazione cartolare di parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 2/4/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2/4/2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con assegnazione del richiesto termine ex art. 190 c.p.c., termine scaduto in data 3/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia dei convenuti e non Controparte_1 CP_2 costituitisi in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notificazione ad entrambi i convenuti dell'atto di citazione con riferimento all'udienza del 25/7/2022, indicata in citazione.
1.1 In particolare nei confronti del convenuto , residente a [...], la Controparte_1 notificazione è stata effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita in data
13/4/2022 e consegnata in data 15/4/2022 a mani di tale indicata come Persona_1
'persona di famiglia convivente', con spedizione in pari data della raccomanda informativa
CAN (comunicazione di avvenuta notifica).
3 1.2 Nei confronti della convenuta residente a [...], la notificazione è CP_2 stata effettuata in data 13/4/2022 ex art. 140 c.p.c. con l'esecuzione delle formalità di legge, con spedizione in data 15/4/2022 della raccomandata informativa n. 66869000774-9 e con prova della ricezione in data 21/4/2022 (cfr. Corte Cost. n. 3/2010).
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
3. Richiamato quanto esposto, si rammenta che l'attore ha instato per l'accertamento della legittimità dell'esercizio del recesso dal contratto preliminare di compravendita del
4/3/2017 e per la condanna dei convenuti e (promittenti Controparte_1 CP_2 venditori) al pagamento del doppio della caparra, pari ad € 120.000,00, oltre interessi legali, stante l'allegato inadempimento dei convenuti stessi.
4. Così schematicamente ricostruita la posizione di parte attrice, appare opportuno aprire una parentesi di carattere generale e di inquadramento della disciplina di legge in caso di versamento di caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.).
4.1 Al riguardo, va ricordato che l'esercizio del diritto di recesso, previsto appunto in caso di versamento di caparra ex art. 1385, comma 2, c.c., configura uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, in quanto presuppone pur sempre il colpevole inadempimento della controparte, avente i medesimi caratteri dell'inadempimento (grave e di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte) che giustifica la risoluzione giudiziale (cfr. Cass. 18266/2011; Cass. 409/2012; Cass. 17489/2012; Cass.
2969/2019; Cass. 21209/2019); che il legittimo esercizio del diritto di recesso da parte del contraente non inadempiente comporta il riconoscimento del diritto di trattenere la caparra (se inadempiente è il promissario acquirente) ovvero di ottenere il doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria (se inadempiente è invece il promittente venditore); che sussiste, quanto alla domanda risarcitoria, l'alternatività dei rimedi risarcitori previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 1385 c.c.: la parte non inadempiente può scegliere se optare per il recesso con richiesta della caparra (o del suo doppio) ovvero per l'esecuzione o la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno, in base ai principi generali, ma non può avvalersi di entrambi cumulativamente (cfr. Cass. 16221/2002).
Se la parte non inadempiente preferisce esercitare il recesso e richiedere la restituzione della caparra (o il doppio), la caparra mantiene la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno e non si può pretendere altro a titolo di risarcimento, mentre, qualora la parte non inadempiente preferisca domandare la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato esclusivamente dalle norme generali, per cui il
4 pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass.
18850/2004; Cass. 20532/2020): in quest'ultimo caso la caparra perde pertanto la suddetta funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno (cfr. Cass. 11356/2006; Cass.
10953/2012; Cass. 8571/2019); che sussiste incompatibilità, nel corso del giudizio, fra la domanda di risoluzione (giudiziale o di diritto) e la domanda di declaratoria dell'esercizio del diritto di recesso (cfr. Cass. 21971/2020; Cass. SU 553/2009, in tema di divieto dei nova in appello); che è rimessa all'interpretazione del Giudice la valutazione della domanda proposta dal contraente non inadempiente (cfr. Cass. 20957/2017).
4.2 Nel caso in cui venga accertata la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso, si determinano, oltre agli effetti liberatori, gli ordinari effetti caducatori ex tunc ex art. 1458 c.c., al pari di una normale ipotesi di risoluzione contrattuale.
5. Come discorso di carattere generale va ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nel caso di domanda di risoluzione o di recesso il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'avvenuto adempimento o in generale l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009;
Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015;
Cass. 13685/2019).
6. Sempre come discorso di carattere generale, va altresì ribadito che, in difetto della costituzione in giudizio della parte convenuta, non è possibile applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che invero si applica, come noto, soltanto con riferimento alle parti costituite (cfr. citato art. 115, comma 1, c.p.c.: “… fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”); in altre parole, il mero silenzio, conseguente alla contumacia della parte, non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra parte (cfr. Cass. 42035/2021).
6.1 Al riguardo si rammenta che il principio in tema di non contestazione, elaborato dalla giurisprudenza e poi codificato nell'art. 115 c.p.c., riguarda (cfr. Cass. 6172/2020) i fatti
5 storici sottesi a domande ed eccezioni, così come allegati nella loro oggettività, e non giudizi o valutazioni fatte dalle parti.
6.2 In ipotesi di contumacia della parte convenuta, come nel caso che qui ci occupa, sarà quindi necessario procedere all'esame dei fatti risultanti dalle prove offerte dalla parte attrice
(art. 2697 c.c.), con particolare riferimento, appunto, ai fatti che costituiscono il fondamento della domanda, non potendosi -come detto- attribuire alcun valore probatorio alla mancata contestazione dei medesimi ad opera della parte convenuta, rimasta contumace.
7. Tanto premesso, si rende necessario verificare se sia emerso in sede processuale il contestato inadempimento dei convenuti e se la gravità delle condotte da loro poste in essere sia tale da giustificare l'accoglimento della domanda attorea.
7.1 Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti in data 4/3/2017 avevano provveduto alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento sito a Roma, in via Carcaricola n. 195, edificio F, piano primo- secondo int. 4 e relativo posto auto scoperto numero 44 (cfr. doc. 1 di parte attrice).
7.2 Per i fini che qui rilevano, dall'analisi del suddetto contratto è pacifico evincere che l'attore (promissario acquirente) aveva promesso di acquistare dai convenuti
[...]
e (promittenti venditori) l'anzidetto immobile al complessivo CP_1 CP_2 prezzo di € 190.000,00 (art. 4), il cui pagamento era stato convenuto nei seguenti termini: “…
Euro 60.000,00 … vengono corrisposti dalla Parte Promissaria Acquirente alla Parte
Promittente Venditrice, a titolo di caparra e da computarsi nel prezzo complessivo di vendita, mediante assegni circolari BNL: n. 3700021497-03 € 10.000,00 del 3/3/2017 intestato a
; n. 3700021498-04 € 20.000,00 del 3/3/2017 intestato a Controparte_1 [...]
; n. 3700021496-02 € 10.000,00 del 3/3/2017 intestato a n. CP_1 CP_2
3700021495-01 € 20.000,00 del 3/3/2017 intestato a La Parte Promittente CP_2 venditrice con la sottoscrizione del presente atto rilascia ampia e liberatoria quietanza;
b) il saldo di euro 130.000,00 … sarà versato dalla Parte Promissaria Acquirente alla Parte
Promittente Venditrice al momento del rogito definitivo di compravendita, mediante assegni circolari di pari importo ovvero mediante accollo del mutuo ipotecario indicato all'art. 3 o di altro mutuo erogato da altro istituto bancario;
c) l'atto di compravendita dovrà avvenire avanti al notaio di fiducia della Parte Promissaria Acquirente entro il 31 dicembre 2017, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto tra le parti, sottoscritto successivamente alla presente scrittura. …” (cfr. citato doc. 1 di parte attrice: art. 4).
6 7.3 Dunque è documentalmente emerso, anche alla luce della quietanza rilasciata con la sottoscrizione del contratto preliminare, il versamento di complessivi € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. doc. 1 e docc. 2, 10 e 11 di parte attrice).
8. In ordine alla natura della caparra confirmatoria ribadisce il Giudice, premesso che
“… la caparra confirmatoria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale) e che la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, è riferita dall'art. 1385, comma 1, c.c. al momento della conclusione del contratto principale, …” (cfr. Cass. 10366/2022 in motivazione;
Cass. 21506/2021), che le parti, nell'esercizio della riconosciuta autonomia contrattuale, possono anche prevedere che il pagamento della caparra avvenga mediante assegno bancario e/o circolare, con la precisazione che in questo caso l'effetto della caparra si avrà solo al momento della riscossione della somma portata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine (cfr. Cass. 10056/2013).
8.1 Dunque il predetto patto, rafforzativo del vincolo contrattuale, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna della somma di denaro contrattualmente prevista, con la conseguenza che, pur a ritenere consentita la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1, c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, le parti non possono escludere la natura reale del patto accessorio, attribuendo alla mera obbligazione di prestazione della caparra quegli effetti che, viceversa,
l'art. 1385, comma 2, c.c. ricollega espressamente ed esclusivamente all'effettiva consegna della stessa.
9. Nel caso di specie vi è prova della consegna degli assegni circolari e dell'effettivo pagamento della caparra, invero quietanzato.
9.1 Inoltre con il doc. 10 (contabile bancaria di BNL) parte attrice ha dimostrato l'emissione dei predetti quattro assegni circolari per complessivi € 60.000,00.
10. In base al contratto era previsto che le parti avevano concordato al 31/12/2017 il termine per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (cfr. art. 4, lett. c: “…
l'atto di compravendita dovrà avvenire avanti al notaio di fiducia della parte promissaria acquirente entro il 31 dicembre 2017, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto fra le parti, sottoscritto successivamente alla presente scrittura”).
7 10.1 Il predetto termine non era essenziale, non emergendo alcun elemento in tal senso né sotto il profilo testuale né, ancor di più, sotto il profilo sostanziale.
10.2 Al riguardo, alla luce di consolidata giurisprudenza, si rammenta che l'adozione di espressioni quali 'entro', 'entro e non oltre' o formule analoghe, di per sé non assume carattere determinante, non emergendo alcun elemento fattuale che induca a ritenere che le parti avrebbero perso qualsivoglia interesse o utilità economica per la successiva conclusione del contratto definitivo di compravendita, oltre la scadenza del termine stabilito (cfr. Cass.
32238/2019; Cass. 10353/2020).
10.3 Del resto è stato lo stesso attore che ha dato conforto alle superiori osservazioni, in quanto nell'articolazione della propria difesa ha dimostrato chiaramente che il termine del
31/12/2017 non costituiva, per le parti, termine essenziale nel senso su indicato.
10.3.1 Tale assunto è avallato dai docc. 3, 4 e 5 di parte attrice, i quali dimostrano chiaramente che sino alla data del 25/6/2018 l'attore aveva interesse ad acquistare l'immobile oggetto del contratto preliminare del 4/3/2017, avendo convocato più volte -senza successo- i convenuti dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo.
10.3.2 Osserva altresì il Giudice che di particolare rilievo è proprio la produzione del doc. 5 di parte attrice, consistente in una dichiarazione del notaio incaricato del rogito, nella quale si attesta che, in occasione della convocazione per la stipula del rogito (25/6/2018), era presente unicamente il promissario acquirente (odierno attore), mentre i promittenti venditori
(odierni convenuti) erano rimasti assenti e irreperibili.
11. Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, è di tutta evidenza che l'inerzia dei convenuti, nonostante i ripetuti tentativi dell'attore di dare corretta esecuzione al contratto preliminare, si è protratta per un ampio arco temporale, con la conseguenza che l'esercizio del diritto di recesso è pienamente giustificato dal prolungato comportamento colpevolmente inadempiente dei promittenti venditori (odierni convenuti), che, pur avendo ricevuto una consistente caparra fin dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare, si sono sottratti alla stipulazione del contratto di vendita.
12. Si è in presenza di grave e colpevole inadempimento, che -come detto- legittima il recesso esercitato dall'attore con conseguente diritto alla restituzione del doppio della caparra versata.
13. Al riguardo con proprio doc. 9 l'attore ha prodotto comunicazione datata 2/2/2022, trasmessa mediante raccomandata a/r e ricevuta dai convenuti in data 8/2/2022, a mezzo della quale lo stesso ha appunto esercitato, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., il recesso dal
8 contratto preliminare del 4/3/2017 con conseguente richiesta del doppio della caparra di €
60.000,00 a suo tempo versata.
14. In conclusione, la domanda di parte attrice di accertamento e dichiarazione della legittimità del recesso, esercitato con raccomandata a/r ricevuta dai convenuti in data
8/2/2022, è fondata e va accolta, risultando processualmente emerso il grave e colpevole inadempimento dei convenuti stessi, alla luce della mancata stipula del rogito in data
25/6/2018, come provato dal citato doc. 5 di parte attrice.
15. Accertata la legittimità del recesso dal contratto preliminare del 4/3/2017, esercitato dall'attore, non vi è dubbio circa il conseguenziale riconoscimento del diritto dello stesso all'invocata condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della somma
(complessivamente € 60.000,00), a suo tempo versata ai convenuti a titolo di caparra confirmatoria.
16. È documentalmente emerso, in particolare dall'analisi del già citato art. 4 del contratto preliminare del 4/3/2017 (cfr. doc. 1 di parte attrice) nonché dagli ulteriori docc. 2
(copia dei quattro assegni circolari) e 10 (contabile bancaria di BNL) di parte attrice, che l'attore ha complessivamente corrisposto, a mezzo assegni circolari BNL, la complessiva somma di € 60.000,00 (€ 10.000,00 + € 20.000,00 + € 10.000,00 + € 20.000,00) a titolo di caparra confirmatoria e che i convenuti hanno a loro volta ricevuto la suddetta somma, come da quietanza rilasciata con la firma del contratto preliminare.
16.1 In particolare è processualmente emerso, come risulta dal citato art. 4 del contratto e dal citato doc. 2, che il convenuto ha ricevuto la somma di € Controparte_1
30.000,00 (€ 10.000,00 + € 20.000,00) e che la convenuta ha analogamente CP_2 ricevuto la somma di € 30.000,00 (€ 10.000,00 + € 20.000,00).
17. Orbene, ricordata la natura reale del patto sulla consegna della caparra confirmatoria, è pertanto processualmente emerso il versamento ai convenuti, da parte dell'attore, della complessiva somma di € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria nella misura di € 30.000,00 a ciascuno dei due promittenti venditori.
18. La circostanza che vi sia stato il distinto e specifico pagamento di € 30.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, in favore di ciascuno dei due convenuti non è ostatativa alla condanna in solido degli stessi al pagamento della complessiva somma di € 120.000,00, pari appunto del doppio della caparra complessivamente versata.
18.1 Al riguardo va ricordato che i convenuti erano indicati in contratto (cfr. doc. 1: premesse al contratto preliminare) come “... comproprietari pro indiviso di un appartamento
9 sito in Roma, via di Carcaricola n. 195 …” e congiuntamente come 'parte promittente veditrice' e che costoro, “… ciascuno per i propri diritti, promettono e si impegnano a vendere al sig. … l'appartamento sito in Roma, via di Carcaricola n. 195 …” (art. 1 Parte_1 del contratto).
18.2 Analogamente, come risulta al successivo art. 4, parte del prezzo concordato
(appunto € 60.000,00 su € 190.000,00) era stato corrisposto “… dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente venditrice, a titolo di caparra e da computarsi nel prezzo complessivo di vendita, mediante assegni circolari BNL …”.
19. Dunque, a prescindere dalle modalità esecutive del pagamento della caparra di €
60.000,00 -ossia € 30.000,00 a ciascuno degli odierni convenuti-, ciò che assume rilievo è che il promissario acquirente aveva corrisposto la caparra “… alla parte promittente venditrice
…”, da intendersi come unica parte contrattuale 'complessa'.
20. Inadempiente è appunto la parte promittente venditrice e di conseguenza i due convenuti, comproprietari pro indiviso dell'immobile e appunto 'parte promittente venditrice' dell'immobile stesso, vanno condannati in solido alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo ricevuta, a prescindere da quelli che possano poi essere i rapporti interni fra costoro.
21. In conclusione i convenuti vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 120.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria a suo tempo ricevuta.
22. Per quanto riguarda gli interessi, valgono le seguenti osservazioni.
22.1 In base ai principi generali, premessa la necessità che nella sentenza di condanna si specifichi la natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024; Cass. 3499/2025)
e ricordata altresì l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. Cass. 61/2023;
Cass. 7677/2025), si osserva che sulla sorte sarebbero dovuti gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora fino alla proposizione della domanda giudiziale e, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, sarebbero dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) dalla data della domanda
(data di notificazione dell'atto di citazione ovvero data di deposito del ricorso) fino al saldo effettivo.
22.2 Si rammenta inoltre, sempre come discorso di carattere generale, che nel caso di obbligazioni pecuniarie gli interessi possono essere riconosciuti, in applicazione degli artt. 99
e 112 c.p.c., solo su espressa domanda della parte (cfr. Cass. 1913/2000, in tema di indennità
10 di espropriazione, ma il principio è di generale applicazione;
Cass. 23195/2010) e che viceversa nel caso di domanda di risarcimento del danno si può procedere alla liquidazione degli interessi anche in assenza di domanda, in quanto in questo caso gli interessi integrano una componente necessaria della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass.
4423/2004).
23. Tornado al caso di specie, si osserva che l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento degli “… interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. a partire dalla notifica del presente atto di citazione” (cfr. conclusioni in citazione).
24. Dunque non vanno riconosciuti, in difetto di domanda, gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora (8/2/2022, data di ricezione della raccomandata del 2/2/2022; cfr. doc. 9 di parte attrice).
25. Vanno invece riconosciuti, in mancanza di predeterminazione della misura degli stessi ad opera delle parti, gli interessi al tasso legale maggiorato -ex art. 1284, comma 4, c.c.
e D.Lgs 231/2002- dal 15/4/2022 per quanto riguarda il convenuto e dal Controparte_1
21/4/2022 per quanto riguarda la convenuta il tutto fino al saldo effettivo. CP_2
26. Alla luce delle risultanze di causa i convenuti vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 120.000,00 oltre agli interessi come precedentemente indicato.
27. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste in solido a carico dei convenuti per la soccombenza e per la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.).
27.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '52.001 – 260.000' (giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 120.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate nonché dell'attività complessivamente svolta dal difensore dell'attore, in presenza di istruzione solo documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_1 CP_2
• dichiara legittimo il recesso esercitato dall'attore (promissario acquirente) con raccomandata del 2/2/2022, ricevuta dai convenuti in data 8/2/2022;
11 • condanna in solido i convenuti e al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore dell'attore e a titolo di restituzione del doppio della caparra Parte_1 confirmatoria, della somma di € 120.000,00, oltre agli interessi al tasso legale maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c., come indicato in motivazione;
• condanna in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 10.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 10/9/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
12
N. RGAC
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28825 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
n. 16), elettivamente domiciliato a Roma, in via dei Tre Orologi n. 14/a, presso lo studio dell'avv.to
Marco Sonnino, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTORE
E
(c.f. ; residente a [...] C.F._2
14) e
(c.f. ; residente a [...]) CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: recesso da contratto preliminare di compravendita con domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
CONCLUSIONI: per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… Il procuratore di parte attrice conclude come da atto di citazione;
chiede l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. …”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti e Controparte_1 CP_2
l'attore allegava che in data 4/3/2017 aveva sottoscritto con gli stessi
[...] Parte_1 un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento sito a Roma, in via Carcaricola n. 195, edificio F, piano primo-secondo, int. 4 e relativo posto auto scoperto (numero 44), al prezzo complessivo di € 190.000,00; che esso attore all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare aveva versato ai convenuti, a mezzo assegni circolari BNL, la complessiva somma di € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
che nei mesi successivi aveva convocato inutilmente i convenuti dinanzi al notaio per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita;
che, per tale ragione, era stato costretto ad instaurare un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dei convenuti, per ottenere l'esecuzione forzata in forma specifica del predetto contratto preliminare;
che nel suddetto giudizio i convenuti erano rimasti contumaci e neppure avevano dato esecuzione spontanea al contratto né avevano cancellato l'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile a garanzia del mutuo, che era stato erogato in loro favore;
che, sempre nel corso del giudizio, erano emersi dubbi sul rilascio della concessione in sanatoria per l'immobile oggetto del contratto preliminare;
che esso attore, considerata la scoperta dei vizi urbanistici e la mancata cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, aveva abbandonato il menzionato giudizio
(n. 48633/2018 r.g.), estinto all'udienza del 9/12/2021 ex art. 309 c.p.c.; che con raccomandata del 2/2/2022 aveva comunicato ai convenuti il proprio recesso dal contratto preliminare e aveva chiesto il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pari ad €
120.000,00; che anche tale comunicazione era rimasta priva di riscontro da parte dei convenuti. Tanto premesso, l'attore instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale civile di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertato l'inadempimento contrattuale dei sigg.ri e il legittimo recesso ex art. 1385, 2° comma, c.c. del sig. dal contratto CP_1 Pt_1 preliminare di compravendita del 4 marzo 2017, condannare in solido i sigg.ri CP_1
(c.f. ) e (c.f. ) al
[...] C.F._2 CP_2 C.F._3 pagamento in favore del sig. (c.f. ) del doppio della Parte_1 C.F._1 caparra confirmatoria ricevuta in data 4 marzo 2017 e dunque al pagamento della somma di
Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284,
4° comma, c.c. a partire dalla notifica del presente atto di citazione. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”.
2 Con decreto del 30/5/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 25/7/2022 (indicata in citazione) al 20/9/2022.
All'udienza di prima comparizione del 20/9/2022 era presente il solo procuratore di parte attrice, che insisteva come in atti e depositava l'originale della notificazione dell'atto di citazione con le relative cartoline di ricevimento e chiedeva sia la dichiarazione di contumacia dei convenuti sia la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; era dichiarata la contumacia dei convenuti e ed erano assegnati i richiesti termini, con Controparte_1 CP_2 rinvio all'udienza dell'8/3/2023.
Parte attrice provvedeva al deposito delle memorie ex art. 183, n. 1 e n. 2, c.p.c..
Con decreto del 16/2/2023 ex art. 127 ter c.p.c. era disposto lo svolgimento con modalità cartolare della già fissata udienza dell'8/3/2023 con assegnazione di termine, fino alla data dell'udienza originariamente fissata, per il deposito telematico di nota di trattazione cartolare.
Parte attrice provvedeva al deposito della nota cartolare.
Con ordinanza riservata del 15-17/4/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'8/3/2023, veniva dato atto della persistente contumacia dei convenuti e inoltre, lette le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e Controparte_1 CP_2 la nota di trattazione cartolare di parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 2/4/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2/4/2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con assegnazione del richiesto termine ex art. 190 c.p.c., termine scaduto in data 3/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia dei convenuti e non Controparte_1 CP_2 costituitisi in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notificazione ad entrambi i convenuti dell'atto di citazione con riferimento all'udienza del 25/7/2022, indicata in citazione.
1.1 In particolare nei confronti del convenuto , residente a [...], la Controparte_1 notificazione è stata effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita in data
13/4/2022 e consegnata in data 15/4/2022 a mani di tale indicata come Persona_1
'persona di famiglia convivente', con spedizione in pari data della raccomanda informativa
CAN (comunicazione di avvenuta notifica).
3 1.2 Nei confronti della convenuta residente a [...], la notificazione è CP_2 stata effettuata in data 13/4/2022 ex art. 140 c.p.c. con l'esecuzione delle formalità di legge, con spedizione in data 15/4/2022 della raccomandata informativa n. 66869000774-9 e con prova della ricezione in data 21/4/2022 (cfr. Corte Cost. n. 3/2010).
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
3. Richiamato quanto esposto, si rammenta che l'attore ha instato per l'accertamento della legittimità dell'esercizio del recesso dal contratto preliminare di compravendita del
4/3/2017 e per la condanna dei convenuti e (promittenti Controparte_1 CP_2 venditori) al pagamento del doppio della caparra, pari ad € 120.000,00, oltre interessi legali, stante l'allegato inadempimento dei convenuti stessi.
4. Così schematicamente ricostruita la posizione di parte attrice, appare opportuno aprire una parentesi di carattere generale e di inquadramento della disciplina di legge in caso di versamento di caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.).
4.1 Al riguardo, va ricordato che l'esercizio del diritto di recesso, previsto appunto in caso di versamento di caparra ex art. 1385, comma 2, c.c., configura uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, in quanto presuppone pur sempre il colpevole inadempimento della controparte, avente i medesimi caratteri dell'inadempimento (grave e di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte) che giustifica la risoluzione giudiziale (cfr. Cass. 18266/2011; Cass. 409/2012; Cass. 17489/2012; Cass.
2969/2019; Cass. 21209/2019); che il legittimo esercizio del diritto di recesso da parte del contraente non inadempiente comporta il riconoscimento del diritto di trattenere la caparra (se inadempiente è il promissario acquirente) ovvero di ottenere il doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria (se inadempiente è invece il promittente venditore); che sussiste, quanto alla domanda risarcitoria, l'alternatività dei rimedi risarcitori previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 1385 c.c.: la parte non inadempiente può scegliere se optare per il recesso con richiesta della caparra (o del suo doppio) ovvero per l'esecuzione o la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno, in base ai principi generali, ma non può avvalersi di entrambi cumulativamente (cfr. Cass. 16221/2002).
Se la parte non inadempiente preferisce esercitare il recesso e richiedere la restituzione della caparra (o il doppio), la caparra mantiene la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno e non si può pretendere altro a titolo di risarcimento, mentre, qualora la parte non inadempiente preferisca domandare la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato esclusivamente dalle norme generali, per cui il
4 pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass.
18850/2004; Cass. 20532/2020): in quest'ultimo caso la caparra perde pertanto la suddetta funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno (cfr. Cass. 11356/2006; Cass.
10953/2012; Cass. 8571/2019); che sussiste incompatibilità, nel corso del giudizio, fra la domanda di risoluzione (giudiziale o di diritto) e la domanda di declaratoria dell'esercizio del diritto di recesso (cfr. Cass. 21971/2020; Cass. SU 553/2009, in tema di divieto dei nova in appello); che è rimessa all'interpretazione del Giudice la valutazione della domanda proposta dal contraente non inadempiente (cfr. Cass. 20957/2017).
4.2 Nel caso in cui venga accertata la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso, si determinano, oltre agli effetti liberatori, gli ordinari effetti caducatori ex tunc ex art. 1458 c.c., al pari di una normale ipotesi di risoluzione contrattuale.
5. Come discorso di carattere generale va ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nel caso di domanda di risoluzione o di recesso il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'avvenuto adempimento o in generale l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009;
Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015;
Cass. 13685/2019).
6. Sempre come discorso di carattere generale, va altresì ribadito che, in difetto della costituzione in giudizio della parte convenuta, non è possibile applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che invero si applica, come noto, soltanto con riferimento alle parti costituite (cfr. citato art. 115, comma 1, c.p.c.: “… fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”); in altre parole, il mero silenzio, conseguente alla contumacia della parte, non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra parte (cfr. Cass. 42035/2021).
6.1 Al riguardo si rammenta che il principio in tema di non contestazione, elaborato dalla giurisprudenza e poi codificato nell'art. 115 c.p.c., riguarda (cfr. Cass. 6172/2020) i fatti
5 storici sottesi a domande ed eccezioni, così come allegati nella loro oggettività, e non giudizi o valutazioni fatte dalle parti.
6.2 In ipotesi di contumacia della parte convenuta, come nel caso che qui ci occupa, sarà quindi necessario procedere all'esame dei fatti risultanti dalle prove offerte dalla parte attrice
(art. 2697 c.c.), con particolare riferimento, appunto, ai fatti che costituiscono il fondamento della domanda, non potendosi -come detto- attribuire alcun valore probatorio alla mancata contestazione dei medesimi ad opera della parte convenuta, rimasta contumace.
7. Tanto premesso, si rende necessario verificare se sia emerso in sede processuale il contestato inadempimento dei convenuti e se la gravità delle condotte da loro poste in essere sia tale da giustificare l'accoglimento della domanda attorea.
7.1 Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti in data 4/3/2017 avevano provveduto alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento sito a Roma, in via Carcaricola n. 195, edificio F, piano primo- secondo int. 4 e relativo posto auto scoperto numero 44 (cfr. doc. 1 di parte attrice).
7.2 Per i fini che qui rilevano, dall'analisi del suddetto contratto è pacifico evincere che l'attore (promissario acquirente) aveva promesso di acquistare dai convenuti
[...]
e (promittenti venditori) l'anzidetto immobile al complessivo CP_1 CP_2 prezzo di € 190.000,00 (art. 4), il cui pagamento era stato convenuto nei seguenti termini: “…
Euro 60.000,00 … vengono corrisposti dalla Parte Promissaria Acquirente alla Parte
Promittente Venditrice, a titolo di caparra e da computarsi nel prezzo complessivo di vendita, mediante assegni circolari BNL: n. 3700021497-03 € 10.000,00 del 3/3/2017 intestato a
; n. 3700021498-04 € 20.000,00 del 3/3/2017 intestato a Controparte_1 [...]
; n. 3700021496-02 € 10.000,00 del 3/3/2017 intestato a n. CP_1 CP_2
3700021495-01 € 20.000,00 del 3/3/2017 intestato a La Parte Promittente CP_2 venditrice con la sottoscrizione del presente atto rilascia ampia e liberatoria quietanza;
b) il saldo di euro 130.000,00 … sarà versato dalla Parte Promissaria Acquirente alla Parte
Promittente Venditrice al momento del rogito definitivo di compravendita, mediante assegni circolari di pari importo ovvero mediante accollo del mutuo ipotecario indicato all'art. 3 o di altro mutuo erogato da altro istituto bancario;
c) l'atto di compravendita dovrà avvenire avanti al notaio di fiducia della Parte Promissaria Acquirente entro il 31 dicembre 2017, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto tra le parti, sottoscritto successivamente alla presente scrittura. …” (cfr. citato doc. 1 di parte attrice: art. 4).
6 7.3 Dunque è documentalmente emerso, anche alla luce della quietanza rilasciata con la sottoscrizione del contratto preliminare, il versamento di complessivi € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. doc. 1 e docc. 2, 10 e 11 di parte attrice).
8. In ordine alla natura della caparra confirmatoria ribadisce il Giudice, premesso che
“… la caparra confirmatoria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale) e che la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, è riferita dall'art. 1385, comma 1, c.c. al momento della conclusione del contratto principale, …” (cfr. Cass. 10366/2022 in motivazione;
Cass. 21506/2021), che le parti, nell'esercizio della riconosciuta autonomia contrattuale, possono anche prevedere che il pagamento della caparra avvenga mediante assegno bancario e/o circolare, con la precisazione che in questo caso l'effetto della caparra si avrà solo al momento della riscossione della somma portata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine (cfr. Cass. 10056/2013).
8.1 Dunque il predetto patto, rafforzativo del vincolo contrattuale, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna della somma di denaro contrattualmente prevista, con la conseguenza che, pur a ritenere consentita la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1, c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, le parti non possono escludere la natura reale del patto accessorio, attribuendo alla mera obbligazione di prestazione della caparra quegli effetti che, viceversa,
l'art. 1385, comma 2, c.c. ricollega espressamente ed esclusivamente all'effettiva consegna della stessa.
9. Nel caso di specie vi è prova della consegna degli assegni circolari e dell'effettivo pagamento della caparra, invero quietanzato.
9.1 Inoltre con il doc. 10 (contabile bancaria di BNL) parte attrice ha dimostrato l'emissione dei predetti quattro assegni circolari per complessivi € 60.000,00.
10. In base al contratto era previsto che le parti avevano concordato al 31/12/2017 il termine per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (cfr. art. 4, lett. c: “…
l'atto di compravendita dovrà avvenire avanti al notaio di fiducia della parte promissaria acquirente entro il 31 dicembre 2017, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto fra le parti, sottoscritto successivamente alla presente scrittura”).
7 10.1 Il predetto termine non era essenziale, non emergendo alcun elemento in tal senso né sotto il profilo testuale né, ancor di più, sotto il profilo sostanziale.
10.2 Al riguardo, alla luce di consolidata giurisprudenza, si rammenta che l'adozione di espressioni quali 'entro', 'entro e non oltre' o formule analoghe, di per sé non assume carattere determinante, non emergendo alcun elemento fattuale che induca a ritenere che le parti avrebbero perso qualsivoglia interesse o utilità economica per la successiva conclusione del contratto definitivo di compravendita, oltre la scadenza del termine stabilito (cfr. Cass.
32238/2019; Cass. 10353/2020).
10.3 Del resto è stato lo stesso attore che ha dato conforto alle superiori osservazioni, in quanto nell'articolazione della propria difesa ha dimostrato chiaramente che il termine del
31/12/2017 non costituiva, per le parti, termine essenziale nel senso su indicato.
10.3.1 Tale assunto è avallato dai docc. 3, 4 e 5 di parte attrice, i quali dimostrano chiaramente che sino alla data del 25/6/2018 l'attore aveva interesse ad acquistare l'immobile oggetto del contratto preliminare del 4/3/2017, avendo convocato più volte -senza successo- i convenuti dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo.
10.3.2 Osserva altresì il Giudice che di particolare rilievo è proprio la produzione del doc. 5 di parte attrice, consistente in una dichiarazione del notaio incaricato del rogito, nella quale si attesta che, in occasione della convocazione per la stipula del rogito (25/6/2018), era presente unicamente il promissario acquirente (odierno attore), mentre i promittenti venditori
(odierni convenuti) erano rimasti assenti e irreperibili.
11. Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, è di tutta evidenza che l'inerzia dei convenuti, nonostante i ripetuti tentativi dell'attore di dare corretta esecuzione al contratto preliminare, si è protratta per un ampio arco temporale, con la conseguenza che l'esercizio del diritto di recesso è pienamente giustificato dal prolungato comportamento colpevolmente inadempiente dei promittenti venditori (odierni convenuti), che, pur avendo ricevuto una consistente caparra fin dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare, si sono sottratti alla stipulazione del contratto di vendita.
12. Si è in presenza di grave e colpevole inadempimento, che -come detto- legittima il recesso esercitato dall'attore con conseguente diritto alla restituzione del doppio della caparra versata.
13. Al riguardo con proprio doc. 9 l'attore ha prodotto comunicazione datata 2/2/2022, trasmessa mediante raccomandata a/r e ricevuta dai convenuti in data 8/2/2022, a mezzo della quale lo stesso ha appunto esercitato, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., il recesso dal
8 contratto preliminare del 4/3/2017 con conseguente richiesta del doppio della caparra di €
60.000,00 a suo tempo versata.
14. In conclusione, la domanda di parte attrice di accertamento e dichiarazione della legittimità del recesso, esercitato con raccomandata a/r ricevuta dai convenuti in data
8/2/2022, è fondata e va accolta, risultando processualmente emerso il grave e colpevole inadempimento dei convenuti stessi, alla luce della mancata stipula del rogito in data
25/6/2018, come provato dal citato doc. 5 di parte attrice.
15. Accertata la legittimità del recesso dal contratto preliminare del 4/3/2017, esercitato dall'attore, non vi è dubbio circa il conseguenziale riconoscimento del diritto dello stesso all'invocata condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della somma
(complessivamente € 60.000,00), a suo tempo versata ai convenuti a titolo di caparra confirmatoria.
16. È documentalmente emerso, in particolare dall'analisi del già citato art. 4 del contratto preliminare del 4/3/2017 (cfr. doc. 1 di parte attrice) nonché dagli ulteriori docc. 2
(copia dei quattro assegni circolari) e 10 (contabile bancaria di BNL) di parte attrice, che l'attore ha complessivamente corrisposto, a mezzo assegni circolari BNL, la complessiva somma di € 60.000,00 (€ 10.000,00 + € 20.000,00 + € 10.000,00 + € 20.000,00) a titolo di caparra confirmatoria e che i convenuti hanno a loro volta ricevuto la suddetta somma, come da quietanza rilasciata con la firma del contratto preliminare.
16.1 In particolare è processualmente emerso, come risulta dal citato art. 4 del contratto e dal citato doc. 2, che il convenuto ha ricevuto la somma di € Controparte_1
30.000,00 (€ 10.000,00 + € 20.000,00) e che la convenuta ha analogamente CP_2 ricevuto la somma di € 30.000,00 (€ 10.000,00 + € 20.000,00).
17. Orbene, ricordata la natura reale del patto sulla consegna della caparra confirmatoria, è pertanto processualmente emerso il versamento ai convenuti, da parte dell'attore, della complessiva somma di € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria nella misura di € 30.000,00 a ciascuno dei due promittenti venditori.
18. La circostanza che vi sia stato il distinto e specifico pagamento di € 30.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, in favore di ciascuno dei due convenuti non è ostatativa alla condanna in solido degli stessi al pagamento della complessiva somma di € 120.000,00, pari appunto del doppio della caparra complessivamente versata.
18.1 Al riguardo va ricordato che i convenuti erano indicati in contratto (cfr. doc. 1: premesse al contratto preliminare) come “... comproprietari pro indiviso di un appartamento
9 sito in Roma, via di Carcaricola n. 195 …” e congiuntamente come 'parte promittente veditrice' e che costoro, “… ciascuno per i propri diritti, promettono e si impegnano a vendere al sig. … l'appartamento sito in Roma, via di Carcaricola n. 195 …” (art. 1 Parte_1 del contratto).
18.2 Analogamente, come risulta al successivo art. 4, parte del prezzo concordato
(appunto € 60.000,00 su € 190.000,00) era stato corrisposto “… dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente venditrice, a titolo di caparra e da computarsi nel prezzo complessivo di vendita, mediante assegni circolari BNL …”.
19. Dunque, a prescindere dalle modalità esecutive del pagamento della caparra di €
60.000,00 -ossia € 30.000,00 a ciascuno degli odierni convenuti-, ciò che assume rilievo è che il promissario acquirente aveva corrisposto la caparra “… alla parte promittente venditrice
…”, da intendersi come unica parte contrattuale 'complessa'.
20. Inadempiente è appunto la parte promittente venditrice e di conseguenza i due convenuti, comproprietari pro indiviso dell'immobile e appunto 'parte promittente venditrice' dell'immobile stesso, vanno condannati in solido alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo ricevuta, a prescindere da quelli che possano poi essere i rapporti interni fra costoro.
21. In conclusione i convenuti vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 120.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria a suo tempo ricevuta.
22. Per quanto riguarda gli interessi, valgono le seguenti osservazioni.
22.1 In base ai principi generali, premessa la necessità che nella sentenza di condanna si specifichi la natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024; Cass. 3499/2025)
e ricordata altresì l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. Cass. 61/2023;
Cass. 7677/2025), si osserva che sulla sorte sarebbero dovuti gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora fino alla proposizione della domanda giudiziale e, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, sarebbero dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) dalla data della domanda
(data di notificazione dell'atto di citazione ovvero data di deposito del ricorso) fino al saldo effettivo.
22.2 Si rammenta inoltre, sempre come discorso di carattere generale, che nel caso di obbligazioni pecuniarie gli interessi possono essere riconosciuti, in applicazione degli artt. 99
e 112 c.p.c., solo su espressa domanda della parte (cfr. Cass. 1913/2000, in tema di indennità
10 di espropriazione, ma il principio è di generale applicazione;
Cass. 23195/2010) e che viceversa nel caso di domanda di risarcimento del danno si può procedere alla liquidazione degli interessi anche in assenza di domanda, in quanto in questo caso gli interessi integrano una componente necessaria della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass.
4423/2004).
23. Tornado al caso di specie, si osserva che l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento degli “… interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. a partire dalla notifica del presente atto di citazione” (cfr. conclusioni in citazione).
24. Dunque non vanno riconosciuti, in difetto di domanda, gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora (8/2/2022, data di ricezione della raccomandata del 2/2/2022; cfr. doc. 9 di parte attrice).
25. Vanno invece riconosciuti, in mancanza di predeterminazione della misura degli stessi ad opera delle parti, gli interessi al tasso legale maggiorato -ex art. 1284, comma 4, c.c.
e D.Lgs 231/2002- dal 15/4/2022 per quanto riguarda il convenuto e dal Controparte_1
21/4/2022 per quanto riguarda la convenuta il tutto fino al saldo effettivo. CP_2
26. Alla luce delle risultanze di causa i convenuti vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 120.000,00 oltre agli interessi come precedentemente indicato.
27. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste in solido a carico dei convenuti per la soccombenza e per la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.).
27.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '52.001 – 260.000' (giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 120.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate nonché dell'attività complessivamente svolta dal difensore dell'attore, in presenza di istruzione solo documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_1 CP_2
• dichiara legittimo il recesso esercitato dall'attore (promissario acquirente) con raccomandata del 2/2/2022, ricevuta dai convenuti in data 8/2/2022;
11 • condanna in solido i convenuti e al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore dell'attore e a titolo di restituzione del doppio della caparra Parte_1 confirmatoria, della somma di € 120.000,00, oltre agli interessi al tasso legale maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c., come indicato in motivazione;
• condanna in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 10.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 10/9/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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