Art. 1.
Sono estesi agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni di insegnanti elementari, deceduti in data anteriore al 1 ottobre 1948 e gia' titolari di pensioni del Monte pensioni istituito con legge 18 dicembre 1878, n. 4646 , o della Cassa di previdenza degli enti locali, i benefici di cui agli articoli 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 .
Sono estesi agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni di insegnanti elementari, deceduti in data anteriore al 1 ottobre 1948 e gia' titolari di pensioni del Monte pensioni istituito con legge 18 dicembre 1878, n. 4646 , o della Cassa di previdenza degli enti locali, i benefici di cui agli articoli 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 .