Art. 17.
Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8".
La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943".
Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8".
La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943".