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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.735 / 2021 R.G., promossa
DA
con l'avv. Cinzia Lolli Pt_1
appellante
CONTRO
con l'avv. IO AT Controparte_1
E
CP_2
appellati
FATTO e DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 616 del Pt_1
10.6.2021 , che ha : - accolto la domanda principale di e, per l'effetto, condannato l' , CP_1 CP_2
alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per l'anno 2005, con il riconoscimento di complessive 308 giornate contributive;
- compensato le spese di lite nei confronti dell' ; Pt_1
-condannato l' alla refusione delle spese di lite. CP_2
Resisteva .. CP_1
Con ordinanza del 13.12.2022 il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto della liquidazione coatta amministrativa dell' CP_2
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato;
e depositavano note con le quali si Pt_1 CP_1 riportavano alle pregresse conclusioni.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che il termine per la riassunzione è ampiamente decorso e che , ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno
2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AT IO e Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 616 del 10.6.2021 : CP_2
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.735 / 2021 R.G., promossa
DA
con l'avv. Cinzia Lolli Pt_1
appellante
CONTRO
con l'avv. IO AT Controparte_1
E
CP_2
appellati
FATTO e DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 616 del Pt_1
10.6.2021 , che ha : - accolto la domanda principale di e, per l'effetto, condannato l' , CP_1 CP_2
alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per l'anno 2005, con il riconoscimento di complessive 308 giornate contributive;
- compensato le spese di lite nei confronti dell' ; Pt_1
-condannato l' alla refusione delle spese di lite. CP_2
Resisteva .. CP_1
Con ordinanza del 13.12.2022 il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto della liquidazione coatta amministrativa dell' CP_2
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato;
e depositavano note con le quali si Pt_1 CP_1 riportavano alle pregresse conclusioni.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che il termine per la riassunzione è ampiamente decorso e che , ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno
2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AT IO e Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 616 del 10.6.2021 : CP_2
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti