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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Altre ipotesi di
Sigg.ri: responsabilità
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est. Extracontrattuale non ricomprese nelle
FEDELE dott. Daniela Consigliere altre materie
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 922/2022 r.g. promossa
da
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con l'avv. Marchi Alberto
APPELLANTE
contro
, quale titolare della ditta individuale omonima Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
pagina 1 di 9 1637/2022 pubblicata il 28.06.2022
Conclusioni dell'appellante:
In via principale, accertare e dichiarare che la condotta dell'impresa
individuale integra gli estremi di responsabilità ex art. Controparte_1
2043 c.c.;
condannare ex art. 2043 c.c. l'impresa individuale al Controparte_1
risarcimento del danno nella somma coincidente con le spese
ammontanti ad € 6.588,00 per la riparazione dell'autovettura Bentley,
modello Continental GTC, targata EC851YZ, oltre interessi al tasso di
legge e rivalutazione dal giorno della scoperta del fatto illecito,
23.09.2020.
In via subordinata, accertare e dichiarare che la condotta dell'impresa
individuale integra gli estremi di responsabilità ex art. Controparte_1
2043 c.c.;
condannare ex art. 2043 c.c. l'impresa individuale al Controparte_1
risarcimento del danno nella somma accertata in corso di causa per la
riparazione dell'autovettura Bentley, modello Continental GTC, targa
EC851YZ, oltre interessi al tasso di legge e rivalutazione dal giorno della
scoperta del fatto illecito, 23.09.2020.
In via istruttoria, disporre interrogatorio formale delle parti;
disporre
prova per testi anche a prova contraria dei testi che eventualmente
vengano citati da controparte;
ogni più ampia riserva istruttoria.
pagina 2 di 9 in ogni caso, spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio
integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
premettendo in fatto:
- di essere un'autofficina meccanica con sede in LZ DO (BG)
a cui si era rivolta la cliente per la riparazione dell'auto Controparte_2
di cui era proprietaria, una Bentley decapottabile, modello Continental
GTC, targata EC851YZ, che presentava un difetto di funzionamento della capote;
- di avere individuato il guasto in un difetto del funzionamento elettronico della capote e pertanto di avere consegnato l'auto, tramite proprio personale ( , presso l'officina di elettrauto in Parte_1
IO (BG) di cui era titolare che l'aveva presa in Controparte_1
consegna il 27.07.2020; di avere inviato, il 23.09.2020, per il ritiro dell'auto proprio personale ( , e che Pt_1 CP_3 Controparte_4
rinveniva nella capote in corrispondenza del montante posteriore destro,
due profondi squarci provocati da vandali mentre l'auto si trovava nel piazzale antistante l'elettrauto ove l'auto era parcheggiata;
- di avere ricevuto assicurazione verbale da parte di che avrebbe Controparte_1
inoltrato una pronta denuncia presso la compagnia assicuratrice, senza che o la sua compagnia dessero risposta alle richieste di CP_1
risarcimento del danno, inviate in proprio il 25.9.2020 (doc. 4), e dal pagina 3 di 9 proprio legale l'1.10.2020 (doc. 6), quantificato secondo preventivo di spesa, pari a € 5.400 + Iva al 22% per un totale di € 6.588, inviato da ad essa il Parte_2 Parte_1
29.9.2020 (doc. 5) e trasmesso a controparte;
- di avere contattato direttamente la compagnia assicuratrice di e di avere ricevuto da CP_1
questa assicurazione di essere stata incaricata del sinistro con e-mail del
21.10.2020 (doc.8); - di avere promosso procedimento di mediazione per il pagamento di detta somma a cui era seguito un verbale di mancata partecipazione di (doc. 9); Controparte_1
e in diritto:
- che essa attrice agiva quale mandante senza rappresentanza ex art. 1705
c.c. mancando un mandato ad hoc secondo l'art. 1385 c.c.;
- che , quale prestatore d'opera, avendo ricevuto da essa Controparte_1
stessa l'affidamento dell'auto di proprietà di terzi doveva rispondere dell'inadempimento della propria obbligazione, di ben custodire il bene,
fino alla riconsegna, ex art. 2043 c.c.;
chiedeva:
la condanna di al pagamento di quanto indicato nel Controparte_1
preventivo di del 29.9.2020 o di Parte_2
quella diversa somma ritenuta in corso di causa.
Non si costituiva il convenuto che era dichiarato contumace.
Il Tribunale di Bergamo dichiarava l'inammissibilità delle domande pagina 4 di 9 proposte da nulla disponendo circa le spese del Parte_1
giudizio attesa la contumacia del convenuto, così argomentando:
l'attrice era carente di legittimazione attiva, avendo fatto valere un diritto altrui ( , senza, tuttavia, allegare alcunché che attestasse Controparte_2
la fonte del mandato;
- nemmeno poteva supplire il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., essendo il convenuto rimasto contumace.
Ha proposto appello la s.n.c. mentre è rimasto contumace Controparte_1
anche in questo grado.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione il 6.11.2024 con termini a difesa assegnati all'appellante.
MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole che il tribunale abbia dichiarato la carenza di legittimazione attiva nonostante si fosse instaurato un rapporto contrattuale fra essa e il convenuto e non fra e il convenuto. CP_5
Con il secondo motivo censura la sentenza laddove il tribunale afferma che essa aveva fatto valere un diritto altrui quando invece aveva fatto valere un diritto proprio, quale contraente del contratto concluso.
Con il terzo motivo si duole della durata del procedimento,
contumaciale, così conclusosi, al termine di tutte le fasi del giudizio mentre una simile pronuncia avrebbe potuto essere emessa nella fase pagina 5 di 9 introduttiva con minore esborso in termini di competenze professionali.
Con il quarto motivo lamenta il mancato accoglimento della propria domanda ex art. 281 quinques, comma 2, c.p.c., senza deposito di memorie di replica.
…….
Osserva la Corte che l'appello è fondato per quanto di seguito esposto.
Il prestatore d'opera, nel prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., assume anche l'obbligo accessorio di custodirlo, ai sensi dell'art. 1177 c.c.
L'obbligo di custodia può essere assunto anche nei confronti di un soggetto diverso dal proprietario del bene, come è avvenuto nella fattispecie in cui ha ricevuto in consegna l'auto da Controparte_1
titolare dell'officina meccanica. Parte_1
La responsabilità di cui deve rispondere il custode in questo caso è di tipo contrattuale con la conseguenza che non opera quella invocata nell'atto di citazione, ex art. 2043 c.c., senza che ciò rilevi poiché spetta al giudice la qualificazione giuridica dell'azione essendo i fatti accertati i medesimi di quelli fatti valere.
Si può ritenere raggiunta la prova che abbia preso in Controparte_1
custodia l'auto da assumendo nei suoi confronti il Parte_1
relativo obbligo, poiché il perito designato dalla compagnia assicuratrice pagina 6 di 9 di , confermò proprio a CP_1 OP
di essere stata incaricato del sinistro con e-mail del Parte_1
21.10.2020 (doc.8).
La e-mail fu inviata da (indirizzo Controparte_7
elettronico ), all'indirizzo di posta elettronica Email_1
di Parte_1 Email_2
Il sinistro non poteva essere che quello denunciato da Parte_1
il 25.9.2020 e dal legale di l'1.10.2020 per il contenuto Parte_1
della e-mail stessa: “ricordiamo di essere stati incaricati dalla spett.le
Assicurazione, compagnia assicuratrice del sig. OP
, per la gestione del sinistro in oggetto, relativo al danno Controparte_1
alla capotte dell'autovettura Marca Bentley targata EC851YZ di proprietà
della sig.ra . Controparte_2
L'importo di cui al preventivo inviato a per il tramite del legale CP_1
di non è mai stato contestato. Sebbene non si possa far Parte_1
discendere dalla contumacia il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c. è qui il caso di rilevare che non poteva essere che a dare CP_1
incarico alla propria compagnia assicuratrice di risarcire il danno a e, nel caso in cui questa non avesse provveduto, ad Parte_1
assumersene l'onere. L'importo, in via presuntiva, si ritiene adeguato alla riparazione, essendo pari al valore di una nuova capote di un'auto di quel tipo che, dalle fotografie appare in ottime condizioni e quindi pressochè
pagina 7 di 9 nuova. Oltre al costo della sostituzione devono considerarsi la manodopera per la sostituzione.
Ritiene quindi questa Corte che la sentenza vada riformata con condanna di a pagare in favore di a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno, € 5.400 (senza iva, recuperabile dalla s.n.c.),
oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
Per l'esito finale del giudizio, contumace in entrambi i gradi, CP_1
per effetto della soccombenza è tenuto a rifondere all'appellante sia le spese del primo e del presente grado, essendo occorsi due gradi di giudizio per l'accoglimento della domanda.
Tenuto conto del valore della causa e della scarsa difficoltà, si liquidano rispettivamente in € 2.550 (di cui € 460 per lo studio della controversia, € 400 per l'introduzione del giudizio, € 840 per la fase di trattazione ed € 850 per la fase decisionale) e in € 2.040 (di cui € 570 per lo studio della controversia, € 470 per l'introduzione del giudizio ed €
1.000 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva
e Cpa per entrambi gli importi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 1637/2022 pubblicata il 28.06.2022, in sua riforma, così
provvede:
pagina 8 di 9 condanna a pagare in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, € 5.400 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna a pagare in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo e del presente grado, €
2.550 ed € 2.040 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge per entrambi gli importi.
Così deciso in Brescia il 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Altre ipotesi di
Sigg.ri: responsabilità
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est. Extracontrattuale non ricomprese nelle
FEDELE dott. Daniela Consigliere altre materie
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 922/2022 r.g. promossa
da
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con l'avv. Marchi Alberto
APPELLANTE
contro
, quale titolare della ditta individuale omonima Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
pagina 1 di 9 1637/2022 pubblicata il 28.06.2022
Conclusioni dell'appellante:
In via principale, accertare e dichiarare che la condotta dell'impresa
individuale integra gli estremi di responsabilità ex art. Controparte_1
2043 c.c.;
condannare ex art. 2043 c.c. l'impresa individuale al Controparte_1
risarcimento del danno nella somma coincidente con le spese
ammontanti ad € 6.588,00 per la riparazione dell'autovettura Bentley,
modello Continental GTC, targata EC851YZ, oltre interessi al tasso di
legge e rivalutazione dal giorno della scoperta del fatto illecito,
23.09.2020.
In via subordinata, accertare e dichiarare che la condotta dell'impresa
individuale integra gli estremi di responsabilità ex art. Controparte_1
2043 c.c.;
condannare ex art. 2043 c.c. l'impresa individuale al Controparte_1
risarcimento del danno nella somma accertata in corso di causa per la
riparazione dell'autovettura Bentley, modello Continental GTC, targa
EC851YZ, oltre interessi al tasso di legge e rivalutazione dal giorno della
scoperta del fatto illecito, 23.09.2020.
In via istruttoria, disporre interrogatorio formale delle parti;
disporre
prova per testi anche a prova contraria dei testi che eventualmente
vengano citati da controparte;
ogni più ampia riserva istruttoria.
pagina 2 di 9 in ogni caso, spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio
integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
premettendo in fatto:
- di essere un'autofficina meccanica con sede in LZ DO (BG)
a cui si era rivolta la cliente per la riparazione dell'auto Controparte_2
di cui era proprietaria, una Bentley decapottabile, modello Continental
GTC, targata EC851YZ, che presentava un difetto di funzionamento della capote;
- di avere individuato il guasto in un difetto del funzionamento elettronico della capote e pertanto di avere consegnato l'auto, tramite proprio personale ( , presso l'officina di elettrauto in Parte_1
IO (BG) di cui era titolare che l'aveva presa in Controparte_1
consegna il 27.07.2020; di avere inviato, il 23.09.2020, per il ritiro dell'auto proprio personale ( , e che Pt_1 CP_3 Controparte_4
rinveniva nella capote in corrispondenza del montante posteriore destro,
due profondi squarci provocati da vandali mentre l'auto si trovava nel piazzale antistante l'elettrauto ove l'auto era parcheggiata;
- di avere ricevuto assicurazione verbale da parte di che avrebbe Controparte_1
inoltrato una pronta denuncia presso la compagnia assicuratrice, senza che o la sua compagnia dessero risposta alle richieste di CP_1
risarcimento del danno, inviate in proprio il 25.9.2020 (doc. 4), e dal pagina 3 di 9 proprio legale l'1.10.2020 (doc. 6), quantificato secondo preventivo di spesa, pari a € 5.400 + Iva al 22% per un totale di € 6.588, inviato da ad essa il Parte_2 Parte_1
29.9.2020 (doc. 5) e trasmesso a controparte;
- di avere contattato direttamente la compagnia assicuratrice di e di avere ricevuto da CP_1
questa assicurazione di essere stata incaricata del sinistro con e-mail del
21.10.2020 (doc.8); - di avere promosso procedimento di mediazione per il pagamento di detta somma a cui era seguito un verbale di mancata partecipazione di (doc. 9); Controparte_1
e in diritto:
- che essa attrice agiva quale mandante senza rappresentanza ex art. 1705
c.c. mancando un mandato ad hoc secondo l'art. 1385 c.c.;
- che , quale prestatore d'opera, avendo ricevuto da essa Controparte_1
stessa l'affidamento dell'auto di proprietà di terzi doveva rispondere dell'inadempimento della propria obbligazione, di ben custodire il bene,
fino alla riconsegna, ex art. 2043 c.c.;
chiedeva:
la condanna di al pagamento di quanto indicato nel Controparte_1
preventivo di del 29.9.2020 o di Parte_2
quella diversa somma ritenuta in corso di causa.
Non si costituiva il convenuto che era dichiarato contumace.
Il Tribunale di Bergamo dichiarava l'inammissibilità delle domande pagina 4 di 9 proposte da nulla disponendo circa le spese del Parte_1
giudizio attesa la contumacia del convenuto, così argomentando:
l'attrice era carente di legittimazione attiva, avendo fatto valere un diritto altrui ( , senza, tuttavia, allegare alcunché che attestasse Controparte_2
la fonte del mandato;
- nemmeno poteva supplire il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., essendo il convenuto rimasto contumace.
Ha proposto appello la s.n.c. mentre è rimasto contumace Controparte_1
anche in questo grado.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione il 6.11.2024 con termini a difesa assegnati all'appellante.
MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole che il tribunale abbia dichiarato la carenza di legittimazione attiva nonostante si fosse instaurato un rapporto contrattuale fra essa e il convenuto e non fra e il convenuto. CP_5
Con il secondo motivo censura la sentenza laddove il tribunale afferma che essa aveva fatto valere un diritto altrui quando invece aveva fatto valere un diritto proprio, quale contraente del contratto concluso.
Con il terzo motivo si duole della durata del procedimento,
contumaciale, così conclusosi, al termine di tutte le fasi del giudizio mentre una simile pronuncia avrebbe potuto essere emessa nella fase pagina 5 di 9 introduttiva con minore esborso in termini di competenze professionali.
Con il quarto motivo lamenta il mancato accoglimento della propria domanda ex art. 281 quinques, comma 2, c.p.c., senza deposito di memorie di replica.
…….
Osserva la Corte che l'appello è fondato per quanto di seguito esposto.
Il prestatore d'opera, nel prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., assume anche l'obbligo accessorio di custodirlo, ai sensi dell'art. 1177 c.c.
L'obbligo di custodia può essere assunto anche nei confronti di un soggetto diverso dal proprietario del bene, come è avvenuto nella fattispecie in cui ha ricevuto in consegna l'auto da Controparte_1
titolare dell'officina meccanica. Parte_1
La responsabilità di cui deve rispondere il custode in questo caso è di tipo contrattuale con la conseguenza che non opera quella invocata nell'atto di citazione, ex art. 2043 c.c., senza che ciò rilevi poiché spetta al giudice la qualificazione giuridica dell'azione essendo i fatti accertati i medesimi di quelli fatti valere.
Si può ritenere raggiunta la prova che abbia preso in Controparte_1
custodia l'auto da assumendo nei suoi confronti il Parte_1
relativo obbligo, poiché il perito designato dalla compagnia assicuratrice pagina 6 di 9 di , confermò proprio a CP_1 OP
di essere stata incaricato del sinistro con e-mail del Parte_1
21.10.2020 (doc.8).
La e-mail fu inviata da (indirizzo Controparte_7
elettronico ), all'indirizzo di posta elettronica Email_1
di Parte_1 Email_2
Il sinistro non poteva essere che quello denunciato da Parte_1
il 25.9.2020 e dal legale di l'1.10.2020 per il contenuto Parte_1
della e-mail stessa: “ricordiamo di essere stati incaricati dalla spett.le
Assicurazione, compagnia assicuratrice del sig. OP
, per la gestione del sinistro in oggetto, relativo al danno Controparte_1
alla capotte dell'autovettura Marca Bentley targata EC851YZ di proprietà
della sig.ra . Controparte_2
L'importo di cui al preventivo inviato a per il tramite del legale CP_1
di non è mai stato contestato. Sebbene non si possa far Parte_1
discendere dalla contumacia il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c. è qui il caso di rilevare che non poteva essere che a dare CP_1
incarico alla propria compagnia assicuratrice di risarcire il danno a e, nel caso in cui questa non avesse provveduto, ad Parte_1
assumersene l'onere. L'importo, in via presuntiva, si ritiene adeguato alla riparazione, essendo pari al valore di una nuova capote di un'auto di quel tipo che, dalle fotografie appare in ottime condizioni e quindi pressochè
pagina 7 di 9 nuova. Oltre al costo della sostituzione devono considerarsi la manodopera per la sostituzione.
Ritiene quindi questa Corte che la sentenza vada riformata con condanna di a pagare in favore di a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno, € 5.400 (senza iva, recuperabile dalla s.n.c.),
oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
Per l'esito finale del giudizio, contumace in entrambi i gradi, CP_1
per effetto della soccombenza è tenuto a rifondere all'appellante sia le spese del primo e del presente grado, essendo occorsi due gradi di giudizio per l'accoglimento della domanda.
Tenuto conto del valore della causa e della scarsa difficoltà, si liquidano rispettivamente in € 2.550 (di cui € 460 per lo studio della controversia, € 400 per l'introduzione del giudizio, € 840 per la fase di trattazione ed € 850 per la fase decisionale) e in € 2.040 (di cui € 570 per lo studio della controversia, € 470 per l'introduzione del giudizio ed €
1.000 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva
e Cpa per entrambi gli importi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 1637/2022 pubblicata il 28.06.2022, in sua riforma, così
provvede:
pagina 8 di 9 condanna a pagare in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, € 5.400 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna a pagare in favore di a Controparte_1 Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo e del presente grado, €
2.550 ed € 2.040 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge per entrambi gli importi.
Così deciso in Brescia il 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
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