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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2839 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Felli e Giuseppe
Felli, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Forte, come da procura in atti
-parte appellata-
E CONTRO
; Controparte_2
-parte appellata contumace-
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1364/2020 emessa dal giudice di pace di Latina in data 20.11.2022 con cui era stata parzialmente
1 accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dall'appellante a seguito di un sinistro stradale.
Detto sinistro si sarebbe verificato tra il pullman Iveco, tg. DN
881 KF, della società appellante ed una pluralità di veicoli, per effetto dell'impatto dell'autovettura Mini One, tg. CZ 164 RV, di proprietà di La Mini one, invadendo la Controparte_4 corsia di marcia di senso opposto, urtava dapprima la vettura
Peugeot 206 tg. BT 866 CH di proprietà di Controparte_2
e condotta da , e successivamente Persona_1 l'autovettura Lancia K tg. AF 228 AR, che precedeva il pullman, andando infine a collidere con il mezzo di proprietà di parte appellante. Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare le in solido con il Controparte_1 sig. al risarcimento in favore della società Controparte_3 appellante della residua somma di € 18.814,00 come da documentazione in atti e come sopra precisato, detratti gli importi suddetti accettati in acconto o nell'importo che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà congruo sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il C.T.U. e/o sulla base di differenti criteri di calcolo;
condannare gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.”.
si è costituita in giudizio ed ha contestato la Controparte_1 fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Così ha concluso: “Rigettarsi l'appello proposto siccome infondato e, comunque, non provato, con conseguente conferma della gravata pronuncia. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame, si richiamano le conclusioni precisate nel merito in primo grado all'udienza del 28/06/2017 che qui si trascrivono per migliore facilità di lettura e si integrano alla luce dell'avvenuto adempimento alla pronuncia impugnata da parte dello scrivente Assicuratore: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, ritenuta equa, congrua e satisfattiva l'offerta e percetta somma di € 24.000,00 da
già complessivamente corrisposta, di cui Controparte_1
€ 22.000,00 ante causam, a , rigettare ogni Parte_1 avversa maggiore pretesa siccome infondata e, comunque, non provata. In via più subordinata, nella denegata e non
2 creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa istanza, detrarre dallo statuendo indennizzo la somma di € 24.000,00, complessivamente corrisposta, di cui € 22.000,00 ante causam, a , previa sua necessaria ed Parte_1 opportuna rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti (18/06/2010, 5/11/2013 e Gennaio 2021)”. Con il favore delle spese di questo grado di giudizio”.
e ritualmente citati, non Controparte_3 Controparte_2 si sono costituiti in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 28.10.2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
con il primo motivo Parte_1 di appello ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la pretesa risarcitoria relativamente ai danni patiti da fermo forzato del pullman per il periodo di 76 giorni
(dal 23.04.2008 al 08.07.2008) in cui il mezzo è stato sottoposto a fermo giudiziario. Ha dedotto, infatti, l'asserita erronea imputazione, da parte del giudice di prime cure, del danno al caso fortuito e non alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Mini One, come accertato dalla stessa sentenza e confermato dalla CTU espletata nel giudizio.
Va osservato che il danno da fermo amministrativo, chiesto in riforma della sentenza impugnata, non è in re ipsa, così come il danno da fermo tecnico, ma esso deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della perdita subita e del deprezzamento del valore del veicolo (da ultimo, Corte di Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022).
Infatti la perdita di valore del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, causata dalla prolungata indisponibilità del mezzo, se provata, determina il diritto ad ottenere il risarcimento del danno emergente e non va confusa con il cd.
“danno da fermo tecnico del veicolo” (Cass. Civ., sez. III, ord.
3 n. 13173 del 15 maggio 2023).
Esaminando le complessive risultanze istruttorie si ritiene che nel caso di specie l'appellante non abbia introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti ad integrare la prova del danno subito a causa del fermo amministrativo del veicolo, resosi necessario per effetto della messa a disposizione del mezzo all'autorità a seguito del decesso di un conducente coinvolto nel sinistro.
La mera indisponibilità del mezzo, priva di riscontro in ordine alle perdite asseritamente subite in termini di mancato utilizzo dello stesso per l'espletamento della propria attività lavorativa, (desumibili in astratto dall'indicazione del parco mezzi disponibile, dei viaggi commissionati e di quelli effettivamente effettuati), non consente di liquidare e riconoscere tale voce di danno. Le censure normative e la ricostruzione giuridica e fattuale offerta dall'appellante non possono essere condivise. Deve, viceversa, essere confermata la valutazione effettuata dal giudice di primo grado.
Merita accoglimento, invece, il secondo motivo di appello.
Parte appellante con il secondo motivo di impugnazione ha censurato e chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto il danno da ritardato adempimento al netto degli acconti nelle more ricevuti.
In merito alla corretta quantificazione delle somme spettanti all'appellante a titolo risarcitorio, occorre richiamare il principio di elaborazione giurisprudenziale recentemente confermato dalla Suprema Corte, “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare c.1) prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; c.2) poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata
4 annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr in particolare, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020 in motivazione;
nonchè
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; da ultimo Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Dall'esame del materiale istruttorio risulta che parte appellante ha ricevuto un primo acconto, pari ad € 8.800,00 in data 18.06.2010 ed un secondo acconto di € 13.200,00 in data 05.11.2013. Tali somme devono pertanto essere detratte da quelle complessivamente spettanti all'appellata, come liquidate nella sentenza di primo grado, pari ad € 24.000,00. Effettuando tutte le operazioni di liquidazione sopra descritte, in applicazione dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia prima richiamati, il credito spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto degli acconti ricevuti, ammonta a complessivi € 5.672,99 all'attualità. Somma derivante, dunque, dalla differenza del danno liquidato rispetto agli acconti percepiti, pari ad € 2.000,00 ed al calcolo degli interessi remunerativi da ritardato adempimento.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui non provvede alla liquidazione degli interessi compensativi calcolati sul danno liquidato devalutato dalla data del fatto illecito, tenendo conto degli acconti corrisposti e per l'effetto e vanno Controparte_3 Controparte_1 condannati al pagamento della somma di € 5.672,99 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice di pace ha asseritamente inglobato l'importo corrisposto dalla compagnia assicurativa a titolo di spese legali della fase stragiudiziale, nella somma versata a titolo di risarcimento del danno.
Tale motivo di impugnazione deve esser rigettato. Si osserva, infatti, che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale
5 nella fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che essa è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (da ultimo Corte Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15265 del 30/05/2023).
Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Corte Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 9548 del 13/04/2017).
Ciò posto, deve ritenersi che il giudice di pace abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati. Devono valutarsi come imputabili al danno liquidato le spese legali stragiudiziali corrisposte dalla compagnia assicurativa nella fase pre-contenziosa, atteso che l'attività legale prestata in tale fase non ha perseguito l'effettiva funzione derimente attraverso la chiusura di un accordo transattivo e, dunque, ad evitare la successiva istaurazione del giudizio, di fatto avvenuta.
Non merita accoglimento, infine, l'ulteriore ed ultimo motivo di impugnazione. L'appellante, con il quarto motivo, ha impugnato la parte della sentenza in cui il giudice di pace ha quantificato il costo delle riparazioni del mezzo di proprietà nella somma di € 18.000,00 pari quindi al valore commerciale del veicolo, anziché alla maggior somma quantificata dal CTU di € 21.089,44, deducendo che non vi erano le condizioni per il risarcimento del danno per equivalente.
Si osserva che in caso di domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito da un veicolo a seguito di sinistro stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve ritenersi proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa
6 risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione per il danneggiato.
Ne consegue che, in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18, l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 21012 del 12/10/2010; Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010; 259/2013).
Nel caso di specie, dalla CTU in atti si evince che il valore commerciale del veicolo Iveco alla data del sinistro è pari ad € 18.000,00 mentre il costo delle riparazioni è pari ad € 21.089,44, oltre iva. Il giudice di prime cure ha correttamente valutato il caso posto all'esame, in adesione all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte e condivisa da questo Tribunale, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24718 del 04/11/2013;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2402 del 04/03/1998).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di
7 rottamazione e sostituzione del veicolo (Corte Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023).
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei sopraesposti principi, indicando il valore commerciale del mezzo in € 18.000,00, valutando come antieconomica la riparazione, attesa la vetustà del mezzo e l'entità dei costi evidenziati dalla CTU. Anche sotto questo profilo, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace deve riformata limitatamente alla parte in cui non provvede alla liquidazione degli interessi compensativi calcolati sul danno liquidato devalutato dalla data del fatto illecito, tenendo conto degli acconti corrisposti. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado e Controparte_3 Controparte_1 devono essere condannati al pagamento di € 5.672,99 a
[...] titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza e della istruttoria di natura documentale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie parzialmente l'appello;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e in solido, al Controparte_3 Controparte_1 pagamento di € 5.672,99, a titolo di saldo residuale per il risarcimento dei danni materiali dovuti alla società appellante, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 13.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
8
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2839 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Felli e Giuseppe
Felli, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Forte, come da procura in atti
-parte appellata-
E CONTRO
; Controparte_2
-parte appellata contumace-
NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1364/2020 emessa dal giudice di pace di Latina in data 20.11.2022 con cui era stata parzialmente
1 accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dall'appellante a seguito di un sinistro stradale.
Detto sinistro si sarebbe verificato tra il pullman Iveco, tg. DN
881 KF, della società appellante ed una pluralità di veicoli, per effetto dell'impatto dell'autovettura Mini One, tg. CZ 164 RV, di proprietà di La Mini one, invadendo la Controparte_4 corsia di marcia di senso opposto, urtava dapprima la vettura
Peugeot 206 tg. BT 866 CH di proprietà di Controparte_2
e condotta da , e successivamente Persona_1 l'autovettura Lancia K tg. AF 228 AR, che precedeva il pullman, andando infine a collidere con il mezzo di proprietà di parte appellante. Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare le in solido con il Controparte_1 sig. al risarcimento in favore della società Controparte_3 appellante della residua somma di € 18.814,00 come da documentazione in atti e come sopra precisato, detratti gli importi suddetti accettati in acconto o nell'importo che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà congruo sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il C.T.U. e/o sulla base di differenti criteri di calcolo;
condannare gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.”.
si è costituita in giudizio ed ha contestato la Controparte_1 fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Così ha concluso: “Rigettarsi l'appello proposto siccome infondato e, comunque, non provato, con conseguente conferma della gravata pronuncia. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame, si richiamano le conclusioni precisate nel merito in primo grado all'udienza del 28/06/2017 che qui si trascrivono per migliore facilità di lettura e si integrano alla luce dell'avvenuto adempimento alla pronuncia impugnata da parte dello scrivente Assicuratore: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, ritenuta equa, congrua e satisfattiva l'offerta e percetta somma di € 24.000,00 da
già complessivamente corrisposta, di cui Controparte_1
€ 22.000,00 ante causam, a , rigettare ogni Parte_1 avversa maggiore pretesa siccome infondata e, comunque, non provata. In via più subordinata, nella denegata e non
2 creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa istanza, detrarre dallo statuendo indennizzo la somma di € 24.000,00, complessivamente corrisposta, di cui € 22.000,00 ante causam, a , previa sua necessaria ed Parte_1 opportuna rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti (18/06/2010, 5/11/2013 e Gennaio 2021)”. Con il favore delle spese di questo grado di giudizio”.
e ritualmente citati, non Controparte_3 Controparte_2 si sono costituiti in giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 28.10.2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
con il primo motivo Parte_1 di appello ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la pretesa risarcitoria relativamente ai danni patiti da fermo forzato del pullman per il periodo di 76 giorni
(dal 23.04.2008 al 08.07.2008) in cui il mezzo è stato sottoposto a fermo giudiziario. Ha dedotto, infatti, l'asserita erronea imputazione, da parte del giudice di prime cure, del danno al caso fortuito e non alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Mini One, come accertato dalla stessa sentenza e confermato dalla CTU espletata nel giudizio.
Va osservato che il danno da fermo amministrativo, chiesto in riforma della sentenza impugnata, non è in re ipsa, così come il danno da fermo tecnico, ma esso deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della perdita subita e del deprezzamento del valore del veicolo (da ultimo, Corte di Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022).
Infatti la perdita di valore del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, causata dalla prolungata indisponibilità del mezzo, se provata, determina il diritto ad ottenere il risarcimento del danno emergente e non va confusa con il cd.
“danno da fermo tecnico del veicolo” (Cass. Civ., sez. III, ord.
3 n. 13173 del 15 maggio 2023).
Esaminando le complessive risultanze istruttorie si ritiene che nel caso di specie l'appellante non abbia introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti ad integrare la prova del danno subito a causa del fermo amministrativo del veicolo, resosi necessario per effetto della messa a disposizione del mezzo all'autorità a seguito del decesso di un conducente coinvolto nel sinistro.
La mera indisponibilità del mezzo, priva di riscontro in ordine alle perdite asseritamente subite in termini di mancato utilizzo dello stesso per l'espletamento della propria attività lavorativa, (desumibili in astratto dall'indicazione del parco mezzi disponibile, dei viaggi commissionati e di quelli effettivamente effettuati), non consente di liquidare e riconoscere tale voce di danno. Le censure normative e la ricostruzione giuridica e fattuale offerta dall'appellante non possono essere condivise. Deve, viceversa, essere confermata la valutazione effettuata dal giudice di primo grado.
Merita accoglimento, invece, il secondo motivo di appello.
Parte appellante con il secondo motivo di impugnazione ha censurato e chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto il danno da ritardato adempimento al netto degli acconti nelle more ricevuti.
In merito alla corretta quantificazione delle somme spettanti all'appellante a titolo risarcitorio, occorre richiamare il principio di elaborazione giurisprudenziale recentemente confermato dalla Suprema Corte, “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare c.1) prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; c.2) poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata
4 annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr in particolare, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020 in motivazione;
nonchè
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; da ultimo Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Dall'esame del materiale istruttorio risulta che parte appellante ha ricevuto un primo acconto, pari ad € 8.800,00 in data 18.06.2010 ed un secondo acconto di € 13.200,00 in data 05.11.2013. Tali somme devono pertanto essere detratte da quelle complessivamente spettanti all'appellata, come liquidate nella sentenza di primo grado, pari ad € 24.000,00. Effettuando tutte le operazioni di liquidazione sopra descritte, in applicazione dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia prima richiamati, il credito spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto degli acconti ricevuti, ammonta a complessivi € 5.672,99 all'attualità. Somma derivante, dunque, dalla differenza del danno liquidato rispetto agli acconti percepiti, pari ad € 2.000,00 ed al calcolo degli interessi remunerativi da ritardato adempimento.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui non provvede alla liquidazione degli interessi compensativi calcolati sul danno liquidato devalutato dalla data del fatto illecito, tenendo conto degli acconti corrisposti e per l'effetto e vanno Controparte_3 Controparte_1 condannati al pagamento della somma di € 5.672,99 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice di pace ha asseritamente inglobato l'importo corrisposto dalla compagnia assicurativa a titolo di spese legali della fase stragiudiziale, nella somma versata a titolo di risarcimento del danno.
Tale motivo di impugnazione deve esser rigettato. Si osserva, infatti, che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale
5 nella fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che essa è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (da ultimo Corte Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15265 del 30/05/2023).
Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Corte Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 9548 del 13/04/2017).
Ciò posto, deve ritenersi che il giudice di pace abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati. Devono valutarsi come imputabili al danno liquidato le spese legali stragiudiziali corrisposte dalla compagnia assicurativa nella fase pre-contenziosa, atteso che l'attività legale prestata in tale fase non ha perseguito l'effettiva funzione derimente attraverso la chiusura di un accordo transattivo e, dunque, ad evitare la successiva istaurazione del giudizio, di fatto avvenuta.
Non merita accoglimento, infine, l'ulteriore ed ultimo motivo di impugnazione. L'appellante, con il quarto motivo, ha impugnato la parte della sentenza in cui il giudice di pace ha quantificato il costo delle riparazioni del mezzo di proprietà nella somma di € 18.000,00 pari quindi al valore commerciale del veicolo, anziché alla maggior somma quantificata dal CTU di € 21.089,44, deducendo che non vi erano le condizioni per il risarcimento del danno per equivalente.
Si osserva che in caso di domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito da un veicolo a seguito di sinistro stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve ritenersi proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa
6 risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione per il danneggiato.
Ne consegue che, in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18, l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 21012 del 12/10/2010; Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010; 259/2013).
Nel caso di specie, dalla CTU in atti si evince che il valore commerciale del veicolo Iveco alla data del sinistro è pari ad € 18.000,00 mentre il costo delle riparazioni è pari ad € 21.089,44, oltre iva. Il giudice di prime cure ha correttamente valutato il caso posto all'esame, in adesione all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte e condivisa da questo Tribunale, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24718 del 04/11/2013;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2402 del 04/03/1998).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
laddove, peraltro, il danneggiato decida di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di
7 rottamazione e sostituzione del veicolo (Corte Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023).
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei sopraesposti principi, indicando il valore commerciale del mezzo in € 18.000,00, valutando come antieconomica la riparazione, attesa la vetustà del mezzo e l'entità dei costi evidenziati dalla CTU. Anche sotto questo profilo, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace deve riformata limitatamente alla parte in cui non provvede alla liquidazione degli interessi compensativi calcolati sul danno liquidato devalutato dalla data del fatto illecito, tenendo conto degli acconti corrisposti. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado e Controparte_3 Controparte_1 devono essere condannati al pagamento di € 5.672,99 a
[...] titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza e della istruttoria di natura documentale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie parzialmente l'appello;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e in solido, al Controparte_3 Controparte_1 pagamento di € 5.672,99, a titolo di saldo residuale per il risarcimento dei danni materiali dovuti alla società appellante, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 13.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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