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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/09/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 488/2025 del
R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza cartolare del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo DE FELICE CICCOLI e avv. Carlo
PIETROPAOLO per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- ( ) CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA – opposta - contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di discussione del 25 settembre 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 24 settembre 2025 da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Nell'atto di opposizione parte opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte in monitorio eccependo l'inesistenza del contratto di subappalto e l'estraneità rispetto al
“cantiere di via Canosa Sannita – 00132 Roma” ove l'opposta avrebbe svolto i lavori oggetto delle fatture azionate in monitorio.
In data 6 maggio 2025 il giudice ha emesso il decreto ex art. 171 bis ma parte opposta non ha depositato alcuna memoria istruttoria e non è stata presente all'udienza del 14 luglio
2025 nella quale è stata dichiarata contumace.
L'opposizione deve pertanto essere accolta poiché parte opposta non ha offerto la prova e non ha dimostrato in giudizio la fondatezza del credito azionato in monitorio.
La soccombenza del convenuto opposto nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura media come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
488/2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 1626/2024
- condanna parte opposta CMA s.r.l..s. al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 5.810,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 25 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 488/2025 del
R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza cartolare del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo DE FELICE CICCOLI e avv. Carlo
PIETROPAOLO per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- ( ) CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA – opposta - contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di discussione del 25 settembre 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 24 settembre 2025 da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Nell'atto di opposizione parte opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte in monitorio eccependo l'inesistenza del contratto di subappalto e l'estraneità rispetto al
“cantiere di via Canosa Sannita – 00132 Roma” ove l'opposta avrebbe svolto i lavori oggetto delle fatture azionate in monitorio.
In data 6 maggio 2025 il giudice ha emesso il decreto ex art. 171 bis ma parte opposta non ha depositato alcuna memoria istruttoria e non è stata presente all'udienza del 14 luglio
2025 nella quale è stata dichiarata contumace.
L'opposizione deve pertanto essere accolta poiché parte opposta non ha offerto la prova e non ha dimostrato in giudizio la fondatezza del credito azionato in monitorio.
La soccombenza del convenuto opposto nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura media come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
488/2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 1626/2024
- condanna parte opposta CMA s.r.l..s. al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 5.810,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 25 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava