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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 532/2024 R.G. vertente tra
- , nato a [...] P.G. l'11.7.1942, Parte_1
c.f. , e , nata a CodiceFiscale_1 Parte_2
Barcellona P.G. il 16.4.1958, c.f. , CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. (ME), Via Roma 167,
presso lo Studio dell'Avv. Domenico Floramo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 APPELLANTI
E
- , nato a [...] P.G. 20/09/1937 (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Messina, Corso C.F._3
Garibaldi n. 114 c/o lo studio dell'avv. Diego Busacca dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
- , nato a [...] P.G. a 09/02/1972 (C.F.: Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Messina, c.so C.F._4
Garibaldi n. 114 c/o lo studio dell'avv. Diego Busacca dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- , in persona dell'amministratore Controparte_3
pro tempore, codice fiscale: elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Barcellona P.G., alla via Ugo S. Onofrio 13, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Genovese che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte,
riunita in camera di consiglio, ha osservato.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2/7 gennaio 2013, e Controparte_4 Pt_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona
[...]
P.G. , ed il Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, in persona dell'amministratore pro tempore, e,
[...]
premettendo di essere proprietari di un appezzamento di terreno coltivato ad agrumeto (sul quale insisteva un fabbricato per civile abitazione), sito nel Comune di Barcellona P.G., raggiungibile dalla via pubblica in maniera precaria tramite un viottolo percorribile esclusivamente a piedi, che si dipartiva dalla Via Del Mare, numero civico 259, e si snodava attraverso diverse proprietà per una lunghezza di ml 160 circa, assumevano che, sempre dalla Via del Mare, presso il n. 265, esisteva una stradella privata larga ml 3,00 tracciata su una striscia di terreno, lunga ml 60 di proprietà di , che si Controparte_2
arrestava ad una distanza di ml 5-6 dal fondo degli istanti su altro terreno di proprietà di , quest'ultimo a confine con Controparte_1
quello degli attori.
Aggiungevano che, dal civico 259 della via del Mare, sulla particella 99 di proprietà del , si estendeva in Controparte_3
3 adiacenza del predetto complesso altra stradella che raggiungeva il terreno degli attori.
Gli attori deducevano che l'attuale accesso al loro fondo agricolo,
coltivato ad agrumeto in ottimo stato vegeto-produttivo di estensione di circa mq 1.500, era inadatto ed insufficiente alla coltivazione e sviluppo agricolo e produttivo dello stesso e che, pertanto,
l'ampliamento della servitù esistente o la costituzione di nuova servitù
coattiva di passaggio, attraverso una delle altre due descritte stradelle,
dovevano essere consentiti, anche per soddisfare le esigenze di accesso al fabbricato destinato ad uso abitativo esistente sul fondo in questione, al fine di consentire l'accesso allo stesso a persone portatrici di handicap o disabili (giusta sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 167).
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse il diritto a costituire la servitù coattiva di passaggio, a piedi e con veicoli, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 cod. civ. a favore del loro immobile, gravante sui fondi di proprietà di e ovvero, in Controparte_2 CP_1
subordine ed in alternativa, nel caso di minor aggravio per il fondo servente, sul fondo di proprietà del Controparte_3
determinando la relativa indennità ex art. 1053 c.c.
4 Si costituivano in giudizio , ed il Controparte_2 Controparte_1
che replicavano. CP_3
, in particolare, eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione processuale passiva, non essendo proprietario dell'immobile in oggetto descritto nell'atto di citazione, da lui donato al figlio . CP_2
Il primo Giudice, però, dichiarava la contumacia di CP_1
[...]
Veniva espletata una consulenza tecnica d'uffficio.
Ciò detto, il Tribunale rigettava le domande attoree.
e proponevano appello, illustrando i motivi di CP_4 Pt_2
gravame coi quali riproponevano le domande di costituzione della servitù coattiva.
Si costituivano ed il , così Controparte_2 Controparte_3
come rappresentato, che eccepivano l'infondatezza delle doglianze e chiedevano il rigetto dell'appello.
Pur non essendogli stato notificato l'appello, si costituiva anche che proponeva anche appello incidentale. Controparte_1
Depositate le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, premettendo che era pacifico che il fondo agricolo di parte attrice non fosse intercluso, richiamava la normativa contenuta negli artt. 1051 e 1052 c.c. e rilevava che il primo disciplina la domanda di ampliamento della servitù in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più
intenso sfruttamento o di una migliore utilizzazione del fondo, mentre il secondo presuppone l'impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente e dunque rende possibile, da parte da parte del proprietario di tale fondo, richiedere la costituzione di un altro passaggio. Precisava che sono diversi gli ulteriori elementi necessari per l'accoglimento delle rispettive domande, posto che l'art. 1051 comma 3 tende a tutelare soltanto l'interesse del fondo dominante, mentre l'art. 1052 mira a tutelare un effettivo interesse della collettività, perché il passaggio richiesto può essere concesso dal giudice solo qualora accerti che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria che ricorrono ove il richiedente dimostri che, attraverso la costituzione della servitù, è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione
6 agricola, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi ed alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione da accertare sulla base di fatti concreti e non di mere intenzioni manifestate.
Infine, ai sensi dell'art 1052 cod.civ., da leggere alla luce della sentenza n. 167/1999 della Corte Costituzionale, il Tribunale
sottolineava che la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione da parte di portatori di handicap o di ridotta capacità motoria, da accertarsi concretamente.
Alla luce di quanto sopra, osservava che la domanda proposta da parte attrice rientrava nell'alveo della disposizione di cui all'art. 1052
cod.civ. e che, dal compendio istruttorio, non era, però, emersa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata norma, perchè il CTU
aveva accertato che l'ampliamento della servitù esistente in favore del fondo di proprietà degli attori fosse possibile, al fine di consentire il passaggio con mezzi meccanici, previa demolizione delle strutture esistenti ( cancello e muretti di sostegno dello stesso) ed abbattimento di alcune decine di alberi di agrumi che delimitano il percorso.
Né certamente costituiva ostacolo all'ampliamento della servitù
7 esistente la circostanza della molteplicità dei fondi serventi.
Il primo decidente, inoltre, riteneva la mancanza di prova idonea a supportare, ai sensi dell'art. 1052 cod.civ., la richiesta di nuova costituzione di servitù prediale di passaggio su altro fondo.
Invero, parte attrice, che ne era onerata, non aveva dimostrato la sussistenza del requisito del maggiore sfruttamento e della migliore utilizzazione del fondo degli attori per soddisfare le esigenze dell'agricoltura.
Ancora, rilevava la mancanza della prova anche in ordine all'asserita menomazione personale e/o alla sussistenza di handicap degli attori e, quindi, dell'impossibilità degli stessi a recarsi sul fondo in questione mediante l'attuale passaggio, precisando che il fabbricato che insiste sul fondo agricolo, pur avendo destinazione per uso abitazione, di fatto non era abitato dagli attori e che lo stesso al momento dell'accertamento tecnico versava in cattivo stato di conservazione, secondo gli accertamenti del c.t.u.
Ciò detto, col primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato possibile l'ampliamento della esistente servitù, sostenendosi, per un verso, che l'ampliamento risulta eccessivamente oneroso, per l'altro, che non è suscettibile di
8 essere realizzato senza eccessivo dispendio o disagio.
Si aggiunge che, in ogni caso, il primo Giudice ha omesso di considerare quanto emerso dalla c.t.u. nella quale si evidenziava che il percorso più idoneo alla costituzione di una nuova servitù di passaggio
è quello gravante sui fondi di proprietà CP_1
Col secondo motivo, si censura l'errata interpretazione del principio affermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del
1999, sostenendosi che, diversamente da quanto spiegato dal primo
Giudice, la menomazione e/o la sussistenza dei portatori di handicap e la conseguente accessibilità agli edifici abitativi non debbano fare necessariamente riferimento alla persona dei proprietari dell'immobile, atteso che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità
motoria come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione.
Si sostiene, poi, che nessun rilievo possa attribuirsi alla deduzione del primo Giudice circa lo stato dell'immobile degli attori o alla circostanza che lo stesso fosse abitato o meno perchè, anche sotto tale profilo, il Tribunale è incorso in errore nella ricostruzione dei fatti,
9 facendo erronea applicazione dell'art. 1052 cc. in contrasto con i principi affermati del Giudice delle Leggi e dalla giurisprudenza di legittimità.
Col terzo motivo, si afferma l'irrilevanza dello ius (rectius: factum)
superveniens invocato da -su cui il Tribunale non si Controparte_2
era pronunciato- a seguito della sopravvenuta chiusura del varco che immette nel terreno di sua proprietà, in ottemperanza ad un provvedimento del Corpo di Polizia della Citta Metropolitana di
Messina del primo luglio 2016, che aveva accertato la mancanza di autorizzazione di quel varco posto sulla strada pubblica ed aveva ordinato, fra l'altro, a titolo di sanzione accessoria, la riduzione in pristino.
Si rileva, in proposito, che da quell'atto amministrativo non deriva alcun impedimento alla costituzione della richiesta servitù, dovendo qualificarsi la chiusura del varco da parte dello anche come CP_1
atto emulativo e, comunque, insistendosi, nella domanda alternativa di costituzione della servitù di passaggio attraverso il fondo di proprietà
del . CP_3
Sulla questione, ha riproposto l'eccezione Controparte_2
formulata nel primo grado con cui, replicando alla prospettazione
10 attorea, ha affermato di aver dovuto necessariamente ripristinare lo stato dei luoghi, per ordine legittimo della competente P.A., mediante la realizzazione di un muretto di delimitazione della sede stradale sul terreno di sua proprietà, chiudendo di conseguenza in modo definitivo l'accesso alla Strada Provinciale n. 75, così rendendosi impossibile,
per ragioni tecnico-giuridiche, la realizzazione del preteso passaggio carrabile richiesto dagli attori attraverso quel terreno di sua proprietà.
I motivi -che possono essere trattati contestualmente integrandosi tra loro- sono, alla fine, tutti infondati per l'assorbente considerazione che la constatata innovazione e la trasformazione dell'unico fondo che avrebbe potuto diventare servente (quello di proprietà di CP_2
, posto che quello di proprietà del , per come
[...] CP_3
compiutamente rilevato dal c.t.u., non presentava adeguate caratteristiche per consentire il passaggio, a causa dell'elevato dislivello con la proprietà degli attori che si trova ad una quota inferiore di circa 2,50 metri) hanno importato un mutamento della sua destinazione tale da rendere, allo stato, la funzione economico-sociale attuale del bene incompatibile con quella necessaria per la costituzione della pretesa servitù di passaggio.
In sostanza, a causa della chiusura del varco, assolutamente non
11 imputabile ad un atto emulativo del predetto convenuto, perchè
realizzata in ottemperanza al richiamato provvedimento autoritativo, è
venuto meno quel -potenziale- rapporto funzionale tra i due fondi che sul piano pratico avrebbe potuto concretizzarsi nel vantaggio del fondo dominante mediante il peso imposto al fondo servente, dovendo così essere confermato il rigetto della domanda attorea.
In ogni caso, anche prescindendo da tale sopravvenuta circostanza ostativa, deve rilevarsi l'insussistenza dei requisiti -stabiliti dall'art. 1052 c.c.- per la costituzione del preteso passaggio coattivo.
Invero, non è emerso che l'esistente passaggio utilizzato dagli attori fosse inadatto o insufficiente agli effettivi bisogni del loro fondo –“in ottimo stato vegeto-produttivo”, come dagli stessi affermato-, non avendo costoro evidenziato i maggiori -oltrechè sopravvenuti- bisogni dell'immobile, collegati allo sfruttamento agricolo, che imponessero la costituzione di un nuovo passaggio coattivo, potendosi così
prescindere dalla ulteriore questione della possibilità
dell'ampliamento del preesistente passaggio, da ritenersi anch'essa assorbita.
12 Né gli appellanti hanno evidenziato il loro serio e concreto intendimento di dar corso ad un più intenso sfruttamento del terreno agricolo.
Più in particolare, posto che, per la costituzione della servitù
coattiva a favore di fondo non intercluso, i bisogni di questo non necessariamente devono essere in atto al momento della proposizione della domanda, essendo sufficiente che il proprietario del fondo destinato a divenire dominante dimostri un serio e concreto intendimento di dar corso ad un più intenso sfruttamento del suo immobile, rispondente all'interesse generale della produzione agricola o industriale, ai sensi del II° comma dell'art. 1052 c.c., la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego.
In sostanza, non potendo essere considerato, ai sensi della citata norma -correttamente applicata dal primo decidente alla fattispecie in esame- solamente l'interesse particolare ed individuale del fondo dominante, occorreva verificare, al fine di concedere il passaggio coattivo, la sussistenza di un effettivo interesse della collettività nel settore dell'agricoltura derivante dalla concreta e migliore utilizzazione di quel terreno che, nella specie, alla luce del primo
13 motivo di gravame -e dei precedenti atti difensivi degli appellanti-,
non è stata assolutamente prospettata (Cass. 30317/2017, 21597/2007
e 3408/2000).
Deve, quindi, rilevarsi che la censura spiegata dagli appellanti avverso la sentenza impugnata, che aveva appunto evidenziato la mancata dimostrazione del maggiore sfruttamento del fondo, si è
rivelata oltremodo generica, orientandosi piuttosto sul diverso profilo della asserita violazione del principio affermato dalla Corte
Costituzionale, nella richiamata sentenza n. 167 del 1999 emessa a tutela delle esigenze delle persone disabili, che sarà oggetto della successiva analisi riguardante il secondo motivo di appello.
Ebbene, in proposito, la Corte di Cassazione effettivamente riconosce che la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c. (e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051 c.c., comma 3, nel nostro caso,
non richiesto) possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte
costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante
14 l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo (Cass. 5763/2023 e 40824/2021).
Ciò detto, nel caso in esame, pur avendo il primo Giudice
considerato -non correttamente- solo l'insussistenza di una situazione di menomazione in capo agli attori, il motivo deve essere ugualmente rigettato perché le censure di parte appellante difettano di specificità,
in quanto si limitano a fare generico riferimento ad esigenze abitative astratte, senza indicare quali esigenze in concreto si sarebbero dovute soddisfare in quel fabbricato collocato sul fondo che,
peraltro, per come evidenziato dal c.t.u. e per come è possibile constatare dalla documentazione fotografica allegata, è in cattivo stato di conservazione e mal si presterebbe, quindi, ad essere utilizzato per esigenze abitative, soprattutto di soggetti portatori di handicap (Cass.
22142/2023 e 40824/2021).
Assorbito il terzo motivo dell'impugnazione principale, è
ammissibile, innanzitutto, l'appello incidentale proposto da
[...]
non era stato notificato l'appello principale-, contenente CP_5
impugnazione autonoma proveniente da soggetto avente qualità di parte del primo grado, quindi, legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza di appello, anche nel termine annuale -
15 nella specie, l'appello è stato ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.- (Cass. 10614/2012).
Nel merito, l'appello è fondato perché ha errato il primo Giudice a dichiarare la contumacia di che si era ritualmente Controparte_1
costituito nel primo grado e che aveva, fondatamente, chiesto che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo egli più proprietario della particella 2209 del foglio 9 da lui donata, prima dell'inizio del processo, al figlio , Controparte_2
odierno appellato.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Deve essere rigettato, infine, il quarto motivo dell'appello principale, perché il primo decidente ha correttamente determinato le spese giudiziali sulla base del valore indeterminabile della causa, di complessità bassa, essendo non pertinente il differente parametro
(causa del valore di euro 3.000) invocato dalla parte appellante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo,
precisandosi che l'appello incidentale non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
16 Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13
comma 1 quater del DPR n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti principali.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e nei confronti di Controparte_4 Parte_2 CP_2
, e in persona
[...] Controparte_1 Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto del 7 maggio 2024.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la
[...]
dichiarazione di contumacia e dichiara il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Conferma nel resto.
Condanna gli appellanti, in solido, a pagare a Controparte_1
le spese dei due gradi del giudizio che liquida, per il primo, in euro
2.666,30, per il secondo, in euro 3.497,20, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
17 Condanna gli appellanti, in solido, a pagare a Controparte_2
ed al le spese del presente grado che Controparte_3
liquida in euro 4.996,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 bis della citata norma.
Catania, 4 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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