Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 290 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA ENRICO giusta procura in calce all'atto introduttivo e domiciliata presso il suo studio
-appellante-
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI giusta procura a margine della comparsa e domiciliata in presso i suoi uffici, in Napoli alla via Diaz n. 11
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1 864/2023.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 864/2023 del Giudice di Pace di con cui, in accoglimento CP_1 dell'opposizione proposta dall'odierna appellante, era stata annullata l'Ordinanza ingiunzione Prefettizia n. 82184/2022, con composizione delle spese di lite tra le parti, chiedendo al Tribunale di riformare la stessa solo relativamente al capo concernente la compensazione delle spese processuali.
Ha dedotto ed allegato a sostengo delle proprie difese l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha compensato le spese processuali, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e
92. cpc che, al contrario, impongono di condannare la parte soccombente al rimborso delle stesse, tranne in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, inesistenti nel caso di specie rappresentando che iul giudice di
-1 di 5-
Si è regolarmente costituita in giudizio l'appellata ha CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e proponendo appello incidentale che ha proposto appello incidentale, ha chiesto anch'essa la riforma della sentenza di primo per aver erroneamente accolto l'opposizione.
Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'assunto l'erroneità della sentenza impugnata in quanto fondata sull'erroneo convincimento che la non avesse dato prova dell'effettuazioni delle operazioni di CP_1 verifica di funzionalità dell'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità dei veicoli deducendo che al contrario la documentazione prodotta in giudizio da parte appellata dimostrava come l'apparecchio era stato assoggettato a taratura e verifiche periodiche di funzionalità e che lo stesso era stato oggetto di approvazione da parte del . CP_2 Ha dedotto altresì che il certificato di taratura periodica prodotto era di per sé sufficiente a provare il funzionamento dell'apparecchio e che dalla lettura dell'art. 45 codice della strada comma 6, e 201 comma 1 ter e 345 del regolamento attuativo si evinceva che la procedura di omologazione e di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici erano due procedure alternative, che determinavano lo stesso effetto ossia la validazione del prototipo e che i dispositivi di rilevamento della velocità richiedevano esclusivamente l'approvazione, esistente nel caso di specie.
Occorre preliminarmente esaminare il motivo di appello incidentale sollevato dall'appellato, risultando il relativo esame pregiudiziale rispetto al motivo di appello principale, concernente l'erroneità della sola statuizione in ordine alle spese di lite. Occorre premettere che l'opponente in primo grado aveva contestato la mancata prova della omologazione dell'apparecchio elettronico di rilevazione della velocità,
e a fronte della decisione del giudice di pace concernente la generica mancata prova delle verifiche periodiche di taratura e funzionalità,
l'appellante incidentale ha chiesto riformarsi la sentenza che ha annullato l'ordinanza ingiunzione tenuto conto che nel caso di specie l'apparecchiatura per il rilievo della velocità era stata approvata e ciò era sufficiente, stante la perfetta equiparabilità, quoad effectum, della procedura di omologazione e di quella di approvazione. Occorre ancora premettere che non risulta agli atti che l'apparecchio per l'accertamento a carico della non era omologato ed è pacifico che lo stesso era Pt_1 stato regolarmente approvato. Occorre a questo punto verificare se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. Ebbene, in materia è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, sopendo un acceso contrasto giurisprudenziale tra i giudici di merito, e statuendo per la prima volta che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio
-2 di 5- autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, come evincibile dalla lettura della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (così Cass. Ord. 10505 del 18 aprile 2024)
La Cassazione, nella citata ordinanza, in particolare ha ritenuto che:
-l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede che solo le risultanze delle
“apparecchiature debitamente omologate” sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità;
-che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), che disciplina i “controlli ed omologazioni”, contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni;
-che dalla lettura della detta normativa si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione
(costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità;
-che in particolare l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
-che pertanto l'omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.;
-che l'art. 45 comma 6 c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, ma al contrario distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la
-3 di 5- preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione;
-che pertanto l'approvazione non è sufficiente, in assenza di omologazione, a far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox.
Pertanto, essendo fondato il motivo di opposizione concernente la mancata prova della omologazione dell'apparecchiatura per il rilievo automatico della velocità, deve essere confermata la statuizione della sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'ordinanza ingiunzione, alla luce dei motivi come corretti con la presente sentenza.
Del pari infondato è il motivo di appello concernente la compensazione delle spese di lite. Infatti la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado era giustificata per l'esistenza, in materia di equiparabilità o meno della procedura di approvazione e di omologazione, di precedenti giurisprudenziali di merito di senso opposto, con conseguente sussistenza del motivo concernente il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, preso in considerazione dall'art. 92 ultimo comma c.p.c.. Al riguardo vale la pena rilevare che proprio la
Corte di Cassazione, nella sentenza richiamata- primo precedente di legittimità che ha affrontato la citata questione- ha compensato le spese di lite giustificando la detta decisione per la novità della questione
(sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all'esame del giudice di legittimità, “obiettivamente controvertibile
(anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, per come dà atto anche la sentenza qui impugnata)
e di rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale” (così Cass. 10505/2024 cit). E al riguardo è solo il caso di sottolineare che la sentenza della Corte di Cassazione, che la prima volta si è pronunciata sulla detta questione, a fronte di precedenti di merito contrastanti, è stata pronunciata nella pendenza del giudizio di appello e dopo la costituzione dell'appellata, con formulazione dell'appello incidentale. La soccombenza reciproca delle parti (essendo stati rigettati entrambi i motivi di appello sia principale che incidentale dalle stesse promossi) oltre all'esistenza, al momento in cui
è stata introdotta l'impugnazione-di ius controversum in materia di legittimità della infrazione accertata con dispositivo approvato ma non omologato, giustificano la compensazione delle spese di lite anche del giudizio di appello. Occorre infine attestare che con la presente ordinanza si è proceduto all'integrale rigetto dell'appello principale, alla luce di quanto disposto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 per cui nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale. Al riguardo occorre precisare che la giurisprudenza di
-4 di 5- legittimità ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 mentre l'accertamento del secondo presupposto, di diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza o meno dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato, spetta invece all'amministrazione giudiziaria (sul punto cfr. Cass. SS.UU. 4315/2020). Occorre infine rilevare che anche l'appello incidentale è stato integralmente rigettato. Lo stesso è stato però proposto da un organo periferico dello Stato;
pertanto non opera nei suoi confronti l'obbligo, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, di corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inapplicabile alle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (così Cass. Ord.
1778/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando in grado di appello avverso la sentenza del giudice di Pace di in epigrafe indicata, ogni CP_1 altra domanda ed eccezione disattesa:
-rigetta il motivo di appello principale ed il motivo di appello incidentale formulato avverso la citata sentenza con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
-compensa le spese di lite del giudizio di appello;
-dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello principale, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, sentenza pronunciata all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025.
Il Giudice
Serena Berruti
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