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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7079/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. CRESCENZO GAETANO e Parte_1
, elett.te dom.to c/o quest'ultimo in VIA CESARAIA, Parte_2 [...]
Parte_3
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. CALABRO' CP_1 GIUSEPPE, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA LUNGOMARE TRIESTE n. 26, SALERNO
RESISTENTE NONCHE'
rapp.to e dif. dall'avv. A. Oliva e con la stessa dom.to presso l'avvocatura dell'ente CP_2
RESISTENTE
E
, rapp.to e dif. dall'avv. Concetta Petrillo con la stessa dom.to presso l'avvocatura CP_3 CP_3 di Napoli RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso dell'11.12.2023, la parte istante deduceva di avere lavorato alle dipendenze dalla CP_1
[...
dall'11.10.2019 al 20.11.2023, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa, con la qualifica di impiegato part time di II livello, svolgendo di fatto un orario articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 ed il sabato 9,00 alle 13,00. Ciò premesso, concludeva per la condanna della resistente al pagamento di € 59.801,99 per le causali di cui ai conteggi allegati al ricorso, oltre ad € 1.624,37 per indennità di mancato preavviso delle dimissioni per giusta causa, inoltre chiedeva anche accertarsi la responsabilità datoriale per la mancata percezione della naspi con condanna della stessa al risarcimento del danno ed infine condannare la società al versamento degli omessi oneri previdenziali e contributivi in favore del ricorrente. Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. CP_ Si costituiva altresì l' chiedendo, in caso fossero ritenuti fondati i fatti di causa, condannare il datore di lavoro a versare all' nei limiti della prescrizione i contributi omessi e le relative sanzioni CP_2 civili, con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio. CP_ Si costituiva altresì l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente nei confronti della ditta convenuta, riconoscere il diritto dell' al pagamento dei premi relativi a tutto il periodo CP_3 lavorativo accertato in corso di causa, nonché alla preventiva quantificazione degli stessi con le penalità come per legge. Rinviata la causa per la discussione, i difensori manifestavano di avere raggiunto un accordo conciliativo ed all'udienza odierna il ricorrente e la società resistente hanno siglato un verbale di conciliazione con cui la parte ricorrente ha rinunciato all'azione avverso la convenuta;
sicché il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra le parti, con cancellazione della causa dal ruolo. CP_ CP_ Restano pertanto da definire i rapporti tra l' e l' e la CP_1
Orbene, deve rilevarsi che, avendo la parte ricorrente rinunciato all'azione e a ogni pretesa nei confronti della Società, connessa all'azione spiegata nel presente giudizio, è venuto meno l'interesse degli Istituti alla condanna della società al versamento dei contributi previdenziali non prescritti, così come dei premi. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Quanto alle spese di lite nei confronti degli istituti, appare equo compensarle in ragione della posizione CP_ CP_ processuale dell' e dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando: CP_ CP_ a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa dell' e dell' CP_ b) compensa le spese di lite nei confronti dell'
Così deciso in Nola, 30/09/2025 IL GI
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7079/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. CRESCENZO GAETANO e Parte_1
, elett.te dom.to c/o quest'ultimo in VIA CESARAIA, Parte_2 [...]
Parte_3
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. CALABRO' CP_1 GIUSEPPE, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA LUNGOMARE TRIESTE n. 26, SALERNO
RESISTENTE NONCHE'
rapp.to e dif. dall'avv. A. Oliva e con la stessa dom.to presso l'avvocatura dell'ente CP_2
RESISTENTE
E
, rapp.to e dif. dall'avv. Concetta Petrillo con la stessa dom.to presso l'avvocatura CP_3 CP_3 di Napoli RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso dell'11.12.2023, la parte istante deduceva di avere lavorato alle dipendenze dalla CP_1
[...
dall'11.10.2019 al 20.11.2023, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa, con la qualifica di impiegato part time di II livello, svolgendo di fatto un orario articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 ed il sabato 9,00 alle 13,00. Ciò premesso, concludeva per la condanna della resistente al pagamento di € 59.801,99 per le causali di cui ai conteggi allegati al ricorso, oltre ad € 1.624,37 per indennità di mancato preavviso delle dimissioni per giusta causa, inoltre chiedeva anche accertarsi la responsabilità datoriale per la mancata percezione della naspi con condanna della stessa al risarcimento del danno ed infine condannare la società al versamento degli omessi oneri previdenziali e contributivi in favore del ricorrente. Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. CP_ Si costituiva altresì l' chiedendo, in caso fossero ritenuti fondati i fatti di causa, condannare il datore di lavoro a versare all' nei limiti della prescrizione i contributi omessi e le relative sanzioni CP_2 civili, con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio. CP_ Si costituiva altresì l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente nei confronti della ditta convenuta, riconoscere il diritto dell' al pagamento dei premi relativi a tutto il periodo CP_3 lavorativo accertato in corso di causa, nonché alla preventiva quantificazione degli stessi con le penalità come per legge. Rinviata la causa per la discussione, i difensori manifestavano di avere raggiunto un accordo conciliativo ed all'udienza odierna il ricorrente e la società resistente hanno siglato un verbale di conciliazione con cui la parte ricorrente ha rinunciato all'azione avverso la convenuta;
sicché il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra le parti, con cancellazione della causa dal ruolo. CP_ CP_ Restano pertanto da definire i rapporti tra l' e l' e la CP_1
Orbene, deve rilevarsi che, avendo la parte ricorrente rinunciato all'azione e a ogni pretesa nei confronti della Società, connessa all'azione spiegata nel presente giudizio, è venuto meno l'interesse degli Istituti alla condanna della società al versamento dei contributi previdenziali non prescritti, così come dei premi. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Quanto alle spese di lite nei confronti degli istituti, appare equo compensarle in ragione della posizione CP_ CP_ processuale dell' e dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando: CP_ CP_ a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa dell' e dell' CP_ b) compensa le spese di lite nei confronti dell'
Così deciso in Nola, 30/09/2025 IL GI