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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3329/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2025 promossa da:
(C.F. ), nata il giorno 14/07/1988 a Segrate (MI) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (doc. n. 1), in qualità di madre del minore (C.F.: ), nato l' 8/04/2017 in Milano (MI) e residente con Persona_1 CodiceFiscale_2 la madre (cfr. doc.ti n. 1 e doc. n. 2), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Simone Frontori (pec: C.F.: ) in Milano (MI), Email_1 CodiceFiscale_3
Corso di Porta Vittoria n. 47, fax: 02.56562269, giusta procura in calce al ricorso, nonché allegata telematicamente, che dichiara di volere ricevere l'avviso di cui all'art. 133 c.p.c. ed eventuali altre comunicazioni ai suindicati numero di fax oppure indirizzo posta elettronica
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il giorno CP_1 C.F._4 8/11/1988 detenuto presso il Carcere di Massa (MS)
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 1) in parziale modifica del provvedimento n. cron. 10870/2021 del 15/04/2021, emesso a definizione del procedimento congiunto ex art. 337 bis, ter e ss. c.c. avente Rgn. 4409/2020 V.G. del Tribunale
pagina 1 di 5 adito, alla luce di quanto supra delineato, disporre l'affido esclusivo rafforzato (c.d. superesclusivo) del minore (C.F.: ), nato in [...] il giorno 8/04/2017, alla madre Persona_1 CodiceFiscale_2 sig.ra confermando altresì il già disposto collocamento del minore presso la Parte_1 ricorrente, come sino a oggi sempre avvenuto;
2) in parziale modifica del summenzionato provvedimento n. cron. 10870/2021 del 15/04/2021 del Tribunale di Monza, disciplinare le future modalità e gli orari di visita del padre sulla scorta delle indicazioni e del calendario che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuno disporre, anche – ove occorra e ritenuto - all'esito di eventuali valutazioni e/o relazioni psicosociali da demandarsi ai competenti Servizi Sociali;
3) confermare il mantenimento per il figlio minore a carico del padre Persona_1 CP_1 nella misura di quanto già disposto dal Tribunale adito col summenzionato provvedimento n. cron. 10870/2021 del 15/04/2021 a definizione del procedimento congiunto Rgn. 4409/2020 V.G. del Tribunale adito, e ciò anche con riferimento alle spese straordinarie nell'interesse del minore. 4) concedere l'espatrio del figlio minore con la madre e/o l'autorizzazione al rilascio del passaporto alla madre o di altro documento di viaggio valido per sé e per Persona_1 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis. 29 c.p.c. prevede che possa essere chiesta la revisione delle disposizioni concernenti i figli minori e delle statuizioni economiche in ogni tempo qualora sopravvengano giustificati motivi. I. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Monza poiché la residenza anagrafica del minore nonché della madre sig.ra è stata eletta nel comune Persona_1 Parte_1 di Cambiago (MB), via D. Alighieri n. 43/A (cfr. doc. n. 1) dove attualmente madre e figlio vivono insieme all'attuale compagno della sig.ra sig. Parte_1 Controparte_2 Per e gli altri due figli della coppia, , nato rispettivamente il giorno 24/08/2022
[...] in Vimercate (MB), e la cui nascita era prevista per il giorno 20/4/2025. Per_3 II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, pagina 2 di 5 rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente allega che, nel corso dell'anno 2023, più precisamente nel mese di febbraio, ha deciso di partire per il Marocco senza darne notizia alcuna alla la Per_1 Parte_1 quale ha appreso della circostanza soltanto solo dieci giorni dopo l'avvenuta partenza. Nel corso della sua permanenza in Marocco, durata oltre tre mesi, l'odierno resistente si è negato sia al figlio che alla ricorrente, a dispetto dei numerosi tentativi della stessa di stabilire un contatto con lui ma decidendo, infine, di effettuare brevi videochiamate col bimbo solo a partire dal mese di marzo. A partire dal marzo 2023, il padre di ha cessato di versare l'assegno di mantenimento Per_1 per il figlio e, nonostante sia rientrato in Italia nel mese di maggio 2023, le visite al bambino sono restate sporadiche. Nel giugno 2023 ha deciso di trasferirsi in Toscana, a Massa, dove ha reperito impiego presso un cantiere navale. Alla fine di luglio 2023 ha ottenuto la cittadinanza italiana. Successivamente, il padre ha avuto contatti con il bambino pressoché esclusivamente a mezzo di videochiamate fino a quando, nel luglio 2023, ha trascorso un fine settimana in Toscana col bimbo. Da quell'occasione, non ha più voluto vedere suo figlio per tutto il resto dell'estate. Avrebbe dovuto tenere con sé per un fine settimana alla fine di agosto, Per_1 ma ha annullato il programma adducendo come motivo l'inizio di un nuovo lavoro presso la ditta “Escavazione Marmi Trambiserra Srl”. Nonostante il nuovo impiego ha continuato a non versare l'assegno di mantenimento. Nel corso dei tre mesi successivi, ha ritenuto di tenere con sé il figlio soltanto un paio Per_1 di fine settimana ma, alla fine di novembre, in una delle rare occasioni in cui era insieme al bimbo, in stato di alterazione per ubriachezza, ha guidato l'auto con a bordo I Per_1 genitori hanno, quindi, convenuto (su istanza materna) che, fino a quando il padre non avesse dato prova concreta di aver cessato con il consumo di alcool, nell'ottica di tutelare il piccolo non vi sarebbero stati ulteriori pernotti del bimbo con il padre e che gli Per_1 incontri padre-figlio sarebbero avvenuti esclusivamente a Milano. Nel mese di gennaio 2024 iniziato un percorso di psicoterapia e la madre è riuscita a Per_1 ottenere il necessario consenso del padre del bimbo con estrema fatica, a fronte delle iniziali rimostranze del padre. Nel trimestre gennaio-marzo 2024, il padre ha chiesto di vedere il figlio soltanto solo due volte, e per brevi incontri, l'ultimo dei quali in data 23/03/2024 per un pranzo presso un centro commerciale. A far data dal 23/03/2024, il padre ha soggiornato a Milano per una settimana, durante la quale – tuttavia – si è necessario un suo accesso al pronto soccorso ospedaliero, come consta alla ricorrente che, in data 27/03/2024, è stata personalmente contattata dal personale sanitario, oltre che dallo stesso che l'hanno informata delle necessità di aver dovuto Per_1 trasportare in ospedale il padre di per l'avvenuta assunzione di sostanze psicotrope, Per_1 nella fattispecie di cocaina, come poi rivelato anche dallo stesso alla Per_1 Parte_1 pagina 3 di 5 Il 30/03/2024, il padre della lo ha infine accompagnato alla stazione centrale di Parte_1 Milano, dove gli ha acquistato un biglietto per il rientro in treno in Toscana. In data 13/04/2024, ha contattato telefonicamente la ricorrente per rivelarle che, a Per_1 seguito di denuncia per maltrattamenti e violenza sessuale sporta nei suoi confronti della sua compagna, gli era stato notificato un provvedimento che disponeva l'obbligo di permanenza agli arresti domiciliari, in attesa dell'applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico. In data 16 aprile 2024 lo stesso ha comunicato alla sig.ra di essere stato Per_1 Parte_1 arrestato e, quindi, il 19 dicembre 2024, di aver avuto contezza della sentenza di condanna con cui gli è stata inflitta una pena detentiva di 3 anni, da scontare presso l'istituto carcerario di Massa. La detenzione è a tutt'oggi in corso, circa un paio di volte al mese contatta Per_1 telefonicamente il piccolo a mezzo di videochiamate. Per_1 Dal mese di novembre 202, ancora prima di essere tradotto in carcere per scontare la pena detentiva che scadrà nel 2027, controparte ha cessato di versare qualunque importo a titolo di mantenimento per il figlio.
All'udienza del 10.12.2025 la ricorrente ha dichiarato:
“Il resistente è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna che aveva dopo che ci siamo lasciati. Lui abusa di alcool e stupefacenti.Ogni tanto fa videochiamate al bambino, che io consento, anzi spingo mio figlio a chiamarlo. Non sta versando nulla per il figlio da marzo 2023”. La frequentazione del tutto saltuaria tra padre e figlio, l'attuale stato di detenzione del padre nel carcere di Massa in seguito alla condanna per il reato di maltrattamenti nei confronti della compagna che aveva dopo l'attuale ricorrente, l'abuso di alcool e stupefacenti costituiscono elementi tali da legittimare l'affido del figlio minore nato l'[...] in [...] esclusiva alla madre, che ha dimostrato idonee capacità genitoriali, facendosi carico in via pressochè integrale dell'accudimento e del mantenimento del figlio minore. Al fine di evitare che la lontananza tra le rispettive residenze e l'attuale stato di detenzione del padre possano pregiudicare il concreto esercizio della potestà genitoriale va data facoltà alla madre di assumere le decisioni relative all'istruzione, educazione, residenza e salute e di procedere alle pratiche amministrative, compreso il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio del figlio minore. Allo stato, il padre potrà fare videochiamate al figlio minore. Quando cesserà lo stato di detenzione, il padre potrà vedere il figlio alla presenza della madre. Non si è proceduto all'udizione del minore data l'età. III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Il contributo a carico del padre, che le parti hanno concordato in euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, va sospeso con decorrenza dal deposito del ricorso (maggio 2025) fino a quando il padre non riprenderà a lavorare all'interno del carcere o all'esterno.
pagina 4 di 5 La ricorrente lavora e ha rilevato il 50% dell'ex casa familiare dal resistente, convive con il nuovo compagno. Potrà percepire per intero l'assegno unico familiare in forza dell'affido esclusivo. IV. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a parziale modifica del decreto Tribunale di Monza 8.4.2021:
I. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con facoltà per la madre di assumere le decisioni relative all'istruzione, educazione, residenza e salute e di procedere alle pratiche amministrative, compreso il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio del figlio minore.
Allo stato, il padre potrà fare videochiamate al figlio minore.
Quando cesserà lo stato di detenzione, il padre potrà vedere il figlio alla presenza della madre.
II. Con decorrenza dal deposito del ricorso (maggio 2025), sospende il contributo a carico del padre, che le parti hanno concordato in euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, fino a quando il padre non riprenderà a lavorare all'interno del carcere o all'esterno;
III. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2025 promossa da:
(C.F. ), nata il giorno 14/07/1988 a Segrate (MI) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (doc. n. 1), in qualità di madre del minore (C.F.: ), nato l' 8/04/2017 in Milano (MI) e residente con Persona_1 CodiceFiscale_2 la madre (cfr. doc.ti n. 1 e doc. n. 2), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Simone Frontori (pec: C.F.: ) in Milano (MI), Email_1 CodiceFiscale_3
Corso di Porta Vittoria n. 47, fax: 02.56562269, giusta procura in calce al ricorso, nonché allegata telematicamente, che dichiara di volere ricevere l'avviso di cui all'art. 133 c.p.c. ed eventuali altre comunicazioni ai suindicati numero di fax oppure indirizzo posta elettronica
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il giorno CP_1 C.F._4 8/11/1988 detenuto presso il Carcere di Massa (MS)
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 1) in parziale modifica del provvedimento n. cron. 10870/2021 del 15/04/2021, emesso a definizione del procedimento congiunto ex art. 337 bis, ter e ss. c.c. avente Rgn. 4409/2020 V.G. del Tribunale
pagina 1 di 5 adito, alla luce di quanto supra delineato, disporre l'affido esclusivo rafforzato (c.d. superesclusivo) del minore (C.F.: ), nato in [...] il giorno 8/04/2017, alla madre Persona_1 CodiceFiscale_2 sig.ra confermando altresì il già disposto collocamento del minore presso la Parte_1 ricorrente, come sino a oggi sempre avvenuto;
2) in parziale modifica del summenzionato provvedimento n. cron. 10870/2021 del 15/04/2021 del Tribunale di Monza, disciplinare le future modalità e gli orari di visita del padre sulla scorta delle indicazioni e del calendario che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuno disporre, anche – ove occorra e ritenuto - all'esito di eventuali valutazioni e/o relazioni psicosociali da demandarsi ai competenti Servizi Sociali;
3) confermare il mantenimento per il figlio minore a carico del padre Persona_1 CP_1 nella misura di quanto già disposto dal Tribunale adito col summenzionato provvedimento n. cron. 10870/2021 del 15/04/2021 a definizione del procedimento congiunto Rgn. 4409/2020 V.G. del Tribunale adito, e ciò anche con riferimento alle spese straordinarie nell'interesse del minore. 4) concedere l'espatrio del figlio minore con la madre e/o l'autorizzazione al rilascio del passaporto alla madre o di altro documento di viaggio valido per sé e per Persona_1 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis. 29 c.p.c. prevede che possa essere chiesta la revisione delle disposizioni concernenti i figli minori e delle statuizioni economiche in ogni tempo qualora sopravvengano giustificati motivi. I. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Monza poiché la residenza anagrafica del minore nonché della madre sig.ra è stata eletta nel comune Persona_1 Parte_1 di Cambiago (MB), via D. Alighieri n. 43/A (cfr. doc. n. 1) dove attualmente madre e figlio vivono insieme all'attuale compagno della sig.ra sig. Parte_1 Controparte_2 Per e gli altri due figli della coppia, , nato rispettivamente il giorno 24/08/2022
[...] in Vimercate (MB), e la cui nascita era prevista per il giorno 20/4/2025. Per_3 II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, pagina 2 di 5 rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente allega che, nel corso dell'anno 2023, più precisamente nel mese di febbraio, ha deciso di partire per il Marocco senza darne notizia alcuna alla la Per_1 Parte_1 quale ha appreso della circostanza soltanto solo dieci giorni dopo l'avvenuta partenza. Nel corso della sua permanenza in Marocco, durata oltre tre mesi, l'odierno resistente si è negato sia al figlio che alla ricorrente, a dispetto dei numerosi tentativi della stessa di stabilire un contatto con lui ma decidendo, infine, di effettuare brevi videochiamate col bimbo solo a partire dal mese di marzo. A partire dal marzo 2023, il padre di ha cessato di versare l'assegno di mantenimento Per_1 per il figlio e, nonostante sia rientrato in Italia nel mese di maggio 2023, le visite al bambino sono restate sporadiche. Nel giugno 2023 ha deciso di trasferirsi in Toscana, a Massa, dove ha reperito impiego presso un cantiere navale. Alla fine di luglio 2023 ha ottenuto la cittadinanza italiana. Successivamente, il padre ha avuto contatti con il bambino pressoché esclusivamente a mezzo di videochiamate fino a quando, nel luglio 2023, ha trascorso un fine settimana in Toscana col bimbo. Da quell'occasione, non ha più voluto vedere suo figlio per tutto il resto dell'estate. Avrebbe dovuto tenere con sé per un fine settimana alla fine di agosto, Per_1 ma ha annullato il programma adducendo come motivo l'inizio di un nuovo lavoro presso la ditta “Escavazione Marmi Trambiserra Srl”. Nonostante il nuovo impiego ha continuato a non versare l'assegno di mantenimento. Nel corso dei tre mesi successivi, ha ritenuto di tenere con sé il figlio soltanto un paio Per_1 di fine settimana ma, alla fine di novembre, in una delle rare occasioni in cui era insieme al bimbo, in stato di alterazione per ubriachezza, ha guidato l'auto con a bordo I Per_1 genitori hanno, quindi, convenuto (su istanza materna) che, fino a quando il padre non avesse dato prova concreta di aver cessato con il consumo di alcool, nell'ottica di tutelare il piccolo non vi sarebbero stati ulteriori pernotti del bimbo con il padre e che gli Per_1 incontri padre-figlio sarebbero avvenuti esclusivamente a Milano. Nel mese di gennaio 2024 iniziato un percorso di psicoterapia e la madre è riuscita a Per_1 ottenere il necessario consenso del padre del bimbo con estrema fatica, a fronte delle iniziali rimostranze del padre. Nel trimestre gennaio-marzo 2024, il padre ha chiesto di vedere il figlio soltanto solo due volte, e per brevi incontri, l'ultimo dei quali in data 23/03/2024 per un pranzo presso un centro commerciale. A far data dal 23/03/2024, il padre ha soggiornato a Milano per una settimana, durante la quale – tuttavia – si è necessario un suo accesso al pronto soccorso ospedaliero, come consta alla ricorrente che, in data 27/03/2024, è stata personalmente contattata dal personale sanitario, oltre che dallo stesso che l'hanno informata delle necessità di aver dovuto Per_1 trasportare in ospedale il padre di per l'avvenuta assunzione di sostanze psicotrope, Per_1 nella fattispecie di cocaina, come poi rivelato anche dallo stesso alla Per_1 Parte_1 pagina 3 di 5 Il 30/03/2024, il padre della lo ha infine accompagnato alla stazione centrale di Parte_1 Milano, dove gli ha acquistato un biglietto per il rientro in treno in Toscana. In data 13/04/2024, ha contattato telefonicamente la ricorrente per rivelarle che, a Per_1 seguito di denuncia per maltrattamenti e violenza sessuale sporta nei suoi confronti della sua compagna, gli era stato notificato un provvedimento che disponeva l'obbligo di permanenza agli arresti domiciliari, in attesa dell'applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico. In data 16 aprile 2024 lo stesso ha comunicato alla sig.ra di essere stato Per_1 Parte_1 arrestato e, quindi, il 19 dicembre 2024, di aver avuto contezza della sentenza di condanna con cui gli è stata inflitta una pena detentiva di 3 anni, da scontare presso l'istituto carcerario di Massa. La detenzione è a tutt'oggi in corso, circa un paio di volte al mese contatta Per_1 telefonicamente il piccolo a mezzo di videochiamate. Per_1 Dal mese di novembre 202, ancora prima di essere tradotto in carcere per scontare la pena detentiva che scadrà nel 2027, controparte ha cessato di versare qualunque importo a titolo di mantenimento per il figlio.
All'udienza del 10.12.2025 la ricorrente ha dichiarato:
“Il resistente è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna che aveva dopo che ci siamo lasciati. Lui abusa di alcool e stupefacenti.Ogni tanto fa videochiamate al bambino, che io consento, anzi spingo mio figlio a chiamarlo. Non sta versando nulla per il figlio da marzo 2023”. La frequentazione del tutto saltuaria tra padre e figlio, l'attuale stato di detenzione del padre nel carcere di Massa in seguito alla condanna per il reato di maltrattamenti nei confronti della compagna che aveva dopo l'attuale ricorrente, l'abuso di alcool e stupefacenti costituiscono elementi tali da legittimare l'affido del figlio minore nato l'[...] in [...] esclusiva alla madre, che ha dimostrato idonee capacità genitoriali, facendosi carico in via pressochè integrale dell'accudimento e del mantenimento del figlio minore. Al fine di evitare che la lontananza tra le rispettive residenze e l'attuale stato di detenzione del padre possano pregiudicare il concreto esercizio della potestà genitoriale va data facoltà alla madre di assumere le decisioni relative all'istruzione, educazione, residenza e salute e di procedere alle pratiche amministrative, compreso il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio del figlio minore. Allo stato, il padre potrà fare videochiamate al figlio minore. Quando cesserà lo stato di detenzione, il padre potrà vedere il figlio alla presenza della madre. Non si è proceduto all'udizione del minore data l'età. III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Il contributo a carico del padre, che le parti hanno concordato in euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, va sospeso con decorrenza dal deposito del ricorso (maggio 2025) fino a quando il padre non riprenderà a lavorare all'interno del carcere o all'esterno.
pagina 4 di 5 La ricorrente lavora e ha rilevato il 50% dell'ex casa familiare dal resistente, convive con il nuovo compagno. Potrà percepire per intero l'assegno unico familiare in forza dell'affido esclusivo. IV. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a parziale modifica del decreto Tribunale di Monza 8.4.2021:
I. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con facoltà per la madre di assumere le decisioni relative all'istruzione, educazione, residenza e salute e di procedere alle pratiche amministrative, compreso il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio del figlio minore.
Allo stato, il padre potrà fare videochiamate al figlio minore.
Quando cesserà lo stato di detenzione, il padre potrà vedere il figlio alla presenza della madre.
II. Con decorrenza dal deposito del ricorso (maggio 2025), sospende il contributo a carico del padre, che le parti hanno concordato in euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, fino a quando il padre non riprenderà a lavorare all'interno del carcere o all'esterno;
III. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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