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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 231/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.231/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 285/2023 del Tribunale civile di
Larino in composizione monocratica pubblicata il 31.05.2023 a conclusione del giudizio n. 1046/2018
R.G., avente ad oggetto: “petizione di eredità”, vertente tra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. RG M. TO, ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Piedimonte Matese, v. L. TO n. 76 per procura rilasciata a margine dell'atto di intervento in primo grado allegata all'atto di appello.
CP_1
[..
avv.to c.f. , rappresentata e difesa, unitamente e
[...] CP_2 CodiceFiscale_2
disgiuntamente, da sé medesima e dall' avv.to Nicolino Di Bello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Larino, v. Iovine n. 44 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
e
Controparte_3
-APPELLATO non costituito -
CONCLUSIONI: come da note, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del
23.10.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:”1. CP_4
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., premesso di essere erede del de cuius
[...] CP_5
e, in forza di testamento olografo del divenuta proprietaria, tra gli altri, degli CP_1
immobili siti in Sant'Angelo d'Alife di cui alle p.lle 373 e 374 F.lio 8, oggi p.lla 5227
sub1,2,3,4, ha dedotto, quanto al sub 4, che lo stesso sarebbe occupato senza alcun titolo da
Pertanto, l'attrice ha allegato di agire affinchè sia accertata la sua Controparte_3
qualità di erede del sig. al fine di ottenere la restituzione del suddetto bene CP_5
ereditario [p.lla 5227 sub 4], nonché la restituzione dei frutti percepiti e/o percepibili, da liquidare in separata sede.
2. Si è costituito il convenuto il quale, preliminarmente, ha eccepito Controparte_3
il proprio difetto di legittimazione o titolarità passiva rispetto all'asserito obbligo restitutorio,
sul presupposto che a possedere l'immobile sarebbe la sola sig.ra , sua madre, Parte_1
per aver usucapito il bene in questione. Quindi, proprio sull'assunto che tale bene non appartenesse al de cuius, ha contestato la legittimazione attiva dell'attrice in quanto l'immobile non poteva essere ricompreso nella massa ereditaria di Il CP_5
convenuto, in particolare, ha evidenziato l'assenza di prova in ordine ai presupposti richiesti dall'azione di petizione ereditaria spiegata, in quanto il testamento prodotto e le denunce di successione depositate non proverebbero alcunchè, risultando dal primo che le p.lle in questione costituivano beni in parte ereditati dalla zia e in parte usucapiti, CP_6
senza però alcuna evidenzia di ciò; ed infatti, sino alla data della morte del gli eredi CP_1
di erano 21, tutti intestatari dei beni come da visura storica prodotta, da cui CP_6
risulta che il de cuius, a tutto quindi concedersi, poteva dirsi titolare della sola quota indivisa pari al 41/1000, mentre non sussisterebbe alcun titolo che avesse riconosciuto e dichiarato l'acquisto per usucapione nel resto. Inoltre, nello steso testamento il de cuius indicava una serie di particelle, tra cui le p.lle 373 – 374 (da cui sarebbe originata l'attuale p.lla 5227)
come soli terreni, mentre per i fabbricati indicava le sole p.lle 285 e 313, e ciò sul presupposto che ben sapeva che il sub 4 in questione fosse della , come si evincerebbe Pt_1
anche dal fatto che nel 2012 il accorpava le p.lle 373 e 374 e parte della p.lla 1 CP_1
istituendo la p.lla 5227 di are 8,57, riportando i fabbricati solo per mq 200, ovvero i tre depositi di cui ai sub 1, 2 e 3 della p.lla 5227, escluso quindi il sub 4. Dopo la morte del l'odierna attrice procedeva ad ulteriori frazionamenti, inserendo il sub 4 e CP_1
procedendo ad ulteriori e successivi frazionamenti anche in pendenza di giudizio, tutti sforniti di relativi titoli e dunque illegittimi. Pertanto, il convenuto ha evidenziato come l'attrice non avesse dato prova della titolarità del bene di cui si chiede la restituzione, essendosi limitata a produrre un titolo derivativo, ovvero il testamento olografo e alcune denunce di successione o documenti catastali di unilaterale formazione, senza invece dare prova dei vari titoli derivativi in capo ai vari danti causa sino a risalire ad un acquisto a titolo originario così da dimostrare l'appartenenza del bene alla massa, in uno all'assenza di prova dell'asserita usucapione. Sulla scorta di tali circostanze e posto che <<la qualità di erede mai è stata messa in discussione anche perché è noto che la stessa sia, già da tempo, da considerarsi erede per accettazione tacita avendo provveduto a compiere atti incompatibili con la volontà di non accettare, ricorrendo a volture catastali, a promesse di vendita di beni ereditari ecc.>>, il convenuto ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avendo la domanda ad oggetto il recupero di beni che non rientrano nella massa, Tribunale competente anche per lo scioglimento della comunione dei beni appartenuti alla de cuius . Infine il convenuto ha chiesto CP_6
di chiamare in causa la madre, , essendo estraneo alla vicenda. Parte_1
3. Si è costituita con intervento volontario , la quale, nell'aderire integralmente Parte_1
alle deduzioni difensive del convenuto, ha proposto domanda di usucapione sul presupposto di aver esercitato sul bene un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto sin dal 1962 (epoca in cui ha occupato il fondo subentrando al fratello ), realizzando la Parte_2
costruzione del locale per cui è causa adibendolo a panificio e forno e, da oltre quarant'anni,
un locale suddiviso in uno di m 9,20 x 4,45 già adibito ad ex negozio di generi alimentari,
uno adibito a panificio e un cucinino e wc di cui alla p.lla 5227 sub 4 e parte del terreno di cui alla p.lla 5227 sub 5 delimitato da muretto retrostante i tre depositi di cui ai sub 1,2,3
p.lla 5227. Pertanto, la ha dedotto che sull'immobile per cui è causa aveva esercitato Pt_1
l'attività di commercio di generi alimentari e panificio sin dal 1962, dopo aver realizzato l'immobile, attività proseguita fino al 2000 e successivamente esercitandovi attività di deposito per proprie esigenze e così sino all'attualità. Inoltre, l'intervenuta ha esposto che,
ancor prima, aveva avuto a disposizione una parte del terreno per deposito della legna per il forno nella parte in cui vi sono i depositi, che la restituì alla Pt_1 CP_6
acconsentendo di chiudere una porta laterale che fungeva da entrata secondaria da piazza
XX settembre al panificio. Infine, la ha esposto che nel 2004 e 2005, a seguito di Pt_1 denuncia di attività, effettuava una serie di lavori di ristrutturazione dell'immobile, ancora una volta senza mai ricevere contestazioni e senza mai corrispondere alcun canone.
4. Così instaurato il contraddittorio, la causa, mutata nel rito, e mantenuta ferma la competenza del Tribunale adito, è stata istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e di prova orale;
all'esito è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con la sentenza n. 285/2023, qui impugnata, il Tribunale di Larino ha definito la causa, così
decidendo: ” - dichiara erede di per la quota di 41/1000 con CP_4 CP_5
riguardo al bene immobile sito in Sant'Angelo d'Alife di cui alla p.lla 5227 sub 4,
condannando per l'effetto e alla restituzione del Controparte_3 Parte_1
predetto bene in favore dell'attrice; - rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1
: - condanna e , in solido tra loro, al pagamento,
[...] Controparte_3 Parte_1
per le causali di cui in motivazione ed in favore di , delle spese di lite, che si CP_7
liquidano in complessivi € 48,50 per esborsi ed € 1.692,30 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
Con la sentenza impugnata, il giudice a quo:
I) ha qualificato l'azione esercitata come di petizione ereditaria, perché a) la domanda si fonda su titolo ereditario costituito dal testamento e la petizione ereditaria si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, proprio perché si fonda sull'allegazione dello stato di erede, e b) perché mira a recuperare beni ereditari;
il Tribunale ha altresì precisato che la mancata contestazione della qualità di erede dell'attore produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dall'onere di provare anche tale sua qualità, ma non muta la natura dell'azione intrapresa
Dalla natura dell'azione il primo giudice ha fatto conseguire: a) la competenza territoriale del
Tribunale adito;
b) la limitazione dell'onere probatorio dell'attrice alla sola dimostrazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario, onere che il giudice di prime cure ha ritenuto assolto nella misura di 41 millesimi dell'immobile chiesto in restituzione alla massa ereditaria.
II) Ha ritenuto infondata la domanda di usucapione proposta dalla intervenuta.
Con citazione notificata il 20.06.2023 per l'udienza del 14.11.2023, ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l' Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 285/2023 del
31.052023, no.ta 1.6.23, emessa dal Tribunale di Larino e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: -1) Dichiarare la nullità ovvero annullare la sentenza impugnata e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino in favore del
Tribunale di S. Maria C.V. come diffusamente evidenziato in atti dal convenuto e dall'interventrice - appellante fin dalle prime difese, ritenuta la natura della domanda introduttiva non come petitio hereditatis bensì come rilascio fondata su revindica avente ad oggetto beni esistenti in S. Angelo d'Alife rientrante nel circondario di S.Maria C.V. e sporta verso convenuto pure res.te in detto Comune nonché di divisione ereditaria di beni di CP_6
deceduta in S. Angelo d'Alife. –2) Ferma la non rientranza dei beni oggetto della
[...]
domanda nell'asse ereditario di , dichiarare il difetto di titolarità anche in capo CP_5
all'avv. che per essi non ha titolo, né legittimazione attiva, né interesse, né CP_4
titolarità ad agire in restituzione sull'intero bene peraltro non identificato nel titolo paterno,
il tutto come anche evidenziato in atti, ed, indi, dichiarare sia il difetto di interesse e/o legittimazione attiva di sia il difetto di legittimazione passiva ovvero CP_4
l'estraneità quale soggetto passivo tenuto all'obbligo di rilascio di Controparte_3
il quale va estromesso dal giudizio, atteso che i beni de quibus sono posseduti fin dal 1962 e certamente nel ventennio anteriore alla domanda introduttiva animo domini da . Parte_1
– 3) Rigettare l'avversa domanda attorea siccome infondata giusta tutto quanto precedentemente esposto in narrativa e trattazione. - 4) In ogni caso voglia l'On Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, visto l'art. 1158 c.c.,
dichiarare la sig.ra , interventrice autonoma, proprietaria per intervenuta Parte_1
usucapione del compendio immobiliare, con ogni sua pertinenza come descritto in premessa ed emerso in corso di causa, costituito da un locale suddiviso in uno di mt. 9,20 x 4,45 già
adibito ad ex negozio di generi alimentari, uno di mt. 6,50 x 4,45 già adibito a panificio,
entrambi alti mt. 4,00, e da un cucinino WC di mt. 4,50 x 4,10 alto mt. 3,00, di cui alla p.lla
5227 sub 4, C/2 deposito classe 3 mq.92 (catastali 1189 rendita e. 99,78 nonché parte di terreno p.lla 5227 sub 5 per circa 105 mq retrostante i 3 depositi p.lla 5227 sub 1,2,3,
confinante con androne scala, ingresso fabbricato abitativo con Piazza XX CP_1
Settembre e strada comunale Mezzacosta, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni a decorrere dal 1962 fino all'attualità (ancora in atto).Voglia disporre la trascrizione della sentenza presso la Competente Conservatoria dei RR.II. con dispensa da responsabilità per il Conservatore, con l'adozione di ogni altro provvedimento connesso e/o conseguenziale. – 5) Voglia l'On. Corte d'Appello adita riformare la sentenza anche relativamente al governo delle spese e riformando la statuizione del Tribunale con vittoria del doppio grado in favore dell'appellante oltre iva e cpa come per legge”.
Con comparsa del 24.10.2023 si è costituita l'appellata eccependo, in rito, CP_4
preliminarmente, il difetto di interesse ad agire/impugnare dell'appellante, e l'inammissibilità
dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., contestando anche nel merito il gravame, di cui ha chiesto il rigetto, vinte le spese di lite e applicazione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
L'altro appellato non si è costituito. Controparte_3
Con comparsa di prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c. per l'udienza del 22.10.2025 si
è costituita c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_8 CodiceFiscale_3
RG M. TO, qualificandosi erede – legataria dell'appellante deceduta Parte_1
medio tempore in data 28.02.2024, richiamando integralmente le deduzioni e conclusioni già
svolte nell'atto di impugnazione dalla propria dante causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellato non costituitosi in giudizio, nonostante la tempestività Controparte_3
e ritualità della notificazione dell'atto di appello.
Sempre in premessa, per ragioni di ordine logico - giuridico, va esaminata l'eccezione di difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. (qui ad impugnare) dell'appellante, sollevata dall'appellata.
La sentenza gravata ha condannato: “ e alla restituzione Controparte_3 Parte_1
del predetto bene in favore dell'attrice”.
L'appello è stato proposto solo dalla e non anche dal Pt_1 CP_3
Per risalente e costante giurisprudenza del Supremo Collegio, l'impugnazione di uno soltanto non vale per tutti. La mancata impugnazione di uno dei debitori solidali, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti anche se gli altri ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (cfr. Cass. 24728/2018; 20559/2014).
Ne consegue che se anche, in tesi, la (ora avente causa ottenesse Pt_1 Controparte_8
la riforma della sentenza impugnata, in ogni caso c'è e permane il titolo per l'attuale appellata a riavere l'immobile oggetto di causa da parte del CP_3
Tuttavia la è stata anch'essa condannata alla restituzione, con obbligo suscettibile di Pt_1
esecuzione nei di lei confronti in caso di inadempimento del coobbligato: da qui la sussistenza dell'interesse ad agire/impugnare dell'appellante.
Sempre in premessa, quanto alla eccepita carenza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.,
come riformato dal D.Lgs n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) che si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28.02.2023, come la presente, orbene la citata nuova disposizione, al fine di contrastare più efficacemente le impugnazioni meramente strumentali, prevede che “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nel caso, i predetti requisiti sono presenti nei primi tre i motivi che sorreggono il gravame
- mentre per il quarto ed ultimo, come meglio si illustrerà in prosieguo, l'appellante è priva di legitimatio ad causam - .
Dunque, nel merito propriamente, nel primo motivo di appello, l'impugnante si duole della
“Nullità della sentenza per erronea determinazione della competenza territoriale ed erronea valutazione e qualificazione del Tribunale che ha qualificato l'azione esperita da CP_7
come << petitio hereditatis >> ex art. 533 c.c. in luogo di <> ex
[...]
art. 948 c.c. ovvero di ordinaria azione personale di restituzione (non espressamente disciplinata dal c.c.) in tal modo violandogli artt. 533 c.c. nonché 948 c.c. e 2697 c.c. ed altresì ritenendo a torto la propria competenza territoriale in luogo di quella del Tribunale
di Santa Maria C.V. in violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 21 e 22 c.p.c. –
Impugnazione in via presupposta delle ordinanze del 28.3.19 (dep. 3.4.19) e del 14.8.19
nonché 4.12.19”.
L'appellante assume in sostanza che, non essendo stata mai contestata la qualità di erede di del de cuius , l'azione non poteva essere qualificata come “petitio CP_4 CP_5
hereditatis” ma andava qualificata come “rei vindicatio”, con il consequenziale assolvimento dell'onere probatorio ex artt. 2697 c.c. e che, quindi il Tribunale non poteva affermare la propria competenza territoriale in luogo di quella del Tribunale di Santa Maria C.V. nel cui circondario ricade il S. Angelo d'Alife ove è sito il bene oggetto della domanda. CP_9
Il motivo è privo di pregio.
Dopo avere enunciato i principi di diritto relativi ai presupposti dell'azione ex art. 533 c.c. e ai tratti distintivi tra detta azione e quella di rivendicazione, il Tribunale prosegue con la di seguito ritrascritta parte della sentenza, infondatamente attinta dal primo motivo di gravame, palesandosi, invece, giuridicamente corretta, adeguatamente motivata anche con ampi riferimenti a pertinenti pronunce della S.C., aderente alle emergenze istruttorie, non meritevole delle censure mossele: “ (…omissis…) è inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità – per natura,
presupposti, oggetto e onere della prova – tra le due azioni (Cass., Sez. II, 6.01.2009, n. 1074;
così testualmente Cassazione civile, Sez. II, 19.03.2021, n. 7871) (…omissis…) Tornando al caso di specie, l'attrice, nel richiedere il rilascio del cespite oggetto di causa e, segnatamente,
l'attuale sub 4 p.lla 5227, ha fatto valere la qualità di erede risultante dal testamento olografo, ponendo quindi a giustificazione della pretesa il titolo ereditario derivante dal testamento, comprensivo del mappale rivendicato, che al tempo era contrassegnato ai numeri
373 e 374 f.lio 8. La contraddizione che si coglie nell'avere entrambe le parti citato giurisprudenza a favore della sussistenza (l'attrice) o meno (il convenuto e l'interventore)
dell'azione di petizione di eredità anche in caso di non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto è invero solo apparente – e non si spiega con il fatto, addotto dai resistenti, che l'orientamento giurisprudenziale citato dall'attrice sia stato superato da indirizzo più recente -: come visto, l'azione di petizione di eredità può essere esperita contro chiunque pretenda di essere egli stesso erede e a tale titolo legittimato a possedere ovvero contro chi non contesti la qualità di erede e possiede senza disporre di alcun titolo;
nel primo caso, l'erede che agisce deve provare esclusivamente l'esistenza di una valida vocazione in proprio favore e una valida accettazione mentre, nel secondo caso, in cui cioè non ci sia disputa su tale qualità, l'erede si deve limitare a dare la prova che il bene posseduto dal terzo faccia parte dell'asse ereditario (Cassazione civile, Sez. II, 20.10.1984, n. 5304:<di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 c.c. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità
recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio,
esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere della dimostrazione, nei limiti relativi alla difesa della controparte, dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione>>; cfr. anche Cassazione
civile, sez. II, 22.07.2004, n. 13785; Cassazione civile, Sez. II, 30.08.2012, n. 14732).
Non è condivisibile la lettura data dal convenuto e dall'interventore alla giurisprudenza citata nei propri scritti, dalla quale, al di là delle massime citate, si ben comprende che la qualificazione in termini di rivendica anziché di petizione di eredità, strettamente legata al vaglio del caso concreto, si fonda sul mancato riscontro dei due presupposti di cui al citato art. 533 c.c. (si veda ad es. Cassazione civile, Sez. II, 7.01.2019, n. 123, citata più volte dai convenuti, ove si legge testualmente <<gli attori [ndr. in petizione] non hanno contestato alla P. di essersi impossessata dei beni in qualità di erede (possessor pro herede) o senza alcun titolo (possessor pro possessore), ma di essere l'intestataria fittizia del terreno, in virtù
di atto di compravendita simulato per interposizione fittizia di persona. Parimenti la convenuta non ha mai contestato la qualità di eredi degli attori, che avevano agito per il recupero del bene all'asse ereditario, ma la preesistenza, rispetto al momento dell'apertura della successione, avvenuta nel 1992, di un atto di vendita del de cuius con il quale il medesimo le aveva trasferito il terreno. In definitiva, l'effetto recuperatorio del bene nell'asse ereditario del de cuius ha come presupposto l'intestazione solo fittizia del terreno in capo alla convenuta >>). Alla luce dei riportati passaggi motivazionali, ampiamente condivisibili, il Tribunale ha correttamente sussunto la domanda principale nella fattispecie normativa di cui all'art. 533
c.c., derivandone che l'attrice non era onerata della probatio diabolica propria della (non esercitata) rei vindicatio ma, bensì, attesa la non contestata qualità di erede del fù
[...]
a rendere solo dimostrazione che il bene posseduto dal terzo facesse parte dell'asse CP_5
ereditario relitto dal de cuius.
Inoltre, dalla affatto erronea qualificazione della domanda attorea come petizione ereditaria,
è altresì conseguita la corretta individuazione, nell'adito Tribunale di Larino, del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 22 c.p.c. <>, il quale stabilisce, per le cause relative a petizione di eredità – come la presente - la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione.
Il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116
c.p.c., 2697 c.c., nonché 752, 754, 757, 1001/2°co., 1103 c.c., laddove il Tribunale ha erroneamente dichiarato erede di per la quota di 41/1000 con CP_4 CP_5
riguardo al bene immobile sito in S. Angelo d'Alife di cui alla p.lla 5227 sub 4, condannando per l'effetto e alla restituzione di predetto bene in Controparte_3 Parte_1
favore dell'attrice”, attinge le pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado, ove il giudice a quo così testualmente si esprime: “Orbene, qualificata l'azione in petizione di eredità (con conseguente radicamento della competenza dinanzi a questo Tribunale), a mente del richiamato onere probatorio gravante sull'attrice, la stessa - tenuta a dimostrare che il bene posseduto dal terzo facesse parte dell'asse ereditario, mentre non è oggetto di prova la titolarità del bene, non trattandosi di una rivendica, poiché l'accertamento con l'azione in petizione è limitato alla ricostruzione dell'asse - ha assolto al relativo onere, ma non nei termini dalla stessa predicati giacchè, dal combinato disposto del tenore letterale del testamento (<<lascio a mia figlia … gli immobili siti nel comune di sant'angelo d'alife, da me in parte ereditati da mia zia ed in parte usucapiti per possesso CP_6 ultraventennale, riportati in catasto come di seguito …>>) e la visura storica del bene in questione al tempo dell'apertura della successione (cfr. all. 9 parte convenuta) – CP_10
irrilevanti essendo, di tutta evidenza, le successive variazioni catastali apportate dalla sessa attrice anche in corso di causa e depositate in atti -, emerge che il cespite risultava nell'asse nella sola quota di 41/1000 (per la prova dell'appartenenza del bene nell'azione di petizione di eredità in base alle visure catastali, cfr. da ultimo Cassazione civile, Sez. II, 31.03.2023,
n. 9065 ) ed è in tali limiti che va reintegrata la massa e, conseguentemente, riconosciuta la fondatezza della domanda dell'attrice”.
Ciò posto, si rammenta che presupposti dell'azione di petizione ereditaria sono: 1) la qualità
di erede dell'attore e, nel caso specifico, detta qualità, oltre a non essere stata contestata dalle controparti della è stata da costei anche dimostrata positivamente tramite la CP_1
produzione del testamento olografo del de cuius 2) l'appartenenza del bene CP_5
richiesto alla massa ereditaria e, nella fattispecie, l'attrice ha provato tale presupposto, atteso che il testamento indica specificamente l'immobile oggetto di causa e, inoltre ha prodotto mappe e visure storiche per soggetto relative al bene in questione - al riguardo, correttamente il Tribunale ha rimarcato che la dimostrazione dell'appartenenza del bene nell'azione di petizione ereditaria può essere fornita tramite le visure catastali, richiamando in proposito la pronuncia della S.C. n. 9065/2023 -; 3) il possesso altrui del bene chiesto in restituzione.
Orbene, secondo l'appellante, non poteva essere dichiarata erede nella misura CP_4
di 41 millesimi del bene oggetto di giudizio.
Senonchè, è priva di fondamento l'affermazione che l'attrice in primo grado non ne avesse fatto richiesta, poiché, al contrario, risulta che la evidenziava che la fondatezza della domanda CP_1
non necessitava di alcuna prova, siccome la dimostrazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario l'avevano fornita le stesse controparti, quanto meno, per l'appunto, nella misura di 41
millesimi, già sufficienti per fondare l'azione di petizione ereditaria, atteso che il singolo coerede può agire nell'interesse di tutti gli altri per l'intero, e senza che vi sia necessità del litisconsorzio (cfr. Cass. 14182/2011; 13785/2004; 995/2012; 10517/2013 e, per tutte, Cass. SS.UU. 24657/2007; ed anche giurisprudenza più risalente, ad esempiogià Cass. n.1730/1969, statuiva che “Soltanto nei rapporti interni tra i coeredi l'azione vale per la quota spettante, mentre il convenuto da uno solo degli eredi nulla può opporre, essendo tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità”).
Si ribadisce, quindi, che la petizione ereditaria è finalizzata al recupero anche soltanto di una quota parte dell'universum jus, mentre le situazioni pro quota sono questioni interne ai rapporti tra i comunisti che non rilevano per il terzo possessore.
Destituita di fondamento anche l'affermazione dell'appellante secondo la quale, in sentenza, l'attrice sarebbe stata ritenuta direttamente erede della zia di suo padre, e non del proprio CP_6
dante causa: ma non c'è parte della sentenza che contenga simile affermazione.
La pronuncia di prime cure, invece, alle pagg. 6 e ss., afferma espressamente che “dal combinato disposto del tenore letterale del testamento … e dalla visura storica del bene in questione al tempo dell'apertura della successione del (cfr. all. 9 parte convenuta) … emerge che il cespite CP_1
risultava nell'asse nella sola quota di 41/1000…”.
Destituita di fondamento anche l'asserzione secondo la quale il Tribunale non avrebbe potuto disporre il rilascio per l'intero.
Al riguardo si evidenzia che la stessa affermazione fatta in primo grado dalla è ribadita Pt_1
anche nell'atto di impugnazione, ovverossia: “che gli eredi di erano oltre 21 CP_6
(cfr. visura storica dell'immobile riguardante la p.lla 5227) che sono rimasti intestatari dell'area de qua fino al 16.3.2014 ovvero fino alla morte di che era, al limite, CP_5
titolare di una quota indivisa di soli 41/1000 (egli era il figlio di uno dei fratelli di CP_6
) – cfr. pg 27 appello - “…..in altri termini il testatore avrebbe solo potuto lasciare
[...]
presunti diritti indistinti ed indivisi nei limiti dei 41/1000 della sua quota“ – cfr. pg.28 appello
- . In altre parole, , per testamento, ha lasciato all'allora attrice tutta la sua eredità CP_5
ricevuta da dunque il Tribunale ha accolto la prospettazione della che, CP_6 Pt_1
però, nel gravame, contraddittoriamente, è negata e, allo stesso tempo, riproposta.
Risulta poi che l'attrice, sin dalle prime deduzioni difensive, specificava che, se anche fosse stata erede per 41/1000 nella quota di ciò non dispensava le controparti CP_5
dall'obbligo restitutorio, poiché un solo comunista può agire per l'intero: se il più comprende il meno, a fronte di una domanda riguardante l'intero, ben può il giudicante ritenere ivi contenuta quella attinente una porzione.
Dunque, correttamente il Tribunale ha disposto il rilascio dell'intero, in base al principio giurisprudenziale anzi richiamato, univoco e consolidato, per cui il singolo coerede può agire nell'interesse di tutti gli altri per l'intero.
In definitiva: 1) è stata raggiunta la prova che il bene chiesto in petizione, anche solo per
41/1000, era compreso nell'asse ereditario al momento della successione del dante causa dell'appellata, ; 2) vi è altresì la domanda per i soli 41/1000, non soltanto perché CP_5
contenuta in quella più ampia afferente l'intero, ma anche perché espressamente precisata dall'allora attrice sin dai primi atti difensivi (vedasi verbale di prima udienza e prime memorie autorizzate), e non come eredità direttamente della dante causa del padre dell'attrice, bensì in eredità di quest'ultimo per la sua quota.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione si rivela infondato
Il terzo attinge la pronuncia reiettiva della domanda riconvenzionale di usucapione del bene,
che l'attrice intendeva recuperare alla massa ereditaria relitta dal de cuius CP_5
proposta dalla sola mediante l'atto di intervento volontario nel giudizio di primo Parte_1
grado, ed anch'esso è privo di pregio.
Il Tribunale ha ritenuto infondata detta domanda, atteso che la ha illustrato – sia Pt_1
nell'atto di intervento che nelle memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c. -, di essere subentrata al fratello : rispetto a ciò, l'attrice ha prodotto un contratto di locazione di Parte_2 . In merito allo stesso le giustificazioni della interventrice non sono risultate Parte_2
convincenti, avendo il primo giudice correttamente ritenuto che sussistessero indizi precisi e convergenti per ritenere che la fosse effettivamente subentrata al fratello nella sua Pt_1
posizione contrattuale. Infatti, detto contratto, del 1960, sottoscritto tra , quale Parte_2
affittuario, la proprietaria e locatrice e l'usufruttuaria , aveva ad CP_6 Persona_1
oggetto il locale di via XX settembre in corso di costruzione da adibire a vapoforno, per la durata di anni 9 e scadenza al 31.12.1969. Ciò che coincide con le deduzioni della che Pt_1
assumeva che nel 1962 completava la costruzione del locale adibito a panificio e forno per ivi realizzare proprio un impianto di vapoforno. Attività che la ha svolto in quei locali, Pt_1
come emerso anche dalle testimonianze raccolte, attività iniziata e proseguita proprio in pendenza di quel contratto di locazione. Pertanto, la successiva giustificazione della , Pt_1
che ha dichiarato di essere subentrata a suo fratello solo per indicare il periodo Pt_2
iniziale del suo possesso, si palesa destituita di fondamento.
Da ciò il primo giudice ha fatto condivisibilmente conseguire la necessità che l'attrice in riconvenzionale fornisse la prova della interversione del possesso, che la non ha dato, Pt_1
in quanto ha addotto circostanze che restano nel solco dell'esercizio del diritto di godimento esercitato in forza di un titolo, quali: modifica dell'immobile, ampliamento dell'attività,
mancato pagamento del canone, che non costituiscono negazione del possesso altrui, citando
Cass. n. 5466/1986.
In sostanza, la , stante il richiamato contratto di locazione – nel quale ella stessa ha Pt_1
dichiarato di essere subentrata nell'originaria posizione di affittuario di suo fratello – avrebbe dovuto provare, per l'appunto, l'interversione della detenzione qualificata in possesso ad usucapionem, e le prove orali fornite si palesano al riguardo ininfluenti.
Con la decisione n. 21726/2019, la S.C. ha ribadito che laddove vi sia un titolo della originaria immissione nel rapporto con la res, si tratta di detenzione qualificata e non di possesso ad usucapionem. Pertanto, deve essere posto in essere un atto di interversione del possesso, idoneo a rendere noto – sia tra le parti che tra queste e i terzi – la intenzione di esercitare una signoria jure proprietatis: all'uopo non sono sufficienti attività compatibili anche con la detenzione qualificata (nello stesso senso, Cass. SS.UU. 7930/2008; 5211/2016; 9896/2010;
1296/2010).
Più di recente Cass. n. 1410/2021 ha confermato che: “Ai fini della prova dell'usucapione è
necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 2/10/2018, n. 23849); qualora la relazione con la res sia cominciata per atto o fatto del proprietario, che può possedere anche solo animo,
oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co.2 c.c. (Sez. 2.
Sentenza n. 7271 del 12.05.2003)”.
Secondo l'orientamento risalente e costante di legittimità, ai fini della interversione del possesso non sono sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé
denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass n. 14593/2011).
Esprime Cass. 26327/2016: “L'interversione del possesso deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta contro il possessore che possa rendersene conto e desumere che il detentore possieda in nome proprio. Non rilevano l'inadempimento delle condizioni contrattuali né atti di esercizio del possesso che rivelano solo l'abuso di avere il bene”: sono pertanto ininfluenti manutenzione, gestione, utenze, locazione che non sono diretti al possessore.
Secondo Cass. n. 5419/2011 ”l'opposizione del detentore contro il possessore può avere luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e consiste nel rendere nota al possessore l'intenzione di tenere la cosa come propria, in termini inequivoci e contestando il di lui diritto”.
A mente di Cass. 8313/2016: “La mera mancata riconsegna al comodante, nonostante le sue reiterate richieste, è inidonea a determinare l'interversione da comodato in possesso,
traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni suscettibile di integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale”.
In Cass. 27584/2013 “L'edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione,
espressamente autorizzato dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere contro il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore come atto di opposizione”.
Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. (Valutazione della prova), 1325 n. 3 e
1346 c.c. (Identificazione del bene), 1140/2° co. c.c. (Possesso), art. 2697 c.c. (Onere
probatorio), laddove il Tribunale ha erroneamente ritenuto la legittimazione passiva di
[...]
in ordine al rilascio condannandolo benchè avesse relazione con il bene CP_3
esclusivamente per conto di , vera posseditrice e proprietaria – usucapiente”. Parte_1
Orbene, a proposito di tale ultima asserzione, si richiamano integralmente le argomentazioni svolte a confutazione del terzo motivo di gravame, in base alle quali si è escluso che Pt_1
fosse “proprietaria – usucapiente” dell'immobile oggetto di contenzioso.
[...]
La poi afferma testualmente “Al punto 8, pag. 10, il Tribunale ha erroneamente Pt_1
ritenuto il convenuto legittimato passivo al rilascio del bene sulla scorta di CP_3
meri <>, circa l'utilizzo del bene da parte dell'ing. CP_3
(ovvero della targa studio professionale, visura albo ingegneri ecc.)”.
Come evidente l'appellante, con il motivo di gravame ora in commento, investe parti della sentenza di primo grado che riguardano esclusivamente la posizione del convenuto CP_3
che non sono suscettibili di essere rimesse in discussione in quanto l'unico e diretto interessato, il per l'appunto, non ha impugnato la sentenza, passata quindi in giudicato CP_3
nei suoi confronti.
Inoltre, rispetto al quarto mezzo, va rilevata la carenza, in capo all'appellante, della legitimatio ad causam, espressione del principio dettato dall'art.81 c.p.c.
processuale>>, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, come pretende di fare la Pt_1
impugnando statuizioni della pronuncia di prime cure coinvolgenti il solo CP_3
La legitimatio ad causam, tradizionalmente intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito costituisce, insieme all'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., condizione dell'azione in quanto attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, ed il suo difetto (rilevabile in via officiosa in ogni stato e grado del processo,
con il solo limite che sulla relativa questione siasi eventualmente formato il giudicato)
comportando la definizione in rito della domanda, osta all'esame della stessa nel merito.
Dunque, il quarto motivo di impugnazione, per le considerazioni dianzi illustrate, è
inammissibile.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità
bassa.
Infine, si evidenzia che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata,
ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69/09, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione
è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. 12/21570,ord.). Nel caso, non si rinvengono detti requisiti nel comportamento processuale dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n.231/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il 20.06.2023, e Parte_1
proseguito da n.q., nei confronti di e Controparte_8 CP_4 Controparte_3
avverso la sentenza n. 285/2023 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 31.05.2023 a conclusione del giudizio n. 1046/2018 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna n.q., al rimborso, in favore dell'appellata costituita, delle Controparte_8
spese processuali del grado, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge;
3) Rigetta la domanda ex art. 96, co.3, c.p.c., proposta dall'appellata;
4) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 30.10.2025
Il Consigliere est.- dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.231/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 285/2023 del Tribunale civile di
Larino in composizione monocratica pubblicata il 31.05.2023 a conclusione del giudizio n. 1046/2018
R.G., avente ad oggetto: “petizione di eredità”, vertente tra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. RG M. TO, ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Piedimonte Matese, v. L. TO n. 76 per procura rilasciata a margine dell'atto di intervento in primo grado allegata all'atto di appello.
CP_1
[..
avv.to c.f. , rappresentata e difesa, unitamente e
[...] CP_2 CodiceFiscale_2
disgiuntamente, da sé medesima e dall' avv.to Nicolino Di Bello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Larino, v. Iovine n. 44 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
e
Controparte_3
-APPELLATO non costituito -
CONCLUSIONI: come da note, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del
23.10.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:”1. CP_4
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., premesso di essere erede del de cuius
[...] CP_5
e, in forza di testamento olografo del divenuta proprietaria, tra gli altri, degli CP_1
immobili siti in Sant'Angelo d'Alife di cui alle p.lle 373 e 374 F.lio 8, oggi p.lla 5227
sub1,2,3,4, ha dedotto, quanto al sub 4, che lo stesso sarebbe occupato senza alcun titolo da
Pertanto, l'attrice ha allegato di agire affinchè sia accertata la sua Controparte_3
qualità di erede del sig. al fine di ottenere la restituzione del suddetto bene CP_5
ereditario [p.lla 5227 sub 4], nonché la restituzione dei frutti percepiti e/o percepibili, da liquidare in separata sede.
2. Si è costituito il convenuto il quale, preliminarmente, ha eccepito Controparte_3
il proprio difetto di legittimazione o titolarità passiva rispetto all'asserito obbligo restitutorio,
sul presupposto che a possedere l'immobile sarebbe la sola sig.ra , sua madre, Parte_1
per aver usucapito il bene in questione. Quindi, proprio sull'assunto che tale bene non appartenesse al de cuius, ha contestato la legittimazione attiva dell'attrice in quanto l'immobile non poteva essere ricompreso nella massa ereditaria di Il CP_5
convenuto, in particolare, ha evidenziato l'assenza di prova in ordine ai presupposti richiesti dall'azione di petizione ereditaria spiegata, in quanto il testamento prodotto e le denunce di successione depositate non proverebbero alcunchè, risultando dal primo che le p.lle in questione costituivano beni in parte ereditati dalla zia e in parte usucapiti, CP_6
senza però alcuna evidenzia di ciò; ed infatti, sino alla data della morte del gli eredi CP_1
di erano 21, tutti intestatari dei beni come da visura storica prodotta, da cui CP_6
risulta che il de cuius, a tutto quindi concedersi, poteva dirsi titolare della sola quota indivisa pari al 41/1000, mentre non sussisterebbe alcun titolo che avesse riconosciuto e dichiarato l'acquisto per usucapione nel resto. Inoltre, nello steso testamento il de cuius indicava una serie di particelle, tra cui le p.lle 373 – 374 (da cui sarebbe originata l'attuale p.lla 5227)
come soli terreni, mentre per i fabbricati indicava le sole p.lle 285 e 313, e ciò sul presupposto che ben sapeva che il sub 4 in questione fosse della , come si evincerebbe Pt_1
anche dal fatto che nel 2012 il accorpava le p.lle 373 e 374 e parte della p.lla 1 CP_1
istituendo la p.lla 5227 di are 8,57, riportando i fabbricati solo per mq 200, ovvero i tre depositi di cui ai sub 1, 2 e 3 della p.lla 5227, escluso quindi il sub 4. Dopo la morte del l'odierna attrice procedeva ad ulteriori frazionamenti, inserendo il sub 4 e CP_1
procedendo ad ulteriori e successivi frazionamenti anche in pendenza di giudizio, tutti sforniti di relativi titoli e dunque illegittimi. Pertanto, il convenuto ha evidenziato come l'attrice non avesse dato prova della titolarità del bene di cui si chiede la restituzione, essendosi limitata a produrre un titolo derivativo, ovvero il testamento olografo e alcune denunce di successione o documenti catastali di unilaterale formazione, senza invece dare prova dei vari titoli derivativi in capo ai vari danti causa sino a risalire ad un acquisto a titolo originario così da dimostrare l'appartenenza del bene alla massa, in uno all'assenza di prova dell'asserita usucapione. Sulla scorta di tali circostanze e posto che <<la qualità di erede mai è stata messa in discussione anche perché è noto che la stessa sia, già da tempo, da considerarsi erede per accettazione tacita avendo provveduto a compiere atti incompatibili con la volontà di non accettare, ricorrendo a volture catastali, a promesse di vendita di beni ereditari ecc.>>, il convenuto ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avendo la domanda ad oggetto il recupero di beni che non rientrano nella massa, Tribunale competente anche per lo scioglimento della comunione dei beni appartenuti alla de cuius . Infine il convenuto ha chiesto CP_6
di chiamare in causa la madre, , essendo estraneo alla vicenda. Parte_1
3. Si è costituita con intervento volontario , la quale, nell'aderire integralmente Parte_1
alle deduzioni difensive del convenuto, ha proposto domanda di usucapione sul presupposto di aver esercitato sul bene un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto sin dal 1962 (epoca in cui ha occupato il fondo subentrando al fratello ), realizzando la Parte_2
costruzione del locale per cui è causa adibendolo a panificio e forno e, da oltre quarant'anni,
un locale suddiviso in uno di m 9,20 x 4,45 già adibito ad ex negozio di generi alimentari,
uno adibito a panificio e un cucinino e wc di cui alla p.lla 5227 sub 4 e parte del terreno di cui alla p.lla 5227 sub 5 delimitato da muretto retrostante i tre depositi di cui ai sub 1,2,3
p.lla 5227. Pertanto, la ha dedotto che sull'immobile per cui è causa aveva esercitato Pt_1
l'attività di commercio di generi alimentari e panificio sin dal 1962, dopo aver realizzato l'immobile, attività proseguita fino al 2000 e successivamente esercitandovi attività di deposito per proprie esigenze e così sino all'attualità. Inoltre, l'intervenuta ha esposto che,
ancor prima, aveva avuto a disposizione una parte del terreno per deposito della legna per il forno nella parte in cui vi sono i depositi, che la restituì alla Pt_1 CP_6
acconsentendo di chiudere una porta laterale che fungeva da entrata secondaria da piazza
XX settembre al panificio. Infine, la ha esposto che nel 2004 e 2005, a seguito di Pt_1 denuncia di attività, effettuava una serie di lavori di ristrutturazione dell'immobile, ancora una volta senza mai ricevere contestazioni e senza mai corrispondere alcun canone.
4. Così instaurato il contraddittorio, la causa, mutata nel rito, e mantenuta ferma la competenza del Tribunale adito, è stata istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e di prova orale;
all'esito è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con la sentenza n. 285/2023, qui impugnata, il Tribunale di Larino ha definito la causa, così
decidendo: ” - dichiara erede di per la quota di 41/1000 con CP_4 CP_5
riguardo al bene immobile sito in Sant'Angelo d'Alife di cui alla p.lla 5227 sub 4,
condannando per l'effetto e alla restituzione del Controparte_3 Parte_1
predetto bene in favore dell'attrice; - rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1
: - condanna e , in solido tra loro, al pagamento,
[...] Controparte_3 Parte_1
per le causali di cui in motivazione ed in favore di , delle spese di lite, che si CP_7
liquidano in complessivi € 48,50 per esborsi ed € 1.692,30 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
Con la sentenza impugnata, il giudice a quo:
I) ha qualificato l'azione esercitata come di petizione ereditaria, perché a) la domanda si fonda su titolo ereditario costituito dal testamento e la petizione ereditaria si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, proprio perché si fonda sull'allegazione dello stato di erede, e b) perché mira a recuperare beni ereditari;
il Tribunale ha altresì precisato che la mancata contestazione della qualità di erede dell'attore produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dall'onere di provare anche tale sua qualità, ma non muta la natura dell'azione intrapresa
Dalla natura dell'azione il primo giudice ha fatto conseguire: a) la competenza territoriale del
Tribunale adito;
b) la limitazione dell'onere probatorio dell'attrice alla sola dimostrazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario, onere che il giudice di prime cure ha ritenuto assolto nella misura di 41 millesimi dell'immobile chiesto in restituzione alla massa ereditaria.
II) Ha ritenuto infondata la domanda di usucapione proposta dalla intervenuta.
Con citazione notificata il 20.06.2023 per l'udienza del 14.11.2023, ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l' Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 285/2023 del
31.052023, no.ta 1.6.23, emessa dal Tribunale di Larino e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: -1) Dichiarare la nullità ovvero annullare la sentenza impugnata e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino in favore del
Tribunale di S. Maria C.V. come diffusamente evidenziato in atti dal convenuto e dall'interventrice - appellante fin dalle prime difese, ritenuta la natura della domanda introduttiva non come petitio hereditatis bensì come rilascio fondata su revindica avente ad oggetto beni esistenti in S. Angelo d'Alife rientrante nel circondario di S.Maria C.V. e sporta verso convenuto pure res.te in detto Comune nonché di divisione ereditaria di beni di CP_6
deceduta in S. Angelo d'Alife. –2) Ferma la non rientranza dei beni oggetto della
[...]
domanda nell'asse ereditario di , dichiarare il difetto di titolarità anche in capo CP_5
all'avv. che per essi non ha titolo, né legittimazione attiva, né interesse, né CP_4
titolarità ad agire in restituzione sull'intero bene peraltro non identificato nel titolo paterno,
il tutto come anche evidenziato in atti, ed, indi, dichiarare sia il difetto di interesse e/o legittimazione attiva di sia il difetto di legittimazione passiva ovvero CP_4
l'estraneità quale soggetto passivo tenuto all'obbligo di rilascio di Controparte_3
il quale va estromesso dal giudizio, atteso che i beni de quibus sono posseduti fin dal 1962 e certamente nel ventennio anteriore alla domanda introduttiva animo domini da . Parte_1
– 3) Rigettare l'avversa domanda attorea siccome infondata giusta tutto quanto precedentemente esposto in narrativa e trattazione. - 4) In ogni caso voglia l'On Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, visto l'art. 1158 c.c.,
dichiarare la sig.ra , interventrice autonoma, proprietaria per intervenuta Parte_1
usucapione del compendio immobiliare, con ogni sua pertinenza come descritto in premessa ed emerso in corso di causa, costituito da un locale suddiviso in uno di mt. 9,20 x 4,45 già
adibito ad ex negozio di generi alimentari, uno di mt. 6,50 x 4,45 già adibito a panificio,
entrambi alti mt. 4,00, e da un cucinino WC di mt. 4,50 x 4,10 alto mt. 3,00, di cui alla p.lla
5227 sub 4, C/2 deposito classe 3 mq.92 (catastali 1189 rendita e. 99,78 nonché parte di terreno p.lla 5227 sub 5 per circa 105 mq retrostante i 3 depositi p.lla 5227 sub 1,2,3,
confinante con androne scala, ingresso fabbricato abitativo con Piazza XX CP_1
Settembre e strada comunale Mezzacosta, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni a decorrere dal 1962 fino all'attualità (ancora in atto).Voglia disporre la trascrizione della sentenza presso la Competente Conservatoria dei RR.II. con dispensa da responsabilità per il Conservatore, con l'adozione di ogni altro provvedimento connesso e/o conseguenziale. – 5) Voglia l'On. Corte d'Appello adita riformare la sentenza anche relativamente al governo delle spese e riformando la statuizione del Tribunale con vittoria del doppio grado in favore dell'appellante oltre iva e cpa come per legge”.
Con comparsa del 24.10.2023 si è costituita l'appellata eccependo, in rito, CP_4
preliminarmente, il difetto di interesse ad agire/impugnare dell'appellante, e l'inammissibilità
dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., contestando anche nel merito il gravame, di cui ha chiesto il rigetto, vinte le spese di lite e applicazione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
L'altro appellato non si è costituito. Controparte_3
Con comparsa di prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c. per l'udienza del 22.10.2025 si
è costituita c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_8 CodiceFiscale_3
RG M. TO, qualificandosi erede – legataria dell'appellante deceduta Parte_1
medio tempore in data 28.02.2024, richiamando integralmente le deduzioni e conclusioni già
svolte nell'atto di impugnazione dalla propria dante causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellato non costituitosi in giudizio, nonostante la tempestività Controparte_3
e ritualità della notificazione dell'atto di appello.
Sempre in premessa, per ragioni di ordine logico - giuridico, va esaminata l'eccezione di difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. (qui ad impugnare) dell'appellante, sollevata dall'appellata.
La sentenza gravata ha condannato: “ e alla restituzione Controparte_3 Parte_1
del predetto bene in favore dell'attrice”.
L'appello è stato proposto solo dalla e non anche dal Pt_1 CP_3
Per risalente e costante giurisprudenza del Supremo Collegio, l'impugnazione di uno soltanto non vale per tutti. La mancata impugnazione di uno dei debitori solidali, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti anche se gli altri ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (cfr. Cass. 24728/2018; 20559/2014).
Ne consegue che se anche, in tesi, la (ora avente causa ottenesse Pt_1 Controparte_8
la riforma della sentenza impugnata, in ogni caso c'è e permane il titolo per l'attuale appellata a riavere l'immobile oggetto di causa da parte del CP_3
Tuttavia la è stata anch'essa condannata alla restituzione, con obbligo suscettibile di Pt_1
esecuzione nei di lei confronti in caso di inadempimento del coobbligato: da qui la sussistenza dell'interesse ad agire/impugnare dell'appellante.
Sempre in premessa, quanto alla eccepita carenza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.,
come riformato dal D.Lgs n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) che si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28.02.2023, come la presente, orbene la citata nuova disposizione, al fine di contrastare più efficacemente le impugnazioni meramente strumentali, prevede che “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nel caso, i predetti requisiti sono presenti nei primi tre i motivi che sorreggono il gravame
- mentre per il quarto ed ultimo, come meglio si illustrerà in prosieguo, l'appellante è priva di legitimatio ad causam - .
Dunque, nel merito propriamente, nel primo motivo di appello, l'impugnante si duole della
“Nullità della sentenza per erronea determinazione della competenza territoriale ed erronea valutazione e qualificazione del Tribunale che ha qualificato l'azione esperita da CP_7
come << petitio hereditatis >> ex art. 533 c.c. in luogo di <
[...]
art. 948 c.c. ovvero di ordinaria azione personale di restituzione (non espressamente disciplinata dal c.c.) in tal modo violandogli artt. 533 c.c. nonché 948 c.c. e 2697 c.c. ed altresì ritenendo a torto la propria competenza territoriale in luogo di quella del Tribunale
di Santa Maria C.V. in violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 21 e 22 c.p.c. –
Impugnazione in via presupposta delle ordinanze del 28.3.19 (dep. 3.4.19) e del 14.8.19
nonché 4.12.19”.
L'appellante assume in sostanza che, non essendo stata mai contestata la qualità di erede di del de cuius , l'azione non poteva essere qualificata come “petitio CP_4 CP_5
hereditatis” ma andava qualificata come “rei vindicatio”, con il consequenziale assolvimento dell'onere probatorio ex artt. 2697 c.c. e che, quindi il Tribunale non poteva affermare la propria competenza territoriale in luogo di quella del Tribunale di Santa Maria C.V. nel cui circondario ricade il S. Angelo d'Alife ove è sito il bene oggetto della domanda. CP_9
Il motivo è privo di pregio.
Dopo avere enunciato i principi di diritto relativi ai presupposti dell'azione ex art. 533 c.c. e ai tratti distintivi tra detta azione e quella di rivendicazione, il Tribunale prosegue con la di seguito ritrascritta parte della sentenza, infondatamente attinta dal primo motivo di gravame, palesandosi, invece, giuridicamente corretta, adeguatamente motivata anche con ampi riferimenti a pertinenti pronunce della S.C., aderente alle emergenze istruttorie, non meritevole delle censure mossele: “ (…omissis…) è inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità – per natura,
presupposti, oggetto e onere della prova – tra le due azioni (Cass., Sez. II, 6.01.2009, n. 1074;
così testualmente Cassazione civile, Sez. II, 19.03.2021, n. 7871) (…omissis…) Tornando al caso di specie, l'attrice, nel richiedere il rilascio del cespite oggetto di causa e, segnatamente,
l'attuale sub 4 p.lla 5227, ha fatto valere la qualità di erede risultante dal testamento olografo, ponendo quindi a giustificazione della pretesa il titolo ereditario derivante dal testamento, comprensivo del mappale rivendicato, che al tempo era contrassegnato ai numeri
373 e 374 f.lio 8. La contraddizione che si coglie nell'avere entrambe le parti citato giurisprudenza a favore della sussistenza (l'attrice) o meno (il convenuto e l'interventore)
dell'azione di petizione di eredità anche in caso di non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto è invero solo apparente – e non si spiega con il fatto, addotto dai resistenti, che l'orientamento giurisprudenziale citato dall'attrice sia stato superato da indirizzo più recente -: come visto, l'azione di petizione di eredità può essere esperita contro chiunque pretenda di essere egli stesso erede e a tale titolo legittimato a possedere ovvero contro chi non contesti la qualità di erede e possiede senza disporre di alcun titolo;
nel primo caso, l'erede che agisce deve provare esclusivamente l'esistenza di una valida vocazione in proprio favore e una valida accettazione mentre, nel secondo caso, in cui cioè non ci sia disputa su tale qualità, l'erede si deve limitare a dare la prova che il bene posseduto dal terzo faccia parte dell'asse ereditario (Cassazione civile, Sez. II, 20.10.1984, n. 5304:<
recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio,
esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere della dimostrazione, nei limiti relativi alla difesa della controparte, dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione>>; cfr. anche Cassazione
civile, sez. II, 22.07.2004, n. 13785; Cassazione civile, Sez. II, 30.08.2012, n. 14732).
Non è condivisibile la lettura data dal convenuto e dall'interventore alla giurisprudenza citata nei propri scritti, dalla quale, al di là delle massime citate, si ben comprende che la qualificazione in termini di rivendica anziché di petizione di eredità, strettamente legata al vaglio del caso concreto, si fonda sul mancato riscontro dei due presupposti di cui al citato art. 533 c.c. (si veda ad es. Cassazione civile, Sez. II, 7.01.2019, n. 123, citata più volte dai convenuti, ove si legge testualmente <<gli attori [ndr. in petizione] non hanno contestato alla P. di essersi impossessata dei beni in qualità di erede (possessor pro herede) o senza alcun titolo (possessor pro possessore), ma di essere l'intestataria fittizia del terreno, in virtù
di atto di compravendita simulato per interposizione fittizia di persona. Parimenti la convenuta non ha mai contestato la qualità di eredi degli attori, che avevano agito per il recupero del bene all'asse ereditario, ma la preesistenza, rispetto al momento dell'apertura della successione, avvenuta nel 1992, di un atto di vendita del de cuius con il quale il medesimo le aveva trasferito il terreno. In definitiva, l'effetto recuperatorio del bene nell'asse ereditario del de cuius ha come presupposto l'intestazione solo fittizia del terreno in capo alla convenuta >>). Alla luce dei riportati passaggi motivazionali, ampiamente condivisibili, il Tribunale ha correttamente sussunto la domanda principale nella fattispecie normativa di cui all'art. 533
c.c., derivandone che l'attrice non era onerata della probatio diabolica propria della (non esercitata) rei vindicatio ma, bensì, attesa la non contestata qualità di erede del fù
[...]
a rendere solo dimostrazione che il bene posseduto dal terzo facesse parte dell'asse CP_5
ereditario relitto dal de cuius.
Inoltre, dalla affatto erronea qualificazione della domanda attorea come petizione ereditaria,
è altresì conseguita la corretta individuazione, nell'adito Tribunale di Larino, del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 22 c.p.c. <
Il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116
c.p.c., 2697 c.c., nonché 752, 754, 757, 1001/2°co., 1103 c.c., laddove il Tribunale ha erroneamente dichiarato erede di per la quota di 41/1000 con CP_4 CP_5
riguardo al bene immobile sito in S. Angelo d'Alife di cui alla p.lla 5227 sub 4, condannando per l'effetto e alla restituzione di predetto bene in Controparte_3 Parte_1
favore dell'attrice”, attinge le pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado, ove il giudice a quo così testualmente si esprime: “Orbene, qualificata l'azione in petizione di eredità (con conseguente radicamento della competenza dinanzi a questo Tribunale), a mente del richiamato onere probatorio gravante sull'attrice, la stessa - tenuta a dimostrare che il bene posseduto dal terzo facesse parte dell'asse ereditario, mentre non è oggetto di prova la titolarità del bene, non trattandosi di una rivendica, poiché l'accertamento con l'azione in petizione è limitato alla ricostruzione dell'asse - ha assolto al relativo onere, ma non nei termini dalla stessa predicati giacchè, dal combinato disposto del tenore letterale del testamento (<<lascio a mia figlia … gli immobili siti nel comune di sant'angelo d'alife, da me in parte ereditati da mia zia ed in parte usucapiti per possesso CP_6 ultraventennale, riportati in catasto come di seguito …>>) e la visura storica del bene in questione al tempo dell'apertura della successione (cfr. all. 9 parte convenuta) – CP_10
irrilevanti essendo, di tutta evidenza, le successive variazioni catastali apportate dalla sessa attrice anche in corso di causa e depositate in atti -, emerge che il cespite risultava nell'asse nella sola quota di 41/1000 (per la prova dell'appartenenza del bene nell'azione di petizione di eredità in base alle visure catastali, cfr. da ultimo Cassazione civile, Sez. II, 31.03.2023,
n. 9065 ) ed è in tali limiti che va reintegrata la massa e, conseguentemente, riconosciuta la fondatezza della domanda dell'attrice”.
Ciò posto, si rammenta che presupposti dell'azione di petizione ereditaria sono: 1) la qualità
di erede dell'attore e, nel caso specifico, detta qualità, oltre a non essere stata contestata dalle controparti della è stata da costei anche dimostrata positivamente tramite la CP_1
produzione del testamento olografo del de cuius 2) l'appartenenza del bene CP_5
richiesto alla massa ereditaria e, nella fattispecie, l'attrice ha provato tale presupposto, atteso che il testamento indica specificamente l'immobile oggetto di causa e, inoltre ha prodotto mappe e visure storiche per soggetto relative al bene in questione - al riguardo, correttamente il Tribunale ha rimarcato che la dimostrazione dell'appartenenza del bene nell'azione di petizione ereditaria può essere fornita tramite le visure catastali, richiamando in proposito la pronuncia della S.C. n. 9065/2023 -; 3) il possesso altrui del bene chiesto in restituzione.
Orbene, secondo l'appellante, non poteva essere dichiarata erede nella misura CP_4
di 41 millesimi del bene oggetto di giudizio.
Senonchè, è priva di fondamento l'affermazione che l'attrice in primo grado non ne avesse fatto richiesta, poiché, al contrario, risulta che la evidenziava che la fondatezza della domanda CP_1
non necessitava di alcuna prova, siccome la dimostrazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario l'avevano fornita le stesse controparti, quanto meno, per l'appunto, nella misura di 41
millesimi, già sufficienti per fondare l'azione di petizione ereditaria, atteso che il singolo coerede può agire nell'interesse di tutti gli altri per l'intero, e senza che vi sia necessità del litisconsorzio (cfr. Cass. 14182/2011; 13785/2004; 995/2012; 10517/2013 e, per tutte, Cass. SS.UU. 24657/2007; ed anche giurisprudenza più risalente, ad esempiogià Cass. n.1730/1969, statuiva che “Soltanto nei rapporti interni tra i coeredi l'azione vale per la quota spettante, mentre il convenuto da uno solo degli eredi nulla può opporre, essendo tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità”).
Si ribadisce, quindi, che la petizione ereditaria è finalizzata al recupero anche soltanto di una quota parte dell'universum jus, mentre le situazioni pro quota sono questioni interne ai rapporti tra i comunisti che non rilevano per il terzo possessore.
Destituita di fondamento anche l'affermazione dell'appellante secondo la quale, in sentenza, l'attrice sarebbe stata ritenuta direttamente erede della zia di suo padre, e non del proprio CP_6
dante causa: ma non c'è parte della sentenza che contenga simile affermazione.
La pronuncia di prime cure, invece, alle pagg. 6 e ss., afferma espressamente che “dal combinato disposto del tenore letterale del testamento … e dalla visura storica del bene in questione al tempo dell'apertura della successione del (cfr. all. 9 parte convenuta) … emerge che il cespite CP_1
risultava nell'asse nella sola quota di 41/1000…”.
Destituita di fondamento anche l'asserzione secondo la quale il Tribunale non avrebbe potuto disporre il rilascio per l'intero.
Al riguardo si evidenzia che la stessa affermazione fatta in primo grado dalla è ribadita Pt_1
anche nell'atto di impugnazione, ovverossia: “che gli eredi di erano oltre 21 CP_6
(cfr. visura storica dell'immobile riguardante la p.lla 5227) che sono rimasti intestatari dell'area de qua fino al 16.3.2014 ovvero fino alla morte di che era, al limite, CP_5
titolare di una quota indivisa di soli 41/1000 (egli era il figlio di uno dei fratelli di CP_6
) – cfr. pg 27 appello - “…..in altri termini il testatore avrebbe solo potuto lasciare
[...]
presunti diritti indistinti ed indivisi nei limiti dei 41/1000 della sua quota“ – cfr. pg.28 appello
- . In altre parole, , per testamento, ha lasciato all'allora attrice tutta la sua eredità CP_5
ricevuta da dunque il Tribunale ha accolto la prospettazione della che, CP_6 Pt_1
però, nel gravame, contraddittoriamente, è negata e, allo stesso tempo, riproposta.
Risulta poi che l'attrice, sin dalle prime deduzioni difensive, specificava che, se anche fosse stata erede per 41/1000 nella quota di ciò non dispensava le controparti CP_5
dall'obbligo restitutorio, poiché un solo comunista può agire per l'intero: se il più comprende il meno, a fronte di una domanda riguardante l'intero, ben può il giudicante ritenere ivi contenuta quella attinente una porzione.
Dunque, correttamente il Tribunale ha disposto il rilascio dell'intero, in base al principio giurisprudenziale anzi richiamato, univoco e consolidato, per cui il singolo coerede può agire nell'interesse di tutti gli altri per l'intero.
In definitiva: 1) è stata raggiunta la prova che il bene chiesto in petizione, anche solo per
41/1000, era compreso nell'asse ereditario al momento della successione del dante causa dell'appellata, ; 2) vi è altresì la domanda per i soli 41/1000, non soltanto perché CP_5
contenuta in quella più ampia afferente l'intero, ma anche perché espressamente precisata dall'allora attrice sin dai primi atti difensivi (vedasi verbale di prima udienza e prime memorie autorizzate), e non come eredità direttamente della dante causa del padre dell'attrice, bensì in eredità di quest'ultimo per la sua quota.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione si rivela infondato
Il terzo attinge la pronuncia reiettiva della domanda riconvenzionale di usucapione del bene,
che l'attrice intendeva recuperare alla massa ereditaria relitta dal de cuius CP_5
proposta dalla sola mediante l'atto di intervento volontario nel giudizio di primo Parte_1
grado, ed anch'esso è privo di pregio.
Il Tribunale ha ritenuto infondata detta domanda, atteso che la ha illustrato – sia Pt_1
nell'atto di intervento che nelle memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c. -, di essere subentrata al fratello : rispetto a ciò, l'attrice ha prodotto un contratto di locazione di Parte_2 . In merito allo stesso le giustificazioni della interventrice non sono risultate Parte_2
convincenti, avendo il primo giudice correttamente ritenuto che sussistessero indizi precisi e convergenti per ritenere che la fosse effettivamente subentrata al fratello nella sua Pt_1
posizione contrattuale. Infatti, detto contratto, del 1960, sottoscritto tra , quale Parte_2
affittuario, la proprietaria e locatrice e l'usufruttuaria , aveva ad CP_6 Persona_1
oggetto il locale di via XX settembre in corso di costruzione da adibire a vapoforno, per la durata di anni 9 e scadenza al 31.12.1969. Ciò che coincide con le deduzioni della che Pt_1
assumeva che nel 1962 completava la costruzione del locale adibito a panificio e forno per ivi realizzare proprio un impianto di vapoforno. Attività che la ha svolto in quei locali, Pt_1
come emerso anche dalle testimonianze raccolte, attività iniziata e proseguita proprio in pendenza di quel contratto di locazione. Pertanto, la successiva giustificazione della , Pt_1
che ha dichiarato di essere subentrata a suo fratello solo per indicare il periodo Pt_2
iniziale del suo possesso, si palesa destituita di fondamento.
Da ciò il primo giudice ha fatto condivisibilmente conseguire la necessità che l'attrice in riconvenzionale fornisse la prova della interversione del possesso, che la non ha dato, Pt_1
in quanto ha addotto circostanze che restano nel solco dell'esercizio del diritto di godimento esercitato in forza di un titolo, quali: modifica dell'immobile, ampliamento dell'attività,
mancato pagamento del canone, che non costituiscono negazione del possesso altrui, citando
Cass. n. 5466/1986.
In sostanza, la , stante il richiamato contratto di locazione – nel quale ella stessa ha Pt_1
dichiarato di essere subentrata nell'originaria posizione di affittuario di suo fratello – avrebbe dovuto provare, per l'appunto, l'interversione della detenzione qualificata in possesso ad usucapionem, e le prove orali fornite si palesano al riguardo ininfluenti.
Con la decisione n. 21726/2019, la S.C. ha ribadito che laddove vi sia un titolo della originaria immissione nel rapporto con la res, si tratta di detenzione qualificata e non di possesso ad usucapionem. Pertanto, deve essere posto in essere un atto di interversione del possesso, idoneo a rendere noto – sia tra le parti che tra queste e i terzi – la intenzione di esercitare una signoria jure proprietatis: all'uopo non sono sufficienti attività compatibili anche con la detenzione qualificata (nello stesso senso, Cass. SS.UU. 7930/2008; 5211/2016; 9896/2010;
1296/2010).
Più di recente Cass. n. 1410/2021 ha confermato che: “Ai fini della prova dell'usucapione è
necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 2/10/2018, n. 23849); qualora la relazione con la res sia cominciata per atto o fatto del proprietario, che può possedere anche solo animo,
oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co.2 c.c. (Sez. 2.
Sentenza n. 7271 del 12.05.2003)”.
Secondo l'orientamento risalente e costante di legittimità, ai fini della interversione del possesso non sono sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé
denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass n. 14593/2011).
Esprime Cass. 26327/2016: “L'interversione del possesso deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta contro il possessore che possa rendersene conto e desumere che il detentore possieda in nome proprio. Non rilevano l'inadempimento delle condizioni contrattuali né atti di esercizio del possesso che rivelano solo l'abuso di avere il bene”: sono pertanto ininfluenti manutenzione, gestione, utenze, locazione che non sono diretti al possessore.
Secondo Cass. n. 5419/2011 ”l'opposizione del detentore contro il possessore può avere luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e consiste nel rendere nota al possessore l'intenzione di tenere la cosa come propria, in termini inequivoci e contestando il di lui diritto”.
A mente di Cass. 8313/2016: “La mera mancata riconsegna al comodante, nonostante le sue reiterate richieste, è inidonea a determinare l'interversione da comodato in possesso,
traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni suscettibile di integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale”.
In Cass. 27584/2013 “L'edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione,
espressamente autorizzato dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere contro il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore come atto di opposizione”.
Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. (Valutazione della prova), 1325 n. 3 e
1346 c.c. (Identificazione del bene), 1140/2° co. c.c. (Possesso), art. 2697 c.c. (Onere
probatorio), laddove il Tribunale ha erroneamente ritenuto la legittimazione passiva di
[...]
in ordine al rilascio condannandolo benchè avesse relazione con il bene CP_3
esclusivamente per conto di , vera posseditrice e proprietaria – usucapiente”. Parte_1
Orbene, a proposito di tale ultima asserzione, si richiamano integralmente le argomentazioni svolte a confutazione del terzo motivo di gravame, in base alle quali si è escluso che Pt_1
fosse “proprietaria – usucapiente” dell'immobile oggetto di contenzioso.
[...]
La poi afferma testualmente “Al punto 8, pag. 10, il Tribunale ha erroneamente Pt_1
ritenuto il convenuto legittimato passivo al rilascio del bene sulla scorta di CP_3
meri <
(ovvero della targa studio professionale, visura albo ingegneri ecc.)”.
Come evidente l'appellante, con il motivo di gravame ora in commento, investe parti della sentenza di primo grado che riguardano esclusivamente la posizione del convenuto CP_3
che non sono suscettibili di essere rimesse in discussione in quanto l'unico e diretto interessato, il per l'appunto, non ha impugnato la sentenza, passata quindi in giudicato CP_3
nei suoi confronti.
Inoltre, rispetto al quarto mezzo, va rilevata la carenza, in capo all'appellante, della legitimatio ad causam, espressione del principio dettato dall'art.81 c.p.c.
processuale>>, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, come pretende di fare la Pt_1
impugnando statuizioni della pronuncia di prime cure coinvolgenti il solo CP_3
La legitimatio ad causam, tradizionalmente intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito costituisce, insieme all'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., condizione dell'azione in quanto attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, ed il suo difetto (rilevabile in via officiosa in ogni stato e grado del processo,
con il solo limite che sulla relativa questione siasi eventualmente formato il giudicato)
comportando la definizione in rito della domanda, osta all'esame della stessa nel merito.
Dunque, il quarto motivo di impugnazione, per le considerazioni dianzi illustrate, è
inammissibile.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità
bassa.
Infine, si evidenzia che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata,
ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69/09, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione
è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. 12/21570,ord.). Nel caso, non si rinvengono detti requisiti nel comportamento processuale dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n.231/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il 20.06.2023, e Parte_1
proseguito da n.q., nei confronti di e Controparte_8 CP_4 Controparte_3
avverso la sentenza n. 285/2023 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 31.05.2023 a conclusione del giudizio n. 1046/2018 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna n.q., al rimborso, in favore dell'appellata costituita, delle Controparte_8
spese processuali del grado, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge;
3) Rigetta la domanda ex art. 96, co.3, c.p.c., proposta dall'appellata;
4) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 30.10.2025
Il Consigliere est.- dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico