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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1891/23 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili il 27.02.2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, IN PERSONA DEL DIRETTORE Parte_1
GENERALE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Pesce;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata difesa dagli avv. Vincenzo Mirra e
Andrea Ferraro;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. che si intendono espressamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 185/2023, reso dal Tribunale di Salerno in data 20.1.2023, pubblicato in pari data e notificato il 3.2.2023, è stato ingiunto all' il pagamento Parte_2 della somma di € 187.506,28, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n°231/2002, nonché delle spese di procedura, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.P.A., con attribuzione ai procuratori antistatari, in favore dell' quale struttura in regime di accreditamento Controparte_1 per l' per l'erogazione di prestazioni sanitarie di cardiologia anno 2020 e ciò in Parte_2
ragione del mancato pagamento del residuo importo scaduto, portato dalle fatture: n. 3678 del
1 08.05.20; n. 5632 del 01.07.20; n. 7668 del 01.09.20; n. 4348 del 01.06.20; n 7089 del
04.08.20; n. 9053 del 02.10.20.
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023 l' proponeva opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo, formulando eccezione preliminare ed in rito di inammissibilità della domanda per frazionamento del credito, eccezione preliminare condizionata di difetto di giurisdizione, inesistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione ed infondatezza nel merito della pretesa, essendo le somme richieste non dovute, ivi compresa la richiesta di riconoscimento di interessi moratori. Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione e conseguentemente la revoca dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
Con comparsa del 19.07.23, si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'atto di opposizione, nel rito, con riferimento all'eccezione di frazionamento ed al difetto di giurisdizione, e nel merito, ritenendo dovute le somme ingiunte.
Alla prima udienza, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co c.p.c., e, in seguito al deposito delle relative memorie, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 07.10.24 per la precisazione delle conclusioni, trattenendola poi in decisione, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di intervenuto frazionamento del credito, sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di doglianza fondata, il cui accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi di opposizione.
In proposito, è opportuno operare una premessa in ordine all'evoluzione giurisprudenziale Parte registratasi negli ultimi anni sulla questione sollevata dall' opponente.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 15 novembre 2007, n. 23726 (conformi Cass. n.
15476/08 e Cass. n. 1706/10), la Suprema Corte, ribaltando il proprio precedente orientamento, che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, ha statuito invece che “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo
(ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”.
In sintesi, secondo le Sezioni Unite, la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto, che sarebbe altresì violato dalla formazione di giudicati
2 contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Inoltre, “l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111, della “ragionevole durata del processo”, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”.
Più recentemente le Sezioni Unite (sent. n. 4090/2017) sono tornate sulla problematica in esame e, nel confermare il precedente del 2007, riferito al singolo credito e non a una pluralità di crediti facenti capo a un unico rapporto complesso, hanno ulteriormente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Qualora la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, co. 2, c.p.c.
(conformi Cass. n. 20714/18; Cass. n. 17893/18; Cass. n. 3738/18; Cass. n. 6591/19; Cass. n.
337/20).
La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il riconoscimento di differenti pretese creditorie derivanti da un unitario rapporto contrattuale – oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice, attenendo alla proponibilità della domanda (Cass. n.
27089/21) - ha per conseguenza, secondo la tesi ormai prevalente, l'inammissibilità della sola domanda di pagamento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di pagamento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del credito vantato dall'istante, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione (Cass. n. 17019/18; Cass. n. 22503/16). Risulta, invece, superata la diversa tesi, pur sostenuta in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte sarebbe da ravvisare nella riunione delle medesime (Cass. n.
3 9488/14) o nella liquidazione delle spese di lite, da effettuarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine” (Cass. n. 8381/15, n. 10488/11).
Più recentemente, la Suprema Corte si è spinta anche oltre il dictum delle Sezioni Unite del
2017, arrivando a configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali.
Ad es., nel caso trattato da Cass. n. 31308/19, un avvocato, dopo la revoca da parte della banca del mandato conferitogli, aveva richiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi relativi ai distinti crediti riguardanti le diverse prestazioni professionali svolte nell'interesse della banca.
Uno di tali decreti veniva opposto dalla banca ingiunta e il giudice di pace rigettava l'opposizione; il tribunale, adito in secondo grado, accoglieva il gravame della banca e dichiarava l'improponibilità della domanda dell'avvocato, condannandolo anche alla restituzione delle somme percepite, poiché riteneva fondato il motivo dell'appellante relativo all'illegittima parcellizzazione del credito. Avverso tale decisione l'avvocato proponeva ricorso per cassazione, che veniva rigettato in quanto, se è vero che i suoi crediti trovavano origine in distinti rapporti professionali, è pur vero che gli stessi erano riferiti a prestazioni rese nell'interesse del medesimo cliente, ossia la banca;
quindi, i titoli per i quali erano state intraprese le procedure giudiziali erano del tutto omogenei e si riferivano ad attività svolte in favore del medesimo soggetto, ragion per cui non v'era ragione di frazionare le relative azioni, né l'avvocato aveva dedotto di aver prospettato in sede di merito che vi erano state delle concrete esigenze tali da giustificare la separazione delle iniziative giudiziali sostanziatesi in plurimi procedimenti monitori.
Sulla stessa scia, più recentemente, in un caso in cui l'avvocato di una società cooperativa aveva chiesto un decreto ingiuntivo per ogni specifico incarico professionale che la medesima società gli aveva affidato e non pagato, per un totale di 38 procedimenti monitori avviati, fondati, peraltro, non già su crediti dei quali accertare l'an e il quantum, ma su altrettanti ed identici atti di riconoscimento di debito, tutti liquidi ed esigibili già al momento della proposizione del primo dei 38 ricorsi monitori, Cass. n. 14143/21 (interamente conformi risultano Cass. n. 17813/21, Cass. n. 24172/21 e Cass. n. 24371/21, riferite, peraltro, alla medesima vicenda sostanziale) – a differenza dei giudici di merito, che avevano dato ragione al legale, sottolineando che l'assenza di un accordo per la definizione unitaria di spese e compensi deponesse per l'autonomia dei mandati e, dunque, per la pluralità dei rapporti giuridici – ha sostenuto che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere
4 proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
In sostanza, secondo tale ultimo arresto della Suprema Corte, il principio (affermato da Cass.
S.U. n. 4090/17) in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui:
a) l'espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.
Nel caso trattato da Cass. n. 14143/21, l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, pur sempre concernenti la medesima vicenda esistenziale e sostanziale, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi incideva negativamente non solo sulla
“giustizia” sostanziale della decisione, che poteva essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili, e, spesso, connotate dall'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti.
Si tratta, quindi, di un'evidente dilatazione del perimetro applicativo del divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale, che, inizialmente coniato dalla giurisprudenza (nel
2007) in relazione ad un unico rapporto obbligatorio, è stato dapprima esteso alla pluralità di rapporti creditori aventi fonte in un unico contratto di durata (nel 2017), ed infine applicato anche nel caso di pluralità di titoli costitutivi intercorsi tra le stesse parti, posto che la
5 “medesimezza del fatto costitutivo” va intesa come fatto (sia pur storicamente diverso, ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio, il che avviene, ad es., proprio in relazione ai compensi dovuti per l'esecuzione di diversi incarichi nell'ambito di un unitario rapporto contrattuale.
In altri termini, il passo ulteriore compiuto da Cass. n. 14143/21 consiste nell'estensione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più ampio “contatto sociale” e che devono improntare, in termini di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purché esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.
Secondo la Suprema Corte, ad es., il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
3. Nel caso oggetto del presente giudizio l' , odierno opposto, Controparte_1 ha proposto nei confronti dell' , la seguente azione giudiziaria: Parte_2
ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14.12.2022, iscritto al n. RG. 10543/22, reso dal Tribunale di Salerno in data 28.12.2022 con n. 3230/22, notificato in data
03.01.23, avente ad oggetto la medesima questione oggetto del d.i. oggi opposto, in relazione, però, all'anno 2019 (proposta opposizione RGN 819/23).
6 oltre che la presente, che è di seguito riassunta: ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 4.1.2023, iscritto al n. RG. 88/23, reso dal Tribunale di Salerno in data 20.01.2023 con n. 183/23, notificato in data 03.02.23, avente ad oggetto l'anno 2020;
Appare evidente che, alla data di deposito del primo ricorso monitorio (14/12/22) era già ampiamente maturato anche il credito oggetto del secondo ricorso monitorio, depositato in data 04.01.23, ovvero a distanza di soli 20 giorni dal primo.
In sostanza, in relazione al medesimo rapporto negoziale di durata, sebbene suddiviso in differenti annualità, la società opposta ha frazionato il proprio credito per prestazioni sanitarie di cardiologia in due domande giudiziali, peraltro prospettando identiche questioni di diritto, proposte a distanza di pochi giorni l'una dall'altra.
Tale frazionamento, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificato, in quanto i crediti frazionati erano omogenei tra loro, riguardando tutti il pagamento del saldo della stessa tipologia di prestazioni sanitarie, e già esigibili alla data del
14.12.2022.
La parte odierna opposta, quindi, anziché azionare unitariamente tutte le pretese creditorie già maturate alla data di deposito del primo ricorso monitorio, ha frazionato le stesse in due domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stato, infatti, neppure allegato che l'interesse alla proposizione di separati giudizi fosse dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in relazione ai crediti azionati), la quale si traduce in Parte_2
un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Parte opposta, in definitiva, ben avrebbe potuto (e dovuto) richiedere il corrispettivo di tutti i saldi maturati per il 2019 e 2020 con un unico ricorso monitorio, anziché frazionare la pretesa creditoria, già interamente esigibile, in tre distinti ricorsi monitori.
A tale illegittima condotta processuale dell'opposta consegue l'inammissibilità della presente domanda (successivamente proposta), con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22, attesa la semplicità della lite, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, seguono la soccombenza di parte opposta.
PER QUESTI MOTIVI
7 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio
Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n.
1891/23 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 185/2023, reso dal
Tribunale di Salerno in data 20.1.2023;
b) dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dall' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...]
c) condanna l' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento, a favore dell' , delle spese giudiziali, che si liquidano in Parte_2
€379,50 per spese vive ed €4.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1891/23 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili il 27.02.2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, IN PERSONA DEL DIRETTORE Parte_1
GENERALE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Pesce;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata difesa dagli avv. Vincenzo Mirra e
Andrea Ferraro;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. che si intendono espressamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 185/2023, reso dal Tribunale di Salerno in data 20.1.2023, pubblicato in pari data e notificato il 3.2.2023, è stato ingiunto all' il pagamento Parte_2 della somma di € 187.506,28, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n°231/2002, nonché delle spese di procedura, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.P.A., con attribuzione ai procuratori antistatari, in favore dell' quale struttura in regime di accreditamento Controparte_1 per l' per l'erogazione di prestazioni sanitarie di cardiologia anno 2020 e ciò in Parte_2
ragione del mancato pagamento del residuo importo scaduto, portato dalle fatture: n. 3678 del
1 08.05.20; n. 5632 del 01.07.20; n. 7668 del 01.09.20; n. 4348 del 01.06.20; n 7089 del
04.08.20; n. 9053 del 02.10.20.
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023 l' proponeva opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo, formulando eccezione preliminare ed in rito di inammissibilità della domanda per frazionamento del credito, eccezione preliminare condizionata di difetto di giurisdizione, inesistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione ed infondatezza nel merito della pretesa, essendo le somme richieste non dovute, ivi compresa la richiesta di riconoscimento di interessi moratori. Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione e conseguentemente la revoca dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
Con comparsa del 19.07.23, si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'atto di opposizione, nel rito, con riferimento all'eccezione di frazionamento ed al difetto di giurisdizione, e nel merito, ritenendo dovute le somme ingiunte.
Alla prima udienza, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co c.p.c., e, in seguito al deposito delle relative memorie, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 07.10.24 per la precisazione delle conclusioni, trattenendola poi in decisione, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di intervenuto frazionamento del credito, sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di doglianza fondata, il cui accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi di opposizione.
In proposito, è opportuno operare una premessa in ordine all'evoluzione giurisprudenziale Parte registratasi negli ultimi anni sulla questione sollevata dall' opponente.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 15 novembre 2007, n. 23726 (conformi Cass. n.
15476/08 e Cass. n. 1706/10), la Suprema Corte, ribaltando il proprio precedente orientamento, che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, ha statuito invece che “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo
(ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”.
In sintesi, secondo le Sezioni Unite, la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto, che sarebbe altresì violato dalla formazione di giudicati
2 contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Inoltre, “l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111, della “ragionevole durata del processo”, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”.
Più recentemente le Sezioni Unite (sent. n. 4090/2017) sono tornate sulla problematica in esame e, nel confermare il precedente del 2007, riferito al singolo credito e non a una pluralità di crediti facenti capo a un unico rapporto complesso, hanno ulteriormente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Qualora la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, co. 2, c.p.c.
(conformi Cass. n. 20714/18; Cass. n. 17893/18; Cass. n. 3738/18; Cass. n. 6591/19; Cass. n.
337/20).
La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il riconoscimento di differenti pretese creditorie derivanti da un unitario rapporto contrattuale – oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice, attenendo alla proponibilità della domanda (Cass. n.
27089/21) - ha per conseguenza, secondo la tesi ormai prevalente, l'inammissibilità della sola domanda di pagamento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di pagamento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del credito vantato dall'istante, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione (Cass. n. 17019/18; Cass. n. 22503/16). Risulta, invece, superata la diversa tesi, pur sostenuta in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte sarebbe da ravvisare nella riunione delle medesime (Cass. n.
3 9488/14) o nella liquidazione delle spese di lite, da effettuarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine” (Cass. n. 8381/15, n. 10488/11).
Più recentemente, la Suprema Corte si è spinta anche oltre il dictum delle Sezioni Unite del
2017, arrivando a configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali.
Ad es., nel caso trattato da Cass. n. 31308/19, un avvocato, dopo la revoca da parte della banca del mandato conferitogli, aveva richiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi relativi ai distinti crediti riguardanti le diverse prestazioni professionali svolte nell'interesse della banca.
Uno di tali decreti veniva opposto dalla banca ingiunta e il giudice di pace rigettava l'opposizione; il tribunale, adito in secondo grado, accoglieva il gravame della banca e dichiarava l'improponibilità della domanda dell'avvocato, condannandolo anche alla restituzione delle somme percepite, poiché riteneva fondato il motivo dell'appellante relativo all'illegittima parcellizzazione del credito. Avverso tale decisione l'avvocato proponeva ricorso per cassazione, che veniva rigettato in quanto, se è vero che i suoi crediti trovavano origine in distinti rapporti professionali, è pur vero che gli stessi erano riferiti a prestazioni rese nell'interesse del medesimo cliente, ossia la banca;
quindi, i titoli per i quali erano state intraprese le procedure giudiziali erano del tutto omogenei e si riferivano ad attività svolte in favore del medesimo soggetto, ragion per cui non v'era ragione di frazionare le relative azioni, né l'avvocato aveva dedotto di aver prospettato in sede di merito che vi erano state delle concrete esigenze tali da giustificare la separazione delle iniziative giudiziali sostanziatesi in plurimi procedimenti monitori.
Sulla stessa scia, più recentemente, in un caso in cui l'avvocato di una società cooperativa aveva chiesto un decreto ingiuntivo per ogni specifico incarico professionale che la medesima società gli aveva affidato e non pagato, per un totale di 38 procedimenti monitori avviati, fondati, peraltro, non già su crediti dei quali accertare l'an e il quantum, ma su altrettanti ed identici atti di riconoscimento di debito, tutti liquidi ed esigibili già al momento della proposizione del primo dei 38 ricorsi monitori, Cass. n. 14143/21 (interamente conformi risultano Cass. n. 17813/21, Cass. n. 24172/21 e Cass. n. 24371/21, riferite, peraltro, alla medesima vicenda sostanziale) – a differenza dei giudici di merito, che avevano dato ragione al legale, sottolineando che l'assenza di un accordo per la definizione unitaria di spese e compensi deponesse per l'autonomia dei mandati e, dunque, per la pluralità dei rapporti giuridici – ha sostenuto che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere
4 proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
In sostanza, secondo tale ultimo arresto della Suprema Corte, il principio (affermato da Cass.
S.U. n. 4090/17) in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui:
a) l'espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.
Nel caso trattato da Cass. n. 14143/21, l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, pur sempre concernenti la medesima vicenda esistenziale e sostanziale, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi incideva negativamente non solo sulla
“giustizia” sostanziale della decisione, che poteva essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili, e, spesso, connotate dall'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti.
Si tratta, quindi, di un'evidente dilatazione del perimetro applicativo del divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale, che, inizialmente coniato dalla giurisprudenza (nel
2007) in relazione ad un unico rapporto obbligatorio, è stato dapprima esteso alla pluralità di rapporti creditori aventi fonte in un unico contratto di durata (nel 2017), ed infine applicato anche nel caso di pluralità di titoli costitutivi intercorsi tra le stesse parti, posto che la
5 “medesimezza del fatto costitutivo” va intesa come fatto (sia pur storicamente diverso, ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio, il che avviene, ad es., proprio in relazione ai compensi dovuti per l'esecuzione di diversi incarichi nell'ambito di un unitario rapporto contrattuale.
In altri termini, il passo ulteriore compiuto da Cass. n. 14143/21 consiste nell'estensione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più ampio “contatto sociale” e che devono improntare, in termini di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purché esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.
Secondo la Suprema Corte, ad es., il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
3. Nel caso oggetto del presente giudizio l' , odierno opposto, Controparte_1 ha proposto nei confronti dell' , la seguente azione giudiziaria: Parte_2
ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14.12.2022, iscritto al n. RG. 10543/22, reso dal Tribunale di Salerno in data 28.12.2022 con n. 3230/22, notificato in data
03.01.23, avente ad oggetto la medesima questione oggetto del d.i. oggi opposto, in relazione, però, all'anno 2019 (proposta opposizione RGN 819/23).
6 oltre che la presente, che è di seguito riassunta: ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 4.1.2023, iscritto al n. RG. 88/23, reso dal Tribunale di Salerno in data 20.01.2023 con n. 183/23, notificato in data 03.02.23, avente ad oggetto l'anno 2020;
Appare evidente che, alla data di deposito del primo ricorso monitorio (14/12/22) era già ampiamente maturato anche il credito oggetto del secondo ricorso monitorio, depositato in data 04.01.23, ovvero a distanza di soli 20 giorni dal primo.
In sostanza, in relazione al medesimo rapporto negoziale di durata, sebbene suddiviso in differenti annualità, la società opposta ha frazionato il proprio credito per prestazioni sanitarie di cardiologia in due domande giudiziali, peraltro prospettando identiche questioni di diritto, proposte a distanza di pochi giorni l'una dall'altra.
Tale frazionamento, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificato, in quanto i crediti frazionati erano omogenei tra loro, riguardando tutti il pagamento del saldo della stessa tipologia di prestazioni sanitarie, e già esigibili alla data del
14.12.2022.
La parte odierna opposta, quindi, anziché azionare unitariamente tutte le pretese creditorie già maturate alla data di deposito del primo ricorso monitorio, ha frazionato le stesse in due domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stato, infatti, neppure allegato che l'interesse alla proposizione di separati giudizi fosse dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in relazione ai crediti azionati), la quale si traduce in Parte_2
un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Parte opposta, in definitiva, ben avrebbe potuto (e dovuto) richiedere il corrispettivo di tutti i saldi maturati per il 2019 e 2020 con un unico ricorso monitorio, anziché frazionare la pretesa creditoria, già interamente esigibile, in tre distinti ricorsi monitori.
A tale illegittima condotta processuale dell'opposta consegue l'inammissibilità della presente domanda (successivamente proposta), con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22, attesa la semplicità della lite, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, seguono la soccombenza di parte opposta.
PER QUESTI MOTIVI
7 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio
Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n.
1891/23 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 185/2023, reso dal
Tribunale di Salerno in data 20.1.2023;
b) dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dall' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...]
c) condanna l' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore al pagamento, a favore dell' , delle spese giudiziali, che si liquidano in Parte_2
€379,50 per spese vive ed €4.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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