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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 777/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCCI SARA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Ramoni n. 139/a, Fucecchio (FI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONCINI Parte_2 C.F._2
GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2
del predetto difensore, via Curtatone e Montanara n. 74, Ponte a Egola (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 27 marzo 2025, chiedendo congiuntamente volersi dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al verbale d'udienza.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto il 1° settembre 2001 in Capannoli (PI) con Parte_2
dall'unione con la quale è nato il figlio, , il 9 settembre 2009.
[...] Per_1 A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 18413/14, reso in data 7 novembre
2014 nel procedimento r.g. n. 4867/14.
In punto di condizioni accessorie, chiedeva la conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre concordata tra le parti in sede di separazione, così come la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente per ivi abitarvi assieme al figlio, ma domandava la revoca dell'assegno di mantenimento posta a suo carico ed in favore della resistente, ponendo a suo carico (solo) il contributo di mantenimento in favore del minore pari ad € 250,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
In data 7 maggio 2024, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Parte_2
dichiarazione di scioglimento del matrimonio, né alla richiesta di affido condiviso, di regolamentazione del diritto di visita e di assegnazione della casa coniugale a sé resistente avanzata da controparte, ma domandava, da parte sua, che il fosse onerato del pagamento di un Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nonché del pagamento di un assegno divorzile in suo favore (di sé resistente) di
€ 200,00 mensili, più Istat. In subordine, laddove non riconosciuti i presupposti per un assegno divorzile, domandava che il padre versasse in favore del figlio, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 500,00 più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, che l'assegno unico relativo al figlio fosse ripartito tra gli ex coniugi in ragione della metà ciascuno.
All'udienza di comparizione dell'11 luglio 2024, il Giudice tentava la conciliazione tra le parti e la stessa aveva esito positivo;
la causa, tuttavia, veniva rimessa sul ruolo con richiesta ai Servizi sociopsicologici affidatari di relazione in ordine all'andamento e agli esiti dei percorsi intrapresi e degli interventi attivati in favore del nucleo familiare e alla rispondenza della misura dell'affido condiviso all'interesse del minore.
Dopo taluni rinvii, pervenuta la relazione dei Servizi sociali incaricati, le parti comparivano personalmente all'udienza del 27 marzo 2025, in occasione della quale si accordavano nel senso di concludere congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo individuato all'udienza dell'11 luglio
2024, con talune precisazioni di cui al verbale d'udienza.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
n data 1° settembre 2001, in Capannoli (PI) e iscritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del comune di Capannoli (PI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2001.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, invero, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
In punto di condizioni accessorie, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della figlia ancora minorenne;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. I
Servizi sociali incaricati, invero, pur evidenziando la persistenza di talune difficoltà nel rapporto padre-figlio (“il servizio sociale scrivente ritiene che i percorsi attivati al fine di agevolare la ripresa dei rapporti tra il padre ed il minore non hanno avuto un riscontro positivo dal momento che il minore non risulta aperto nei confronti di quest'ultimo né nei confronti degli interventi proposti dall'educatrice professionale di riferimento”), non hanno rilevato criticità rispetto alla misura dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, , Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
[...]
e celebrato in Capannoli (PI), in data 1° settembre 2001, Parte_1 Parte_2
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Capannoli (PI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2001.
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore, , ad entrambi i genitori. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale a per ivi abitarvi assieme al figlio. Parte_2
CONFERMA le modalità di frequentazione del figlio con il padre già previste nel decreto di omologa della separazione personale n. cron. 18413/14, reso in data 7 novembre 2014 nel procedimento r.g. n.
4867/14.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'onere di Parte_1 corrispondere la somma mensile di € 300,00, oltre Istat e in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
DISPONE che l'assegno unico e universale sia percepito integralmente da Parte_2
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- rinuncia al contributo in proprio favore. Parte_2
- Le parti si impegnano a far seguire da un professionista privato con spese integralmente a Pt_3
carico di Parte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di Capannoli (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 27/03/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 777/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCCI SARA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Ramoni n. 139/a, Fucecchio (FI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONCINI Parte_2 C.F._2
GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2
del predetto difensore, via Curtatone e Montanara n. 74, Ponte a Egola (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 27 marzo 2025, chiedendo congiuntamente volersi dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al verbale d'udienza.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto il 1° settembre 2001 in Capannoli (PI) con Parte_2
dall'unione con la quale è nato il figlio, , il 9 settembre 2009.
[...] Per_1 A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 18413/14, reso in data 7 novembre
2014 nel procedimento r.g. n. 4867/14.
In punto di condizioni accessorie, chiedeva la conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre concordata tra le parti in sede di separazione, così come la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente per ivi abitarvi assieme al figlio, ma domandava la revoca dell'assegno di mantenimento posta a suo carico ed in favore della resistente, ponendo a suo carico (solo) il contributo di mantenimento in favore del minore pari ad € 250,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
In data 7 maggio 2024, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Parte_2
dichiarazione di scioglimento del matrimonio, né alla richiesta di affido condiviso, di regolamentazione del diritto di visita e di assegnazione della casa coniugale a sé resistente avanzata da controparte, ma domandava, da parte sua, che il fosse onerato del pagamento di un Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nonché del pagamento di un assegno divorzile in suo favore (di sé resistente) di
€ 200,00 mensili, più Istat. In subordine, laddove non riconosciuti i presupposti per un assegno divorzile, domandava che il padre versasse in favore del figlio, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 500,00 più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, che l'assegno unico relativo al figlio fosse ripartito tra gli ex coniugi in ragione della metà ciascuno.
All'udienza di comparizione dell'11 luglio 2024, il Giudice tentava la conciliazione tra le parti e la stessa aveva esito positivo;
la causa, tuttavia, veniva rimessa sul ruolo con richiesta ai Servizi sociopsicologici affidatari di relazione in ordine all'andamento e agli esiti dei percorsi intrapresi e degli interventi attivati in favore del nucleo familiare e alla rispondenza della misura dell'affido condiviso all'interesse del minore.
Dopo taluni rinvii, pervenuta la relazione dei Servizi sociali incaricati, le parti comparivano personalmente all'udienza del 27 marzo 2025, in occasione della quale si accordavano nel senso di concludere congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo individuato all'udienza dell'11 luglio
2024, con talune precisazioni di cui al verbale d'udienza.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
n data 1° settembre 2001, in Capannoli (PI) e iscritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del comune di Capannoli (PI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2001.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, invero, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
In punto di condizioni accessorie, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della figlia ancora minorenne;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. I
Servizi sociali incaricati, invero, pur evidenziando la persistenza di talune difficoltà nel rapporto padre-figlio (“il servizio sociale scrivente ritiene che i percorsi attivati al fine di agevolare la ripresa dei rapporti tra il padre ed il minore non hanno avuto un riscontro positivo dal momento che il minore non risulta aperto nei confronti di quest'ultimo né nei confronti degli interventi proposti dall'educatrice professionale di riferimento”), non hanno rilevato criticità rispetto alla misura dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, , Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
[...]
e celebrato in Capannoli (PI), in data 1° settembre 2001, Parte_1 Parte_2
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Capannoli (PI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2001.
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore, , ad entrambi i genitori. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale a per ivi abitarvi assieme al figlio. Parte_2
CONFERMA le modalità di frequentazione del figlio con il padre già previste nel decreto di omologa della separazione personale n. cron. 18413/14, reso in data 7 novembre 2014 nel procedimento r.g. n.
4867/14.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'onere di Parte_1 corrispondere la somma mensile di € 300,00, oltre Istat e in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
DISPONE che l'assegno unico e universale sia percepito integralmente da Parte_2
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- rinuncia al contributo in proprio favore. Parte_2
- Le parti si impegnano a far seguire da un professionista privato con spese integralmente a Pt_3
carico di Parte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di Capannoli (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 27/03/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina