Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°20539 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: , rappr.to e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. AMODIO ALESSANDRO (c.f.:
) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli alla Via Santa Maria di Costantinopoli n. 94;
- ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa giusta procura in atti dall'Avv. DULVI CORCIONE MARIA (c.f.:
[...]
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._3
Pozzuoli (NA), alla Via Corrado Alvaro n.8;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice ha convenu- to in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli l per Controparte_1 sentire dichiararne la responsabilità contrattuale ex art. 1228 cod. civ. per l'inadempimento della prestazione medico-professionale dei sanita- 1
26.09.2012 presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA). Cont Si costituiva la che chiedeva il rigetto della doman- CP_1 da per infondatezza della stessa.
Trattato ed istruito il giudizio, espletata CTU medico-legale, sulle conclu- sioni rassegnate dalle parti all'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata assegnata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. scaduti il 01.4.2025.
***
L'attore ha evidenziato di aver subito un danno in occasione dell'intervento di “riduzione e norian” eseguito in data 26.09.2012 dall'equipe medica in servizio presso l di Controparte_3
Pozzuoli (NA), per avere detti operatori effettuato l'intervento in modo scorretto, determinando un risultato non idoneo a consentire il pieno recupero funzionale del paziente. In particolare, l'attore ha dedotto: di essere stato ricoverato il 18.09.2012 presso l'Ospedale “S. Maria della Grazie” di Pozzuoli;
che in data 26.09.2012 veniva sottoposto ad Inter- vento chirurgico di Riduzione e;
che veniva dimesso in data CP_2
28.09.2012, con prescrizione di “stivaletto gessato, divieto di carico e diagnosi definitiva di frattura pluriframmentaria di calcagno dx. Arto in discarico”; che persistendo dolenzia e rigidità dell'articolazione, oltre che deficit funzionale del piede, aveva intrapreso - dal 02.10.2012 - un lun- go periodo di accertamenti diagnostici (prodotti agli atti) volti a monito- rare la guarigione ed il recupero funzionale dell'arto trattato chirurgi- camente;
che il risultato non era soddisfacente e tale da indurre esso istante a sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico di artrodesi della sottoastragalica, in data 27.01.2017, presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli;
che successivamente era stato costretto a sottoporsi ad un ter- zo intervento, in data 10.01.2019, per la rimozione della vite transastra- galo-calcaneare. Evidenziava, inoltre, che tali successivi interventi e il complicato post-operatorio, fonti di ulteriori sofferenze, si erano resi necessari per aver errato i medici operanti nella struttura ospedaliera
[...]
di Poazzuoli sia nella scelta del trattamento da ese- Controparte_3 guire che nell'esecuzione dello stesso;
la mancata guarigione era, infatti, diretta conseguenza della errata tecnica operatoria, del tutto inadegua- ta per il trattamento della frattura pluriframmentaria scomposta di cal- cagno;
tali sofferenze erano riconducibili eziologicamente all'errata scelta e all'errata esecuzione dell'intervento praticato in data 26.09.2012 dai sanitari in servizio presso l'Ospedale S. Maria delle Gra- zie;
n conseguenza di tanto ha chiesto accertarsi la re- Parte_1 sponsabilità della nella causazione dei danni subiti e Controparte_1 la condanna dell'ente al risarcimento degli stessi.
2
In via preliminare, occorre inquadrare la fattispecie giuridica della re- sponsabilità medica dedotta in giudizio nel quadro del regime anteriore alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli- Bianco va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vi- gore;
nel caso di specie, invece, la vicenda che ha dato origine al presen- te giudizio risale al 2012.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ebbene, no- nostante la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, va in questa sede richiamato l'orientamento prevalente ante- riore rispetto al menzionato intervento legislativo, ove la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al ge- nus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti pri- vatamente. Tale orientamento argomentava l'estensione al professioni- sta, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale valo- rizzando gli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della pre- stazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomenta- va la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò pre- valente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabi- lità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, già prima dell'intervento del legislatore con la Legge n. 24 del 2017, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del persona- le, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipenden- temente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, tanto la responsabilità della struttura, quanto quella del medi- co, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli
3
artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità fa- cente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omis- sioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'even- to (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 di- cembre 1991, n. 13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi con- nessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei ri- sultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato.
Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di que- st'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio pre- suntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'a- dempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la ri- valsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, ine- scusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente impro- babile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sa- nitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in te- ma di onere probatorio.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbli- gazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove pato- logie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sani- tario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati de- terminati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04).
Quanto ai profili relativi al riparto dell'onere probatorio in tema di re- sponsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patolo- gica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto
4
dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello rela- tivo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere pro- vato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) del- la patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitu- tivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la con-dotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 feb- braio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fon-data sulla regola del cd. “più probabile che non”. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condivide- re, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerumque accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dunque, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamen- te sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va com- piuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclu- sione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazio- ne al caso concreto.
Nel caso in esame, parte attrice agisce contro la struttura sanitaria
[...]
e non anche direttamente nei confronti del medico ope- CP_1 rante. Le doglianze mosse dall'attore, così come delineate nell'atto in- troduttivo, attengono sostanzialmente all'inadempimento dell'equipe medica in servizio per l'intervento eseguito in data 26.09.2012 e di con- seguenza, al risarcimento dei danni derivanti dalla colposa condotta te- nuta nell'esecuzione della prestazione sanitaria. Secondo la prospetta- zione del , il detto atto operatorio sarebbe in rapporto eziolo- Parte_1 gico diretto con il danno in quanto, non essendo stato praticato corret- tamente, avrebbe determinato un risultato tale da non condurlo a gua-
5
rigione ma, al contrario, ad ulteriori interventi chirurgici e relativi pati- menti.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata e il pregiudi- zio lamentato sono dimostrati alla stregua della documentazione pro- dotta in giudizio da parte attrice (in particolare cartella clinica n. 349/2012 dell e tutti i referti medici ospedalieri a Controparte_1 far data dal 02.10.2012 in atti), nonché dell'accertamento peritale esple- tato nel presente giudizio, a firma dei CTU Dott.ri e Persona_1
che si intende condividere in pieno. Ed invero, quanto Persona_2 al danno, come rilevato dal collegio peritale, dagli atti di causa emerge che già nell'immediato post-operatorio, il referto dell'esame diagnostico effettuato stesso presso l'Ospedale il 27.09.12 evi- Controparte_3 denziava una “frattura scomposta pluriframmentaria del calcagno con frammenti disassati ed in parte ingranati” e, dunque, un esito chirurgico non ottimale della zona trattata. In particolare, i CC.TT.UU. affermano che: “da questo esame radiografico si evince che l'intervento effettuato non ha condotto a una soddisfacente riduzione della frattura perma- nendo un disassamento dei frammenti di frattura”. A tale esito operato- rio non soddisfacente sono susseguiti i pregiudizi lamentati dall'attore ed accertati dai periti, i quali danno atto che: “nonostante i ripetuti con- trolli clinici e la FKT riabilitativa praticata, si è successivamente instau- rata una notevole sintomatologia dolorosa al piede destro, sindrome al- godistrofica ed artralgia del piede con limitazione funzionale della deambulazione … I successivi ulteriori controlli clinici e strumentali, con- fermarono la persistenza di una condizione clinica di artropatia post- traumatica del piede e, pertanto, nel gennaio 2017 fu sottoposto al trattamento chirurgico di artrodesi della sottoastragalica”.
Orbene, occorre verificare se, in relazione alla tipologia e al grado di dif- ficoltà dell'intervento, le conseguenze dannose erano prevedibili ed evi- tabili dai sanitari operanti presso la struttura convenuta, ovvero se è in- dividuabile una condotta colposa ascrivibile agli stessi, causalmente col- legata ai danni patiti dal . Parte_1
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, occorre verificare se l'operazione chirurgica scelta fosse quella corretta secondo le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali e, in caso affermativo, se la stessa sia stata ben eseguita. Al riguardo, questo Tribunale ritiene che l'inadempimento dei medici in servizio il 26.09.12 presso l
[...]
che hanno operato il Sig. , sia Controparte_4 Parte_1 ben individuabile in base alle conclusioni fornite sul punto dai CCTTUU nell'elaborato peritale. In particolare i periti, con motivazioni del tutto condivisibili, evidenziano che: “per la frattura pluriframmentaria del cal- cagno trova indicazione il trattamento chirurgico di riduzione ed osteo- sintesi della frattura con ricostruzione del sustentaculum tali (pavimen- to del calcagno su cui si poggia e si articola l'astragalo) … Nel caso de quo il sig. , a seguito di un trauma contusivo del piede destro ha ri- Parte_1
6
portato la frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno. Sulla ba- se di queste premesse l'intervento di riduzione della frattura, effettuato nel settembre del 2012, trova indicazione”; ma, altresì, che: “il risultato di tale trattamento è stata una insufficiente riduzione della frattura”.
Dunque, in base alle valutazioni degli ausiliari, pur avendo i medici ope- ranti nella struttura ospedaliera convenuta scelto ed eseguito la tipolo- gia di intervento indicata dalle linee guida per il trattamento della frat- tura riportata dall'attore, la stessa è stata eseguita in maniera censura- bile e, pertanto, non ha correttamente raggiunto il risultato cui era tesa, ossia la sufficiente riduzione della frattura.
Dal punto di vista tecnico i CCTTUU individuano i profili di inadempimen- to nell'esecuzione della prestazione sanitaria nel non aver condotto ta- luni accertamenti diagnostici preliminari all'intervento, necessari per poter correttamente valutare l'entità della frattura e pianificare preci- samente l'azione chirurgica. Nell'elaborato, infatti, si legge testualmen- te: “per una più corretta e congrua pre-operatoria sarebbe stato consi- gliabile effettuare un esame TC con eventuale ricostruzione tridimen- sionale del retropiede e del calcagno al fine di visualizzare con più preci- sione l'effettiva entità della frattura, la comminuzione e gli spostamenti dei frammenti e quindi programmare il trattamento chirurgico più ido- neo per la risoluzione chirurgica della frattura”.
Ritiene il Tribunale che detta condotta e il danno lamentato dall'attore siano eziologicamente connessi, come emerge dalle conclusioni rag- giunte nell'ambito dell'accertamento peritale espletato in corso di giudi- zio. La relazione tecnica in atti, infatti, ha evidenziato: “è del tutto pre- sumibile e verosimile che la riduzione e stabilizzazione della frattura del calcagno del Novembre 2012 sia stata effettuata in modo censurabile in quanto non ha condotto ad una ricostruzione soddisfacente della sot- toastragalica ed in conseguenza ad una ripresa funzionale accettabile del piede ma ha determinato una limitazione funzionale del piede con associata zoppia”.
Accertati il danno, l'inadempimento e il relativo nesso causale, in osse- quio ai criteri relativi all'onere probatorio enunciati in precedenza in te- ma di responsabilità medica, spetterebbe alla struttura ospedaliera di- mostrare l'esatto adempimento o, al contrario, l'impossibilità di esatto adempimento dovuto a una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso di specie, non si rilevano in atti elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento di parte convenuta o la ricorrenza di cause impre- vedibili e inevitabili;
la mancata riduzione della frattura subita dall'attore in seguito all'operazione del 26.09.2012 può ritenersi un evento non at- teso, all'esito di una prestazione medica non riconducibile entro le corni- ci di quelle ipotesi caratterizzate da “speciale difficoltà” ex art. 2236 c.c.; come ben chiarito dai CTU, infatti, “il tipo di prestazione, nell'ambito del- la chirurgia ortopedica, non può considerarsi gravata dalla soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”; non ricorrevano pertanto speciali 7
difficoltà tecniche durante l'espletamento del trattamento chirurgico praticato tali da poter ritenere il trattamento connotato da particolare complessità e, dunque, suscettibile di determinare, con elevata probabi- lità, la verificazione di lesioni inattese.
Non appaiono fondate, inoltre, le osservazioni sul punto sollevate dai consulenti di parte convenuta, finalizzate principalmente a giustificare la scelta di un trattamento chirurgico mini-invasivo a fronte del pericolo di gravi complicanze che, secondo il parere tecnico dei CCTTUU, non sus- sistevano nel caso di specie. Al riguardo si richiamano, ritenendole pie- namente condivisibili, le argomentazioni sostenute dal collegio peritale, secondo cui, innanzitutto, la necessità di dover ricorrere ad un approc- cio mini-invasivo è sconfessata dalla cartella clinica in atti da cui si evin- ce, al contrario, l'assenza di complessità tali da determinare nei medici la scelta di un trattamento di minima;
ed altresì che l'inadempimento dei sanitari non va riscontrato nella scelta del trattamento ma nella sua er- rata esecuzione che ha determinato “l'insufficiente risultato di riduzione della frattura ed in particolare della superficie articolare calcaneare (su- stentaculum tali)”.
Quanto all'osservazione mossa dal CTP dell'ente convenuto relativa all'impossibilità di poter fornire una prova dell'inadempimento dei sani- tari dell di Pozzuoli in occasione Controparte_3 dell'intervento del 26.09.2012 dovuta alla modifica anatomica del com- plesso osteo-articolare, come già detto in precedenza la prova delle conseguenze dannose subite dal , derivanti dalla mancata ri- Parte_1 duzione della frattura in seguito al predetto intervento, oltre ad essere riscontrabili già dalla prima indagine strumentale post-operatoria in atti, sono documentate dalla lunga serie di accertamenti medici cui si è sot- toposto l'attore, prodotti in atti.
In conclusione, la relazione tecnica evidenzia con chiarezza logico scien- tifica, che i danni biologici occorsi al , devono ascriversi, se- Parte_1 condo il criterio probatorio proprio del processo civile, all'operato dei sanitari durante l'intervento chirurgico effettuato in data 26.09.2012, il quale, se fosse stato correttamente eseguito, verosimilmente, secondo il criterio probabilistico, non avrebbe determinato le conseguenze dan- nose subite dall'attore.
Accertata la condotta colposa del medico e il nesso causale tra questa e il pregiudizio patito dall'attore, occorre procedere alla esatta identifica- zione ed alla liquidazione dei danni.
Al riguardo, le considerazioni svolte sul punto dai cc.tt.uu. e le conclu- sioni da questi raggiunte appaiono corrette e congrue in quanto logica- mente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Gli ausiliari hanno, infatti, provveduto a raggiungere tali conclusioni dopo aver visitato il periziando, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la compati-
8
bilità delle stesse con la dinamica dell'evento narrata, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa.
Riportandosi alle considerazioni medico-legali, dunque, si ritiene quanti- ficabile il danno non patrimoniale attribuibile alla condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta (c.d. danno differenziale), nella misura complessiva del 4% in termini di danno biologico permanente all'integrità psicofisica, già inclusiva della componente morale, secondo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione redatta nel mese di maggio del 2024, per la liquidazione del danno biologico, utiliz- zate dai Giudici di merito dell'intestato Tribunale per la condivisibilità dei criteri adottati.
Considerata l'età dell'attore all'epoca dei fatti nei termini sopra eviden- ziati (40 anni al 26.09.2012), la lesione permanente dell'integrità psicofi- sica può essere globalmente liquidata in euro 6659 all'attualità,
[1.654,52 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 4%, moltiplicato per il coefficiente corrispondente all'età di anni 40 rag- giunta dal paziente al momento della lesione pari a 0.805 con incremen- to percentuale per la sofferenza di 413,63).
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguen- do le tabelle predette ed in conformità con le valutazioni dei CCTTUU sempre all'attualità, in euro 6325 (euro 115 pro die pari ad euro 1150 per 10 giorni di ITT, euro 3450 per 60 giorni di ITP al 50 % ed euro 1725 per 60 giorni di ITP al 25%).
Nessuna somma può, inoltre, essere riconosciuta a titolo di danno mo- rale o “esistenziale”, come richiesto da parte attrice, poiché tali profili oramai sono dotati pacificamente di una propria autonomia rispetto a quello c.d. biologico.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, infatti, come soli- tamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione, viene fat- to riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate al 2024. Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione unitaria di entrambe le voci di danno (mora- le e biologico) e che queste, quindi, "pervengono - non correttamente - all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, però, va accertata caso per caso, per- tanto, la Suprema Corte ha stigmatizzato le dette tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Milano si è adeguato, elabo- rando una nuova tabella (pubblicate con gli aggiornamenti ISTAT in data 5.6.2024) ove, ferma l'indicazione del valore monetario unitario in rela- zione ad ogni punto percentuale, specificando due voci distinte di dan- no: le somme liquidabili a titolo di danno biologico (voce A) e quelle a ti-
9
tolo di sofferenza soggettiva interiore (voce B), indicato l'importo di cia- scuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Ebbene, nel caso di specie, la componente esistenziale non risulta liqui- dabile, non essendone stata fornita adeguata prova ex art. 2697 c.c.
Con riferimento al c.d. “danno morale”, la S.C. (Cfr. Cass. n. 25164/2020) ha confermato “come sia del tutto conforme a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale man-tiene la sua autonomia e non è con- globabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là del-la personalizzazione prevista per gli aspetti dina- mici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)… Premessa la diversa (e non più discutibile) onto- logia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patri- moniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'uni- ca fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneg- giato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie con catenata dei fatti noti, onde consenti- re di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la conce- zione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostra- zione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarci-mento)…In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico ri- guardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizio- ne di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'one- re di allegazione dei danni non corrisponde un one-re di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)”.
Ugualmente, il ricorso alle presunzioni, ai fini della liquidazione del cd. danno morale, sarebbe stato possibile sono in caso di puntuale descri- zione ed allegazione delle sofferenze interiori patite da parte attrice in conseguenza dell'evento lesivo.
Parimenti, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di cd. “lucro cessante” da perdita di capacità lavorativa specifica, non sussistendo, nel caso di specie, la fattispecie di menomazione alla capacità lavorativa dell'attore né idonea e specifica prova in tal senso.
Riprendendo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto, va chiarito che il danno alla salute, oltre alla sfera biologica e relazionale, può produrre effetti anche sulla pregressa attività lavorativa del dan- neggiato, con conseguenze risarcibili a titolo di danno patrimoniale (lu- 10
cro cessante) esclusivamente laddove tali effetti incidano sulla capacità del danneggiato di produrre reddito. Il riferimento è a quei casi nei quali il danno biologico patito preclude del tutto la capacità lavorativa, con conseguente soppressione totale del reddito;
ovvero costringe il sog- getto leso a mutare funzioni o qualifica, nonché a ridurre la propria pro- duttività, con conseguente riduzione del reddito. Dalle fattispecie appe- na menzionate vanno distinte le ipotesi ove, al contrario, il danneggiato, mantiene la capacità lavorativa e quindi la capacità di produrre, pur es- sendo costretto a sopportare sforzi maggiori ovvero a subire una mag- giore usura fisica nello svolgimento delle medesime attività che atten- deva prima del sinistro (Cfr. App. Roma 7091/2022).
Nel caso di specie, il danno “da zoppia” subito dall'attore, lungi dal com- portare l'impossibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa pre- gressa, consente di farlo seppur con maggior fatica e/o più precoce usu- ra, sicché non può derivare un danno patrimoniale da lucro cessante au- tonomamente risarcibile ma tutt'al più va ricondotto alla categoria del danno alla capacità lavorativa “generica” o “da cenestesi lavorativa” da ricomprendere nell'alveo del danno biologico.
In questo senso anche la Suprema Corte che, distinguendo il danno alla capacità lavorativa generica e quello alla capacità lavorativa specifica, ritiene che il danno alla capacità lavorativa generica rientri nell'alveo di quello biologico perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014)”, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura. Ragion per cui tale pregiudizio attiene alla sfera del danno non patrimoniale, che “va valutato unitariamente”, e per il quale può prevedersi la personalizza- zione del relativo risarcimento, solo ove ricorrano ben precisi presuppo- sti (Cfr. Cass. n. 28988/2020).
I precisi presupposti cui fa riferimento la S.C. sono analoghi a quelli ri- chiesti in tema di “personalizzazione”, ossia quelle conseguenze patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, sì da giustificare “un aumento del risarcimento di ba- se del danno biologico.
Quanto al danno da cenestesi lavorativa, dunque, dal momento che det- ta maggiore usura non determina anche l'eliminazione o la riduzione della capacità di produrre reddito - nel qual caso, si ripete, il pregiudizio andrebbe risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015) - la compromissione della cenestesi lavorativa deve essere risarcita at- traverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione.
A tal fine occorre allegare conseguenze straordinarie, non già ri- comprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al Giudice di procedere alla relativa persona- 11
lizzazione in sede di liquidazione (ex multis, n. 21939 del 21/09/2017; n. 23778 del 07/11/2014).
Tuttavia, al riguardo, parte attrice assume che prima di subire il danno svolgeva attività di fotografo professionista e che in seguito all'intervento è costretto spesso a rinunciare ad eventuali incarichi o ad andare incontro a maggiori spese per il reclutamento di personale. Eb- bene, di tanto il Tribunale ritiene che non vi sia sufficiente prova, non es- sendo stato allegata in atti specifica prova in tal senso.
Pertanto, non appare possibile riconoscere a parte attrice, a titolo di personalizzazione del danno per cenestesi lavorativa, un incremento del danno biologico.
In conclusione, accertata la responsabilità dei sanitari in servizio presso la struttura ospedaliera Controparte_5
nella causazione del danno all'attore ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art.1228 c.c., va accolta la domanda di quest'ultimo ed il convenuto va condannato al pagamento complessivo della somma di €12.984,00.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quan- to agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci- toria. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca dell'illecita condotta, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria in- tervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il dan- no da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamen- to della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tutta- via, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo cri- teri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato go- dimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è esclu- so che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da de- terminarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmen- te in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni il convenuto dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di settembre del 2012 (data 12
dell'illecito) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di € 10.651,35 (Indice ISTAT FOI generale - febbraio 2025: 121,1 – Indice set- tembre 2012: 106,4 – Raccordo Indici: 1,071 – Indice di devalutazione 0,82) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi;
a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, il debito si considera di valuta, per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale liquidata (capitale ri- valutato + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as- senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (scaglio- ne da € 5.201 fino ad € 26.000) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc in favore del legale costituito che se ne è dichiarato anticipatario.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte conve- nuta rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamen- Controparte_1 to di € 12.984,00 in favore di , oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
• condanna la al pagamento delle spese di li- Controparte_1 te del presente giudizio, liquidate in € 700,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore dell'Avv. AMODIO ALESSANDRO dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico della convenuta rimasta soccombente.
Così deciso in Napoli il 17/04/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
13