Articolo 7 della Legge 18 luglio 1956, n. 759
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 agosto 1956
Art. 7.
La detenzione ed il commercio di sughero avente eta' inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956