Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Ordinanza collegiale 8 settembre 2022
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/02/2023, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 03276/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02886/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2886 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Creazione, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Gianclaudio Puglisi, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
nei confronti
Associazione culturale AF, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Alecci, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
soggetti assegnatari del “contributo fondo emergenza Covid – d.m. 19 maggio 2021, n. 188” (riportati nell’elenco sub all. 1 d.d. n. 1869 del 13.12.2021, depositato l’1.10.2022 da parte ricorrente);
per l'annullamento
(ric.)
del decreto direttoriale n. 1869 del 13.12.2021 di assegnazione del contributo ai sensi del d.m. 19 maggio 2021, rep. n. 188, recante “Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto e degli spettacoli dal vivo”, nella parte in cui non riconosce il contributo all’associazione Creazione a fronte dell’istanza DOM-2021-77164-CM21188-00001;
(mm.aa.)
del menzionato d.d. n. 1869 del 2021, alla luce delle “motivazioni postume” addotte con memoria del 25.3.2022 e dei documenti prodotti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 17 gennaio 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale l’11.2.2022 (ricevuto dal Comune il 18.2 e dep. il 16.3) l’associazione Creazione, nel premettere:
- di aver presentato domanda di contributo ai sensi dell’avviso del Ministero della cultura del 10.6.2021 per il “sostegno dell’organizzazione degli spettacoli dal vivo all’aperto svolta nel periodo tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021”, autocertificando il possesso dei requisiti e impegnandosi a trasmettere la documentazione attestante lo svolgimento di 15 spettacoli all’aperto (possibilità conferita con d.d. n. 1001 del 14.6.2021);
- di aver potuto procedere, una volta completato il programma di spettacoli (nel settembre 2021), all’inoltro dei soli borderò SIAE relativi a 7 spettacoli a pagamento (svoltisi nel periodo 1.9/23.9.2021; ciò nei 10 giorni successivi al rilascio delle copie vidimate da parte della mandataria SIAE di Messina, il 12.10.2021), ma non anche dell’attestazione del 20.10.2021 resa dall’azienda speciale Messina Social City, ente strumentale per le politiche sociali del Comune di Messina, per gli 8 spettacoli musicali svolti per conto della stessa (nel periodo 15.7/30.9.2021), risultando sospesa la possibilità di integrazione documentale tramite piattaforma online ;
- di aver comunque trasmesso l’attestazione in questione con pec del 29.10.2021;
- di aver proceduto a inoltrare nuovamente la medesima documentazione a seguito del preavviso di rigetto del 30.11.2021;
tanto esposto, ha impugnato il provvedimento del 13.12.2021, di assegnazione del contributo, nella parte in cui la sua istanza non è stata accolta, deducendo:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.d. n. 985 del 10.6.2021, come modificato con d.d. n. 1001 del 14.6.2021; eccesso di potere; violazione della lex specialis; illogicità manifesta e irrazionalità; lesione del principio del favor partecipationis , con riferimento alla sospensione della possibilità di inoltrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti (e la correttezza delle autodichiarazioni) e all’intervenuta esclusione della domanda nonostante l’inoltro a mezzo pec della documentazione medesima (attestazione Messina Social City);
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 1, lett. c), d.m. n. 188 del 19.5.2021; eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria; violazione dell’art. 97 Cost.; mancato ricorso al soccorso istruttorio; violazione del principio di leale collaborazione , avuto riguardo alla mancata attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) , l. n. 241/90.
L’amministrazione si è costituita in resistenza.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 23.5.2022 (dep. il 20.6) l’associazione istante, richiamate le motivazioni della reiezione della domanda espresse (a suo dire per la prima volta) nella memoria difensiva depositata in giudizio dall’amministrazione, ha ulteriormente dedotto:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; difetto di motivazione; violazione del divieto di motivazione postuma, non avendo l’amministrazione consentito alla ricorrente di conoscere le effettive ragioni dell’esclusione, essendosi altresì risolta la comunicazione di preavviso di rigetto in un adempimento vuoto di contenuto (la ricorrente stessa avrebbe impugnato il provvedimento negativo supponendo il mancato esame della documentazione prodotta);
II) eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria; violazione dell’art. 97 Cost; mancato ricorso al soccorso istruttorio; violazione del principio di leale collaborazione .
Si è costituita in giudizio l’associazione AF.
TA (con ord. dell’8.9.2022) ed eseguita l’integrazione del contraddittorio, all’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2. L’impugnazione è fondata.
La ricorrente osserva esattamente come l’amministrazione abbia per la prima volta dato conto delle ragioni della reiezione della domanda di contributo nella memoria prodotta in giudizio il 25.3.2022.
In tale scritto il Ministero deduce di avere acquisito la documentazione inoltrata dall’istante il 29.10.2021 e di averla ritenuta non idonea a dimostrare la sussistenza del requisito dell’organizzazione dei 15 spettacoli di musica dal vivo all’aperto alla luce sia del parere negativo reso dalla SIAE il 26.11.2021, confermato anche a seguito della nuova verifica attivata il 24.3.2022, sia delle altre ragioni ivi specificamente indicate: i) l’attestazione dell’avvenuta organizzazione degli spettacoli sarebbe dovuta promanare da una “pubblica autorità”, qualità non rivestita dall’azienda speciale Messina Social City “che gestisce i servizi comunali del settore socioassistenziale e socio-educativo conferiti in gestione dal Comune di Messina”; ii) gli eventi del 25, 26, 27 e 29 settembre 2021 si sarebbero svolti a Messina presso una casa di riposo, dovendosene pertanto escludere la riconducibilità a “spettacoli di musica dal vivo all’aperto” (ciò che sarebbe confermato dall’art. 15, co. 2, l. n. 633/1941); iii) l’associazione ricorrente avrebbe “svolto” e non “organizzato” gli 8 spettacoli denominati ‘Musica con Cabrio’”. Di qui, il preavviso di rigetto del 30.11.2021, in riscontro al quale la ricorrente si sarebbe limitata a inviare nuovamente la documentazione già trasmessa.
Sennonché, dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che queste considerazioni siano state esternate nel corso dell’ iter istruttorio della domanda di contributo, non essendo stato, pertanto, garantito il contraddittorio procedimentale.
Ne è chiara prova il contenuto dell’unico atto inviato all’interessata prima della conclusione del procedimento, vale a dire il preavviso di rigetto, nel quale si afferma in modo del tutto generico che non risulta “dimostrata l’effettiva organizzazione ed esecuzione degli spettacoli dichiarati in domanda” (all. 7-6 ric.).
Di qui, la fondatezza della prima censura del ricorso per motivi aggiunti, prospettante violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90 e difetto di motivazione (è appena il caso di precisare che la sommarietà del rilievo contenuto nel preavviso di rigetto ha ragionevolmente indotto la ricorrente dapprima a supporre che l’amministrazione non avesse preso in considerazione l’attestazione inviata con pec dopo che la piattaforma informatica era stata disabilitata e poi, inoltrata nuovamente la medesima documentazione, a formulare le censure illustrate con l’atto introduttivo, mentre la piena conoscenza dei vizi di violazione degli artt. 3 e 10- bis l. n. 241/90 è maturata solo con la produzione della ridetta memoria difensiva).
In conclusione, l’impugnazione è fondata e va accolta e, previo assorbimento delle censure non esaminate, l’atto impugnato dev’essere pertanto annullato nella parte in cui inserisce l’istanza della ricorrente tra le “domande non ammesse/respinte” di cui all’allegato 2 d.d. n. 1869 del 13.12.2021, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero resistente; possono essere invece compensate nei confronti della controinteressata costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II- quater , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in parte qua .
Condanna l’amministrazione resistente a pagare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva e cpa come per legge; spese compensate con riferimento alla parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Alberto di Nezza | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO