Articolo 20 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 19Articolo 21
Versione
7 giugno 1978
Art. 20.
Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:
a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonche' i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamita'. La regione puo', tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni;
b) preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978