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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19282/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19282/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO DESI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA F.LLI CANOVA 1 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. BRUNO DESI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORVUCCI Controparte_1 C.F._2
LORENZO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA, 30 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CORVUCCI LORENZO MARIA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 21.11.2019 (nata a [...] – Moldavia – il 15.05.1987) sposata Parte_1 con (nato a [...] – Moldavia – il 28.01.1985) con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in Anzola dell'Emilia (BO) il 26.10.2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.12, Parte I, anno 2013 – chiedeva pronunciarsi la separazione personale, con addebito, dal marito.
Dalla loro unione è nata la figlia (nata il [...] a [...] oggi 11 anni); in corso di Per_1 giudizio la coppia ha messo al mondo un'altra bambina, (19.10.2022). Per_2
La ricorrente domandava, in via principale, la separazione con addebito al marito, addebitando allo stesso condotte aggressive e violente che avevano causato la fine dell'affetto coniugale. Nel merito delle altre domande chiedeva: l'affido esclusivo della figlia a sé, l'assegnazione della casa familiare (in Pianoro, via Valle Verde n.17), un regime di visite padre-figlia, un assegno di pagina 1 di 9 mantenimento per la figlia (a carico del padre) di €.300 oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo) ed un assegno maritale di €.200.
Si è costituito, tardivamente, il contestando la domanda di addebito della moglie. Quindi, CP_1 domandando: l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione presso il padre, cui assegnare la casa familiare, un calendario di visite della madre, il mantenimento della figlia integralmente a carico del padre, rimettendosi a giustizia circa un eventuale assegno in favore della Pt_1 All'udienza presidenziale le parti All'udienza presidenziale 30.1.2020 le parti ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Le dichiarazioni delle parti
La ricorrente:
<Io venerdì sono tornata a casa perché la bambina era ammalata, poi mi sono ammalata anche io e allora adesso siamo in casa io, mio marito e mia figlia. Dall'episodio dell'11 novembre fino a venerdì scorso sono stata accolta dalla nostra padrona di casa, sig che ha preso me e la bambina in Pt_2 questo periodo. Però quando mio marito è andato in Moldavia per 3 settimane, io e siamo Per_1 state in casa nostra. Io lavoro come domestica, con un contratto di poche ore ma spero di averne un altro presto. Al mese in busta paga ho 360 euro ma col nuovo contratto dovrei arrivare a 500 euro;
poi occasionalmente faccio qualche ora quando mi chiamano. La casa dove abitiamo è in locazione con contratto intestato a mio marito per un canone di € 800 al mese, che però è impagato per tutto il 2019. Ho contribuito io con € 500 all'ultimo canone 2018 perché avevo paura che ci mandassero fuori casa.
fa la prima elementare a Rastignano, a tempo pieno. Io ho deciso di separarmi perché non Per_1 posso più stare con un marito che mi maltratta. Dopo la separazione, io ho paura se lo mando fuori di casa che lui si arrabbi di nuovo perché vuole la casa, io voglio vivere serena con mia figlia perché voglio bene alla bambina come gliene vuole lui. La bambina è affezionata sia a me che a suo padre e lui vuole bene alla bambina. La bambina però era presente agli episodi di maltrattamento per cui c'è stato il processo: lei è sempre con noi. Lei vorrebbe che noi non ci separassimo ma io non posso sempre metterla in mezzo fra noi genitori.>>
Il convenuto : CP_1
<Io lavoro dal 2011 in una azienda metalmeccanica di , con stipendio di circa € 1.300- Parte_3
1.400 ma dipende dagli straordinari. Il contratto che abbiamo per la casa è a riscatto: c'è un rapporto di lunga data con la proprietaria, che mi conosce da anni, vado a farle dei lavori in casa e ci presta anche la casa al mare. La proprietaria del nostro appartamento è come di famiglia, dopo che è rimasta vedova ci siamo aiutati.
Io intendo sottoscrivere un mutuo per acquistare la casa. Quando mia moglie era in casa dalla Pt_2 io vedevo al pomeriggio all'uscita dal lavoro, quando la madre accompagnava da me la Per_1 bambina che poi tornava a dormire con lei. Io vorrei stare con la bambina perché sono sempre io che ho provveduto a tutti per lei. Io avrò dei problemi economici dovendo pagare per la casa.>>
All'esito dell'udienza presidenziale, nella quale il tentativo di conciliazione dava esito negativo, il presidente provvedeva con ordinanza riservata, del seguente contenuto:
“La ricorrente ( 1987) nel ricorso chiedeva dichiararsi la separazione da Parte_1 CP_1
( 1985) con addebito a lui e affido esclusivo alla madre della figlia ( 2014), sua
[...] Per_1 collocazione presso la madre a cui assegnare la casa ex coniugale, con previsione del calendario delle visite paterne ed un contributo paterno al mantenimento della figlia di € 300 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie, oltre a un assegno in favore della moglie di € 200 mensili rivalutabili. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto dell'addebito, l'affido condiviso della figlia con prevalente collocazione paterna ed assegnazione a lui della casa coniugale, mantenimento della figlia a carico del padre e incontri liberi madre – figlia.
pagina 2 di 9 Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Va premesso che i coniugi si sono sposati ad Anzola nell'ottobre 2013 ed hanno vissuto la loro vita coniugale a Pianoro nell'appartamento acquistato in comunione. La decisione della separazione è stata presa dalla ricorrente a seguito di episodi di maltrattamenti in famiglia da lei subiti per cui il marito è stato condannato in primo grado con sentenza 13/11/19 ad un anno e 10 mesi di reclusione.
Sono allegati al ricorso i verbali di querela della ricorrente, descrittivi di successivi episodi violenti a far data dal 2015 fino al 2018, alcuni certificati di pronto soccorso ad essi relativi ed il dispositivo di condanna in primo grado. All'udienza, la ricorrente ha anche dichiarato che a seguito di un ulteriore episodio di violenza nel novembre 2019 si era trasferita in altra abitazione con la figlia, facendo rientro nella casa coniugale nei periodi in cui il marito era all'estero. Va quindi tenuto conto dell'accertate ripetute violenze cagionate dal marito alla moglie nel corso degli anni di matrimonio, che avvenivano nella abitazione in cui era presente anche la figlia in tenera età.
La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 , prevede all'art. 31 che “ al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli siano presi in considerazione gli episodi di violenza” domestica affinchè “l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”. Ne consegue che – allo stato – appare certamente nel migliore interesse della figlia di soli 6 anni l'affido esclusivo alla madre, che ha dimostrato di proteggerla da un futuro di rischio di esposizione a violenza proprio con la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale e di interrompere la relazione violenta col marito. All'affido della bambina alla madre consegue l'assegnazione a lei della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Le visite paterne potranno essere eseguite, in accordo con la madre, un pomeriggio la settimana ed un giorno nel fine settimana – alternativamente il sabato o la domenica dalle 10 alle 20. La madre, infatti, ha dichiarato che la bambina è affezionata al padre e non ha espresso preclusioni al rapporto padre figlia. Va però disposta la vigilanza del servizio sociale sullo svolgimento delle visite e sulle corrette modalità di rapporto fra i genitori, alla luce delle pregresse violenze accertate a carico del padre.
Quanto alle disposizioni economiche, vanno considerate le rispettive condizioni delle parti. La ricorrente lavora come domestica con un contratto par time ed ha dichiarato di percepire € 500 mensili. Il resistente è operaio nella stessa azienda da circa un decennio e ha dichiarato di percepire circa € 1.300- 1.400 mensili. Dalle sue dichiarazioni fiscali risultano suoi redditi netti pari ad € 17.900 circa nell'anno di imposta 2018 ed a € 18.200 circa nell'anno di imposta 2017. La proprietà comune della casa coniugale è regolata da un contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato nel giugno 2015, che prevede il pagamento del prezzo col versamento mensile di € 800 e poi al luglio 2020 col versamento del saldo di 88.400 euro. All'udienza è emerso che già i coniugi sono morosi nel pagamento delle somme mensili per circa una annualità, ma il resistente confida nella possibilità di adempiere al contratto sia cercando un mutuo bancario, sia in base ai buoni rapporti fra lui da tempo esistenti con la venditrice. Allo stato, quindi, non è chiaro quale sarà il destino della attuale abitazione coniugale.
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti sopra descritta, tenuto conto che il padre dovrà provvedere al pagamento del rateo previsto per l'acquisto dell'abitazione e che i tempi di permanenza della figlia sono largamente prevalenti presso la madre a cui sono quindi attribuiti maggiormente i compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.) , va posto provvisoriamente a carico del un contributo di 200 euro mensili per la figlia, annualmente CP_1 rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie come descritte in dispositivo.
pagina 3 di 9 Alla luce della disparità reddituale sopra descritta e considerato che la ricorrente gode della casa coniugale in comproprietà il cui rateo mensile è sostenuto dal marito, la moglie ha diritto a un concorso nel mantenimento di € 100 mensili, annualmente rivalutabili. Le disposizioni sul mantenimento decorrono dall'odierno provvedimento.
P.Q.M.
Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia, in accordo con la madre, un pomeriggio la settimana ed un giorno nel fine settimana – alternativamente il sabato o la domenica dalle 10 alle 20. Dispone la vigilanza del servizio sociale sullo svolgimento delle visite e sulle corrette modalità di rapporto fra i genitori.
Pone a carico del un contributo di 200 euro mensili per la figlia, da versare anticipatamente CP_1 entro l'8 di ogni mese, precisando che tali spese sono quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Inoltre, ciascun genitore è tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie (come da
Protocollo).”
Nel prosieguo del giudizio, all'udienza 15.10.2020, emergeva una novità rappresentata dal fatto che il era (momentaneamente) tornato a vivere nella casa familiare. Presente di persona, la CP_2 Pt_1 infatti, dichiarava:
<Ho accolto nuovamente in casa il sig. per aiutarlo durante la situazione di emergenza CP_1 sanitaria, lui è comunque il padre della bambina ma questo non significa che avessi intenzione di ricostruire il rapporto familiare. Adesso viviamo nella stessa casa ma da separati, cerchiamo di stare insieme per il bene della bambina ma io sono ancora intenzionata a portare avanti la separazione.>>
Nel prosieguo era pronunciata sentenza parziale sul vincolo (23.2.2021).
La causa era istruita e le parti venivano sentite personalmente, alla luce della ripresa convivenza, all'udienza 3.5.2022, nella quale dichiaravano:
La ricorrente:
<Al momento conviviamo ma siamo separati in casa dal 2019 quando a seguito di un episodio di violenza sono intervenuti i carabinieri. Io dormo in una stanza con la bambina e lui in un'altra. La casa in cui viviamo adesso l'abbiamo comprata in comunione con un mutuo, paghiamo 400 euro al mese. Io aspetto un bambino da mio marito e dovrebbe nascere il 26 settembre. Lui dice che è di un altro uomo e mi insulta. Sono stata costretta al rapporto sessuale da mio marito. Ho provato a chiamare i carabinieri di Pianoro a gennaio a seguito di condotte violente di mio marito e mi hanno chiuso il telefono in faccia, poi ho avuto il Covid e non sono più potuta uscire di casa. Mio marito è violento nei miei confronti e mi offende. Io lavoro come domestica e guadagno circa 500 euro al mese.>>
Il convenuto:
<< Dormiamo in stanze diverse però abbiamo deciso di stare nella stessa casa. Mia moglie quando si arrabbia mi salta addosso. La bimba è in casa con noi e assiste a questi episodi. La casa in cui viviamo l'ho comprata prima io. La casa è intestata a entrambi, la rata del mutuo è di circa 400 euro al mese che pago interamente io. Lavoro come muratore, ho la partita IVA, ho iniziato da circa due mesi. Guadagno circa 2000 euro, ma non so di preciso perché ho iniziato da poco. Prima ero dipendete poi mi sono licenziato e ho aperto la partita Iva.>>
La sentenza parziale sul vincolo era impugnata dal marito sull'assunto della ripristinata convivenza dei coniugi: prova lampante era rappresentata dalla nascita di un'altra figlia.
pagina 4 di 9 Il presente giudizio era, pertanto, sospeso (ai sensi dell'art.295 c.p.c.) in attesa della sentenza della
Corte di appello. La Corte ha deciso (sentenza 3.2.2022) confermando la sentenza sullo status: pronuncia divenuta definitiva.
Riassunto il giudizio sulle altre domande, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti Per l'attrice dichiarare la separazione addebitabile esclusivamente al Sig. ; CP_1
- affidare la minore figlia della coppia, , in via esclusiva alla Sig.ra disponendo il Per_1 Pt_1 collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, regolamentare i tempi di frequentazione con il padre che si riterrà più opportuno per salvaguardare l'integrità della piccola secondo le Per_1 precisazioni di cui al ricorso;
- assegnare la casa familiare sita in Pianoro alla Via Valleverde n. 17 alla ricorrente Sig.ra Pt_1
- disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per la figlia corrispondendo alla CP_1 ricorrente Sig.ra l'importo di Euro 300,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il 5 di Pt_1 ogni mese, oltre alle spese straordinarie da porsi a carico del Sig. per il 50%; CP_1
- porre a carico del Sig. un assegno a vantaggio della Sig.ra dell'importo di Euro CP_1 Pt_1
200,00 da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
- rigettare e respingere tutte le domande avversarie;
- per quanto occorrer possa insistendo per le istanze istruttorie come in atti,
- assegnarsi di conseguenza termini ex art. 190 cpc Per il convenuto
In via principale, accertare l'abbandono della domanda di separazione e dichiarare l'abbandono. In via subordinata, si oppone alla domanda di addebito, incompatibile con il comportamento spontaneamente assunto successivamente al Provvedimento Presidenziale. Si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso della prole. Stabilendo senza limitazioni i tempi di frequentazione con la prole. Con determinazione di assegno familiare in misura proporzionale ai redditi prodotti da entrambi i coniugi, tenendo in considerazione che il sig. , allo stato, corrisponde interamente l'importo di Euro 400,00 CP_1 sottoscritto nel 2020 con la sig.ra a titolo di mutuo. Pt_1
☆☆☆
Si premette che è stata già pronunciata sentenza sullo status, confermata anche in grado di appello e passata in giudicato. L'attrice ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie ex art.183, 6° co. c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del g.i. con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma.
Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni. Gli elementi di concreto rilievo per la presente decisione sono già in atti ed acquisiti con l'attività istruttoria compiuta.
La domanda di addebito della separazione
Il convenuto non contesta la condotta violenta attribuitagli dalla moglie (si tratta dell'ultimo episodio verificatosi l'11.11.2019), quanto la sua rilevanza rispetto alla domanda di addebito, ossia l'essere stato in grado di incidere sulla fine dell'affetto coniugale della coppia coniugata La condotta attribuita al marito è stata oggetto di giudizio penale con condanna del , in primo CP_1 grado, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione pagina 5 di 9 La ricorrente lamenta una serie di comportamenti violenti ed aggressivi che hanno in più occasioni comportato accessi al PS (all 7 e 8) cui sono anche seguite regolari denunce ai CC (all 5 e 6). Seguiva quindi procedimento penale a carico del N. 4149/2015 R.G.N.R.; 254/18 R.G.DIB. CP_1
Anche dopo il predetto avvio di procedimento penale si avevano altri episodi violenti nel 2018 e nel 2019. In quest'ultima occasione le violenze sono avvenute in presenza della minore . Per_1
Come accennato, con sentenza del 13.11.2019 il veniva condannato alla pena di anni 1 e CP_1 mesi 10 per i delitti di cui agli artt. 572; 582 e 585 in relazione all'art. 576 co. 1, n. 5 c.p. Anche la teste escussa ( ha confermato l'episodio dell'11.11.2019, quando sono Testimone_1 intervenuti i CC. E la si è recata al pronto soccorso, per poi trovare ricovero (insieme alla figlia) Pt_1 presso la vicina di casa. La ricorrente ha depositato alcune querele anche risalenti nel tempo: d'altra parte si comprende bene che tra le parti, nonostante episodi aggressivi attribuibili al , la coppia ha visto diversi CP_1 riavvicinamenti.
Nonostante ciò, l'ammissione dei fatti in sé avvenuti, la testimonianza acquisita e la condanna in sede penale, sono sufficienti a fondare una pronuncia di addebito della separazione. La violenza nel rapporto di coppia matrimoniale rappresenta un fatto di tale gravità, rispetto all'equilibrio costituito dal reciproco rispetto che i coniugi devono avere tra loro, da rivestire sempre valenza determinante per la fine dell'affetto coniugale sul quale la coppia matrimoniale fonda il proprio assetto e la propria necessaria stabilità.
Conseguenza della condotta violenta, è anche l'affido esclusivo della prole minorenne al genitore vittima della violenza. Infatti, l'autore della violenza (anche in casi di esclusione di azioni dirette contro i figli o di episodio di c.d. “violenza assistita”) è soggetto che, con l'esternazione della propria indole aggressiva, si è già dimostrato inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale. La decisione sull'affido riguarda, ovviamente, entrambe le figlie (anche la secondogenita, nata in [...] procedimento di separazione).
In ordine alla frequentazione del padre con le figlie, nella fattispecie in esame, emerge e viene alla luce tutta la particolarità del caso. Come già visto, nonostante la crisi familiare, la coppia ha visto diversi riavvicinamenti. Non è un caso che ancora oggi, nonostante una sentenza di separazione (sul vincolo) passata in giudicato, essi vivono ancora sotto lo stesso tetto, sia pure come “separati in casa”: condizione che non ha impedito loro di mettere al mondo una seconda figlia in corso di giudizio. La situazione oggetto di giudizio è assolutamente singolare e, per alcuni aspetti, poco comprensibile, con particolare riguardo all'agire della ricorrente che: con una sentenza di separazione;
con un provvedimento (1.2.2020) esecutivo di assegnazione della casa;
un affido esclusivo della figlia maggiore;
non abbia mai agito per mettere in esecuzione la decisione del giudice che ella stessa ha adito. Anche la “giustificazione” inizialmente addotta dalla – ossia di aver fatto rientrare il Pt_1 marito in casa perché privo di alternativa abitativa, in periodo di emergenza sanitaria – fa espresso riferimento ad una situazione pandemica che ha avuto ormai termine da oltre due anni. In breve, in tale contesto, voluto da entrambi i genitori coscientemente, la convivenza non consente di prevedere un calendario di visite padre-figlie. Essi si vedono e incontrano quotidianamente e non potrebbe essere altrimenti.
Si può solo prevedere, per il caso in cui dovesse cessare la convivenza, un calendario (come da dispositivo) che garantisce alle figlie il diritto alla bi-genitorialità, con un supporto del servizio sociale che si può già disporre per un sostegno alla genitorialità.
Ragionamento analogo deve farsi per le decisioni di natura economica. La convivenza è incompatibile con la determinazione di un assegno di mantenimento per la prole, e maritale per la moglie, attualmente esigibile da parte della ricorrente. La loro determinazione – certamente ipotizzabile in questa sede – potrà avere efficacia solo nel caso in cui dovesse terminare la convivenza. Tutte le determinazioni di natura economica non potranno avere effetto che dal concreto allontanamento del marito dalla casa familiare, non potendo farsi decorrere l'efficacia di simili pagina 6 di 9 determinazioni in un momento in cui la convivenza (per quanto non più more uxorio) continua comunque a persistere (per libera scelta delle parti). I redditi delle parti documentati ricorrente
CU 2020 = imponibile tot.
4.000 circa
CU 2021 = imponibile tot.
2.900 circa
CU 2022 = imponibile tot.
3.415 circa All'udienza ha dichiarato: “Io lavoro come domestica e guadagno circa 500 euro al mese.”
Ha capacità lavorative che dovrà concretizzare. convenuto mod.730/2017 = al mese circa €.1.500
CU 2017 = lavoro subordinato (gg.365) 1.500 CU 2018 = lavoro subordinato (gg.365) al mese circa €.
1.500 mod.730/2018 = al mese circa €.
1.500 mod.730/2019 = al mese circa €.1500
CU 2019 = lavoro subordinato (gg.365) al mese circa €.1.500
PF 2023 = al mese circa €.850 All'udienza 3.5.2022 ha dichiarato
“La casa in cui viviamo l'ho comprata prima io. La casa è intestata a entrambi, la rata del mutuo è di circa 400 euro al mese che pago interamente io.
Lavoro come muratore, ho la partita IVA, ho iniziato da circa due mesi. Guadagno circa 2000 euro, ma non so di preciso perché ho iniziato da poco. Prima ero dipendete poi mi sono licenziato e ho aperto la partita Iva.” Sull'assegno maritale richiesto dalla Pt_1
In una condizione di divario reddituale, si può indicare in €.100 (ai sensi dell'art.156 c.c.).
Sull'assegno per le figlie Riguardo all'assegno per il mantenimento delle figlie minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età delle figlie della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi
€.500,00 mensili (€.250 x 2); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si considera che il marito paga interamente la rata del mutuo e la moglie percepirà al 100% l'assegno unico. La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara addebitabile la separazione al marito;
- dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
pagina 7 di 9 costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa familiare alla madre;
- dispone che – ove cessi la convivenza - il padre veda e tenga con sé le figlie liberamente previo accordo con la madre ed in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola/nido/materna) alla domenica sera quando le dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21; nelle settimane in cui le terrà nel weekend, un giorno infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla sera, in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla sera, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla cessazione della convivenza, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 100,00 (cento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla cessazione della convivenza, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di €.500,00 (duecentocinquanta per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 8 di 9 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dispone la vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due, con un percorso di sostegno alla genitorialità (con particolare riguardo al padre) ed un supporto psicologico per la prole, se necessario.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.7.616,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi anche al servizio sociale
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.3.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19282/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO DESI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA F.LLI CANOVA 1 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. BRUNO DESI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORVUCCI Controparte_1 C.F._2
LORENZO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA, 30 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CORVUCCI LORENZO MARIA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 21.11.2019 (nata a [...] – Moldavia – il 15.05.1987) sposata Parte_1 con (nato a [...] – Moldavia – il 28.01.1985) con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in Anzola dell'Emilia (BO) il 26.10.2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.12, Parte I, anno 2013 – chiedeva pronunciarsi la separazione personale, con addebito, dal marito.
Dalla loro unione è nata la figlia (nata il [...] a [...] oggi 11 anni); in corso di Per_1 giudizio la coppia ha messo al mondo un'altra bambina, (19.10.2022). Per_2
La ricorrente domandava, in via principale, la separazione con addebito al marito, addebitando allo stesso condotte aggressive e violente che avevano causato la fine dell'affetto coniugale. Nel merito delle altre domande chiedeva: l'affido esclusivo della figlia a sé, l'assegnazione della casa familiare (in Pianoro, via Valle Verde n.17), un regime di visite padre-figlia, un assegno di pagina 1 di 9 mantenimento per la figlia (a carico del padre) di €.300 oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo) ed un assegno maritale di €.200.
Si è costituito, tardivamente, il contestando la domanda di addebito della moglie. Quindi, CP_1 domandando: l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione presso il padre, cui assegnare la casa familiare, un calendario di visite della madre, il mantenimento della figlia integralmente a carico del padre, rimettendosi a giustizia circa un eventuale assegno in favore della Pt_1 All'udienza presidenziale le parti All'udienza presidenziale 30.1.2020 le parti ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Le dichiarazioni delle parti
La ricorrente:
<Io venerdì sono tornata a casa perché la bambina era ammalata, poi mi sono ammalata anche io e allora adesso siamo in casa io, mio marito e mia figlia. Dall'episodio dell'11 novembre fino a venerdì scorso sono stata accolta dalla nostra padrona di casa, sig che ha preso me e la bambina in Pt_2 questo periodo. Però quando mio marito è andato in Moldavia per 3 settimane, io e siamo Per_1 state in casa nostra. Io lavoro come domestica, con un contratto di poche ore ma spero di averne un altro presto. Al mese in busta paga ho 360 euro ma col nuovo contratto dovrei arrivare a 500 euro;
poi occasionalmente faccio qualche ora quando mi chiamano. La casa dove abitiamo è in locazione con contratto intestato a mio marito per un canone di € 800 al mese, che però è impagato per tutto il 2019. Ho contribuito io con € 500 all'ultimo canone 2018 perché avevo paura che ci mandassero fuori casa.
fa la prima elementare a Rastignano, a tempo pieno. Io ho deciso di separarmi perché non Per_1 posso più stare con un marito che mi maltratta. Dopo la separazione, io ho paura se lo mando fuori di casa che lui si arrabbi di nuovo perché vuole la casa, io voglio vivere serena con mia figlia perché voglio bene alla bambina come gliene vuole lui. La bambina è affezionata sia a me che a suo padre e lui vuole bene alla bambina. La bambina però era presente agli episodi di maltrattamento per cui c'è stato il processo: lei è sempre con noi. Lei vorrebbe che noi non ci separassimo ma io non posso sempre metterla in mezzo fra noi genitori.>>
Il convenuto : CP_1
<Io lavoro dal 2011 in una azienda metalmeccanica di , con stipendio di circa € 1.300- Parte_3
1.400 ma dipende dagli straordinari. Il contratto che abbiamo per la casa è a riscatto: c'è un rapporto di lunga data con la proprietaria, che mi conosce da anni, vado a farle dei lavori in casa e ci presta anche la casa al mare. La proprietaria del nostro appartamento è come di famiglia, dopo che è rimasta vedova ci siamo aiutati.
Io intendo sottoscrivere un mutuo per acquistare la casa. Quando mia moglie era in casa dalla Pt_2 io vedevo al pomeriggio all'uscita dal lavoro, quando la madre accompagnava da me la Per_1 bambina che poi tornava a dormire con lei. Io vorrei stare con la bambina perché sono sempre io che ho provveduto a tutti per lei. Io avrò dei problemi economici dovendo pagare per la casa.>>
All'esito dell'udienza presidenziale, nella quale il tentativo di conciliazione dava esito negativo, il presidente provvedeva con ordinanza riservata, del seguente contenuto:
“La ricorrente ( 1987) nel ricorso chiedeva dichiararsi la separazione da Parte_1 CP_1
( 1985) con addebito a lui e affido esclusivo alla madre della figlia ( 2014), sua
[...] Per_1 collocazione presso la madre a cui assegnare la casa ex coniugale, con previsione del calendario delle visite paterne ed un contributo paterno al mantenimento della figlia di € 300 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie, oltre a un assegno in favore della moglie di € 200 mensili rivalutabili. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto dell'addebito, l'affido condiviso della figlia con prevalente collocazione paterna ed assegnazione a lui della casa coniugale, mantenimento della figlia a carico del padre e incontri liberi madre – figlia.
pagina 2 di 9 Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Va premesso che i coniugi si sono sposati ad Anzola nell'ottobre 2013 ed hanno vissuto la loro vita coniugale a Pianoro nell'appartamento acquistato in comunione. La decisione della separazione è stata presa dalla ricorrente a seguito di episodi di maltrattamenti in famiglia da lei subiti per cui il marito è stato condannato in primo grado con sentenza 13/11/19 ad un anno e 10 mesi di reclusione.
Sono allegati al ricorso i verbali di querela della ricorrente, descrittivi di successivi episodi violenti a far data dal 2015 fino al 2018, alcuni certificati di pronto soccorso ad essi relativi ed il dispositivo di condanna in primo grado. All'udienza, la ricorrente ha anche dichiarato che a seguito di un ulteriore episodio di violenza nel novembre 2019 si era trasferita in altra abitazione con la figlia, facendo rientro nella casa coniugale nei periodi in cui il marito era all'estero. Va quindi tenuto conto dell'accertate ripetute violenze cagionate dal marito alla moglie nel corso degli anni di matrimonio, che avvenivano nella abitazione in cui era presente anche la figlia in tenera età.
La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 , prevede all'art. 31 che “ al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli siano presi in considerazione gli episodi di violenza” domestica affinchè “l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”. Ne consegue che – allo stato – appare certamente nel migliore interesse della figlia di soli 6 anni l'affido esclusivo alla madre, che ha dimostrato di proteggerla da un futuro di rischio di esposizione a violenza proprio con la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale e di interrompere la relazione violenta col marito. All'affido della bambina alla madre consegue l'assegnazione a lei della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Le visite paterne potranno essere eseguite, in accordo con la madre, un pomeriggio la settimana ed un giorno nel fine settimana – alternativamente il sabato o la domenica dalle 10 alle 20. La madre, infatti, ha dichiarato che la bambina è affezionata al padre e non ha espresso preclusioni al rapporto padre figlia. Va però disposta la vigilanza del servizio sociale sullo svolgimento delle visite e sulle corrette modalità di rapporto fra i genitori, alla luce delle pregresse violenze accertate a carico del padre.
Quanto alle disposizioni economiche, vanno considerate le rispettive condizioni delle parti. La ricorrente lavora come domestica con un contratto par time ed ha dichiarato di percepire € 500 mensili. Il resistente è operaio nella stessa azienda da circa un decennio e ha dichiarato di percepire circa € 1.300- 1.400 mensili. Dalle sue dichiarazioni fiscali risultano suoi redditi netti pari ad € 17.900 circa nell'anno di imposta 2018 ed a € 18.200 circa nell'anno di imposta 2017. La proprietà comune della casa coniugale è regolata da un contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato nel giugno 2015, che prevede il pagamento del prezzo col versamento mensile di € 800 e poi al luglio 2020 col versamento del saldo di 88.400 euro. All'udienza è emerso che già i coniugi sono morosi nel pagamento delle somme mensili per circa una annualità, ma il resistente confida nella possibilità di adempiere al contratto sia cercando un mutuo bancario, sia in base ai buoni rapporti fra lui da tempo esistenti con la venditrice. Allo stato, quindi, non è chiaro quale sarà il destino della attuale abitazione coniugale.
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti sopra descritta, tenuto conto che il padre dovrà provvedere al pagamento del rateo previsto per l'acquisto dell'abitazione e che i tempi di permanenza della figlia sono largamente prevalenti presso la madre a cui sono quindi attribuiti maggiormente i compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.) , va posto provvisoriamente a carico del un contributo di 200 euro mensili per la figlia, annualmente CP_1 rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie come descritte in dispositivo.
pagina 3 di 9 Alla luce della disparità reddituale sopra descritta e considerato che la ricorrente gode della casa coniugale in comproprietà il cui rateo mensile è sostenuto dal marito, la moglie ha diritto a un concorso nel mantenimento di € 100 mensili, annualmente rivalutabili. Le disposizioni sul mantenimento decorrono dall'odierno provvedimento.
P.Q.M.
Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia, in accordo con la madre, un pomeriggio la settimana ed un giorno nel fine settimana – alternativamente il sabato o la domenica dalle 10 alle 20. Dispone la vigilanza del servizio sociale sullo svolgimento delle visite e sulle corrette modalità di rapporto fra i genitori.
Pone a carico del un contributo di 200 euro mensili per la figlia, da versare anticipatamente CP_1 entro l'8 di ogni mese, precisando che tali spese sono quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Inoltre, ciascun genitore è tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie (come da
Protocollo).”
Nel prosieguo del giudizio, all'udienza 15.10.2020, emergeva una novità rappresentata dal fatto che il era (momentaneamente) tornato a vivere nella casa familiare. Presente di persona, la CP_2 Pt_1 infatti, dichiarava:
<Ho accolto nuovamente in casa il sig. per aiutarlo durante la situazione di emergenza CP_1 sanitaria, lui è comunque il padre della bambina ma questo non significa che avessi intenzione di ricostruire il rapporto familiare. Adesso viviamo nella stessa casa ma da separati, cerchiamo di stare insieme per il bene della bambina ma io sono ancora intenzionata a portare avanti la separazione.>>
Nel prosieguo era pronunciata sentenza parziale sul vincolo (23.2.2021).
La causa era istruita e le parti venivano sentite personalmente, alla luce della ripresa convivenza, all'udienza 3.5.2022, nella quale dichiaravano:
La ricorrente:
<Al momento conviviamo ma siamo separati in casa dal 2019 quando a seguito di un episodio di violenza sono intervenuti i carabinieri. Io dormo in una stanza con la bambina e lui in un'altra. La casa in cui viviamo adesso l'abbiamo comprata in comunione con un mutuo, paghiamo 400 euro al mese. Io aspetto un bambino da mio marito e dovrebbe nascere il 26 settembre. Lui dice che è di un altro uomo e mi insulta. Sono stata costretta al rapporto sessuale da mio marito. Ho provato a chiamare i carabinieri di Pianoro a gennaio a seguito di condotte violente di mio marito e mi hanno chiuso il telefono in faccia, poi ho avuto il Covid e non sono più potuta uscire di casa. Mio marito è violento nei miei confronti e mi offende. Io lavoro come domestica e guadagno circa 500 euro al mese.>>
Il convenuto:
<< Dormiamo in stanze diverse però abbiamo deciso di stare nella stessa casa. Mia moglie quando si arrabbia mi salta addosso. La bimba è in casa con noi e assiste a questi episodi. La casa in cui viviamo l'ho comprata prima io. La casa è intestata a entrambi, la rata del mutuo è di circa 400 euro al mese che pago interamente io. Lavoro come muratore, ho la partita IVA, ho iniziato da circa due mesi. Guadagno circa 2000 euro, ma non so di preciso perché ho iniziato da poco. Prima ero dipendete poi mi sono licenziato e ho aperto la partita Iva.>>
La sentenza parziale sul vincolo era impugnata dal marito sull'assunto della ripristinata convivenza dei coniugi: prova lampante era rappresentata dalla nascita di un'altra figlia.
pagina 4 di 9 Il presente giudizio era, pertanto, sospeso (ai sensi dell'art.295 c.p.c.) in attesa della sentenza della
Corte di appello. La Corte ha deciso (sentenza 3.2.2022) confermando la sentenza sullo status: pronuncia divenuta definitiva.
Riassunto il giudizio sulle altre domande, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti Per l'attrice dichiarare la separazione addebitabile esclusivamente al Sig. ; CP_1
- affidare la minore figlia della coppia, , in via esclusiva alla Sig.ra disponendo il Per_1 Pt_1 collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, regolamentare i tempi di frequentazione con il padre che si riterrà più opportuno per salvaguardare l'integrità della piccola secondo le Per_1 precisazioni di cui al ricorso;
- assegnare la casa familiare sita in Pianoro alla Via Valleverde n. 17 alla ricorrente Sig.ra Pt_1
- disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per la figlia corrispondendo alla CP_1 ricorrente Sig.ra l'importo di Euro 300,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il 5 di Pt_1 ogni mese, oltre alle spese straordinarie da porsi a carico del Sig. per il 50%; CP_1
- porre a carico del Sig. un assegno a vantaggio della Sig.ra dell'importo di Euro CP_1 Pt_1
200,00 da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
- rigettare e respingere tutte le domande avversarie;
- per quanto occorrer possa insistendo per le istanze istruttorie come in atti,
- assegnarsi di conseguenza termini ex art. 190 cpc Per il convenuto
In via principale, accertare l'abbandono della domanda di separazione e dichiarare l'abbandono. In via subordinata, si oppone alla domanda di addebito, incompatibile con il comportamento spontaneamente assunto successivamente al Provvedimento Presidenziale. Si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso della prole. Stabilendo senza limitazioni i tempi di frequentazione con la prole. Con determinazione di assegno familiare in misura proporzionale ai redditi prodotti da entrambi i coniugi, tenendo in considerazione che il sig. , allo stato, corrisponde interamente l'importo di Euro 400,00 CP_1 sottoscritto nel 2020 con la sig.ra a titolo di mutuo. Pt_1
☆☆☆
Si premette che è stata già pronunciata sentenza sullo status, confermata anche in grado di appello e passata in giudicato. L'attrice ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie ex art.183, 6° co. c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del g.i. con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma.
Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni. Gli elementi di concreto rilievo per la presente decisione sono già in atti ed acquisiti con l'attività istruttoria compiuta.
La domanda di addebito della separazione
Il convenuto non contesta la condotta violenta attribuitagli dalla moglie (si tratta dell'ultimo episodio verificatosi l'11.11.2019), quanto la sua rilevanza rispetto alla domanda di addebito, ossia l'essere stato in grado di incidere sulla fine dell'affetto coniugale della coppia coniugata La condotta attribuita al marito è stata oggetto di giudizio penale con condanna del , in primo CP_1 grado, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione pagina 5 di 9 La ricorrente lamenta una serie di comportamenti violenti ed aggressivi che hanno in più occasioni comportato accessi al PS (all 7 e 8) cui sono anche seguite regolari denunce ai CC (all 5 e 6). Seguiva quindi procedimento penale a carico del N. 4149/2015 R.G.N.R.; 254/18 R.G.DIB. CP_1
Anche dopo il predetto avvio di procedimento penale si avevano altri episodi violenti nel 2018 e nel 2019. In quest'ultima occasione le violenze sono avvenute in presenza della minore . Per_1
Come accennato, con sentenza del 13.11.2019 il veniva condannato alla pena di anni 1 e CP_1 mesi 10 per i delitti di cui agli artt. 572; 582 e 585 in relazione all'art. 576 co. 1, n. 5 c.p. Anche la teste escussa ( ha confermato l'episodio dell'11.11.2019, quando sono Testimone_1 intervenuti i CC. E la si è recata al pronto soccorso, per poi trovare ricovero (insieme alla figlia) Pt_1 presso la vicina di casa. La ricorrente ha depositato alcune querele anche risalenti nel tempo: d'altra parte si comprende bene che tra le parti, nonostante episodi aggressivi attribuibili al , la coppia ha visto diversi CP_1 riavvicinamenti.
Nonostante ciò, l'ammissione dei fatti in sé avvenuti, la testimonianza acquisita e la condanna in sede penale, sono sufficienti a fondare una pronuncia di addebito della separazione. La violenza nel rapporto di coppia matrimoniale rappresenta un fatto di tale gravità, rispetto all'equilibrio costituito dal reciproco rispetto che i coniugi devono avere tra loro, da rivestire sempre valenza determinante per la fine dell'affetto coniugale sul quale la coppia matrimoniale fonda il proprio assetto e la propria necessaria stabilità.
Conseguenza della condotta violenta, è anche l'affido esclusivo della prole minorenne al genitore vittima della violenza. Infatti, l'autore della violenza (anche in casi di esclusione di azioni dirette contro i figli o di episodio di c.d. “violenza assistita”) è soggetto che, con l'esternazione della propria indole aggressiva, si è già dimostrato inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale. La decisione sull'affido riguarda, ovviamente, entrambe le figlie (anche la secondogenita, nata in [...] procedimento di separazione).
In ordine alla frequentazione del padre con le figlie, nella fattispecie in esame, emerge e viene alla luce tutta la particolarità del caso. Come già visto, nonostante la crisi familiare, la coppia ha visto diversi riavvicinamenti. Non è un caso che ancora oggi, nonostante una sentenza di separazione (sul vincolo) passata in giudicato, essi vivono ancora sotto lo stesso tetto, sia pure come “separati in casa”: condizione che non ha impedito loro di mettere al mondo una seconda figlia in corso di giudizio. La situazione oggetto di giudizio è assolutamente singolare e, per alcuni aspetti, poco comprensibile, con particolare riguardo all'agire della ricorrente che: con una sentenza di separazione;
con un provvedimento (1.2.2020) esecutivo di assegnazione della casa;
un affido esclusivo della figlia maggiore;
non abbia mai agito per mettere in esecuzione la decisione del giudice che ella stessa ha adito. Anche la “giustificazione” inizialmente addotta dalla – ossia di aver fatto rientrare il Pt_1 marito in casa perché privo di alternativa abitativa, in periodo di emergenza sanitaria – fa espresso riferimento ad una situazione pandemica che ha avuto ormai termine da oltre due anni. In breve, in tale contesto, voluto da entrambi i genitori coscientemente, la convivenza non consente di prevedere un calendario di visite padre-figlie. Essi si vedono e incontrano quotidianamente e non potrebbe essere altrimenti.
Si può solo prevedere, per il caso in cui dovesse cessare la convivenza, un calendario (come da dispositivo) che garantisce alle figlie il diritto alla bi-genitorialità, con un supporto del servizio sociale che si può già disporre per un sostegno alla genitorialità.
Ragionamento analogo deve farsi per le decisioni di natura economica. La convivenza è incompatibile con la determinazione di un assegno di mantenimento per la prole, e maritale per la moglie, attualmente esigibile da parte della ricorrente. La loro determinazione – certamente ipotizzabile in questa sede – potrà avere efficacia solo nel caso in cui dovesse terminare la convivenza. Tutte le determinazioni di natura economica non potranno avere effetto che dal concreto allontanamento del marito dalla casa familiare, non potendo farsi decorrere l'efficacia di simili pagina 6 di 9 determinazioni in un momento in cui la convivenza (per quanto non più more uxorio) continua comunque a persistere (per libera scelta delle parti). I redditi delle parti documentati ricorrente
CU 2020 = imponibile tot.
4.000 circa
CU 2021 = imponibile tot.
2.900 circa
CU 2022 = imponibile tot.
3.415 circa All'udienza ha dichiarato: “Io lavoro come domestica e guadagno circa 500 euro al mese.”
Ha capacità lavorative che dovrà concretizzare. convenuto mod.730/2017 = al mese circa €.1.500
CU 2017 = lavoro subordinato (gg.365) 1.500 CU 2018 = lavoro subordinato (gg.365) al mese circa €.
1.500 mod.730/2018 = al mese circa €.
1.500 mod.730/2019 = al mese circa €.1500
CU 2019 = lavoro subordinato (gg.365) al mese circa €.1.500
PF 2023 = al mese circa €.850 All'udienza 3.5.2022 ha dichiarato
“La casa in cui viviamo l'ho comprata prima io. La casa è intestata a entrambi, la rata del mutuo è di circa 400 euro al mese che pago interamente io.
Lavoro come muratore, ho la partita IVA, ho iniziato da circa due mesi. Guadagno circa 2000 euro, ma non so di preciso perché ho iniziato da poco. Prima ero dipendete poi mi sono licenziato e ho aperto la partita Iva.” Sull'assegno maritale richiesto dalla Pt_1
In una condizione di divario reddituale, si può indicare in €.100 (ai sensi dell'art.156 c.c.).
Sull'assegno per le figlie Riguardo all'assegno per il mantenimento delle figlie minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età delle figlie della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi
€.500,00 mensili (€.250 x 2); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si considera che il marito paga interamente la rata del mutuo e la moglie percepirà al 100% l'assegno unico. La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara addebitabile la separazione al marito;
- dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
pagina 7 di 9 costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa familiare alla madre;
- dispone che – ove cessi la convivenza - il padre veda e tenga con sé le figlie liberamente previo accordo con la madre ed in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola/nido/materna) alla domenica sera quando le dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21; nelle settimane in cui le terrà nel weekend, un giorno infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla sera, in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla sera, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla cessazione della convivenza, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 100,00 (cento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla cessazione della convivenza, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di €.500,00 (duecentocinquanta per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 8 di 9 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dispone la vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due, con un percorso di sostegno alla genitorialità (con particolare riguardo al padre) ed un supporto psicologico per la prole, se necessario.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.7.616,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi anche al servizio sociale
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.3.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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