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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1140/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1140 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(Cod. Fisc. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 22/01/1976 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Saverio Viscomi (Cod. Fisc. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Montepaone ID (CZ), alla Via Mazzini n. 56, giusta procura in atti;
E
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._3
21/04/1968 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Sestito (Cod. Fisc.
[...]
), presso il cui studio elettivamente domicilia in LL CE (CZ), alla Via C.F._4
Foresta n. 19, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4 luglio 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, il 19 dicembre 2015, in LL CE (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2015 n. 2, parte I); esponevano, altresì, che dalla loro unione, prima della celebrazione del matrimonio, nasceva (12.02.2004), ad oggi maggiorenne. Per_1
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 2 maggio 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio civile (circostanza desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
26.10.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 21 dicembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, potranno fissare ovunque la loro residenza, obbligandosi entrambi, in caso di trasferimento in altro luogo, a darsi reciproco tempestivo avviso, fornendo i dati necessari per consentire lo svolgersi regolare del rapporto genitoriale;
2. L'abitazione, residenza della famiglia, sita in Davoli (CZ) alla Via XXV Aprile n. 80, continuerà ad essere assegnata al Sig. che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia;
Parte_1
3. Per la figlia si dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso il padre che provvederà a curarne il mantenimento con la collaborazione della madre, la quale verserà mensilmente a titolo di mantenimento la somma di € 200,00, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate (mediche, scolastiche ecc..) da sostenere in favore della figlia;
4. La madre potrà vedere la figlia almeno due volte a settimana, previo accordo telefonico, con eventuale pernotto presso il domicilio della stessa;
5. La figlia, qualora non sia possibile trascorrere le feste tutti assieme, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con uno dei genitori ed il giorno 25 con l'altro ed ancora il giorno di Pasqua con uno dei genitori e quello di Pasquetta con l'altro, salvo diverso accordo, mentre per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo che le parti, di comune accordo, non intendano trascorrere le predette festività tutti assieme;
6. I coniugi, infine, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro da chiedersi”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Data la natura della controversia, si dichiarano compensate le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato a
LL CE (CZ), in data 19 dicembre 2015, tra nato a [...] Parte_1
Calabria (RC), il 22/01/1976 e , nata a [...] il [...], trascritto Parte_2 nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2015, n. 2, parte I;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL CE (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 12 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1140 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(Cod. Fisc. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 22/01/1976 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Saverio Viscomi (Cod. Fisc. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Montepaone ID (CZ), alla Via Mazzini n. 56, giusta procura in atti;
E
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._3
21/04/1968 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Sestito (Cod. Fisc.
[...]
), presso il cui studio elettivamente domicilia in LL CE (CZ), alla Via C.F._4
Foresta n. 19, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4 luglio 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, il 19 dicembre 2015, in LL CE (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2015 n. 2, parte I); esponevano, altresì, che dalla loro unione, prima della celebrazione del matrimonio, nasceva (12.02.2004), ad oggi maggiorenne. Per_1
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 2 maggio 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio civile (circostanza desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
26.10.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 21 dicembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, potranno fissare ovunque la loro residenza, obbligandosi entrambi, in caso di trasferimento in altro luogo, a darsi reciproco tempestivo avviso, fornendo i dati necessari per consentire lo svolgersi regolare del rapporto genitoriale;
2. L'abitazione, residenza della famiglia, sita in Davoli (CZ) alla Via XXV Aprile n. 80, continuerà ad essere assegnata al Sig. che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia;
Parte_1
3. Per la figlia si dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso il padre che provvederà a curarne il mantenimento con la collaborazione della madre, la quale verserà mensilmente a titolo di mantenimento la somma di € 200,00, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate (mediche, scolastiche ecc..) da sostenere in favore della figlia;
4. La madre potrà vedere la figlia almeno due volte a settimana, previo accordo telefonico, con eventuale pernotto presso il domicilio della stessa;
5. La figlia, qualora non sia possibile trascorrere le feste tutti assieme, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con uno dei genitori ed il giorno 25 con l'altro ed ancora il giorno di Pasqua con uno dei genitori e quello di Pasquetta con l'altro, salvo diverso accordo, mentre per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo che le parti, di comune accordo, non intendano trascorrere le predette festività tutti assieme;
6. I coniugi, infine, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro da chiedersi”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Data la natura della controversia, si dichiarano compensate le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato a
LL CE (CZ), in data 19 dicembre 2015, tra nato a [...] Parte_1
Calabria (RC), il 22/01/1976 e , nata a [...] il [...], trascritto Parte_2 nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2015, n. 2, parte I;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL CE (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 12 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo